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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5367 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere Relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1144/2023, assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. all'udienza del 4 giugno 2025 trattata nelle forme dell'art. 127-ter
c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avvocato Gaetano Annella c.f. presso il cui studio in CodiceFiscale_2
Napoli, corso Armando Lucci n. 121, elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli al Palazzo San Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende per mezzo dell'Avvocato Carla D'Alterio c.f. , giusta procura CodiceFiscale_3
generale alle liti per notaio dott. allegata alla comparsa di costituzione e Persona_1
risposta, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 9507/2022 pubblicata in data
27 ottobre 2022, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: responsabilità ex art. 2051 c.c..
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 2 marzo 2023 e iscritta a ruolo il 3 marzo 2023, Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 9507/2022, pubblicata in data 27 ottobre 2022, con cui
[...]
il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda da lei proposta nei confronti del CP_1
er sentirne accertata l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del sinistro avvenuto
[...] il 19 ottobre 2017 alle ore 07:15 circa, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni per le lesioni personali patite. Con la prefata decisione, il Tribunale ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio ed ha posto le spese della C.T.U. a carico dell'attrice.
1.1. è insorta contro le ragioni del rigetto della sua domanda, chiedendo Parte_1
l'integrale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ha denunciato l'erronea valutazione degli elementi istruttori da parte del giudice di prime cure, l'insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia in riferimento all'attendibilità dei testimoni escussi, ai rilievi fotografici prodotti in giudizio e alla ritenuta necessità dell'intervento dei vigili urbani, oltre che l'omessa valutazione delle risultanze della C.T.U., disposta dallo stesso Tribunale.
Ha evidenziato che l'escussione dei testi avrebbe fornito chiara e precisa dimostrazione della dinamica del sinistro de quo e della ascrivibilità di esso all'esclusiva responsabilità della
P.A. proprietaria della strada, che, nella sua qualità di custode, è tenuta per legge ad assicurare la sicurezza degli utenti, segnalando le situazioni di pericolo che non siano evitabili o percepibili tramite la normale prudenza.
Ritenuto pienamente assolto l'onere della prova in ordine alla dinamica dell'infortunio ed al nesso di causalità tra la strada comunale oggetto di custodia, alla luce della prova testimoniale espletata in primo grado (valutata in maniera inesatta ed illogica dal giudicante), nonché della stessa C.T.U., la quale ha confermato la piena compatibilità tra l'evento dannoso riferito e le lesioni riportate dalla periziata, ha contestualmente negato che dalle sue allegazioni e dalle deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio possa ritenersi esistente il caso fortuito, la cui prova liberatoria in ogni caso incombe sul danneggiante.
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1.2. All'esito, ha rassegnato le seguenti conclusioni: riformare la sentenza n. 9507/2022 emessa dal Tribunale di Napoli pubblicata in data 27 ottobre 2022 e, pertanto, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del Controparte_1 custode della cosa che ha determinato l'evento dannoso patito dall'istante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.; condannare il al risarcimento del danno per le Controparte_1
lesioni patite nella misura complessiva di € 5.982,63 a titolo di danno biologico pari a al 4%, di 10 giorni di ITT, di 30 giorni di ITP al 50% e gg. 20 di ITT al 25%, spese sostenute e personalizzazione del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, o per quell'importo anche inferiore ritenuto di giustizia. In subordine, ha chiesto condannarsi il al risarcimento del Controparte_1
danno, secondo la stima redatta dal C.T.U., per le lesioni patite nella misura complessiva di
€ 4.414,60 a titolo di danno biologico pari a al 3%, di 10 giorni di I.T.P. al 75%, di 20 giorni di I.T.P. al 50% e di 20 giorni di I.T.P. al 25%, spese sostenute e personalizzazione del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, il tutto con condanna del al pagamento di ogni competenza di Controparte_1
lite, relativamente al primo ed al secondo grado di giudizio, con attribuzione al procuratore per fattone anticipo, nonché al rimborso delle spese per la espletata consulenza medico legale d'Ufficio.
2. Si è costituito in giudizio il chiedendo di rigettare l'appello in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del grado.
3. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stata verificata la consultabilità del fascicolo telematico relativo al primo grado di giudizio e fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 4 giugno 2025, celebrata nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con provvedimento del 9 giugno 2025, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
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4.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
dinnanzi il Tribunale di Napoli il al fine di sentirlo dichiarare esclusivo Controparte_1
responsabile ex art. 2051 del sinistro avvenuto il 19 ottobre 2017 alle ore 07:15 circa. Ha riferito che, mentre camminava a piedi a piazza Garibaldi in Napoli, giunta all'altezza del civico n. 26 ed in corrispondenza di quel tratto ubicato per il superamento delle barriere architettoniche, poggiando il piede su una parte del manto stradale i cui cubetti di porfido alla pressione del piede risultavano traballanti e si staccavano dalla sede, ha perso l'equilibrio ed è rovinata a terra. Ha precisato che la citata porzione del manto stradale appariva uniforme in quanto i cubetti di porfido si trovavano nella propria sede e solo alla pressione del piede traballavano e si staccavano. Ha soggiunto che, nel rovinare a terra, ha battuto con il viso al suolo e con la mano destra nel tentativo di ripararsi e d'avere così riportato lesioni per le quali si è reso necessario il ricorso alle cure mediche ospedaliere. Ha quindi richiamato il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale S.M. di Loreto Nuovo di
Napoli in cui, all'esito della visita medica, è scritta la seguente diagnosi: “Contusione di sedi multiple, escoriazioni ematoma oculare sx (cranio faccia mano sx) con applicazione di stecca di
Zimmer, prescrizione di terapia medica, controllo ortopedico e prognosi di 10 giorni“. Ha riferito che dopo l'ultimo controllo dell'11 dicembre 2017 è stata giudicata clinicamente guarita, con postumi da valutare in sede medico-legale e che la perizia del consulente di parte, cui ella si è successivamente rivolta, ha evidenziato postumi permanenti nella misura del 4%, invalidità temporanea totale di giorni 10, invalidità temporanea parziale di giorni 30 al 50%
e di giorni 20 al 25%.
L'attrice ha precisato d'avere inoltrato rituale richiesta di risarcimento danni al CP_1
che – tuttavia – non le ha formulato alcuna offerta di risarcimento, così
[...] costringendola a adire le vie legali.
Ha precisato che tale pericolo non era segnalato, né visibile, né prevedibile.
Ha dunque chiesto di essere ristorata per le lesioni personali patite a causa della rovinosa caduta, indicando dovutale la cifra di € 5.982,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
4.2. Il nell'opporsi fermamente all'accoglimento della domanda attorea, Controparte_1 ha contestato la dinamica dei fatti e la sussistenza del nesso di causalità. Ha eccepito che si sarebbe verificata un'ipotesi di caso fortuito, con conseguente liberazione del custode da responsabilità, atteso che da quest'ultimo non sarebbe ragionevole pretendere la costante 4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda verifica della stabilità di ogni singolo cubetto di porfido, assumendo che nel caso di specie la mancata adesione della pavimentazione al suolo sarebbe attribuibile ad una contingenza improvvisa. Ha eccepito, altresì, che la condotta colposa della danneggiata avrebbe interferito sia con la causazione del fatto lesivo, che con la produzione dei danni lamentati, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 1227 c.c.. Tanto in considerazione del fatto che la donna sarebbe caduta nei pressi della propria abitazione, in orario diurno e quindi in una situazione di buona visibilità, senza che nulla occultasse il dissesto della pavimentazione stradale.
4.3. Il giudizio è stato istruito con l'escussione dei testi addotti dall'attrice e con l'espletamento della consulenza medico-legale demandata al dott. Persona_2
all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Tribunale di Napoli ha definito il giudizio rigettando la domanda attorea e compensando le spese, gravando la dei costi della consulenza. Pt_1
5.1. Ricondotti i fatti di causa nell'alveo della responsabilità da cose in custodia, a norma dell'art. 2051 c.c., il giudice di prime cure ha ritenuto insufficiente l'apporto probatorio offerto dall'attrice. Ha valorizzato, in tal senso, la ritenuta contraddittorietà tra le dichiarazioni testimoniali assunte, nonché tra queste ultime e la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione.
In particolare, a parere del Tribunale, la dinamica raccontata dalla teste (caduta Tes_1 dovuta al fatto che il tacco della scarpa si sarebbe incastrato tra due sanpietrini) non troverebbe corrispondenza in quella indicata dal teste il quale ha riferito che la Tes_2
sia, invece, “inciampata”, il che lascia intendere che abbia urtato con un piede in un Pt_1 ostacolo, con successiva perdita dell'equilibrio. Per contro, nell'atto di citazione l'attrice ha ascritto i pregiudizi sofferti a una caduta causata da cubetti di porfido che, al suo passaggio, avrebbero traballato staccandosi dal suolo, dinamica che non convergerebbe con alcuna delle versioni narrate dai testimoni.
In secondo luogo, il giudice ha tenuto conto di quanto visibile dalle fotografie allegate alla produzione di parte attrice, ritraenti uno stato dei luoghi diverso da quello in cui – a detta di entrambi i testimoni e della stessa – sarebbe avvenuta la caduta. I testi escussi, Pt_1
infatti, hanno riferito di un pavimento apparentemente integro (cfr. verbale del 17 novembre
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2020), differente rispetto a quello raffigurato nelle suddette foto, ove è visibile l'avvenuta rimozione dei sanpietrini, con successivo spostamento in altra sede.
In terzo luogo, il giudice di primo grado, al fine di rimarcare la carente prova dei fatti costitutivi, ha evidenziato che presso i luoghi teatro del sinistro non sia intervenuta alcuna autorità pubblica e che non sia stato nemmeno sollecitato l'intervento della Polizia
Municipale, chiamata a compiere gli opportuni accertamenti in merito all'accaduto e allo stato dei luoghi, così precludendo il raggiungimento della necessaria certezza processuale circa il luogo in sarebbe avvenuto l'evento.
Per tali motivi, il Tribunale di Napoli ha escluso qualsiasi responsabilità in capo all'ente convenuto, ritenendo non sufficientemente provati i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice.
6. Il gravame è tempestivo ed ammissibile in quanto proposto rispettando l'art. 327 c.p.c. nei tempi e l'art. 342 c.p.c. nella forma e tecnica redazionale.
Il contraddittorio del primo grado del giudizio è stato restituito integro alla Corte distrettuale.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 3 marzo 2023, giorno successivo alla notificazione telematica dell'atto di appello nei confronti del procuratore costituito per il in primo grado: Avvocato Carla Castelli. Controparte_1
È dunque possibile accedere all'esame del merito.
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo al rigetto della domanda attorea. Ha precisato che i presupposti su cui il giudice di primo grado ha basato il proprio convincimento risultano essere errati e, per tale motivo, la sentenza ivi impugnata necessita di essere riformata.
Con il motivo in parola, la ha censurato l'erronea valutazione degli elementi Pt_1 istruttori, l'insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia, in riferimento all'attendibilità dei testimoni escussi. In particolare, ha evidenziato che – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – non vi sia alcuna contraddizione tra le dichiarazioni testimoniali e la dinamica dei fatti restituita dall'atto di citazione.
Da un lato, infatti, la teste , lungi dal riferire di modalità diverse ed alternative Tes_1
di verificazione del sinistro, ha semplicemente precisato un dettaglio aggiuntivo rispetto a quanto dedotto dall'attrice, dichiarando “ho visto che l'attrice, mentre camminava all'altezza del civico 26, è rimasta col tacco della scarpa incastrato tra due sanpietrini che si muovevano, non essendo 6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
fissati al fondo stradale…”. Per ciò che concerne l'altro teste escusso: Testimone_3
proprietario di un negozio di cappelli della zona, l'utilizzo da parte sua del termine
“inciampare” sarebbe – a detta dell'appellante – del tutto compatibile sia con le allegazioni attoree, sia con le dichiarazioni della teste precedente.
8. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha denunciato l'erronea valutazione degli elementi istruttori, l'insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia, in riferimento ai rilievi fotografici prodotti in giudizio. Il giudice di primo grado avrebbe, cioè, male interpretato le testimonianze rese nel corso dell'istruttoria, motivando il rigetto della domanda in ragione, tra l'altro, del mancato riconoscimento della corrispondenza dei luoghi di causa con quelli raffigurati nelle foto contenute nella produzione attorea ed esibite ai testi in sede di escussione. Gli stessi hanno precisato che, al momento del sinistro la pavimentazione stradale appariva integra e regolare, mentre nelle riproduzioni fotografiche i sanpietrini si presentavano “sparpagliati un po' dappertutto” (cfr. verbale di udienza del 17 novembre 2020).
A dispetto di quanto opinato dal giudicante, tale chiarimento non potrebbe in alcun modo inficiare la piena efficacia probatoria della documentazione posta a fondamento della pretesa risarcitoria, anzi costituirebbe un'ulteriore conferma della natura insidiosa della strada oggetto di causa, a tal punto che, successivamente alla caduta della , lo stato Pt_1
dei luoghi è stato modificato al precipuo scopo di evitare il perpetrarsi della situazione pericolosa in danno di altri utenti.
Le foto in questione sarebbero state scattate – ha chiarito l'appellante – non nell'immediatezza dei fatti, ma solo poco tempo dopo. Ciò giammai potrebbe rappresentare motivo di rimprovero nei confronti della , la quale avrebbe comprensibilmente Pt_1
avuto maggiore premura di assicurarsi un tempestivo soccorso medico, piuttosto che precostituirsi una prova da far valere in un eventuale giudizio nei confronti dell'amministrazione comunale.
9. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha, infine, contestato l'erronea valutazione degli elementi istruttori, l'insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia, in riferimento alla ritenuta necessità dell'intervento dei vigili urbani e all'omessa valutazione della C.T.U. medico-legale, disposta dallo stesso Tribunale.
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In ordine al primo profilo, ha rimarcato la superfluità nel caso di specie dell'intervento della pubblica autorità, il cui mancato coinvolgimento è stato – invece – reputato determinante in prime cure, considerato che la vittima dell'infortunio non ha riportato lesioni gravi (tanto che gli stessi testimoni hanno dichiarato che ella era in grado di deambulare autonomamente), ragion per cui non sussisterebbero valide ragioni per sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti della Polizia Municipale, peraltro, sarebbero verosimilmente accorsi dopo un considerevole lasso di tempo dal prodursi dell'evento dannoso, derivandone che, contrariamente a quanto suggerito dalla sentenza gravata, nulla di preciso avrebbero potuto riferire in merito, diversamente dalle persone effettivamente presenti al momento dei fatti.
Nemmeno risulterebbero condivisibili le considerazioni del giudicante relativamente alla sperequazione tra la posizione processuale del danneggiante e quella del danneggiato.
Erroneo risulterebbe l'assunto in base al quale, in mancanza di intervento della pubblica autorità, sarebbe preclusa qualsiasi possibilità di difesa all'ente proprietario della strada, essendo in facoltà del medesimo di disporre, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento e per il tramite degli uffici e dei servizi competenti, lo svolgimento di un'informativa sullo stato dei luoghi, al fine di accertare l'effettiva sussistenza di un dissesto stradale che sia potenziale fonte di eventi avversi.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto minimamente conto delle risultanze della espletata consulenza medico-legale, con particolare riferimento alla valutazione del suo autore circa la piena compatibilità tra le lesioni riportate dalla e la dinamica del sinistro, per Pt_1
come da costei riferita.
10. Per tutti questi motivi, l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata, con condanna dell'appellato al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avvocato Annella per fattane anticipazione.
11. I motivi – passibili d'essere trattati congiuntamente – sono fondati.
La sussunzione della fattispecie per cui è causa nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2051 c.c., alla luce del generale obbligo di custodia gravante sull'ente proprietario della strada, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità per omessa manutenzione, già predicata dal Tribunale e convintamente condivisa dal Collegio, non costituisce motivo di
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda impugnazione, né in via principale, né in via incidentale. Detta questione è, dunque, coperta dal giudicato interno.
È noto come la responsabilità per i danni da beni in custodia abbia carattere oggettivo, non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del soggetto danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. La Corte regolatrice (Cassazione, SS. UU., ordinanza n.
20943 del 30 giugno 2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
In recenti arresti tutti della III sezione (ordinanza n. 8346 del 27 marzo 2024; ordinanza n.
21064 del 27 luglio 2024 e sentenza n. 1404 del 21 gennaio 2025) la Corte di Cassazione ha offerto i criteri per individuare i casi di esonero dalla responsabilità del custode:
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della 9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda vittima fosse astrattamente prevedibile (in materia anche Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 18518 del 8 luglio 2024; Cassazione civile, n. 33074 del 28 novembre 2023;
Cassazione civile, ordinanza n. 2482 del 1° febbraio 2018 e ordinanze n. 2479 e 2480 del 2018).
La giurisprudenza nomofilattica citata in premessa di paragrafo ha licenziato il principio secondo il quale per la quale “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (sul fortuito anche Cassazione civile, sez. III, n. 26142 del 7 settembre 2023).
Tornando al caso di specie, l'attrice ha lamentato l'improvviso e inaspettato spostamento al suo passaggio dei cubetti di porfido posti sulla sede stradale, ma non adesi alla medesima,
e i due testimoni ascoltati su indicazione della sola parte attrice, non smentiti da alcuna prova contraria, hanno confermato l'evento del quale sono stati spettatori oculari. Costoro hanno anche riconosciuto i luoghi di causa ritratti dalle fotografie allegate alla produzione di parte attrice, precisando che, mentre al momento del fatto i sanpietrini si presentavano posti uno accanto all'altro nella loro sede, le immagini ritratte dalle fotografie loro esibite raffiguravano uno stato dei luoghi diverso, in cui la pavimentazione era stata completamente rimossa e posta in maniera disordinata nelle immediate vicinanze del punto in cui era caduta l'attrice, lasciando esposto e ben visibile il massetto sottostante.
Le precisazioni suddette hanno condotto il giudice di prime cure al rigetto della domanda, in quanto – a suo parere – non sufficientemente provata, atteso che la circostanza che il tacco della scarpa dell' si fosse incastrato tra i sanpietrini non era stata nemmeno mai Pt_1
menzionata nelle difese attoree e che il teste aveva riferito, invece, di una caduta Tes_2
dovuta ad un “inciampare”, non corrispondente alla versione della teste precedente, né al
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda movimento della pavimentazione sottostante indicata nell'atto di citazione. Dette dissonanze avrebbero, quindi, privato il giudicante della possibilità di “ricostruire in modo certo la dinamica della caduta” (pag. 8 della sentenza impugnata).
Orbene, il Collegio ritiene che l'opinata divergenza di ricostruzione delle concrete modalità di verificazione del fatto non si traduca in un insanabile contrasto, tale da precludere un positivo vaglio giudiziale circa l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali. A ben vedere, entrambi i testimoni (è bene ricordarlo, indifferenti all'attrice), non hanno reso deposizioni dal contenuto reciprocamente escludente, né tantomeno incompatibile con la dinamica riferita dall'odierna appellante. Costoro hanno, piuttosto, confermato integralmente i fatti posti a fondamento della domanda, pur fornendo dettagli aggiuntivi rispetto all'atto introduttivo.
Come correttamente rilevato nell'atto di appello, infatti, lo spostamento dei cubetti di porfido dalla loro sede in conseguenza del passaggio dell' non risulta affatto una Pt_1
dinamica in contrasto con la circostanza, riferita dalla teste , del previo Tes_1 incastrarsi del tacco della scarpa tra un sanpietrino e l'altro. Anzi, proprio una simile evenienza non solo è perfettamente compatibile con quanto accaduto successivamente, ma verosimilmente si pone quale fattore eziologico all'origine dell'inattesa instabilità dei cubetti di porfido. È del tutto coerente che questi ultimi, ricevendo l'indicata sollecitazione meccanica e non aderendo alla superficie sottostante, si siano mossi, provocando l'accidentale e rovinosa caduta de qua.
Il citato antecedente fattuale, d'altro canto, non può ritenersi dotato di efficienza causale autonoma rispetto alla produzione del danno, e pertanto non è idoneo ad elidere il nesso di causalità con la res oggetto di custodia. La condotta dell'attrice, la quale al momento del fatto stava camminando in una piazza adibita al pubblico transito, ove non risultava segnalato alcun pericolo, appare improntata ad una diligenza certamente conforme a quel canone di regolarità causale che la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità richiede ai fini della sussistenza di una correlazione eziologica tra la cosa e il danno (prova, quest'ultima, incombente sulla danneggiata: v. § 11.1). Ciò è comprovato dalla considerazione che, qualora il tratto di strada in discorso non avesse presentato difetti, non si sarebbe avuta quella sconnessione della pavimentazione, che ha poi provocato la caduta della , alla luce di quanto emerso dall'istruttoria svolta in prime cure. Difficile (oltre Pt_1
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda che del tutto inverosimile) ascrivere, per contro, l'accidentale dissesto della strada ad un fatto diverso dal cedimento naturale e proprio della cosa (per vetustà, per inefficienza, per errata sua progettazione o posizionamento …), di talché integra ne risulta la riconducibilità delle lesioni patite alla intrinseca conformazione difettosa della res oggetto di custodia.
Né l'utilizzo del termine “inciampare” da parte del teste (e della stessa attrice in sede Tes_2
di C.T.U.) risulta, a sua volta, in contrasto con la superiore ricostruzione in punto di fatto.
La locuzione è stata, evidentemente, riferita alla perdita dell'equilibrio conseguente al cedimento del piano di calpestio, così contribuendo a suffragare la narrazione contenuta negli scritti difensivi di parte attrice. Non depone in senso contrario la ritenuta inesistenza di ostacoli materiali contro cui l'infortunata avrebbe urtato il piede, in quanto da una lettura complessiva delle dichiarazioni del teste, il quale ha pure contestualmente rimarcato che nel punto del sinistro i sanpietrini non erano fissati alla sede stradale (suggerendo che sia stata quella la causa della caduta), si evince chiaramente la piena compatibilità, ed anzi la completa sovrapponibilità, della dinamica dei fatti da lui riferiti rispetto a quelli descritti dall'odierna appellante.
Del resto, laddove si ritenesse necessario soffermarsi in maniera lenticolare sulla terminologia di volta in volta scelta dai soggetti che a vario titolo prendono parte al processo, si rischierebbe di incorrere in eccessi rigoristici, che paiono dissonanti rispetto alle finalità sostanziali del giudizio, oltre che in controtendenza rispetto al criterio processual- civilistico del “più probabile che non”.
Per ciò che concerne il riconoscimento solo parziale delle fotografie esibite in udienza ai testi, nemmeno tale profilo appare persuasivo dell'inadeguatezza degli elementi istruttori a fondare una decisione di accoglimento. Nessuna incertezza hanno mostrato i dichiaranti nel riconoscere nei luoghi ivi raffigurati il punto in cui si era verificato il sinistro per cui è causa, limitandosi sul punto a precisare che i sanpietrini apparivano diversamente collocati rispetto al momento della caduta, allorquando gli stessi erano posti ordinatamente nella sede stradale, così creando quell'apparenza di integrità che non aveva consentito alla danneggiata di rilevarne il reale stato di dissesto.
Non si ravvisa in ciò alcuna contraddittorietà. L'attrice non ha mai affermato di aver scattato quelle foto nell'immediatezza dei fatti, ed anzi dalla sua stessa descrizione dello stato dei luoghi si evince chiaramente che, concordemente con quanto riferito dai testi escussi, i
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda cubetti di porfido, solo appoggiati al suolo sottostante ma a questo non adesi, traballavano al suo passaggio. Si reputa, a tal riguardo, verosimile quanto ipotizzato dall'appellante, ovvero che essi siano stati appositamente rimossi, onde rendere visibile l'insidia ed evitare che altri utenti della strada potessero incorrere in infortuni a causa della difformità in questione.
La mancata richiesta di intervento delle forze dell'ordine, inoltre, nulla rivela in ordine alla credibilità dei testimoni e alla veridicità dei fatti allegati, prestandosi – al più – ad essere valorizzata quale elemento rafforzativo dell'inconsistenza del quadro probatorio, in un contesto (diverso, come detto, da quello emerso all'esito dell'istruttoria di primo grado) in cui manchino altre prove atte a fondare il convincimento del giudice.
Le superiori considerazioni assorbono la censura relativa alla mancata valutazione, da parte del Tribunale, delle risultanze della consulenza medico-legale, con particolare riferimento alla asseverata compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate dalla danneggiata.
In definitiva, non rinvenendosi valide ragioni per rinnegare efficacia probatoria all'espletata prova testimoniale, ne discende la fondatezza dei motivi di appello proposti.
11.1. Va, a questo punto, chiarito che certamente spettava alla danneggiata dimostrare la sussistenza del nesso causale tra il difetto della cosa oggetto di custodia e la sua caduta
(Cassazione civile, n. 8106/2006, 10166/2022).
Il principio di diritto in parola, costante nelle pronunce anche a Sezioni Unite della Corte regolatrice (ex multis n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; n.
14228/2023; n. 21675/2023; Sezioni Unite n. 20943 del 30 giugno 2022), è corollario della natura oggettiva della responsabilità custodiale (Cassazione civile sez. III, 04.03.2024, n.
5775; Cassazione n. 11152 del 27.04.2023), la quale si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode. Per l'effetto, la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all'art. 1227 c.c. (Cassazione 20.07.2023, n. 21675) o, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda pregiudizievole. Tal è l'evento che avrebbe sorpreso anche il custode, e rispetto al quale nulla sarebbe stato esigibile fare per prevenirne l'accadimento e le sue conseguenze.
Deve trattarsi comunque di un fatto esterno alla cosa, diverso dalla sua stessa entità ed estraneo alla relazione custodiale, come ben chiarito dalla sentenza della III sezione della
Cassazione civile del 7 settembre 2023, n. 26142. In questa decisione è ribadito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, prescindendo da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, e che alla sua configurazione è sufficiente la dimostrazione da parte di chi agisce della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Questo è rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del danneggiato o di un terzo, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, che si pone in relazione causale con l'evento di danno, non interrompendo il nesso causale fra la cosa e l'evento, ma sovrapponendosi allo stesso e degradando la res a mera occasione.
Ebbene, ritiene il Collegio che il repentino “traballare” dei cubetti di porfido sotto il passo della donna, la quale, per l'effetto, ha perso l'equilibrio ed è conseguentemente rovinata al suolo, procurandosi le lesioni fisiche accertate dallo stesso consulente nominato dal
Tribunale, non sia un evento sottratto alla possibilità dell'ente, che ha la gestione dell'arredo urbano e delle pertinenze stradali, di evitarlo, eseguendo una costante e corretta attività manutentiva.
Va subito precisato, in proposito, che l'ente appellato non ha riproposto nel presente grado di giudizio le medesime eccezioni sollevate in primo grado, limitandosi (nella comparsa di costituzione e risposta) ad esporre argomentazioni difensive tese a confortare la tesi sostenuta dal giudice di prime cure, nel tentativo di scardinare le doglianze di controparte.
La mancata riproposizione delle eccezioni sollevate nel precedente grado (non esaminate dal giudice in quanto assorbite dalla rilevata inconferenza delle prove offerte dall'attrice), e segnatamente di quelle aventi ad oggetto, da un lato, la prova liberatoria costituita dal caso fortuito e, dall'altro, la sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata, fatto valere ai sensi di entrambi i commi dell'art. 1227 c.c., va necessariamente intesa quale rinuncia alle stesse, in applicazione del disposto dell'art. 346 c.p.c. (sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 7940/2019).
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Non è possibile, dunque, vagliarne il merito.
Ad ogni buon conto, pur inquadrando un'eventuale condotta colposa della danneggiata in termini di fattore incidente sul nesso eziologico, rilevabile ufficiosamente ex art. 1227, comma 1, c.c., appare sterile ragionare del fatto che la , abitando in prossimità del Pt_1
teatro del suo sinistro (circostanza, questa, dedotta dall'ente comunale solo in primo grado, ma non più ribadita in appello), dovesse essere edotta dello stato di manutenzione della strada e degli arredi urbani, così evitando l'occorso. Non è chiaro cosa ella avrebbe dovuto omettere di fare e quale suo comportamento sia connotato da avventatezza o imprudenza tale da ascrivere a lei stessa tutta o parte del danno patito, tanto più se si considera che la zona della caduta non era in alcun modo inibita alla circolazione dell'utenza, né ivi risultava segnalato il pericolo derivante dalla pavimentazione sconnessa.
Ciò posto, va pertanto escluso qualsiasi concorso di colpa dell'appellante nella causazione del danno.
Ne consegue la riforma della statuizione di prime cure e l'accertamento della responsabilità del er quanto occorso all'attrice odierna appellante, senza graduazione Controparte_1
alcuna della responsabilità dell'amministrazione appellata.
12. Bisogna dunque accedere alla liquidazione del danno.
Secondo il condivisibile parere del dott. che ha esaminato la Persona_2
documentazione medica in atti e periziato l'attrice, all'epoca del fatto di cinquantasette anni
(essendo nata il [...] e l'evento essendosi verificato il 19 ottobre 2017), le lesioni strettamente conseguenziali al sinistro in oggetto sono così valutabili: inabilità temporanea parziale al 75% di 10 giorni, al 50% di 20 giorni e al 25% di ulteriori 20 giorni;
danno biologico del 3%.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione edita, la somma complessivamente riconoscibile è pari ad € 3.917,25, di cui € 2.653,20 per danno biologico ed
€ 1.264,05 per invalidità temporanea (di cui per invalidità temporanea parziale al 75% €
421,35, per invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80 e per invalidità temporanea parziale al 25% € 280,90).
Nulla è riconoscibile a titolo di personalizzazione per sofferenza soggettiva, di cui alcuna dimostrazione è stata fornita.
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
12.1. La cifra dev'essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino a quella della decisione, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata alla data dell'evento dannoso (ottobre 2017) e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT.
Per conseguenza, il va condannato al risarcimento nei termini suddetti. CP_1
12.2. Nulla va liquidato, invece, a titolo di spese mediche, delle quali non si rinviene alcuna prova documentale in atti.
13. Vanno ora governate le spese di entrambi i gradi di giudizio, atteso che la riforma della sentenza gravata ne impone la nuova regolamentazione.
Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza, che appartiene al Controparte_1
Lo stesso dicasi del costo della consulenza medico-legale disposta e liquidata dal Tribunale.
La liquidazione delle prime è eseguita in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, nella versione vigente ratione temporis. Quanto allo scaglione di riferimento, esso va individuato nel secondo, tenendo conto del c.d. criterio del decisum di cui all'art. 5, comma 1, del D.M.
55/2014 (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 9237 del 22.03.2022). Nulla è riconoscibile per l'attività istruttoria, che nel grado d'appello non si è svolta.
Le spese vanno distratte in favore dell'Avvocato Gaetano Annella, che se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli n. 9507/2022 pubblicata in data 27 ottobre 2022 e, per l'effetto, condanna il a corrisponderle, per il risarcimento del danno occorsole, la somma Controparte_1
16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda attuale, comprensiva di invalidità temporanea e danno biologico di € 3.917,25 oltre interessi al tasso di legge sulle somme devalutate ad ottobre 2017 ed indi rivalutate di anno in anno, come da parte motiva, dal fatto alla presente e con gli ulteriori interessi fino al soddisfo;
⎯ condanna il ai compensi professionali, che liquida per il primo grado CP_1 CP_1
del giudizio in € 237,00 per spese ed € 2.430,00 per compensi e per l'appello in € 355,50 per spese ed € 1.923,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Avvocato Gaetano Annella, dichiaratosene antistatario;
⎯ pone a carico del i costi della consulenza medico-legale. Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere Relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1144/2023, assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. all'udienza del 4 giugno 2025 trattata nelle forme dell'art. 127-ter
c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avvocato Gaetano Annella c.f. presso il cui studio in CodiceFiscale_2
Napoli, corso Armando Lucci n. 121, elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli al Palazzo San Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende per mezzo dell'Avvocato Carla D'Alterio c.f. , giusta procura CodiceFiscale_3
generale alle liti per notaio dott. allegata alla comparsa di costituzione e Persona_1
risposta, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 9507/2022 pubblicata in data
27 ottobre 2022, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: responsabilità ex art. 2051 c.c..
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 2 marzo 2023 e iscritta a ruolo il 3 marzo 2023, Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 9507/2022, pubblicata in data 27 ottobre 2022, con cui
[...]
il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda da lei proposta nei confronti del CP_1
er sentirne accertata l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del sinistro avvenuto
[...] il 19 ottobre 2017 alle ore 07:15 circa, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni per le lesioni personali patite. Con la prefata decisione, il Tribunale ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio ed ha posto le spese della C.T.U. a carico dell'attrice.
1.1. è insorta contro le ragioni del rigetto della sua domanda, chiedendo Parte_1
l'integrale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ha denunciato l'erronea valutazione degli elementi istruttori da parte del giudice di prime cure, l'insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia in riferimento all'attendibilità dei testimoni escussi, ai rilievi fotografici prodotti in giudizio e alla ritenuta necessità dell'intervento dei vigili urbani, oltre che l'omessa valutazione delle risultanze della C.T.U., disposta dallo stesso Tribunale.
Ha evidenziato che l'escussione dei testi avrebbe fornito chiara e precisa dimostrazione della dinamica del sinistro de quo e della ascrivibilità di esso all'esclusiva responsabilità della
P.A. proprietaria della strada, che, nella sua qualità di custode, è tenuta per legge ad assicurare la sicurezza degli utenti, segnalando le situazioni di pericolo che non siano evitabili o percepibili tramite la normale prudenza.
Ritenuto pienamente assolto l'onere della prova in ordine alla dinamica dell'infortunio ed al nesso di causalità tra la strada comunale oggetto di custodia, alla luce della prova testimoniale espletata in primo grado (valutata in maniera inesatta ed illogica dal giudicante), nonché della stessa C.T.U., la quale ha confermato la piena compatibilità tra l'evento dannoso riferito e le lesioni riportate dalla periziata, ha contestualmente negato che dalle sue allegazioni e dalle deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio possa ritenersi esistente il caso fortuito, la cui prova liberatoria in ogni caso incombe sul danneggiante.
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1.2. All'esito, ha rassegnato le seguenti conclusioni: riformare la sentenza n. 9507/2022 emessa dal Tribunale di Napoli pubblicata in data 27 ottobre 2022 e, pertanto, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del Controparte_1 custode della cosa che ha determinato l'evento dannoso patito dall'istante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.; condannare il al risarcimento del danno per le Controparte_1
lesioni patite nella misura complessiva di € 5.982,63 a titolo di danno biologico pari a al 4%, di 10 giorni di ITT, di 30 giorni di ITP al 50% e gg. 20 di ITT al 25%, spese sostenute e personalizzazione del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, o per quell'importo anche inferiore ritenuto di giustizia. In subordine, ha chiesto condannarsi il al risarcimento del Controparte_1
danno, secondo la stima redatta dal C.T.U., per le lesioni patite nella misura complessiva di
€ 4.414,60 a titolo di danno biologico pari a al 3%, di 10 giorni di I.T.P. al 75%, di 20 giorni di I.T.P. al 50% e di 20 giorni di I.T.P. al 25%, spese sostenute e personalizzazione del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, il tutto con condanna del al pagamento di ogni competenza di Controparte_1
lite, relativamente al primo ed al secondo grado di giudizio, con attribuzione al procuratore per fattone anticipo, nonché al rimborso delle spese per la espletata consulenza medico legale d'Ufficio.
2. Si è costituito in giudizio il chiedendo di rigettare l'appello in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del grado.
3. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stata verificata la consultabilità del fascicolo telematico relativo al primo grado di giudizio e fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 4 giugno 2025, celebrata nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con provvedimento del 9 giugno 2025, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
4.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
dinnanzi il Tribunale di Napoli il al fine di sentirlo dichiarare esclusivo Controparte_1
responsabile ex art. 2051 del sinistro avvenuto il 19 ottobre 2017 alle ore 07:15 circa. Ha riferito che, mentre camminava a piedi a piazza Garibaldi in Napoli, giunta all'altezza del civico n. 26 ed in corrispondenza di quel tratto ubicato per il superamento delle barriere architettoniche, poggiando il piede su una parte del manto stradale i cui cubetti di porfido alla pressione del piede risultavano traballanti e si staccavano dalla sede, ha perso l'equilibrio ed è rovinata a terra. Ha precisato che la citata porzione del manto stradale appariva uniforme in quanto i cubetti di porfido si trovavano nella propria sede e solo alla pressione del piede traballavano e si staccavano. Ha soggiunto che, nel rovinare a terra, ha battuto con il viso al suolo e con la mano destra nel tentativo di ripararsi e d'avere così riportato lesioni per le quali si è reso necessario il ricorso alle cure mediche ospedaliere. Ha quindi richiamato il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale S.M. di Loreto Nuovo di
Napoli in cui, all'esito della visita medica, è scritta la seguente diagnosi: “Contusione di sedi multiple, escoriazioni ematoma oculare sx (cranio faccia mano sx) con applicazione di stecca di
Zimmer, prescrizione di terapia medica, controllo ortopedico e prognosi di 10 giorni“. Ha riferito che dopo l'ultimo controllo dell'11 dicembre 2017 è stata giudicata clinicamente guarita, con postumi da valutare in sede medico-legale e che la perizia del consulente di parte, cui ella si è successivamente rivolta, ha evidenziato postumi permanenti nella misura del 4%, invalidità temporanea totale di giorni 10, invalidità temporanea parziale di giorni 30 al 50%
e di giorni 20 al 25%.
L'attrice ha precisato d'avere inoltrato rituale richiesta di risarcimento danni al CP_1
che – tuttavia – non le ha formulato alcuna offerta di risarcimento, così
[...] costringendola a adire le vie legali.
Ha precisato che tale pericolo non era segnalato, né visibile, né prevedibile.
Ha dunque chiesto di essere ristorata per le lesioni personali patite a causa della rovinosa caduta, indicando dovutale la cifra di € 5.982,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
4.2. Il nell'opporsi fermamente all'accoglimento della domanda attorea, Controparte_1 ha contestato la dinamica dei fatti e la sussistenza del nesso di causalità. Ha eccepito che si sarebbe verificata un'ipotesi di caso fortuito, con conseguente liberazione del custode da responsabilità, atteso che da quest'ultimo non sarebbe ragionevole pretendere la costante 4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda verifica della stabilità di ogni singolo cubetto di porfido, assumendo che nel caso di specie la mancata adesione della pavimentazione al suolo sarebbe attribuibile ad una contingenza improvvisa. Ha eccepito, altresì, che la condotta colposa della danneggiata avrebbe interferito sia con la causazione del fatto lesivo, che con la produzione dei danni lamentati, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 1227 c.c.. Tanto in considerazione del fatto che la donna sarebbe caduta nei pressi della propria abitazione, in orario diurno e quindi in una situazione di buona visibilità, senza che nulla occultasse il dissesto della pavimentazione stradale.
4.3. Il giudizio è stato istruito con l'escussione dei testi addotti dall'attrice e con l'espletamento della consulenza medico-legale demandata al dott. Persona_2
all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Tribunale di Napoli ha definito il giudizio rigettando la domanda attorea e compensando le spese, gravando la dei costi della consulenza. Pt_1
5.1. Ricondotti i fatti di causa nell'alveo della responsabilità da cose in custodia, a norma dell'art. 2051 c.c., il giudice di prime cure ha ritenuto insufficiente l'apporto probatorio offerto dall'attrice. Ha valorizzato, in tal senso, la ritenuta contraddittorietà tra le dichiarazioni testimoniali assunte, nonché tra queste ultime e la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione.
In particolare, a parere del Tribunale, la dinamica raccontata dalla teste (caduta Tes_1 dovuta al fatto che il tacco della scarpa si sarebbe incastrato tra due sanpietrini) non troverebbe corrispondenza in quella indicata dal teste il quale ha riferito che la Tes_2
sia, invece, “inciampata”, il che lascia intendere che abbia urtato con un piede in un Pt_1 ostacolo, con successiva perdita dell'equilibrio. Per contro, nell'atto di citazione l'attrice ha ascritto i pregiudizi sofferti a una caduta causata da cubetti di porfido che, al suo passaggio, avrebbero traballato staccandosi dal suolo, dinamica che non convergerebbe con alcuna delle versioni narrate dai testimoni.
In secondo luogo, il giudice ha tenuto conto di quanto visibile dalle fotografie allegate alla produzione di parte attrice, ritraenti uno stato dei luoghi diverso da quello in cui – a detta di entrambi i testimoni e della stessa – sarebbe avvenuta la caduta. I testi escussi, Pt_1
infatti, hanno riferito di un pavimento apparentemente integro (cfr. verbale del 17 novembre
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
2020), differente rispetto a quello raffigurato nelle suddette foto, ove è visibile l'avvenuta rimozione dei sanpietrini, con successivo spostamento in altra sede.
In terzo luogo, il giudice di primo grado, al fine di rimarcare la carente prova dei fatti costitutivi, ha evidenziato che presso i luoghi teatro del sinistro non sia intervenuta alcuna autorità pubblica e che non sia stato nemmeno sollecitato l'intervento della Polizia
Municipale, chiamata a compiere gli opportuni accertamenti in merito all'accaduto e allo stato dei luoghi, così precludendo il raggiungimento della necessaria certezza processuale circa il luogo in sarebbe avvenuto l'evento.
Per tali motivi, il Tribunale di Napoli ha escluso qualsiasi responsabilità in capo all'ente convenuto, ritenendo non sufficientemente provati i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice.
6. Il gravame è tempestivo ed ammissibile in quanto proposto rispettando l'art. 327 c.p.c. nei tempi e l'art. 342 c.p.c. nella forma e tecnica redazionale.
Il contraddittorio del primo grado del giudizio è stato restituito integro alla Corte distrettuale.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 3 marzo 2023, giorno successivo alla notificazione telematica dell'atto di appello nei confronti del procuratore costituito per il in primo grado: Avvocato Carla Castelli. Controparte_1
È dunque possibile accedere all'esame del merito.
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo al rigetto della domanda attorea. Ha precisato che i presupposti su cui il giudice di primo grado ha basato il proprio convincimento risultano essere errati e, per tale motivo, la sentenza ivi impugnata necessita di essere riformata.
Con il motivo in parola, la ha censurato l'erronea valutazione degli elementi Pt_1 istruttori, l'insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia, in riferimento all'attendibilità dei testimoni escussi. In particolare, ha evidenziato che – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – non vi sia alcuna contraddizione tra le dichiarazioni testimoniali e la dinamica dei fatti restituita dall'atto di citazione.
Da un lato, infatti, la teste , lungi dal riferire di modalità diverse ed alternative Tes_1
di verificazione del sinistro, ha semplicemente precisato un dettaglio aggiuntivo rispetto a quanto dedotto dall'attrice, dichiarando “ho visto che l'attrice, mentre camminava all'altezza del civico 26, è rimasta col tacco della scarpa incastrato tra due sanpietrini che si muovevano, non essendo 6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
fissati al fondo stradale…”. Per ciò che concerne l'altro teste escusso: Testimone_3
proprietario di un negozio di cappelli della zona, l'utilizzo da parte sua del termine
“inciampare” sarebbe – a detta dell'appellante – del tutto compatibile sia con le allegazioni attoree, sia con le dichiarazioni della teste precedente.
8. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha denunciato l'erronea valutazione degli elementi istruttori, l'insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia, in riferimento ai rilievi fotografici prodotti in giudizio. Il giudice di primo grado avrebbe, cioè, male interpretato le testimonianze rese nel corso dell'istruttoria, motivando il rigetto della domanda in ragione, tra l'altro, del mancato riconoscimento della corrispondenza dei luoghi di causa con quelli raffigurati nelle foto contenute nella produzione attorea ed esibite ai testi in sede di escussione. Gli stessi hanno precisato che, al momento del sinistro la pavimentazione stradale appariva integra e regolare, mentre nelle riproduzioni fotografiche i sanpietrini si presentavano “sparpagliati un po' dappertutto” (cfr. verbale di udienza del 17 novembre 2020).
A dispetto di quanto opinato dal giudicante, tale chiarimento non potrebbe in alcun modo inficiare la piena efficacia probatoria della documentazione posta a fondamento della pretesa risarcitoria, anzi costituirebbe un'ulteriore conferma della natura insidiosa della strada oggetto di causa, a tal punto che, successivamente alla caduta della , lo stato Pt_1
dei luoghi è stato modificato al precipuo scopo di evitare il perpetrarsi della situazione pericolosa in danno di altri utenti.
Le foto in questione sarebbero state scattate – ha chiarito l'appellante – non nell'immediatezza dei fatti, ma solo poco tempo dopo. Ciò giammai potrebbe rappresentare motivo di rimprovero nei confronti della , la quale avrebbe comprensibilmente Pt_1
avuto maggiore premura di assicurarsi un tempestivo soccorso medico, piuttosto che precostituirsi una prova da far valere in un eventuale giudizio nei confronti dell'amministrazione comunale.
9. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha, infine, contestato l'erronea valutazione degli elementi istruttori, l'insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia, in riferimento alla ritenuta necessità dell'intervento dei vigili urbani e all'omessa valutazione della C.T.U. medico-legale, disposta dallo stesso Tribunale.
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In ordine al primo profilo, ha rimarcato la superfluità nel caso di specie dell'intervento della pubblica autorità, il cui mancato coinvolgimento è stato – invece – reputato determinante in prime cure, considerato che la vittima dell'infortunio non ha riportato lesioni gravi (tanto che gli stessi testimoni hanno dichiarato che ella era in grado di deambulare autonomamente), ragion per cui non sussisterebbero valide ragioni per sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti della Polizia Municipale, peraltro, sarebbero verosimilmente accorsi dopo un considerevole lasso di tempo dal prodursi dell'evento dannoso, derivandone che, contrariamente a quanto suggerito dalla sentenza gravata, nulla di preciso avrebbero potuto riferire in merito, diversamente dalle persone effettivamente presenti al momento dei fatti.
Nemmeno risulterebbero condivisibili le considerazioni del giudicante relativamente alla sperequazione tra la posizione processuale del danneggiante e quella del danneggiato.
Erroneo risulterebbe l'assunto in base al quale, in mancanza di intervento della pubblica autorità, sarebbe preclusa qualsiasi possibilità di difesa all'ente proprietario della strada, essendo in facoltà del medesimo di disporre, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento e per il tramite degli uffici e dei servizi competenti, lo svolgimento di un'informativa sullo stato dei luoghi, al fine di accertare l'effettiva sussistenza di un dissesto stradale che sia potenziale fonte di eventi avversi.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto minimamente conto delle risultanze della espletata consulenza medico-legale, con particolare riferimento alla valutazione del suo autore circa la piena compatibilità tra le lesioni riportate dalla e la dinamica del sinistro, per Pt_1
come da costei riferita.
10. Per tutti questi motivi, l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata, con condanna dell'appellato al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avvocato Annella per fattane anticipazione.
11. I motivi – passibili d'essere trattati congiuntamente – sono fondati.
La sussunzione della fattispecie per cui è causa nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2051 c.c., alla luce del generale obbligo di custodia gravante sull'ente proprietario della strada, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità per omessa manutenzione, già predicata dal Tribunale e convintamente condivisa dal Collegio, non costituisce motivo di
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda impugnazione, né in via principale, né in via incidentale. Detta questione è, dunque, coperta dal giudicato interno.
È noto come la responsabilità per i danni da beni in custodia abbia carattere oggettivo, non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del soggetto danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. La Corte regolatrice (Cassazione, SS. UU., ordinanza n.
20943 del 30 giugno 2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
In recenti arresti tutti della III sezione (ordinanza n. 8346 del 27 marzo 2024; ordinanza n.
21064 del 27 luglio 2024 e sentenza n. 1404 del 21 gennaio 2025) la Corte di Cassazione ha offerto i criteri per individuare i casi di esonero dalla responsabilità del custode:
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della 9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda vittima fosse astrattamente prevedibile (in materia anche Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 18518 del 8 luglio 2024; Cassazione civile, n. 33074 del 28 novembre 2023;
Cassazione civile, ordinanza n. 2482 del 1° febbraio 2018 e ordinanze n. 2479 e 2480 del 2018).
La giurisprudenza nomofilattica citata in premessa di paragrafo ha licenziato il principio secondo il quale per la quale “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (sul fortuito anche Cassazione civile, sez. III, n. 26142 del 7 settembre 2023).
Tornando al caso di specie, l'attrice ha lamentato l'improvviso e inaspettato spostamento al suo passaggio dei cubetti di porfido posti sulla sede stradale, ma non adesi alla medesima,
e i due testimoni ascoltati su indicazione della sola parte attrice, non smentiti da alcuna prova contraria, hanno confermato l'evento del quale sono stati spettatori oculari. Costoro hanno anche riconosciuto i luoghi di causa ritratti dalle fotografie allegate alla produzione di parte attrice, precisando che, mentre al momento del fatto i sanpietrini si presentavano posti uno accanto all'altro nella loro sede, le immagini ritratte dalle fotografie loro esibite raffiguravano uno stato dei luoghi diverso, in cui la pavimentazione era stata completamente rimossa e posta in maniera disordinata nelle immediate vicinanze del punto in cui era caduta l'attrice, lasciando esposto e ben visibile il massetto sottostante.
Le precisazioni suddette hanno condotto il giudice di prime cure al rigetto della domanda, in quanto – a suo parere – non sufficientemente provata, atteso che la circostanza che il tacco della scarpa dell' si fosse incastrato tra i sanpietrini non era stata nemmeno mai Pt_1
menzionata nelle difese attoree e che il teste aveva riferito, invece, di una caduta Tes_2
dovuta ad un “inciampare”, non corrispondente alla versione della teste precedente, né al
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda movimento della pavimentazione sottostante indicata nell'atto di citazione. Dette dissonanze avrebbero, quindi, privato il giudicante della possibilità di “ricostruire in modo certo la dinamica della caduta” (pag. 8 della sentenza impugnata).
Orbene, il Collegio ritiene che l'opinata divergenza di ricostruzione delle concrete modalità di verificazione del fatto non si traduca in un insanabile contrasto, tale da precludere un positivo vaglio giudiziale circa l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali. A ben vedere, entrambi i testimoni (è bene ricordarlo, indifferenti all'attrice), non hanno reso deposizioni dal contenuto reciprocamente escludente, né tantomeno incompatibile con la dinamica riferita dall'odierna appellante. Costoro hanno, piuttosto, confermato integralmente i fatti posti a fondamento della domanda, pur fornendo dettagli aggiuntivi rispetto all'atto introduttivo.
Come correttamente rilevato nell'atto di appello, infatti, lo spostamento dei cubetti di porfido dalla loro sede in conseguenza del passaggio dell' non risulta affatto una Pt_1
dinamica in contrasto con la circostanza, riferita dalla teste , del previo Tes_1 incastrarsi del tacco della scarpa tra un sanpietrino e l'altro. Anzi, proprio una simile evenienza non solo è perfettamente compatibile con quanto accaduto successivamente, ma verosimilmente si pone quale fattore eziologico all'origine dell'inattesa instabilità dei cubetti di porfido. È del tutto coerente che questi ultimi, ricevendo l'indicata sollecitazione meccanica e non aderendo alla superficie sottostante, si siano mossi, provocando l'accidentale e rovinosa caduta de qua.
Il citato antecedente fattuale, d'altro canto, non può ritenersi dotato di efficienza causale autonoma rispetto alla produzione del danno, e pertanto non è idoneo ad elidere il nesso di causalità con la res oggetto di custodia. La condotta dell'attrice, la quale al momento del fatto stava camminando in una piazza adibita al pubblico transito, ove non risultava segnalato alcun pericolo, appare improntata ad una diligenza certamente conforme a quel canone di regolarità causale che la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità richiede ai fini della sussistenza di una correlazione eziologica tra la cosa e il danno (prova, quest'ultima, incombente sulla danneggiata: v. § 11.1). Ciò è comprovato dalla considerazione che, qualora il tratto di strada in discorso non avesse presentato difetti, non si sarebbe avuta quella sconnessione della pavimentazione, che ha poi provocato la caduta della , alla luce di quanto emerso dall'istruttoria svolta in prime cure. Difficile (oltre Pt_1
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda che del tutto inverosimile) ascrivere, per contro, l'accidentale dissesto della strada ad un fatto diverso dal cedimento naturale e proprio della cosa (per vetustà, per inefficienza, per errata sua progettazione o posizionamento …), di talché integra ne risulta la riconducibilità delle lesioni patite alla intrinseca conformazione difettosa della res oggetto di custodia.
Né l'utilizzo del termine “inciampare” da parte del teste (e della stessa attrice in sede Tes_2
di C.T.U.) risulta, a sua volta, in contrasto con la superiore ricostruzione in punto di fatto.
La locuzione è stata, evidentemente, riferita alla perdita dell'equilibrio conseguente al cedimento del piano di calpestio, così contribuendo a suffragare la narrazione contenuta negli scritti difensivi di parte attrice. Non depone in senso contrario la ritenuta inesistenza di ostacoli materiali contro cui l'infortunata avrebbe urtato il piede, in quanto da una lettura complessiva delle dichiarazioni del teste, il quale ha pure contestualmente rimarcato che nel punto del sinistro i sanpietrini non erano fissati alla sede stradale (suggerendo che sia stata quella la causa della caduta), si evince chiaramente la piena compatibilità, ed anzi la completa sovrapponibilità, della dinamica dei fatti da lui riferiti rispetto a quelli descritti dall'odierna appellante.
Del resto, laddove si ritenesse necessario soffermarsi in maniera lenticolare sulla terminologia di volta in volta scelta dai soggetti che a vario titolo prendono parte al processo, si rischierebbe di incorrere in eccessi rigoristici, che paiono dissonanti rispetto alle finalità sostanziali del giudizio, oltre che in controtendenza rispetto al criterio processual- civilistico del “più probabile che non”.
Per ciò che concerne il riconoscimento solo parziale delle fotografie esibite in udienza ai testi, nemmeno tale profilo appare persuasivo dell'inadeguatezza degli elementi istruttori a fondare una decisione di accoglimento. Nessuna incertezza hanno mostrato i dichiaranti nel riconoscere nei luoghi ivi raffigurati il punto in cui si era verificato il sinistro per cui è causa, limitandosi sul punto a precisare che i sanpietrini apparivano diversamente collocati rispetto al momento della caduta, allorquando gli stessi erano posti ordinatamente nella sede stradale, così creando quell'apparenza di integrità che non aveva consentito alla danneggiata di rilevarne il reale stato di dissesto.
Non si ravvisa in ciò alcuna contraddittorietà. L'attrice non ha mai affermato di aver scattato quelle foto nell'immediatezza dei fatti, ed anzi dalla sua stessa descrizione dello stato dei luoghi si evince chiaramente che, concordemente con quanto riferito dai testi escussi, i
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda cubetti di porfido, solo appoggiati al suolo sottostante ma a questo non adesi, traballavano al suo passaggio. Si reputa, a tal riguardo, verosimile quanto ipotizzato dall'appellante, ovvero che essi siano stati appositamente rimossi, onde rendere visibile l'insidia ed evitare che altri utenti della strada potessero incorrere in infortuni a causa della difformità in questione.
La mancata richiesta di intervento delle forze dell'ordine, inoltre, nulla rivela in ordine alla credibilità dei testimoni e alla veridicità dei fatti allegati, prestandosi – al più – ad essere valorizzata quale elemento rafforzativo dell'inconsistenza del quadro probatorio, in un contesto (diverso, come detto, da quello emerso all'esito dell'istruttoria di primo grado) in cui manchino altre prove atte a fondare il convincimento del giudice.
Le superiori considerazioni assorbono la censura relativa alla mancata valutazione, da parte del Tribunale, delle risultanze della consulenza medico-legale, con particolare riferimento alla asseverata compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate dalla danneggiata.
In definitiva, non rinvenendosi valide ragioni per rinnegare efficacia probatoria all'espletata prova testimoniale, ne discende la fondatezza dei motivi di appello proposti.
11.1. Va, a questo punto, chiarito che certamente spettava alla danneggiata dimostrare la sussistenza del nesso causale tra il difetto della cosa oggetto di custodia e la sua caduta
(Cassazione civile, n. 8106/2006, 10166/2022).
Il principio di diritto in parola, costante nelle pronunce anche a Sezioni Unite della Corte regolatrice (ex multis n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; n.
14228/2023; n. 21675/2023; Sezioni Unite n. 20943 del 30 giugno 2022), è corollario della natura oggettiva della responsabilità custodiale (Cassazione civile sez. III, 04.03.2024, n.
5775; Cassazione n. 11152 del 27.04.2023), la quale si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode. Per l'effetto, la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all'art. 1227 c.c. (Cassazione 20.07.2023, n. 21675) o, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda pregiudizievole. Tal è l'evento che avrebbe sorpreso anche il custode, e rispetto al quale nulla sarebbe stato esigibile fare per prevenirne l'accadimento e le sue conseguenze.
Deve trattarsi comunque di un fatto esterno alla cosa, diverso dalla sua stessa entità ed estraneo alla relazione custodiale, come ben chiarito dalla sentenza della III sezione della
Cassazione civile del 7 settembre 2023, n. 26142. In questa decisione è ribadito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, prescindendo da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, e che alla sua configurazione è sufficiente la dimostrazione da parte di chi agisce della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Questo è rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del danneggiato o di un terzo, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, che si pone in relazione causale con l'evento di danno, non interrompendo il nesso causale fra la cosa e l'evento, ma sovrapponendosi allo stesso e degradando la res a mera occasione.
Ebbene, ritiene il Collegio che il repentino “traballare” dei cubetti di porfido sotto il passo della donna, la quale, per l'effetto, ha perso l'equilibrio ed è conseguentemente rovinata al suolo, procurandosi le lesioni fisiche accertate dallo stesso consulente nominato dal
Tribunale, non sia un evento sottratto alla possibilità dell'ente, che ha la gestione dell'arredo urbano e delle pertinenze stradali, di evitarlo, eseguendo una costante e corretta attività manutentiva.
Va subito precisato, in proposito, che l'ente appellato non ha riproposto nel presente grado di giudizio le medesime eccezioni sollevate in primo grado, limitandosi (nella comparsa di costituzione e risposta) ad esporre argomentazioni difensive tese a confortare la tesi sostenuta dal giudice di prime cure, nel tentativo di scardinare le doglianze di controparte.
La mancata riproposizione delle eccezioni sollevate nel precedente grado (non esaminate dal giudice in quanto assorbite dalla rilevata inconferenza delle prove offerte dall'attrice), e segnatamente di quelle aventi ad oggetto, da un lato, la prova liberatoria costituita dal caso fortuito e, dall'altro, la sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata, fatto valere ai sensi di entrambi i commi dell'art. 1227 c.c., va necessariamente intesa quale rinuncia alle stesse, in applicazione del disposto dell'art. 346 c.p.c. (sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 7940/2019).
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Non è possibile, dunque, vagliarne il merito.
Ad ogni buon conto, pur inquadrando un'eventuale condotta colposa della danneggiata in termini di fattore incidente sul nesso eziologico, rilevabile ufficiosamente ex art. 1227, comma 1, c.c., appare sterile ragionare del fatto che la , abitando in prossimità del Pt_1
teatro del suo sinistro (circostanza, questa, dedotta dall'ente comunale solo in primo grado, ma non più ribadita in appello), dovesse essere edotta dello stato di manutenzione della strada e degli arredi urbani, così evitando l'occorso. Non è chiaro cosa ella avrebbe dovuto omettere di fare e quale suo comportamento sia connotato da avventatezza o imprudenza tale da ascrivere a lei stessa tutta o parte del danno patito, tanto più se si considera che la zona della caduta non era in alcun modo inibita alla circolazione dell'utenza, né ivi risultava segnalato il pericolo derivante dalla pavimentazione sconnessa.
Ciò posto, va pertanto escluso qualsiasi concorso di colpa dell'appellante nella causazione del danno.
Ne consegue la riforma della statuizione di prime cure e l'accertamento della responsabilità del er quanto occorso all'attrice odierna appellante, senza graduazione Controparte_1
alcuna della responsabilità dell'amministrazione appellata.
12. Bisogna dunque accedere alla liquidazione del danno.
Secondo il condivisibile parere del dott. che ha esaminato la Persona_2
documentazione medica in atti e periziato l'attrice, all'epoca del fatto di cinquantasette anni
(essendo nata il [...] e l'evento essendosi verificato il 19 ottobre 2017), le lesioni strettamente conseguenziali al sinistro in oggetto sono così valutabili: inabilità temporanea parziale al 75% di 10 giorni, al 50% di 20 giorni e al 25% di ulteriori 20 giorni;
danno biologico del 3%.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione edita, la somma complessivamente riconoscibile è pari ad € 3.917,25, di cui € 2.653,20 per danno biologico ed
€ 1.264,05 per invalidità temporanea (di cui per invalidità temporanea parziale al 75% €
421,35, per invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80 e per invalidità temporanea parziale al 25% € 280,90).
Nulla è riconoscibile a titolo di personalizzazione per sofferenza soggettiva, di cui alcuna dimostrazione è stata fornita.
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
12.1. La cifra dev'essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino a quella della decisione, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata alla data dell'evento dannoso (ottobre 2017) e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT.
Per conseguenza, il va condannato al risarcimento nei termini suddetti. CP_1
12.2. Nulla va liquidato, invece, a titolo di spese mediche, delle quali non si rinviene alcuna prova documentale in atti.
13. Vanno ora governate le spese di entrambi i gradi di giudizio, atteso che la riforma della sentenza gravata ne impone la nuova regolamentazione.
Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza, che appartiene al Controparte_1
Lo stesso dicasi del costo della consulenza medico-legale disposta e liquidata dal Tribunale.
La liquidazione delle prime è eseguita in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, nella versione vigente ratione temporis. Quanto allo scaglione di riferimento, esso va individuato nel secondo, tenendo conto del c.d. criterio del decisum di cui all'art. 5, comma 1, del D.M.
55/2014 (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 9237 del 22.03.2022). Nulla è riconoscibile per l'attività istruttoria, che nel grado d'appello non si è svolta.
Le spese vanno distratte in favore dell'Avvocato Gaetano Annella, che se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli n. 9507/2022 pubblicata in data 27 ottobre 2022 e, per l'effetto, condanna il a corrisponderle, per il risarcimento del danno occorsole, la somma Controparte_1
16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda attuale, comprensiva di invalidità temporanea e danno biologico di € 3.917,25 oltre interessi al tasso di legge sulle somme devalutate ad ottobre 2017 ed indi rivalutate di anno in anno, come da parte motiva, dal fatto alla presente e con gli ulteriori interessi fino al soddisfo;
⎯ condanna il ai compensi professionali, che liquida per il primo grado CP_1 CP_1
del giudizio in € 237,00 per spese ed € 2.430,00 per compensi e per l'appello in € 355,50 per spese ed € 1.923,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Avvocato Gaetano Annella, dichiaratosene antistatario;
⎯ pone a carico del i costi della consulenza medico-legale. Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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