Articolo 2001 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2000Articolo 1993
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9 ottobre 2010
Art. 2001. Rinvio della prestazione del servizio militare dei fratelli che devono presentarsi contemporaneamente alle armi 1. Qualora due fratelli debbano presentarsi contemporaneamente alle armi, uno di essi, su sua richiesta e con l'assenso dell'altro fratello, puo' ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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