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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 870/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso
Da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Luigi La Polla
Email_1
contro
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Gilda Avena
t Email_2 FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 6.3.2019, ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_2 rappresentando di aver ricevuto comunicazione di iscrizione alla gestione separata per l'anno 2011 con nota raccomandata n. 6654138965-1 del 4.08.2017, ricevuta in data 23.08.2017, con cui era contestualmente intimato il pagamento di complessivi euro 2.373,53, avverso la quale ha proposto ricorso amministrativo, rimasto inevaso.
Ha dedotto di aver ricevuto, in seguito, l'avviso di addebito n. 33420180007034481000 notificato in data 26.1.2019, per il pagamento della somma complessiva di euro 2.487,86, asseritamente dovuti per contributi e sanzioni relativi all'anno 2011 a titolo di gestione separata.
Pertanto, ha proposto opposizione avverso tale avviso di addebito deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e l'intervenuta prescrizione, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, con vittoria di spese.
L' convenuto si è costituito in giudizio sostenendo la legittimità dell'iscrizione alla gestione CP_1 separata e la sussistenza del credito vantato, eccependo l'inammissibilità del ricorso, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito esposto.
La Suprema Corte è intervenuta sulla questione della decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2 L. n. 335/1995 affermando che “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (così Cass. Sez. Lav. 31 ottobre 2018 n. 27950). La Corte di legittimità ha, in particolare, rilevato che “[…] in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463) […]” e che “[…] pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui in cui i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55 r.d.l. 1827/1935) […]”.
Quanto a tali ultimi termini, l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel d.lgs. n. 241 del 1997 e concorre ad attuarne e a integrarne le previsioni: a tale decreto si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa (Cass. sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816).
Quanto ai contributi relativi all'anno 2011, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2012.
L'art. 1, comma 1, del citato DPCM così stabilisce: «Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti: a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo».
Si deve, dunque, avere riguardo al primo termine, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e può far valere i propri diritti. CP_2
Nella specie, trattandosi di contributi relativi all'anno 2011, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione era, per quanto detto, da individuarsi al 10/07/2012, sicché alla data di notifica della nota CP_2 con la quale è stata comunicata l'iscrizione alla gestione separata e chiesto il pagamento della contribuzione (avviso bonario notificato il 23/08/2017) risultava già decorso il termine di prescrizione quinquennale, essendo venuto a scadenza il 10/7/2017.
Per tali ragioni i crediti di cui all'avviso di addebito n. 33420180007034481000 devono essere dichiarati estinti, per intervenuto decorso del temine prescrizionale, con conseguente accoglimento della domanda proposta nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione dei crediti contributivi per gestione separata CP_2 anno 2011 di cui all'avviso di addebito n. 33420180007034481000;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886,00 per compensi, oltre CP_2 rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, in favore della ricorrente.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso
Da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Luigi La Polla
Email_1
contro
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Gilda Avena
t Email_2 FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 6.3.2019, ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_2 rappresentando di aver ricevuto comunicazione di iscrizione alla gestione separata per l'anno 2011 con nota raccomandata n. 6654138965-1 del 4.08.2017, ricevuta in data 23.08.2017, con cui era contestualmente intimato il pagamento di complessivi euro 2.373,53, avverso la quale ha proposto ricorso amministrativo, rimasto inevaso.
Ha dedotto di aver ricevuto, in seguito, l'avviso di addebito n. 33420180007034481000 notificato in data 26.1.2019, per il pagamento della somma complessiva di euro 2.487,86, asseritamente dovuti per contributi e sanzioni relativi all'anno 2011 a titolo di gestione separata.
Pertanto, ha proposto opposizione avverso tale avviso di addebito deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e l'intervenuta prescrizione, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, con vittoria di spese.
L' convenuto si è costituito in giudizio sostenendo la legittimità dell'iscrizione alla gestione CP_1 separata e la sussistenza del credito vantato, eccependo l'inammissibilità del ricorso, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito esposto.
La Suprema Corte è intervenuta sulla questione della decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2 L. n. 335/1995 affermando che “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (così Cass. Sez. Lav. 31 ottobre 2018 n. 27950). La Corte di legittimità ha, in particolare, rilevato che “[…] in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463) […]” e che “[…] pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui in cui i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55 r.d.l. 1827/1935) […]”.
Quanto a tali ultimi termini, l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel d.lgs. n. 241 del 1997 e concorre ad attuarne e a integrarne le previsioni: a tale decreto si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa (Cass. sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816).
Quanto ai contributi relativi all'anno 2011, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2012.
L'art. 1, comma 1, del citato DPCM così stabilisce: «Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti: a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo».
Si deve, dunque, avere riguardo al primo termine, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e può far valere i propri diritti. CP_2
Nella specie, trattandosi di contributi relativi all'anno 2011, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione era, per quanto detto, da individuarsi al 10/07/2012, sicché alla data di notifica della nota CP_2 con la quale è stata comunicata l'iscrizione alla gestione separata e chiesto il pagamento della contribuzione (avviso bonario notificato il 23/08/2017) risultava già decorso il termine di prescrizione quinquennale, essendo venuto a scadenza il 10/7/2017.
Per tali ragioni i crediti di cui all'avviso di addebito n. 33420180007034481000 devono essere dichiarati estinti, per intervenuto decorso del temine prescrizionale, con conseguente accoglimento della domanda proposta nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione dei crediti contributivi per gestione separata CP_2 anno 2011 di cui all'avviso di addebito n. 33420180007034481000;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886,00 per compensi, oltre CP_2 rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, in favore della ricorrente.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.