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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4349/2018 R.G vertente
TRA
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Orlando (C.F.: ) presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2 in Napoli al Corso Umberto I n. 106, giusto mandato conferito con atto separato allegato all'atto di appello;
appellante
CONTRO
(C.F. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Mario Albano (C. F. ) presso il quale elettivamente C.F._4
domicilia in Marano di Napoli (NA) al Parco del Poggio Vallesana, Palazzo
Camelia B/8, giusta procura conferita in atto allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellato appellato contumace Controparte_2
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 3218/2018 emessa nel giudizio RG
91448/2013 dal Tribunale di Napoli il 29.03.2018, pubblicata il 03.04.2018 e notificata a mezzo PEC il 04.07.2018.
CONCLUSIONI:
- per l'appellante “accertare e dichiarare che: Parte_1
1) la domanda proposta contro l'arch. era ed è ammissibile in quanto Controparte_2 tendente a far dichiarare che nessun incarico era stato al medesimo conferito da Parte_2
[..
[...] e, per l'effetto, giusta dichiarazione dello stesso che nessun incarico egli
[...] CP_2 aveva ricevuto dalla parte venditrice, in particolar,e da;
Parte_1
2) nessun incarico era mai stato conferito all'arch. da , Controparte_1 Parte_1 avendo lo stesso dichiarato che, solo successivamente alla scadenza dei termini contrattuali,
l'incarico gli era stato conferito in proprio dall'Avv. Antonio Orlando, che gli versava un acconto prontamente restituito a fonte dell'eccezione d'inadempimento oppostagli;
3) sono ammissibili le domande proposte nei confronti degli arch. e perché CP_1 CP_2 tendenti a far dichiarare che nessun incarico era mai stato loro conferito da Parte_1 per essere ambedue, tecnici del promittente acquirente sig. Persona_1
4) in riforma dell'appellata sentenza e previa sospensione della sua esecutività, accertare e dichiarare l'inesistenza di ogni richiesta introdotta dall'arch. in merito. CP_1
In ogni caso, ed in riforma della sentenza, darsi atto che:
1) l'incarico all'arch. era stato conferito dall'avv. Orlando in proprio, il quale, CP_1 sempre in proprio, gli versava un acconto ricevendone poi la restituzione, per rinunzia all'incarico da parte del e/o in ogni caso, per inadempimento;
CP_1
2) il dr. con la propria testimonianza ha confermato che “il Testimone_1 Per_1 assunse l'impegno di curare la pratica di trasformazione d'uso del fabbricato impegnandosi a nominare un tecnico all'uopo”… “che era a conoscenza che gli arch. e si CP_2 CP_1 occuparono della cosa;
“…che lo stesso era avvenuto a distanza di alcuni mesi dalla sottoscrizione del preliminare”;
3) il teste ha confermato: ”che l'incarico è stato conferito dopo quattro Testimone_2 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo e successivamente alla stipula del preliminare”;
4) confermava che, quale mediatore, sapeva che: “il aveva Testimone_3 Per_1 conferito incarico agli arch. e avente ad oggetto l'esame della regolarità CP_1 CP_2
amministrativa del fabbricato promesso in vendita, che chiese uno sconto, ma non so di quanto”, “so che l'arch. ebbe 5.000 euro dall'avv. Orlando per un secondo mandato CP_1 personale, volto a verificare se era possibile fare qualcosa per la pratica in quanto l'architetto era di;
“so che il e il erano tecnici di fiducia del Per_2 CP_2 CP_1
che gli stessi già si conoscevano, che lui stesso aveva provveduto a presentare Per_1 all'avv. Orlando il il in uno al dott. , fratello di Per_1 CP_1 Testimone_1 [...]
promittente venditore”. Pt_1
2 Vinte le spese, i diritti e gli onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
- Per l'appellato : Controparte_1
“In via del tutto preliminare:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal. ex art. Parte_1
325 e 326 c.p.c.; 2) rigettare l'appello in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o ex artt.
348 bis e 348 ter c.p.c., risultando esso carente della ragionevole probabilità di venire accolto, ovvero ex art. 345 c.p.c.; nel merito:
3) dichiarare l'appello infondato in fatto ed in diritto e con esso le domande riformulate nel presente grado di giudizio non risultando la sentenza affetta da vizi né alcuno dei rilievi mossi meritevoli di accoglimento;
4) confermare integralmente la sentenza impugnata n. 3218/2018 emessa dal Tribunale di
Napoli in tutte le sue parti;
5) vinte le spese di lite con attribuzione, tenuto conto altresì della temerarietà della lite e del gravame proposto ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado:
Con atto notificato il 1° luglio 2013 ed il 3 luglio 2013, successivamente integrato ex art. 164 co. 5 c.p.c., citava dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione Parte_1 distaccata di Marano, gli architetti e per sentire Controparte_1 Controparte_2
accertare che nessun rapporto professionale era stato instaurato tra i medesimi.
Premetteva che: presso la stessa sezione di Marano pendeva altro giudizio, distinto al
R.G. 784/08, avente ad oggetto la domanda di risoluzione del preliminare di acquisto dell'immobile sito in Giugliano di Napoli alla via Madonna del Pantano giudizio ove il promittente acquirente ), dichiarava che (promissario Persona_1 Parte_1 alienante) aveva conferito agli architetti e l'incarico di provvedere alla CP_1 CP_2 pratica di condono dell'immobile promesso in vendita;
negava di aver Parte_1 conferito tale incarico sia in nome proprio che per conto della comproprietaria società
Belvedere e citava in giudizio sia il che il chiedendo che venisse accertata CP_1 CP_2
3 l'inesistenza di qualsivoglia mandato professionale loro conferito.
Si costituivano gli arch. e eccependo la nullità Controparte_1 Controparte_2 dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. e contestando nel merito i fatti descritti da parte attrice.
Dichiarata la nullità dell'atto di citazione per omessa specificazione della causa petendi e del petitum il Giudice di primo grado ne ordinava la rinnovazione ex art. 164 c.p.c.
Con l'atto di integrazione precisava il proprio interesse a proporre Parte_1
la domanda di accertamento negativo finalizzata a far dichiarare che, contrariamente a quanto dedotto nel giudizio RG n. 784/08, il quale Per_1 promissario acquirente, si era obbligato a svolgere ogni attività necessaria per ottenere la variazione della destinazione d'uso dell'immobile compromesso al cui buon esito sarebbe stata condizionata la stipula del definitivo;
che nessun incarico egli aveva conferito agli architetti convenuti che avevano agito quali mandatari del Per_1
Per la prima volta chiedeva altresì la condanna dei convenuti al risarcimento di danni dal medesimo patiti omettendo di specificarli.
Gli arch. e con nuova comparsa di costituzione, eccepivano la CP_1 CP_2
nullità anche dell'atto di integrazione della citazione per mancato rispetto del termine a comparire.
Parzialmente ammessi i mezzi istruttori con l'escussione di quattro testimoni e raccolto l'interrogatorio formale deferito ai convenuti e Controparte_2 [...]
, la causa veniva rinviata all'udienza del 05/12/2017 per la precisazione CP_1
delle conclusioni ed ivi assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Con la sentenza n. 3218/2018 pubblicata il 03.04.2018 il Tribunale di Napoli - VI
Sezione civile - così provvedeva: 1) dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti di 2) rigetta la domanda nei confronti di 3) Controparte_2 Controparte_1 condanna al pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali che Parte_1 liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA
4 come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Mario Albano”.
GIUDIZIO DI APPELLO:
Con atto notificato al solo il 30.08.2018, proponeva Controparte_1 Parte_1
gravame avverso la prefata sentenza chiedendone l'integrale riforma per aver il giudice di prime cure erroneamente dichiarato inammissibile la domanda proposta contro e rigettato perché infondata quella introdotta Controparte_2
contro . Controparte_1
Si costituiva l'unico appellato, il quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 325, 326 e 342 c.p.c., per omessa determinazione ed indicazione dei capi impugnati e di specifica motivazione, oltre che per violazione degli articoli 348bis e 348 ter c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 345 cpc, per avere introdotto una nuova eccezione non formulata in primo grado, oltre all'infondatezza in fatto ed in diritto del proposto gravame, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 25.01.2019 l'appellante depositava denuncia/querela sporta nei confronti del e atto di parte contenente dichiarazioni spontanee rese dal CP_1
medesimo. All'esito dell'udienza del 22.03.2019 la causa veniva rinviata al
11.10.2019 per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza depositata fuori udienza, l'appellante chiedeva Parte_1 disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e la Controparte_2
riunione del procedimento d'impugnativa con quello avente nrg 4664/2019.
Rigettata l'istanza di riunione, rigettata l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c depositata dall'appellante il 17.01.2022, rinviata la causa al 20.05.2022 per la precisazione delle conclusioni, il Collegio all'udienza del 01/03/24 si riserva la decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza.
Venivano depositate note conclusionali e relative repliche.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con citazione notificata dapprima al solo il 30.08.2018 a fronte Controparte_1
della sentenza n. 3218/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata il 03.04.2018 e
5 notificata in data 04.07.2018, computata la sospensione feriale, in applicazione della quale il termine utile per proporre l'appello ai sensi dell'art 325 cpc sarebbe spirato 04/09/2018. Successivamente veniva disposta l'integrazione del contraddittorio necessario processuale.
Ciò posto l'appello è inammissibile.
Invero la sentenza gravata ha censurato d'inammissibilità la domanda introdotta contro l'arch. rilevando il difetto d'interesse ad agire Controparte_2
dell'appellante atteso che, a norma dell'art. 100 c.p.c., per proporre una qualsivoglia domanda giudiziale è necessario avervi interesse il che integra, accanto alla legittimazione ad agire, una fondamentale condizione dell'azione, la cui carenza al momento della decisione determina l'inammissibilità della domanda.
In via generale, nel caso di specie, va escluso l'interesse del sig. ad un accertamento Pt_1 negativo relativo alla sussistenza di un rapporto professionale con gli odierni convenuti consistente (secondo quanto dedotto da parte attrice) nell'opponibilità di un'eventuale sentenza di accoglimento nel giudizio pendente tra esso attore ed il sig. Persona_1
(promittente acquirente) avente ad oggetto la risoluzione del preliminare di compravendita dell'immobile sito in Giugliano di Napoli alla Via S. M. del Pantano, attesi i limiti soggettivi del giudicato ex art. 2909 c.c., non avendo il partecipato al Per_1
giudizio e non rientrando il medesimo tra “gli altri soggetti (eredi ed aventi causa) cui la norma in commento estende l'efficacia di accertamento della decisione giudiziale”(…) Ciò nonostante, non può escludersi (…) un interesse giuridicamente apprezzabile dell'attore all'accertamento richiesto, che potrebbe consistere nell'opponibilità di un accertamento negativo in caso di pretesa di un corrispettivo per l'ipotetico incarico svolto da parte degli odierni convenuti o comunque di una controversia relativa non tanto all'esistenza del rapporto, quanto piuttosto al suo modo di essere (…) Pertanto, l'ammissibilità delle domande proposte viene a dipendere (…) esclusivamente dall'attualità e dalla concretezza di tale ipotetico interesse (…) Alla luce di tali premesse, la domanda di accertamento negativo proposta nei confronti dell'architetto va dichiarata Controparte_2 inammissibile (…) non ravvisando il Tribunale neppure un interesse processuale ipotetico.
6 Orbene, a fronte delle argomentazioni sopra riportate l'appellante si è limitato a chiedere la riforma della sentenza in parola affermando l'ammissibilità della domanda di prime cure “in quanto tendente a far dichiarare che nessuno incarico era stato conferito all'arch. da e per l'effetto, giusta dichiarazione CP_2 Parte_1 dello stesso, che questi nessun incarico aveva ricevuto dai venditori e in particolare da
. Parte_1
La censura è generica.
Invero, quanto alla domanda introdotta contro l'arch. il Controparte_2
Tribunale ha predicato la sua inammissibilità ex art 100 cpc per non avere
[...]
dedotto né provato il suo interesse concreto all'accoglimento della pretesa Pt_1
di accertamento negativo allegando, in particolare, eventuali pretese economiche azionate in suo danno dal citato professionista.
Quanto “alla domanda proposta nei confronti dell'architetto (…), il Controparte_1
Tribunale ha affermato che dalle allegazioni attoree, dall'istruttoria svolta, dal comportamento processuale e dalle difese del convenuto emergono a più riprese profili di contestazione e di incertezza giuridica circa il rapporto intercorrente tra le parti tali da rendere configurabile un concreto interesse ad agire in accertamento, si da imporre al giudice di scrutinare il merito della domanda.
Ciò posto la domanda è infondata e va rigettata perché (…) l'attore non è riuscito a dimostrare l'inesistenza di un rapporto professionale con l'arch. atteso che CP_1 dall'istruttoria svolta è emerso l'esatto contrario (…) ovvero che il sig. Pt_1 relativamente all'immobile sito in alla via Madonna del Pantano, aveva Per_2 conferito un incarico professionale all'arch. (…), indicando a fondamento di tale CP_1
assunto prove documentali (…) quali:
a) la scrittura a firma di e non disconosciuta, cui è acclusa fotocopia di Parte_1
carta d'identità dello stesso, con la quale l'odierno appellante «delega(va) e incarica(va)
l'arch. (…) a visionare la pratica di condono edilizio l. 47/1985 prot.llo Controparte_1
33193»;
b) la bozza di progetto, con allegate planimetrie dell'immobile sito in indirizzata Per_2 al Comune competente, redatta dall'arch. ove risulta quale CP_1 Parte_1
7 «committente»;
c) la lettera, datata 09/11/2010, con la quale l'avv. Orlando, facendo seguito a precedenti accordi con l'architetto invita quest'ultimo a restituire le somme ricevute in caso di CP_1 mancato adempimento degli «obblighi» precedentemente assunti;
d) la fotocopia di un assegno di € 5000 emesso da all'ordine dell'avv. Controparte_1
Orlando, di restituzione della somma già percepita, da cui risulta pure una quietanza, datata 15/11/2010, sottoscritta «in nome e per conto» del medesimo avvocato.
(…) In definitiva, argomenta il Tribunale, risulta ampiamente provato che in data almeno precedente al 09/11/2010 il sig. aveva conferito all'arch. Parte_1 CP_1 un incarico professionale concernente la pratica di condono edilizio dell'immobile
[...] sito in oggetto del preliminare di acquisto stipulato con (…), Per_2 Persona_1 sicché la domanda attorea merita il rigetto ”.
A fronte di una motivazione puntuale e circostanziata l'appellante ha censurato la sentenza rilevando che:
a) nessun incarico era stato mai conferito all'architetto da Controparte_1 Parte_1 avendo quest'ultimo dichiarato che solo successivamente alla scadenza dei termini contrattuali era stato dato al primo un incarico improprio da parte dell'avvocato Antonio
Orlando che aveva versato un acconto, poi prontamente restituito dal allorquando CP_1 gli era stato contestato di non avere svolto alcuna attività;
b) le domande proposte nei confronti degli architetti e sono ammissibili CP_1 CP_2 perché tendenti a sentire dichiarare che nessun incarico era stato loro mai dato da
[...]
per essere, ambedue, tecnici del promittente acquirente signor Pt_1 Persona_3
c) in ogni caso, in riforma della appellata sentenza, chiedeva darsi atto che l'incarico al era stato conferito dall'avv. Orlando in proprio che , sempre in tale qualità gli CP_1
versava un acconto, ricevendone poi la restituzione per rinuncia all'incarico da parte del e/o in ogni caso per non avervi provveduto (sul punto l'appellato ha eccepito CP_1 anche l'inammissibilità della domanda, mai introdotta in primo grado in violazione dell' art 345 cpc);
d) contestava le prove assunte innanzi al Tribunale affermando che il dottor
- con la propria testimonianza aveva confermato che il assunse Testimone_1 Per_1
l'impegno di curare la pratica di trasformazione d'uso del fabbricato impegnandosi a
8 nominare all'uopo un tecnico;
che era a conoscenza che gli architetti e si CP_2 CP_1 occuparono della cosa a distanza di alcuni mesi dalla sottoscrizione del preliminare;
- il teste confermava che l'incarico era stato conferito dopo quattro Testimone_2 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo e successivamente alla stipula del compromesso o preliminare;
confermava che, quale mediatore, “sapeva che aveva conferito Testimone_3 Per_4 ai tecnici e l'incarico di esaminare la regolarità Controparte_1 Controparte_2 amministrativa (del fabbricato promesso in vendita) chiedendone uno sconto che non sapeva precisare … che l'architetto ebbe 5.000 € dalla avvocato Orlando per un CP_1
secondo mandato personale volto a verificare se era possibile fare qualcosa per la pratica (in parola) in quanto l'architetto era di;
che sia il che il erano CP_3 CP_2 CP_1
tecnici di fiducia del che lo stesso aveva provveduto a Per_1 Testimone_3
presentare all'avvocato Orlando il il in uno alla dottor fratello di Per_1 CP_1 Pt_1
promettente venditore. Parte_1
Tuttavia, nulla allega o deduce con riguardo:
- alla lettera d'incarico indicata sub a);
- alla bozza indicata sub b) del progetto redatto da ove Controparte_1
l'appellante figurava come committente dell'opera;
- alla lettera, indicata sub c) datata 09/11/2010, con la quale l'avv. Orlando, invitava l'arch. a restituire le somme ricevute in caso di mancato CP_1 adempimento degli «obblighi» precedentemente assunti;
- alla fotocopia di un assegno di € 5000 emesso da all'ordine Controparte_1
dell'avv. Orlando, di restituzione della somma già percepita, con quietanza datata 15/11/2010, sottoscritta «in nome e per conto» del medesimo avvocato.
Nulla censura e critica con riguardo alla motivazione posta dal Tribunale alla base della decisione in virtù delle prove testimoniali assunte, nulla precisa circa l'errore interpretativo o di comprensione cui (secondo la sua prospettazione) sarebbe incorso il Giudice di prime cure.
Alla luce di quanto fin qui argomentato, l'appello è generico ed inammissibile in
9 applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui:
"l'appellante la l'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato" (Sez. 1, Ord. n. 29495 del 2020).
Orbene, la motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità sia : un profilo volitivo mediante l'indicazione espressa delle parti che si vogliono impugnare;
che un profilo argomentativo mediante l'indicazione delle modifiche che l'appellante vorrebbe fossero apportate al provvedimento;
che altresì un profilo di causalità, dovendo evidenziare necessariamente il rapporto di causa ed effetto fra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite. (Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017)
Invero, è jus receptum che nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso precisi e puntuali motivi con necessità che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione censurata, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Né tale vizio può dirsi sanato per effetto dell'attività difensiva della controparte, non essendo sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, essendo necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, in correlazione con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 18932/2016).
Anche da ultimo la Corte di cassazione, con sentenza n. 17877 del 07 maggio 2024, ha ribadito che: per dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per genericità dei motivi, il Giudice di secondo grado deve valutare le ragioni volte a sollecitare una diversa risposta rispetto alle valutazioni del provvedimento impugnato.
(…) Pertanto, “l'appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche e astratte, occorrendo, invece, che alle ragioni, poste a fondamento del provvedimento impugnato, contrapponga argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione ovvero a concreti elementi fattuali,
10 pertinenti con quelli considerati dal primo giudice.
Occorre, inoltre, che, quand'anche venissero reiterate le richieste formulate in primo grado, le stesse siano confrontate con le considerazioni contenute nella decisione impugnata, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengono condivisibili“.
In tale prospettiva l'appello in parola non consente d'individuare con precisione i capi di sentenza impugnati, né di ricavare un'esaustiva indicazione dei profili critici della decisione impugnata.
Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del DM n.
55/14, n. 37/18 e n. 147/22 con riferimento allo scaglione fino ad € 5.200,00 sono liquidate in favore di parte appellata costituita e per essa del procuratore antistatario avv.to Mario Albano in € 1923,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Nulla per le spese nei rapporti tra l'appellante e l'arch. non Controparte_2 costituito.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante
[...]
. Pt_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3218/2018 emessa nel giudizio RG 91448/2013 dal Tribunale di Napoli in data
29.03.2018 e pubblicata in data 03.04.2018, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate in applicazione del DM n. 55/14, n. 37/18 e n. 147/22 con CP_1
riferimento allo scaglione fino ad € 5.200,00 in favore di parte appellata costituita e per essa del procuratore antistatario avv.to Mario Albano in € 1923,00 oltre spese
11 generali, iva e cpa come per legge;
3) nulla per le spese nei rapporti tra l'appellante e l'arch. Controparte_2
non costituito;
4) sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20/01/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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