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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/05/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7557 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 e promossa da con l'avv. Giuseppe Sauchella Parte_1
ATTORE-OPPONENTE contro
. EL SAN. Controparte_1
TİC. A.Ş con l'avv. Rosario Sapuppo
CONVENUTO-OPPOSTO
Le parti concludevano come da verbale del 6.2.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società depositava ricorso per decreto ingiuntivo e chiedeva che fosse CP_2 ingiunto alla società il pagamento delle fatture nn. 32, 37 e 39 per un Parte_1 totale di € 70.355,26.
Questo Tribunale accoglieva la domanda.
Avverso il decreto proponeva opposizione la società ingiunta ed esponeva che le fatture non costituivano prova del credito;
che la società aveva violato gli CP_2 obblighi contrattuali e preteso di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali;
che l'opposta, in data 18.1.2019, aveva rifiutato l'esecuzione di ulteriori pagina 1 di 3 ordini, benché tra le parti fosse stato stipulato un contratto di somministrazione;
che l'inadempimento della convenuta aveva cagionato all'attrice ingenti danni.
L'opponente chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opposta al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro
114.691,00.
La società convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc.
In assenza di istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del 6.2.2025.
- - - - - -
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 notificatole dalla società senza contestare l'esecuzione delle forniture e CP_3 muovendo generiche contestazioni in merito alla idoneità probatoria della documentazione prodotta da parte opposta.
Al riguardo, si osserva che, come già rilevato con ordinanza del 12.12.2020, parte attrice, con mail del 7 marzo 2019 (doc. 2 di parte opposta), ha riconosciuto di essere debitrice della somma di USD 80.760,00.
Con dette mail, così come anche in citazione, la ha sostenuto di avere Parte_1 maturato ingenti crediti nei confronti della società . CP_3
Parte opponente ha asserito che la convenuta si sarebbe resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con la stipulazione di un contratto di somministrazione. In particolare, la società opposta si sarebbe rifiutata di adempiere detto contratto ed avrebbe illegittimamente rifiutato l'esecuzione di ulteriori ordini.
La convenuta ha negato di avere stipulato un contratto di somministrazione ed ha affermato che ogni contratto di vendita aveva costituito un negozio a sè stante.
Secondo la tesi della convenuta, la mancata accettazione delle proposte contrattuali sarebbe stata del tutto legittima.
Poiché parte attrice ha allegato la sussistenza di un contratto di somministrazione che avrebbe obbligato la convenuta a dare esecuzione agli ordini rifiutati, era suo onere fornire la prova della stipulazione di detto contratto.
La società non ha prodotto alcun contratto scritto e si è limitata a Parte_1 formulare capitoli di prova per interrogatorio formale e testi inidonei a provare il fatto dedotto.
pagina 2 di 3 In particolare, con il capitolo n. 1 si sarebbe voluto chiedere al teste di affermare
“che tra , Vita AL e v'è stato un rapporto continuativo di Pt_1 CP_3 somministrazione in quanto le relazioni commerciali erano in corso da tempo”.
Il capitolo, così come anche i successivi, non è volto a dimostrare che in un certo momento storico era stato stipulato un contratto avente un certo contenuto. Le circostanze dedotte non hanno per oggetto fatti ma valutazioni, con conseguente inammissibilità delle prove costituende dedotte.
Dalla mancata prova del contratto di somministrazione deriva l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento e il rigetto della domanda riconvenzionale.
Il rifiuto dell'opposta di stipulare un contratto, in assenza di un vincolo contrattuale che a ciò la obbligasse, risulta pienamente legittimo.
E' solo il caso di precisare che parte attrice non ha neppure allegato la violazione dell'art. 1337 c.c.
Per le ragioni indicate, le eccezioni e le domande dell'opponente devono essere respinte.
Le spese di lite sono poste a carico di parte attrice, secondo la regola della soccombenza, e sono liquidate come in motivazione secondo i parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, ritenuta infondata l'opposizione, respinge le eccezioni e le domande dell'opponente e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano in euro 9690,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso a Brescia il 6.5.2025.
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7557 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 e promossa da con l'avv. Giuseppe Sauchella Parte_1
ATTORE-OPPONENTE contro
. EL SAN. Controparte_1
TİC. A.Ş con l'avv. Rosario Sapuppo
CONVENUTO-OPPOSTO
Le parti concludevano come da verbale del 6.2.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società depositava ricorso per decreto ingiuntivo e chiedeva che fosse CP_2 ingiunto alla società il pagamento delle fatture nn. 32, 37 e 39 per un Parte_1 totale di € 70.355,26.
Questo Tribunale accoglieva la domanda.
Avverso il decreto proponeva opposizione la società ingiunta ed esponeva che le fatture non costituivano prova del credito;
che la società aveva violato gli CP_2 obblighi contrattuali e preteso di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali;
che l'opposta, in data 18.1.2019, aveva rifiutato l'esecuzione di ulteriori pagina 1 di 3 ordini, benché tra le parti fosse stato stipulato un contratto di somministrazione;
che l'inadempimento della convenuta aveva cagionato all'attrice ingenti danni.
L'opponente chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opposta al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro
114.691,00.
La società convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc.
In assenza di istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del 6.2.2025.
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La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 notificatole dalla società senza contestare l'esecuzione delle forniture e CP_3 muovendo generiche contestazioni in merito alla idoneità probatoria della documentazione prodotta da parte opposta.
Al riguardo, si osserva che, come già rilevato con ordinanza del 12.12.2020, parte attrice, con mail del 7 marzo 2019 (doc. 2 di parte opposta), ha riconosciuto di essere debitrice della somma di USD 80.760,00.
Con dette mail, così come anche in citazione, la ha sostenuto di avere Parte_1 maturato ingenti crediti nei confronti della società . CP_3
Parte opponente ha asserito che la convenuta si sarebbe resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con la stipulazione di un contratto di somministrazione. In particolare, la società opposta si sarebbe rifiutata di adempiere detto contratto ed avrebbe illegittimamente rifiutato l'esecuzione di ulteriori ordini.
La convenuta ha negato di avere stipulato un contratto di somministrazione ed ha affermato che ogni contratto di vendita aveva costituito un negozio a sè stante.
Secondo la tesi della convenuta, la mancata accettazione delle proposte contrattuali sarebbe stata del tutto legittima.
Poiché parte attrice ha allegato la sussistenza di un contratto di somministrazione che avrebbe obbligato la convenuta a dare esecuzione agli ordini rifiutati, era suo onere fornire la prova della stipulazione di detto contratto.
La società non ha prodotto alcun contratto scritto e si è limitata a Parte_1 formulare capitoli di prova per interrogatorio formale e testi inidonei a provare il fatto dedotto.
pagina 2 di 3 In particolare, con il capitolo n. 1 si sarebbe voluto chiedere al teste di affermare
“che tra , Vita AL e v'è stato un rapporto continuativo di Pt_1 CP_3 somministrazione in quanto le relazioni commerciali erano in corso da tempo”.
Il capitolo, così come anche i successivi, non è volto a dimostrare che in un certo momento storico era stato stipulato un contratto avente un certo contenuto. Le circostanze dedotte non hanno per oggetto fatti ma valutazioni, con conseguente inammissibilità delle prove costituende dedotte.
Dalla mancata prova del contratto di somministrazione deriva l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento e il rigetto della domanda riconvenzionale.
Il rifiuto dell'opposta di stipulare un contratto, in assenza di un vincolo contrattuale che a ciò la obbligasse, risulta pienamente legittimo.
E' solo il caso di precisare che parte attrice non ha neppure allegato la violazione dell'art. 1337 c.c.
Per le ragioni indicate, le eccezioni e le domande dell'opponente devono essere respinte.
Le spese di lite sono poste a carico di parte attrice, secondo la regola della soccombenza, e sono liquidate come in motivazione secondo i parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, ritenuta infondata l'opposizione, respinge le eccezioni e le domande dell'opponente e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano in euro 9690,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso a Brescia il 6.5.2025.
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
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