Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6790/2023 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall' INSALATA PIETRO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
; CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.06.2023 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A. accertare, anche a mezzo CTU medico legale, che la lombalgia da cui è affetta è di origine professionale e determina danno biologico permanente nella misura del 9%, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
B. per l'effetto, condannare l corrente in Roma, in persona del CP_1
Legale Rappresentante pro tempore, all'erogazione della prestazione spettante in relazione all'accertato danno biologico permanente.
Il tutto con arretrati, interessi e con vittoria delle competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La domanda attorea deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in data 09.05.2022)- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale CP_1 per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, il contenzioso verte sull'eziologia professionale della patologia (lombosciatalgia da ernie discali) contratta dalla parte ricorrente, negata dall all'esito dell'istruttoria espletata in CP_1 sede amministrativa e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito processuale.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa – le cui Per_1 valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'esame anamnestico, clinico e strumentale della parte ricorrente e motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni- ha escluso la genesi professionale della patologia denunciata, ritenendo che “Esaminata la documentazione presente nel fascicolo di causa ed acquisita in sede di operazioni peritali, nonché sulla scorta di quanto direttamente obiettivato, è possibile rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V. in merito alla controversia fra le parti ovvero il riconoscimento dell'eziologia professionale della malattia denunciata:
“discopatia L5/S1 professionale in autotrasportatore di merci per movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo” la cui tutela viene negata dal convenuto Ente assicuratore.
In proposito è necessario preliminarmente evidenziare che le certificazioni mediche reperite nel fascicolo di causa documentano che il ricorrente dal
2022 è affetto da lombalgia e radicolopatia lombo sacrale destra da ernie discali. In particolare il referto dell'esame di RMN della colonna lombosacrale eseguito in data 21/02/2022 mostra “diffusi aspetti spondilosici … protrusione discale a largo raggio con valido impegno erniario foraminale bilaterale, lieve prevalente estrinsecazione laterale foraminale sinistra di L3-L4, L4-L5, L5-S1 con fenomeni di contatto sul sacco durale a tale livello e possibile contatto sul decorso radicolare, nella norma il canale vertebrale, ipertrofia degenerativa del legamento giallo e delle articolazioni interapofisarie con incremento dell'ampiezza del canale vertebrale”. Ciò detto la spondilodiscoartrosi di cui sopra si fa menzione è un'artrosi generalizzata della colonna vertebrale che consiste in una lenta e progressiva degenerazione di tutte le strutture ossee e legamentose del rachide. Questa patologia degenerativa è generalmente collegata alla disidratazione dei dischi intervertebrali responsabile del consumo e della lenta deformazione dei processi articolari posteriori e della formazione degli osteofiti. Nel caso in esame il quadro degenerativo diffuso del rachide è certamente compatibile con l'età di comparsa delle prime manifestazioni cliniche (62 anni), e con la concomitanza di fattori di rischio non professionali quali l'obesità, la dislipidemia ed il diabete mellito tipo 2 mentre l'onere della prova dell'avvenuta esposizione professionale al fattore di rischio indicato nel primo certificato di malattia professionale ovvero la movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo non appare assolto da parte del ricorrente. Infatti nel fascicolo di causa non
è presente alcun Documento di Valutazione del Rischio ed il solo riferimento ai fattori di rischio associati alla mansione di autista svolta dal ricorrente è quello presente nel il giudizio di idoneità formulato in data 08/01/2025 dal medico competente aziendale il quale esprime l'idoneità senza limitazioni o prescrizioni allo svolgimento dell'attività lavorativa con esposizione ai rischi specifici dipendenze, posture e guida di mezzi ma non menziona affatto il rischio da movimentazione manuale dei carichi.
Ciò detto la sola anamnesi lavorativa basata sul racconto del ricorrente e la prova testimoniale resa in suo favore non possono essere considerate sufficienti a fornire gli elementi di prova dei quali il ricorrente è onerato relativamente all'impegno manuale richiesto dalle lavorazioni svolte fino alla domanda amministrativa del 2022.
In considerazione di quanto sin qui argomentato si può concludere che l'esame della documentazione in atti, inclusa la prova testimoniale, e le operazioni peritali condotte non hanno fornito elementi idonei provare l'avvenuta esposizione del ricorrente al fattore di rischio professionale movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo. Pertanto si può confermare il diniego espresso da con CP_1 provvedimento del 12/10/ 2022 e ribadito in data 13/11/2024 dopo la valutazione dell'opposizione presentata dal ricorrente e si può pacificamente concludere che il Sig. è affetto da malattia Parte_1 comune, non di origine professionale”.
Peraltro, a seguito delle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, il ctu precisava altresì che “il ricorrente ha denunciato di essere affetto da
“discopatia L5/S1 professionale in autotrasportatore di merci per movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo” laddove, come correttamente affermato dal Collega, l'unica entità nosologica oggetto di tutela è l'ernia discale la cui origine CP_1 professionale è di elevata probabilità in caso di dimostrata esposizione a movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo e/o a vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici.
Ciò detto, al fine di stabilire l'origine professionale della patologia denunciata in termini di ragionevole certezza, non potendo basare il mio parere tecnico motivato unicamente sull'anamnesi lavorativa raccolta dal lavoratore e sulla prova testimoniale di cui al verbale del 23/04/2024, in sede di operazioni peritali ho chiesto al ricorrente di produrre ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione ai fattori di rischio quali ad esempio i giudizi di idoneità alla mansione specifica di autista rilasciati dal medico competente aziendale. A tale richiesta è stato dato riscontro con l'invio a mezzo pec del giudizio del giudizio di idoneità rilasciato ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i dal Medico Competente aziendale in data 08/01/2025 che ha ritenuto il ricorrente idoneo senza limitazioni o prescrizioni per i rischi specifici dipendenze, posture, guida mezzi senza menzione alcuna a fattori di rischio quali la movimentazione manuale dei carichi e le vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Sulla scorta di quanto sin qui argomentato, pertanto, ribadisco le conclusioni formulate nella bozza di CTU come di seguito riportate”.
Di conseguenza, la domanda va disattesa nel suo complesso.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali nei confronti dell'istituto convenuto, il quale, peraltro, non costituendosi, non ha espletato alcuna attività difensiva.
Rimangono definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. CP_2 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese;
pone definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. liquidate con CP_1 separato decreto.
Bari, 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli