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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4426 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3038/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza del
17.9.2025;
TRA
(C.F. n. ) e (C.F. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in forza di procura alle liti allegata all'atto di appello, C.F._2 dall'avv. Fabio Pagano (C.F. n. ), presso il cui studio, in Napoli, alla via San C.F._3
Pasquale a Chiaia, n. 13, elettivamente domiciliano;
Appellanti
E
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, in forza Controparte_1 P.IVA_1 di procura a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Stefano Vitale (C.F. n.
), presso il cui studio in Gragnano, alla via G. Della Rocca, n. 3, elettivamente C.F._4 domicilia;
Appellata
pagina 1 di 3 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1217/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, depositata in data 17.5.2019, notificata in data 20.5.2019.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
e , con atto di citazione ritualmente notificato, hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la per Controparte_1 proporre appello avverso la sentenza n. 1217/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, depositata in data 17.5.2019 e notificata in data 20.5.2019, con cui era rigettata la domanda proposta da loro proposta, quali attori in primo grado, volta ad ottenere, previa accertamento dell'usurarietà del contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 19.9.2001 con l'istituto di credito convenuto, la condanna di quest'ultimo alla restituzione in loro favore della somma di € 60.353,71, indebitamente percepita a titolo d'interessi o, in subordine, della somma di € 5.478,94, o della diversa somma ritenuta di giustizia, con compensazione delle spese di lite tra le pari, a carico delle quali erano poste in quote uguali le spese di CTU.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la , Controparte_1 che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., e ne ha contestato la fondatezza nel merito e ne ha chiesto il rigetto;
in via gradata, ha chiesto di ridurre la somma eventualmente dovuta agli appellanti, con vittoria delle spese di lite, o, in subordine, con compensazione integrale delle stesse.
Disposta consulenza d'ufficio tecnico contabile e nominato il consulente tecnico d'ufficio, la causa, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte di Appello di riorganizzazione e riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili, è transitata dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, dinanzi alla quale si è proceduto al conferimento dell'incarico al CTU.
Il CTU ha depositato in data 20.5.2025 una nota con la quale ha rimesso il mandato conferitogli e si è dichiarato soddisfatto dell'acconto sul compenso già ricevuto, rappresentando che le parti, nel corso delle operazioni peritali, avevano raggiunto un accordo transattivo, sottoscritto dai rispettivi procuratori e dallo stesso CTU, con cui rinunciavano alle rispettive pretese, come formulate nei rispettivi atti difensivi, con compensazione delle spese di lite ed onorario del CTU, nella misura del solo acconto stabilito dalla Corte ( 600,00), posto a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
A seguito della nota depositata dal CTU, l'udienza fissata per il giorno 29.10.2025 è stata anticipata al giorno 10.9.2025. All'udienza del 10.9.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex artt. 181
pagina 2 di 3 e 309 c.p.c., all'udienza del 24.9.2025; alla predetta udienza del 24.9.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 10.9.2025 ed alla successiva udienza del 17.9.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma
1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008,
n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno
2015).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt.
181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 17 settembre 2025
Il consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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