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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°. 402 R. G. anno 2024 proposta in grado di appello
DA
, elettivamente domiciliato in Agrigento, nella via Matteo Parte_1
Cimarra, 38, presso lo studio legale dell'Avv. Antonina Scifo, dal quale è rappresentato e difeso.
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi La Valle. CP_1
Appellato e appellante incidentale
OGGETTO: risarcimento danni- infortunio sul lavoro.
All'udienza del 24 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 419/2024, emessa il 21 marzo 2024, il Tribunale GL di
Agrigento ha dichiarato in capo al ricorrente un grado di Parte_1 inabilità pari al 43% e condannato l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a corrispondere la rendita da inabilità permanente nella misura del
43%, oltre rivalutazione e interessi, compensando le spese in ragione del lievissimo
1 scostamento dalla percentuale accertata in giudizio rispetto a quella (pari al 42% a seguito di visita di revisione) riscontrata in via amministrativa.
aveva convenuto in giudizio l' per chiedere il Parte_1 CP_1 riconoscimento dell'indennizzo e/o la rendita per il danno biologico subito, in data 21.12.2010, nello svolgimento delle proprie mansioni di operaio edile, cadendo da una impalcatura alta cinque metri.
Esponeva che, all' esito di tale incidente, aveva riportava un gravissimo politrauma con lesioni a carico dell'arto superiore dx, dell'emitorace dx, dell'anca dx,
e del rachide dorso lombare a consistente incidenza funzionale e che, dopo la denuncia di infortunio, l' , gli aveva riconosciuto un grado di menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica pari al 55%., ridotto, all'esito della visita di revisione, in data 24.02.2022, al 42%.
Vanamente proposta opposizione in via amministrativa, chiedeva il riconoscimento di una invalidità non inferiore al 55% o comunque superiore al 42% riconosciuto dall resistente. CP_2
Il Tribunale ha dato atto dell'esito della disposta c.t.u., giungendo alla conclusione che il danno biologico fosse valutabile nella misura del 43%, di pochissimo superiore a quanto e già riconosciuto dall in sede amministrativa, a CP_1 seguito di visita di revisione.
Avverso tale decisione ha proposto appello il lavoratore , Parte_1 con ricorso depositato il 25 aprile 2024, lamentando la non correttezza delle conclusioni del CTU, sulle quali si fondava la pronuncia impugnata, che le aveva passivamente recepite – nonostante i rilievi critici tempestivamente formulati con apposita relazione di Ctp - riduttive delle conseguenze dei postumi invalidanti, con riferimento alle singole patologie in valutazione.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 20 maggio 2024, l' contestando CP_1
l'avverso assunto del quale chiedeva il rigetto e sollecitando, con impugnazione indentale, la riforma della statuizione di attribuzione, sui ratei della rendita, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, non cumulabili ai sensi dell'art.16 comma 6 della L.n.412/1991, come modif. da L. n.296/2006 art.1 comma 783.
Disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio e depositato l'elaborato peritale, la causa, all'udienza del 24 aprile 2024, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
°°°°°
L'appello è fondato nei termini che seguono. All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011) e le cui conclusioni
2 si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, la Dott.ssa ha posto diagnosi di: Persona_1
ESITI DI FRATTURA RADIO DX SUBANCHILOSI POLSO DX IN ESITI
DI LUSSAZIONE RADIOCARPICA DX COMPLICATA DA SINDROME
ISCHEMICA. ESITI DI FRATTURA BRANCA ILEOISCHIO-PUBICA DX CON
LIMITAZIONE FUNZIONALE ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE.
SINDROME ANSIOSODEPRESSIVA.
Ha spiegato che considerando i dati clinici osservati alla visita, l'età e
l'attività lavorativa pregressa, la documentazione sanitaria depositata agli atti si può considerare una percentuale di danno biologico così distribuito:
-Esiti di frattura scomposta del radio dx (arto dominante) con riferimento al codice 234 (fino al 4%) dando per gli esiti ad un arto dominante il punteggio massimo del 4%;
-Cicatrici avambraccio e braccio dx (cod. 36) 3%;
-Esiti frattura scafoide (cod 257) 3%;
-Anchilosi del polso stabilizzata in estensione rettilinea in supinazione di arto dominante è del 15% (cod 236);
-Esiti di frattura ileo-ischio-pubica (in analogia alla voce “esiti di frattura del femore…” cod 272) 5%;
-Esiti funzionali di frattura ileo-ischio-pubica con conseguente limitazione funzionale di un mezzo (per analogia cod 271 ad “anchilosi completa coxofemorale con arto in posizione favorevole”) 15%;
- Esiti di frattura vertebra D11 (cod 201) 3%;
- Esiti di frattura vertebra D12 (cod 202) 10%;
- Esiti di frattura vertebra L1 (cod 207) 3%;
- Esiti di frattura costale dx (cod 218) 2%;
- Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia (cod 180) 2%.
Ha concluso che gli esiti stabilizzati conseguenti all' infortunio lavorativo occorso in data 21/12/2010, tenendo conto dell'età, dell'attività lavorativa pregressa, si possono valutare in una percentuale di danno biologico complessivamente del 50% ai sensi dell'art.13, comma 2 del LGS 23/2/2000 a far data dalla Revisione del Gennaio 2022. (v. relazione depositata il 19.01.2025).
Ritiene, in definitiva, la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado, risultino, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise.
3 In accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere, quindi, riformata con attribuzione della rendita nei termini di cui in dispositivo, oltre la maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell e CP_3 si liquidano come in dispositivo.
Restano a carico dell' le spese di ctu espletate in entrambi i gradi di CP_1 giudizio.
P.Q.M
.
La Corte definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.419/2024 del 21.03.2024 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento:
- dichiara che ha subito una menomazione permanente Parte_1 dell'integrità fisica pari al 50% e condanna l' a corrispondergli la relativa CP_1 rendita, rispetto a quanto erogatogli dall'Istituto, oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore CP_1 del difensore antistatario dell'appellante, che liquida in € 2.400,00 per il primo, ed in
€ 2.800,00, per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Lascia a carico dell le spese di ctu liquidate in entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Così deciso in Palermo, il 24 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
4
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°. 402 R. G. anno 2024 proposta in grado di appello
DA
, elettivamente domiciliato in Agrigento, nella via Matteo Parte_1
Cimarra, 38, presso lo studio legale dell'Avv. Antonina Scifo, dal quale è rappresentato e difeso.
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi La Valle. CP_1
Appellato e appellante incidentale
OGGETTO: risarcimento danni- infortunio sul lavoro.
All'udienza del 24 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 419/2024, emessa il 21 marzo 2024, il Tribunale GL di
Agrigento ha dichiarato in capo al ricorrente un grado di Parte_1 inabilità pari al 43% e condannato l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a corrispondere la rendita da inabilità permanente nella misura del
43%, oltre rivalutazione e interessi, compensando le spese in ragione del lievissimo
1 scostamento dalla percentuale accertata in giudizio rispetto a quella (pari al 42% a seguito di visita di revisione) riscontrata in via amministrativa.
aveva convenuto in giudizio l' per chiedere il Parte_1 CP_1 riconoscimento dell'indennizzo e/o la rendita per il danno biologico subito, in data 21.12.2010, nello svolgimento delle proprie mansioni di operaio edile, cadendo da una impalcatura alta cinque metri.
Esponeva che, all' esito di tale incidente, aveva riportava un gravissimo politrauma con lesioni a carico dell'arto superiore dx, dell'emitorace dx, dell'anca dx,
e del rachide dorso lombare a consistente incidenza funzionale e che, dopo la denuncia di infortunio, l' , gli aveva riconosciuto un grado di menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica pari al 55%., ridotto, all'esito della visita di revisione, in data 24.02.2022, al 42%.
Vanamente proposta opposizione in via amministrativa, chiedeva il riconoscimento di una invalidità non inferiore al 55% o comunque superiore al 42% riconosciuto dall resistente. CP_2
Il Tribunale ha dato atto dell'esito della disposta c.t.u., giungendo alla conclusione che il danno biologico fosse valutabile nella misura del 43%, di pochissimo superiore a quanto e già riconosciuto dall in sede amministrativa, a CP_1 seguito di visita di revisione.
Avverso tale decisione ha proposto appello il lavoratore , Parte_1 con ricorso depositato il 25 aprile 2024, lamentando la non correttezza delle conclusioni del CTU, sulle quali si fondava la pronuncia impugnata, che le aveva passivamente recepite – nonostante i rilievi critici tempestivamente formulati con apposita relazione di Ctp - riduttive delle conseguenze dei postumi invalidanti, con riferimento alle singole patologie in valutazione.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 20 maggio 2024, l' contestando CP_1
l'avverso assunto del quale chiedeva il rigetto e sollecitando, con impugnazione indentale, la riforma della statuizione di attribuzione, sui ratei della rendita, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, non cumulabili ai sensi dell'art.16 comma 6 della L.n.412/1991, come modif. da L. n.296/2006 art.1 comma 783.
Disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio e depositato l'elaborato peritale, la causa, all'udienza del 24 aprile 2024, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
°°°°°
L'appello è fondato nei termini che seguono. All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011) e le cui conclusioni
2 si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, la Dott.ssa ha posto diagnosi di: Persona_1
ESITI DI FRATTURA RADIO DX SUBANCHILOSI POLSO DX IN ESITI
DI LUSSAZIONE RADIOCARPICA DX COMPLICATA DA SINDROME
ISCHEMICA. ESITI DI FRATTURA BRANCA ILEOISCHIO-PUBICA DX CON
LIMITAZIONE FUNZIONALE ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE.
SINDROME ANSIOSODEPRESSIVA.
Ha spiegato che considerando i dati clinici osservati alla visita, l'età e
l'attività lavorativa pregressa, la documentazione sanitaria depositata agli atti si può considerare una percentuale di danno biologico così distribuito:
-Esiti di frattura scomposta del radio dx (arto dominante) con riferimento al codice 234 (fino al 4%) dando per gli esiti ad un arto dominante il punteggio massimo del 4%;
-Cicatrici avambraccio e braccio dx (cod. 36) 3%;
-Esiti frattura scafoide (cod 257) 3%;
-Anchilosi del polso stabilizzata in estensione rettilinea in supinazione di arto dominante è del 15% (cod 236);
-Esiti di frattura ileo-ischio-pubica (in analogia alla voce “esiti di frattura del femore…” cod 272) 5%;
-Esiti funzionali di frattura ileo-ischio-pubica con conseguente limitazione funzionale di un mezzo (per analogia cod 271 ad “anchilosi completa coxofemorale con arto in posizione favorevole”) 15%;
- Esiti di frattura vertebra D11 (cod 201) 3%;
- Esiti di frattura vertebra D12 (cod 202) 10%;
- Esiti di frattura vertebra L1 (cod 207) 3%;
- Esiti di frattura costale dx (cod 218) 2%;
- Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia (cod 180) 2%.
Ha concluso che gli esiti stabilizzati conseguenti all' infortunio lavorativo occorso in data 21/12/2010, tenendo conto dell'età, dell'attività lavorativa pregressa, si possono valutare in una percentuale di danno biologico complessivamente del 50% ai sensi dell'art.13, comma 2 del LGS 23/2/2000 a far data dalla Revisione del Gennaio 2022. (v. relazione depositata il 19.01.2025).
Ritiene, in definitiva, la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado, risultino, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise.
3 In accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere, quindi, riformata con attribuzione della rendita nei termini di cui in dispositivo, oltre la maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell e CP_3 si liquidano come in dispositivo.
Restano a carico dell' le spese di ctu espletate in entrambi i gradi di CP_1 giudizio.
P.Q.M
.
La Corte definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.419/2024 del 21.03.2024 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento:
- dichiara che ha subito una menomazione permanente Parte_1 dell'integrità fisica pari al 50% e condanna l' a corrispondergli la relativa CP_1 rendita, rispetto a quanto erogatogli dall'Istituto, oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore CP_1 del difensore antistatario dell'appellante, che liquida in € 2.400,00 per il primo, ed in
€ 2.800,00, per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Lascia a carico dell le spese di ctu liquidate in entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Così deciso in Palermo, il 24 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
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