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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/05/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a seguito della presentazione delle note scritte per l'udienza cartolare del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 1662 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016 posta in deliberazione all'udienza suddetta e vertente tra:
- (C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 C.F._1
pro-tempore, con l'Avv. Amato Negro
- attore opponente -
e
- (C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Antonio Carbone
- convenuto opposto - nonché nei confronti di
- (C.F./P.IVA ), in persona del l.r.p.t. e, per essa, Controparte_2 P.IVA_2
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Ida Controparte_3 P.IVA_3
Sigismondi e Valerio Antonio Vinelli
- cessionaria intervenuta -
§§§
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da note scritte congiunte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte opponente su indicata conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, parte convenuta opposta, pure su indicata, avendo chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla seconda.
1 Si è costituita in giudizio parte convenuta opposta contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto.
Con memoria in data 20/05/21 si è costituita in giudizio, quale cessionaria del credito ingiunto, la e, per essa, la facendo proprie le conclusioni già Controparte_2 Controparte_3
rassegnate dalla creditrice cedente e opposta, nonché chiedendone l'estromissione.
L'originario opponente si è tuttavia opposto alla detta estromissione.
La causa, a seguito di alcuni rinvii, è stata da ultimo fissata per la decisione all'udienza su indicata.
Alla detta udienza le parti opponente e intervenuta hanno depositato tuttavia note congiunte nelle quali hanno attestato l'avvenuta conclusione di un accordo transattivo a tacitazione delle rispettive pretese e chiesto quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
§§§
1. Va dunque rilevato che le suddette parti, debitore originariamente ingiunto e cessionaria del credito hanno espressamente dichiarato il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia, per intercorsa transazione, mediante il deposito di note congiunte.
Occorre quindi procedere con la dichiarazone di cessazione della materia del contendere.
Il che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, reca anche con sé la necessaria declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo a suo tempo emesso.
§§§
2. Le parti, si deve presumere, hanno raggiunto un accordo anche sulle spese del presente giudizio, in quanto nessuna delle parti, nelle note congiunte, ha chiesto pronunciarsi sulle spese di lite in base al principio della c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
- revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia n. 111/2016;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
Così deciso lì 02/05/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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