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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/07/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5339/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VALENTINI CLAUDIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MARINELLI VINCENZA MARINA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
, con l'avv. ZOTTARELLI ANTONIO Controparte_2
Resistenti
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: accertare e dichiarare l'omissione e/o invalidità della notifica degli avvisi di CP_ addebito di cui alla l'intimazione di pagamento n. 05920229003922357/000; - in ogni caso, CP_ accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti . CP_ L' ha chiesto in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; ancora CP_1 in via preliminare, in subordine, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione per tardività della stessa;
in via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare, siccome infondata in fatto e in diritto, l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento impugnata e il sottostante avviso di addebito e, per l'effetto, confermare integralmente tutti gli atti impugnati.
si è costituita con memoria depositata il 17.06.2025, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia di;
al riguardo, si CP_3 deve rilevare che la costituzione di appare tempestiva, in quanto il ricorso era stato CP_3 notificato solo all'indirizzo e il ricorrente ha poi adempiuto Email_1 all'invito ad effettuare la notifica anche all'indirizzo t, Email_3 disposto con ordinanza del 17.02.2025, solo in data 07.04.2025, senza il rispetto del termine di
30 giorni prima dell'udienza del 10.04.2025 indicato nell'ordinanza.
1 Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nei motivi di ricorso, l'opponente ha dedotto che “In data 06.04.2023 Controparte_2
notificava al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 05920229003922357/000 (All. 1),
[...] dalla quale emergeva la sussistenza di un'esposizione debitoria, a carico dello stesso, di € 7.243,97, comprensiva del compenso di riscossione, spese e interessi di mora, per il presunto mancato CP_ pagamento, tra l'altro, dell'importo di cui ai seguenti avvisi di addebito relativi a contributi :
- avviso n. 35920140005100568000 che sarebbe stato notificato il 28.01.2015;
- avviso n. 35920170002483371000 che sarebbe stato notificato il 07.10.2017;
- avviso n. 35920180001161643000 che sarebbe stato notificato il 18.08.2018;
- avviso n. 35920190002926000000 che sarebbe stato notificato il 18.09.2019.
Tanto premesso, ha dedotto che non risulta, tuttavia, che l'odierno ricorrente abbia mai ricevuto alcuna valida notifica dei predetti avvisi di addebito.
Il motivo di ricorso è fondato solo in relazione all'avviso di addebito n. 35920170002483371000, per il quale non è stata fornita prova della notifica. In relazione a tale avviso di addebito, però,
l'opposizione è comunque infondata, in quanto l'omessa notifica produce l'effetto di rimettere il ricorrente in termini per proporre l'opposizione cd. recuperatoria;
nel ricorso, però, egli non ha svolto deduzioni nel merito della pretesa contributiva (come era suo onere ex art. 416 c.p.c.)
e la prescrizione non era maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Al riguardo, si deve rilevare che, come dedotto dall , “L'Ava n. 35920170002483371000 si CP_1 riferisce alla prima, seconda, terza e quarta rata dei Contributi I.V.S. fissi sul minimale per l'anno Cont 2016; sono presenti versamenti effettuati dal 27/04/2018 al 01/03/2019 su dilazione da del
30/03/2018 successivamente revocata”; inoltre, come correttamente dedotto da , si deve CP_3 tenere conto della “sospensione dell'attività di esazione dal 10.3.2020 al 31.8.2021, in virtù di provvedimenti legislativi emanati – e reiterati nel tempo- per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19 (“Decreto Cura Italia” - D.L. n. 18/2020 -
“Decreto sostegni-Bis” -D.L. 73/2021 convertito in L.106/2021)”; la prescrizione è quindi rimasta sospesa prima dal 30.03.2018 al 01.03.2019 (per un periodo di un anno) e poi dal 10.3.2020 al
31.8.2021 (per un periodo di 1 anno, 4 mesi e 20 giorni); inoltre, l'esistenza di pagamenti parziali in esecuzione di istanza di dilazione del debitore dimostra che egli aveva conoscenza dell'AVA.
Per gli altri avvisi di addebito, invece, vi è prova della notifica, in quanto l'avviso di addebito n.
35920140005100568000 risulta notificato in data 28.01.2015 presso l'indirizzo di via Rivera n. 3 ad ZI (presso il quale il ricorrente risiedeva fino al 26.05.2016, come risulta dal certificato storico di residenza allegato alle note scritte del 10.11.2023), mentre per gli avvisi di addebito n.
35920180001161643000 e n. 35920190002926000000 vi è prova della notifica, rispettivamente in data 18.08.2018 e 18.09.2019, effettuata a mani del ricorrente all'indirizzo di via Raheli n. 5 ad
ZI indicato in ricorso, presso il quale il ricorrente risiede dal 10.10.2017. Le contestazioni del ricorrente circa la presunta non conformità delle copie degli avvisi di ricevimento agli originali sono assolutamente generiche e, come tali, inammissibili. 2 Del pari, appaiono generiche le doglianze “Quanto all'avviso n. 35920140005100568000 che sarebbe stato notificato il 28.01.2015”, nella parte in cui si deduce che “non è dato comprendere a chi sia stato consegnato, atteso che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento non è stata effettuata dal ; la notifica dell'atto appare conforme all'art. 26 DPR 602/73, in base al Pt_1 quale “Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”.
Rispetto a tali avvisi di addebito, pertanto, l'opposizione è tardiva perché proposta ben oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica ex art. 24 D.Lgs. 46/99, espressamente previsto a pena di decadenza;
anche l'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto l'intimazione di pagamento opposta (notificata nei 5 anni successivi) costituisce tempestivo atto interruttivo.
Il ricorso deve essere quindi rigettato, con condanna al pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 11/05/2023 da nei confronti di e , così provvede: Parte_1 CP_1 CP_3
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 in favore dell CP_1
e in € 900,00 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA in favore di , con distrazione. CP_3
Lecce, lì 10/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5339/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VALENTINI CLAUDIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MARINELLI VINCENZA MARINA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
, con l'avv. ZOTTARELLI ANTONIO Controparte_2
Resistenti
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: accertare e dichiarare l'omissione e/o invalidità della notifica degli avvisi di CP_ addebito di cui alla l'intimazione di pagamento n. 05920229003922357/000; - in ogni caso, CP_ accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti . CP_ L' ha chiesto in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; ancora CP_1 in via preliminare, in subordine, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione per tardività della stessa;
in via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare, siccome infondata in fatto e in diritto, l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento impugnata e il sottostante avviso di addebito e, per l'effetto, confermare integralmente tutti gli atti impugnati.
si è costituita con memoria depositata il 17.06.2025, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia di;
al riguardo, si CP_3 deve rilevare che la costituzione di appare tempestiva, in quanto il ricorso era stato CP_3 notificato solo all'indirizzo e il ricorrente ha poi adempiuto Email_1 all'invito ad effettuare la notifica anche all'indirizzo t, Email_3 disposto con ordinanza del 17.02.2025, solo in data 07.04.2025, senza il rispetto del termine di
30 giorni prima dell'udienza del 10.04.2025 indicato nell'ordinanza.
1 Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nei motivi di ricorso, l'opponente ha dedotto che “In data 06.04.2023 Controparte_2
notificava al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 05920229003922357/000 (All. 1),
[...] dalla quale emergeva la sussistenza di un'esposizione debitoria, a carico dello stesso, di € 7.243,97, comprensiva del compenso di riscossione, spese e interessi di mora, per il presunto mancato CP_ pagamento, tra l'altro, dell'importo di cui ai seguenti avvisi di addebito relativi a contributi :
- avviso n. 35920140005100568000 che sarebbe stato notificato il 28.01.2015;
- avviso n. 35920170002483371000 che sarebbe stato notificato il 07.10.2017;
- avviso n. 35920180001161643000 che sarebbe stato notificato il 18.08.2018;
- avviso n. 35920190002926000000 che sarebbe stato notificato il 18.09.2019.
Tanto premesso, ha dedotto che non risulta, tuttavia, che l'odierno ricorrente abbia mai ricevuto alcuna valida notifica dei predetti avvisi di addebito.
Il motivo di ricorso è fondato solo in relazione all'avviso di addebito n. 35920170002483371000, per il quale non è stata fornita prova della notifica. In relazione a tale avviso di addebito, però,
l'opposizione è comunque infondata, in quanto l'omessa notifica produce l'effetto di rimettere il ricorrente in termini per proporre l'opposizione cd. recuperatoria;
nel ricorso, però, egli non ha svolto deduzioni nel merito della pretesa contributiva (come era suo onere ex art. 416 c.p.c.)
e la prescrizione non era maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Al riguardo, si deve rilevare che, come dedotto dall , “L'Ava n. 35920170002483371000 si CP_1 riferisce alla prima, seconda, terza e quarta rata dei Contributi I.V.S. fissi sul minimale per l'anno Cont 2016; sono presenti versamenti effettuati dal 27/04/2018 al 01/03/2019 su dilazione da del
30/03/2018 successivamente revocata”; inoltre, come correttamente dedotto da , si deve CP_3 tenere conto della “sospensione dell'attività di esazione dal 10.3.2020 al 31.8.2021, in virtù di provvedimenti legislativi emanati – e reiterati nel tempo- per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19 (“Decreto Cura Italia” - D.L. n. 18/2020 -
“Decreto sostegni-Bis” -D.L. 73/2021 convertito in L.106/2021)”; la prescrizione è quindi rimasta sospesa prima dal 30.03.2018 al 01.03.2019 (per un periodo di un anno) e poi dal 10.3.2020 al
31.8.2021 (per un periodo di 1 anno, 4 mesi e 20 giorni); inoltre, l'esistenza di pagamenti parziali in esecuzione di istanza di dilazione del debitore dimostra che egli aveva conoscenza dell'AVA.
Per gli altri avvisi di addebito, invece, vi è prova della notifica, in quanto l'avviso di addebito n.
35920140005100568000 risulta notificato in data 28.01.2015 presso l'indirizzo di via Rivera n. 3 ad ZI (presso il quale il ricorrente risiedeva fino al 26.05.2016, come risulta dal certificato storico di residenza allegato alle note scritte del 10.11.2023), mentre per gli avvisi di addebito n.
35920180001161643000 e n. 35920190002926000000 vi è prova della notifica, rispettivamente in data 18.08.2018 e 18.09.2019, effettuata a mani del ricorrente all'indirizzo di via Raheli n. 5 ad
ZI indicato in ricorso, presso il quale il ricorrente risiede dal 10.10.2017. Le contestazioni del ricorrente circa la presunta non conformità delle copie degli avvisi di ricevimento agli originali sono assolutamente generiche e, come tali, inammissibili. 2 Del pari, appaiono generiche le doglianze “Quanto all'avviso n. 35920140005100568000 che sarebbe stato notificato il 28.01.2015”, nella parte in cui si deduce che “non è dato comprendere a chi sia stato consegnato, atteso che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento non è stata effettuata dal ; la notifica dell'atto appare conforme all'art. 26 DPR 602/73, in base al Pt_1 quale “Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”.
Rispetto a tali avvisi di addebito, pertanto, l'opposizione è tardiva perché proposta ben oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica ex art. 24 D.Lgs. 46/99, espressamente previsto a pena di decadenza;
anche l'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto l'intimazione di pagamento opposta (notificata nei 5 anni successivi) costituisce tempestivo atto interruttivo.
Il ricorso deve essere quindi rigettato, con condanna al pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 11/05/2023 da nei confronti di e , così provvede: Parte_1 CP_1 CP_3
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 in favore dell CP_1
e in € 900,00 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA in favore di , con distrazione. CP_3
Lecce, lì 10/07/2025
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