Trib. Pistoia, sentenza 02/01/2025, n. 4
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Sentenza 2 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Torino, dal giudice dott.ssa Lucia Leoncini, in data 01/01/2025, riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo. Le parti in causa sono un gruppo di fideiussori e una società di gestione del risparmio. Gli attori hanno contestato la validità delle fideiussioni rilasciate, sostenendo la loro nullità per violazione della normativa antitrust e per decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. Hanno richiesto la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di nullità delle clausole contestate. La convenuta ha invece chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo la validità delle fideiussioni.

Il giudice ha respinto l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Ha argomentato che le fideiussioni non erano predisposte su schemi standardizzati, ma erano frutto di specifica contrattazione. Inoltre, ha ritenuto che la deroga all'art. 1957 c.c. fosse legittima e che la fideiussione, pur non essendo un contratto autonomo di garanzia, fosse valida. La sentenza ha anche escluso l'influenza di eventuali nullità parziali sulla validità complessiva delle fideiussioni, confermando così la legittimità della pretesa creditoria della convenuta. Infine, ha condannato gli attori al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pistoia, sentenza 02/01/2025, n. 4
    Giurisdizione : Trib. Pistoia
    Numero : 4
    Data del deposito : 2 gennaio 2025

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