Art. 4.
Le norme delegate dovranno infine stabilire le opportune disposizioni transitorie, dirette a:
1) disciplinare l'inquadramento per ruoli, nella carriera diplomatica, dei funzionari delle carriere ad ordinamento speciale e relativi ruoli aggiunti e salvaguardarne per un periodo transitorio di 10 anni le aspettative in materia di avanzamento e di funzioni;
2) assicurare ai funzionari provenienti dai ruoli aggiunti istituiti in seguito alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana un normale svolgimento di carriera mediante istituzione, nelle qualifiche corrispondenti a quelle di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe e di consigliere di Ambasciata, di posti in soprannumero nel limite numerico di 4 e 27 unita' rispettivamente, da conferirsi nei modi di legge anche piu' volte in caso di vacanze formatesi durante il periodo transitorio di 10 anni e da riassorbirli successivamente con la cessazione dal servizio o con la nomina alla qualifica superiore;
3) consentire, per un periodo di 10 anni, la destinazione all'estero del personale della carriera direttiva dei servizi amministrativi in eccedenza all'aliquota di cui all'art. 3, punto 1), ultimo capoverso;
4) applicare agli impiegati provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento per un periodo non inferiore ai 5 anni - e per il personale immesso nelle carriere esecutiva ed ausiliaria a tempo indeterminato - le disposizioni di cui all' art. 5 della legge 30 giugno 1956, n. 775 ;
5) prevedere, ai fini di un adeguato sviluppo di carriera, sia del personale gia' appartenente ai ruoli organici sia del personale da immettervi, l'istituzione di posti in soprannumero nel limite numerico di 26, 14 e 4 unita' rispettivamente per la IV, V e VI qualifica della carriera direttiva per i servizi amministrativi e nelle qualifiche IV, V e VI in quantita' non inferiore al 25 per cento della rispettiva dotazione organica, delle carriere di concetto - esclusa quella degli assistenti commerciali - esecutiva ed ausiliaria da' conferirsi nei modi di legge anche piu' volte per un periodo di 10 anni in caso di sopravvenute vacanze e da riassorbire nei modi di cui al punto 2);
6) consentire, nella prima applicazione delle norme delegate, l'accesso alla carriera direttiva per i servizi amministrativi e alle carriere di concetto ed esecutiva, mediante concorso ed entro un determinato numero di posti, del personale delle carriere e dei gruppi del ruolo speciale transitorio ad esaurimento immediatamente inferiori, in possesso dei requisiti prescritti.
Sara' riconosciuto il coefficiente di stipendio, anche ai fini dell'attribuzione della qualifica di inquadramento, purche' non superiore alla terza.
Il personale estraneo all'Amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia diretto lodevolmente, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, per almeno quindici anni, uffici consolari di prima categoria potra' essere inquadrato, a domanda ed entro il numero di posti di cui al punto 5) dello stesso art. 4, alla IV qualifica della carriera direttiva dei servizi amministrativi. Al personale cosi' inquadrato sara' valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio in precedenza prestato, secondo le vigenti norme sul riscatto del servizio non di ruolo;
7) prevedere il collocamento nelle categorie del personale non di ruolo, previsto dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , ed il successivo inquadramento in ruolo, a norma delle disposizioni vigenti, degli operai adibiti a mansioni non salariali da data non posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90 . A detto personale, nonche' a quello non di ruolo assunto da data non anteriore al 1 maggio 1958, ancorche' nel frattempo inquadrato in ruolo, viene ridotta a meta' a tutti gli effetti l'anzianita' di servizio necessaria per l'inquadramento nei ruoli.
Le disposizioni di cui sopra, ad eccezione di quella concernente la riduzione del termine, si applicano anche al personale che, comunque assunto o denominato, presti servizio di fatto, anche con mansioni di traduttore, presso gli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri almeno dal 1 settembre 1963, prevedendosi che non e' ammessa alcun'altra assunzione di carattere eccezionale in qualsivoglia forma e con qualsiasi tipo di retribuzione;
8) riconoscere agli impiegati che, per effetto dello inquadramento e del passaggio di carriera di cui ai punti precedenti, venissero a percepire una retribuzione inferiore a quella in godimento, il diritto alla differenza a titolo di assegno personale utile a pensione;
9) regolare modalita', requisiti e termini per l'avanzamento in relazione alle esigenze derivanti dal riordinamento delle carriere, dalla revisione degli organici e dall'inquadramento del personale;
10) adeguare, in quanto necessario, il nuovo ordinamento derivante dalla presente legge e dalle leggi delegate all'ordinamento preesistente nelle stesse materie.
Le norme delegate dovranno infine stabilire le opportune disposizioni transitorie, dirette a:
1) disciplinare l'inquadramento per ruoli, nella carriera diplomatica, dei funzionari delle carriere ad ordinamento speciale e relativi ruoli aggiunti e salvaguardarne per un periodo transitorio di 10 anni le aspettative in materia di avanzamento e di funzioni;
2) assicurare ai funzionari provenienti dai ruoli aggiunti istituiti in seguito alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana un normale svolgimento di carriera mediante istituzione, nelle qualifiche corrispondenti a quelle di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe e di consigliere di Ambasciata, di posti in soprannumero nel limite numerico di 4 e 27 unita' rispettivamente, da conferirsi nei modi di legge anche piu' volte in caso di vacanze formatesi durante il periodo transitorio di 10 anni e da riassorbirli successivamente con la cessazione dal servizio o con la nomina alla qualifica superiore;
3) consentire, per un periodo di 10 anni, la destinazione all'estero del personale della carriera direttiva dei servizi amministrativi in eccedenza all'aliquota di cui all'art. 3, punto 1), ultimo capoverso;
4) applicare agli impiegati provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento per un periodo non inferiore ai 5 anni - e per il personale immesso nelle carriere esecutiva ed ausiliaria a tempo indeterminato - le disposizioni di cui all' art. 5 della legge 30 giugno 1956, n. 775 ;
5) prevedere, ai fini di un adeguato sviluppo di carriera, sia del personale gia' appartenente ai ruoli organici sia del personale da immettervi, l'istituzione di posti in soprannumero nel limite numerico di 26, 14 e 4 unita' rispettivamente per la IV, V e VI qualifica della carriera direttiva per i servizi amministrativi e nelle qualifiche IV, V e VI in quantita' non inferiore al 25 per cento della rispettiva dotazione organica, delle carriere di concetto - esclusa quella degli assistenti commerciali - esecutiva ed ausiliaria da' conferirsi nei modi di legge anche piu' volte per un periodo di 10 anni in caso di sopravvenute vacanze e da riassorbire nei modi di cui al punto 2);
6) consentire, nella prima applicazione delle norme delegate, l'accesso alla carriera direttiva per i servizi amministrativi e alle carriere di concetto ed esecutiva, mediante concorso ed entro un determinato numero di posti, del personale delle carriere e dei gruppi del ruolo speciale transitorio ad esaurimento immediatamente inferiori, in possesso dei requisiti prescritti.
Sara' riconosciuto il coefficiente di stipendio, anche ai fini dell'attribuzione della qualifica di inquadramento, purche' non superiore alla terza.
Il personale estraneo all'Amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia diretto lodevolmente, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, per almeno quindici anni, uffici consolari di prima categoria potra' essere inquadrato, a domanda ed entro il numero di posti di cui al punto 5) dello stesso art. 4, alla IV qualifica della carriera direttiva dei servizi amministrativi. Al personale cosi' inquadrato sara' valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio in precedenza prestato, secondo le vigenti norme sul riscatto del servizio non di ruolo;
7) prevedere il collocamento nelle categorie del personale non di ruolo, previsto dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , ed il successivo inquadramento in ruolo, a norma delle disposizioni vigenti, degli operai adibiti a mansioni non salariali da data non posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90 . A detto personale, nonche' a quello non di ruolo assunto da data non anteriore al 1 maggio 1958, ancorche' nel frattempo inquadrato in ruolo, viene ridotta a meta' a tutti gli effetti l'anzianita' di servizio necessaria per l'inquadramento nei ruoli.
Le disposizioni di cui sopra, ad eccezione di quella concernente la riduzione del termine, si applicano anche al personale che, comunque assunto o denominato, presti servizio di fatto, anche con mansioni di traduttore, presso gli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri almeno dal 1 settembre 1963, prevedendosi che non e' ammessa alcun'altra assunzione di carattere eccezionale in qualsivoglia forma e con qualsiasi tipo di retribuzione;
8) riconoscere agli impiegati che, per effetto dello inquadramento e del passaggio di carriera di cui ai punti precedenti, venissero a percepire una retribuzione inferiore a quella in godimento, il diritto alla differenza a titolo di assegno personale utile a pensione;
9) regolare modalita', requisiti e termini per l'avanzamento in relazione alle esigenze derivanti dal riordinamento delle carriere, dalla revisione degli organici e dall'inquadramento del personale;
10) adeguare, in quanto necessario, il nuovo ordinamento derivante dalla presente legge e dalle leggi delegate all'ordinamento preesistente nelle stesse materie.