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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1959/2022 tra le parti:
cf ), Parte_1 C.F._1 con gli avv. BUFALINI MAURIZIO (cf C.F._2
(cf ), Parte_2 C.F._3
(cf. Parte_3 C.F._4
ATTORE OPPONENTE
(cf ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. MARICONDA VINCENZO (cf ) C.F._5
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 01/01/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. depositata in data 6.9.2024, da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. depositata in data
2.9.2024, da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'opposizione inizialmente promossa da e Parte_1 Parte_4 avverso il d.i. n. 1012/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data
[...]
9.5.2022 in danno degli odierni opponenti, nella loro qualità di fideiussori di
Macolive Trading s.p.a. (società all'epoca già fallita) e in favore di
[...] quale cessionaria di crediti di Controparte_1 per l'importo di euro 689.160,50 oltre interessi come chiesti Parte_5 in ricorso monitorio e spese di procedura a titolo di saldo debitore per utilizzo delle linee di credito a breve termine sul conto corrente n. 66/000562670 acceso presso . Parte_5 Gli opponenti contestano il titolo impugnato e l'avversa creditoria argomentando circa:
(i) la natura omnibus, ma non di “contratto autonomo di garanzia”, delle fideiussioni dagli stessi rilasciate per la Macolive Trading s.p.a.;
(ii) la nullità e/o inefficacia delle fideiussioni del 12.7.2012, dei successivi atti integrativi del 7.3.2013 e 25.10.2013 e dell'atto notarile di conferma delle fideiussioni del 20.11.2017 per violazione della l. n. 287/1990;
(iii) la decadenza di dalla garanzia fideiussoria per decorso Controparte_2 del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e la nullità della clausola n. 5 co. 7 delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti per violazione della normativa antitrust;
(iv) i presupposti per ottenere la sospensiva ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
e concludono per sentir
“1) In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo il presupposto dei gravi motivi previsto dall'art. 649 c.p.c.;
2) Nel merito, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia ex Legge 10.10.1990 n.
287 delle clausole nn. 1 comma 2, 1 comma 3 e 5 comma 7 contenute nei contratti di fideiussione del 12.7.2012 (Doc.1) nonché dell'art. 2 comma 2 paragrafo 1 dell'atto di conferma di fideiussione del 20.11.2017 ai rogiti
Notaio Doc.3), senza efficacia di giudicato;
Per_1
3) per l'effetto, dichiarare l'intervenuta decadenza di
[...]
dalla garanzia fideiussoria per non essersi Controparte_3 attivata contro la debitrice principale nel termine di 6 mesi prescritto dall'art.
1957 CC;
4) in ogni caso, dichiarare nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo 9.5.2022 n. 516 siccome invalido, illegittimo ed infondato e respingere la pretesa di pagamento di Controparte_3
perché infondata in fatto e in diritto”.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali ex DM 55/2014, con distrazione ex art. 93 Cpc a favore dei difensori antistatari che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando i singoli motivi di doglianza avversari e chiedendo: “- in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà di cui è munito il decreto ingiuntivo n. 516/2022 – R.G. n.
1012/2022, emesso dal Tribunale di Pistoia il 9.5.2022 e spedito in forma esecutiva il 18.5.2022;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie formulate perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
- sempre nel merito, rigettare la domanda di nullità con riguardo alla fideiussione del 12.7.2012, alle relative variazioni, ed alla sua rinegoziazione di cui all'atto notarile del 20.11.2017, art. 2, paragrafo secondo, rilasciata dai sigg.ri e nell'interesse della Macolive Trading s.p.a. Parte_1 Parte_4 ed a favore del (poi fusasi per Controparte_4 incorporazione con ed ora, Controparte_5
a seguito di cessione di credito, di , Parte_6
a mezzo della , in quanto inammissibile e, comunque, Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto, poiché si tratterebbe, a tutto voler concedere e senza nulla ammettere, di garanzia valida, anche eventualmente emendata dalle clausole contestate;
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 516/2022 – R.G. n.
1012/2022, emesso dal Tribunale di Pistoia il 9.5.2022, spedito in forma esecutiva il 18.5.2022, e notificato in data 7.6.2022;
- ovvero, comunque, condannare i signori
- nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], cap. C.F._1
51010;
- nata a [...], l'[...], C.F. , Parte_4 C.F._6 residente in [...], cap. 51010 a pagare a
[...]
, a mezzo della Parte_6 Controparte_2 in via solidale fra loro, l'importo complessivo di € 689.160,50 per utilizzo delle linee di credito a breve termine a valere sul conto corrente n.
66/000562670 acceso presso Chianti Banca;
ciò oltre agli interessi al tasso
Euribor 3 mesi (floor zero) + 3% a far tempo dall'1.4.2021 al saldo.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di lite e con riserva di ogni più ampia deduzione e produzione nei termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., che si chiedono sin d'ora”. I.3. Celebrata la prima udienza da g.o.p. in supplenza temporanea del magistrato titolare allora in congedo maternale, con ordinanza emessa a quasi un anno dalla celebrazione dell'udienza il g.o.p. respinge l'istanza attorea ex art. 649 c.p.c. e assegna i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. all'esito dei quali, riassegnato il fascicolo al giudice titolare, viene nuovamente respinta l'istanza ex art. 649 c.p.c. reiterata da parte attrice e, ritenuta la superfluità delle istanze istruttorie avanzate unicamente da essa, viene fissata udienza di precisazione delle conclusioni celebrata nelle modalità di cui all'art. 127ter
c.p.c. con successiva assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
Occorre altresì dare atto di come, in corso di causa, con atto depositato nel fascicolo telematico in data 28.11.2023 (ancora pendente la riserva assunta dal g.o.p. all'esito della prima udienza) l'opponente in proprio Parte_4 ha presentato rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. a spese compensate, ritualmente accettata da parte convenuta, al che è seguita la pronuncia di estinzione parziale del giudizio relativamente alla sola opponente rinunciataria (cfr. ordinanza 9.12.2023).
******
II. Così sinteticamente ricostruito l'iter processuale e il tenore delle domande di parte, reputa questo Tribunale che l'opposizione coltivata dal solo Pt_1 on meriti accoglimento per le assorbenti ragioni che si vengono a esporre.
[...]
II.1. Sotto un primo profilo, non avendo l'opponente disconosciuto gli atti fideiussori via via prestati né nel loro contenuto né nelle relative sottoscrizioni e neppure mosso contestazioni circa il quantum della pretesa ex adverso azionata, ma avendo concentrato le proprie censure sull'eccezione di nullità delle fideiussioni per asserito contrasto con la normativa antitrust di cui alla l.
n. 287/1990 (richiamando il filone interpretativo apertosi a seguito della declaratoria di nullità degli schemi ABI perché violativi della concorrenza e, di riflesso, di nullità delle fideiussioni redatte in conformità a essi), occorre evidenziare – associandosi sul punto ai rilievi già svolti in sede di rigetto dell'istanza attorea ex art. 649 c.p.c. – come le fideiussioni invocate dalla ricorrente in via monitoria non risultino predisposte su schemi contrattuali standardizzati quanto piuttosto rese in atto pubblico notarile all'esito di specifica contrattazione fra le parti. In particolare, nell'atto notarile di “conferma di ipoteca e di fideiussione” del
20.11.2017 (cfr. doc. 11 fasc. monitorio e doc. 3 fasc. attoreo) gli opponenti e, per quanto di interesse, non solo hanno confermato “senza alcuna Parte_1 soluzione di continuità” le garanzie fideiussorie a suo tempo prestate in favore
(anche) di , ma hanno anche inserito e sottoscritto l'ulteriore Parte_5 specifica clausola per cui (cfr. pag. 6 atto notarile 20.11.2017 cit.)
“confermano, in particolare, la rispettiva volontà di garantire gli sia Parte_7 con le fideiussioni che con le ipoteche sopra descritte, oltre la scadenza originaria e fino a totale estinzione dei debiti originati dell'utilizzo degli
escludendo esplicitamente qualsiasi effetto novativo (ai sensi Parte_7 dell'articolo 1230 cod. civ.) ed estintivo (ai sensi degli articoli 1957 e 2878 cod. civ.) delle garanzie già prestate”.
Alla luce di tale dato testuale, appare giuridicamente interessante ma non convince l'ampia disquisizione attorea circa la non convalidabilità di contratti nulli ai sensi dell'art. 1423 c.c. posto che, stante l'espressa pattuizione contenuta nell'atto notarile del novembre 2017 con cui i fideiussori hanno specificamente dichiarato di voler escludere qualsiasi effetto estintivo ex art. 1957 c.c. delle garanzie a suo tempo rilasciate, tale atto non può qualificarsi come mera conferma/convalida di precedenti negozi ma come, almeno in parte qua (ossia, nella parte concernente la deroga all'art. 1957 c.c.), nuovo esplicito accordo contrattuale esprimente l'effettiva volontà delle parti sottoscriventi e non già la mera adesione di costoro a schemi o moduli unilateralmente predisposti dall'istituto bancario.
In virtù di tali considerazioni, essendo pacificamente del tutto legittima la deroga espressamente negoziata alla disciplina dell'art. 1957 c.c. e non venendo in rilievo l'elaborazione esegetica formatasi in tema di invalidità delle fideiussioni conformi agli schemi ABI, non v'è spazio per la declaratoria delle nullità invocate dall'opponente con conseguente rigetto dell'opposizione.
II.2. Per completezza argomentativa e anche a voler in via di ipotesi ritenere operante una qualche nullità - della quale questo giudice è chiamato a conoscere solo in via incidentale quale eccezione riconvenzionale sollevata al solo fine di ottenere la revoca del d.i. opposto la cui cognizione è funzionalmente riservata al giudice del presente giudizio di opposizione - si tratterebbe, come riconosciuto dalla stessa parte opponente e in adesione a indirizzo giurisprudenziale da tempo seguito da questo Ufficio giudiziario e avallato da pronuncia della Suprema Corte in funzione di nomofilachia (Cass. S.U. n. 41994/2021), di nullità parziale che colpisce non l'intera fideiussione ma unicamente la clausola di deroga all'art. 1957 c.c..
In questa prospettiva, assume tuttavia rilievo dirimente il fatto che la fideiussione de qua, pur non potendosi qualificare come contratto autonomo di garanzia per le ragioni condivisibilmente riproposte da parte attrice (e riassumibili nella mancanza, negli atti fideiussori di cui trattasi, della clausola cd. “senza eccezioni”), contiene comunque la dicitura “a semplice richiesta”: al qual proposito, questo giudice fa proprio e condivide l'orientamento dei giudici di legittimità e di merito per cui in presenza di garanzie fideiussorie cd. a prima/a semplice richiesta il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve intendersi osservato anche tramite una semplice richiesta stragiudiziale (cfr. ex pluribus
Cass. n. 22346/2017, Cass. ord. n. 31509/2021, C. App. Venezia n.
1834/2022, C. App. Milano n. 220/2023).
Inoltre, viene in rilievo l'ulteriore consolidato principio interpretativo per cui, qualora “la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” (cfr. ex pluribus Cass. n. 16836/2015, Cass. ord. n.
26906/2023); principio applicabile al caso di specie, ove nell'atto notarile
20.11.2017 i fideiussori hanno anche specificamente ed espressamente confermato la propria volontà di garantire gli “sia con le Parte_7 fideiussioni che con le ipoteche sopra descritte, oltre la scadenza originaria e fino a totale estinzione dei debiti originati dall'utilizzo degli . Parte_7
In definitiva, anche a voler dar spazio alla nullità parziale per violazione della normativa Antitrust, le particolarità della concreta vicenda negoziale per cui è contesa portano a escludere qualsiasi invalidità o decadenza delle fideiussioni prestate, palesandosi perciò del tutto legittima l'azione di recupero del credito azionata dall'istituto bancario nei confronti dei fideiussori.
II.3. Infine, deve essere confermata l'ordinanza di questo giudice 8.4.2024 nella quale si evidenziava l'irrilevanza, ai fini decisori circa la conferma o revoca del d.i. opposto, della transazione conclusa tra la Banca creditrice e la condebitrice solidale Trattasi infatti di vicenda atta a Parte_4 influenzare l'eventuale fase esecutiva di riscossione del credito, ma non la presente fase di cognizione nella quale il Tribunale è chiamato ad accertare la fondatezza o meno della pretesa creditoria avanzata dalla e, in CP_4 particolare, la posizione di condebitore solidale in capo all'opponente. Del resto, non consta che vi sia in atti evidenza documentale dell'atto transattivo concluso tra la convenuta e l'originaria opponente Parte_4 non potendosi pertanto neppure valutare il contenuto dello stesso e l'eventuale influenza sulla posizione del coobbligato solidale, né è stata fornita prova dell'avvenuto adempimento dell'accordo a opera della Pt_4
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo del d.i. opposto) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, con parziale riduzione dei compensi rispetto ai medi tabellare sia per la fase istruttoria siccome esauritasi nel deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. sia per la fase decisionale celebrata in forma semplificata ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. con deposito di una sola nota scritta di parte ex art. 127ter c.p.c. sostitutiva della discussione orale d'udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 516/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 8-9.5.2022;
2) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
25.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 01/01/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini