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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/07/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2244/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2244/2020 promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Donnini, giusta procura speciale in atti;
ATTORE
contro
c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Gasparri, giusta CP_1 C.F._2 procura speciale in atti;
CONVENUTA
Nonché
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. ) e (C.F. C.F._4 Controparte_4 ), rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Ponsano, giusta procura speciale C.F._5 in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 1° luglio 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha chiesto accertarsi l'intervenuta Parte_1
usucapione del fabbricato sito in Civitavecchia alla Via Aurelia Sud n.52 e
Via Barbarigo snc, censito nel Comune di Civitavecchia al N.C.T. al Foglio
29 p.lla 182 sub 501, cat. A4.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva di aver posseduto il predetto immobile uti dominus per più di vent'anni, segnatamente, dall'anno 1982,
come dimostrato dal certificato di residenza, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del suo possesso con azioni giudiziarie, né alcuna rivendicazione sulla proprietà oggetto dell'odierno contenzioso;
tuttavia, a causa dell'omessa stipula di atti di trasferimento del diritto domenicale,
risultava ancora indiviso per comunione ereditaria tra gli odierni convenuti.
Il sig. , quindi, rappresentava di godere del predetto fabbricato, Pt_1
esercitandovi il dominio, curando e mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare e la corte pertinenziale per cui è causa, occupandosi, inoltre,
della relativa manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, dimostrandosi pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario, pertanto, alla luce delle predette circostanze, chiedeva accogliersi la domanda giudiziale dal medesimo formulata.
Si costituiva in giudizio la quale, in via principale e nel merito, CP_1
chiedeva di respingere la domanda attorea in quanto ritenuta infondata in fatto e in diritto;
si costituivano, altresì, , Controparte_2 CP_3
e , i quali, analogamente, chiedevano
[...] Controparte_4
rigettarsi la dispiegata domanda attorea.
La causa istruita mediante prove orali ed acquisizioni documentali,
all'udienza del 1° luglio 2025, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.-
pervenuta al sottoscritto Giudice in via definitiva- veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
Osserva preliminarmente il Tribunale che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la valutazione della prova dei fatti costitutivi della domanda [art. 2697, c. I, c.c.] nelle cause di usucapione – ferma l'applicazione della regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più
probabile che non” propria del processo civile [sul punto, cfr. Cass.
3487/2019]– assume una connotazione di particolare rigore, atteso che “In
tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento –anche sul piano probatorio– della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” [cfr.
Cass. 20539/2017].
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda giudiziale non è fondata e deve essere respinta, per i motivi di seguito precisati. Come è noto, infatti, poiché il possesso possa valere ai fini dell'usucapione occorre che lo stesso sia palese e non violento (art. 1163 c.c.); non rileva,
pertanto, il possesso eventualmente conseguito nell'ignoranza dell'avente diritto o allorquando l'avente diritto si trovi nella oggettiva impossibilità di conoscere chi altri eserciti il possesso sul bene. Né, tantomeno, rileva il possesso eventualmente conseguito con violenza, ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore. Il possesso deve inoltre essere continuo e ininterrotto (pertanto non saltuario e occasionale).
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", nonché un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare,
anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Tuttavia, ai fini dell'usucapione, non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni: l'espressione "aver posseduto per oltre vent'anni" è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873). È orientamento consolidato della giurisprudenza che "il possesso
continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il
bene per usucapione" e "chi agisce in giudizio per ottenere di essere
dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare
la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e
quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus" (cfr.
Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
Parte attrice, pertanto, non ha né allegato né dimostrato [art. 2697, c. I, c.c.,
art. 112 c.p.c.] il compimento, in suo favore, dell'usucapione con riferimento ai presupposti sopra chiariti, in particolar modo, i testi di parte attrice, si sono limitati a confermare la presenza del presso l'immobile per Parte_1
cui è lite, non hanno, però chiarito né le modalità con le quali il medesimo ha avuto la disponibilità del bene né tantomeno hanno escluso la possibilità di accesso all'immobile degli odierni convenuti.
Non può prescindersi, inoltre, da quanto emerso anche dall'escussione dei testi delle parti convenute, all'udienza del 23 maggio 2023, in cui i sig.ri e , rispondendo ai quesiti Controparte_5 Controparte_6
formulati nelle memorie di parte attrice, confermavano la permanenza della disponibilità del bene oggetto del contendere in capo agli stessi convenuti.
Dalla stessa ricostruzione di parte attrice, pertanto, emerge che il sig.
[...]
abbia conseguito e protratto la materiale disponibilità del bene Pt_1
immobile per cui è causa con il consenso dei coeredi odierni convenuti del giudizio, consenso che esclude la configurazione del possesso utile per il maturare dell'usucapione.
La disponibilità di un cespite può essere, infatti, qualificata come possesso
“ad usucapionem” solo e soltanto se la disponibilità medesima è stata acquisita “in opposizione” al proprietario, ossia in mancanza del suo consenso anche implicito e, dall'altro, che allorquando vi sia un rapporto di parentela tra il soggetto che chiede accertarsi l'usucapione del bene e il titolare del bene stesso [come nel caso di specie] può ragionevolmente presumersi la perdurante presenza del consenso di quest'ultimo a che il primo conservi la disponibilità del compendio che deduce di avere usucapito, anche se tale disponibilità dura da molti anni.
La disponibilità del compendio oggetto di causa deve, pertanto, ritenersi fondata sul consenso, anche solo implicito, dei coeredi e comproprietari, con conseguente esclusione del possesso ad usucapionem [sulla rilevanza dei rapporti di parentela nella valutazione della “tolleranza” che esclude l'usucapione, v. Cass. 11277/2015, secondo cui “In tema di usucapione, per
stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro
diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea
all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può
integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza
qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia
o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile,
a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di
tempo”].
Alla predette motivazione si aggiunga, inoltre, che in materia di successione ereditaria la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza resa dalla sez. II,
in data 29/11/2022, n.35067, ha chiarito, in particolar modo, che “il coerede,
prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza
necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio
possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di
possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è
onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano
dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo
stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il
pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione,
operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità
di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri.”
Alla luce delle predette motivazioni, ritenuto che il sig. non Parte_1
abbia dimostrato che il possesso esercitato si avvenuto in termini di “uti
dominus” e che, peraltro, l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà
reale sia stata compiuta con la tolleranza tipica dei rapporti parentali, inidonea all'acquisto del possesso, la domanda attorea, quindi, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014
[modificato dal D.M. 37/2018], nei valori minimi, stante la semplicità delle difese e la non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2244/2020 R.G.A.C, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
in complessivi € 3.809,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario CP_1
come per legge;
nonché condanna l'attore anche al pagamento delle spese di lite in favore di , e Controparte_2 Controparte_3 in solido tra loro in complessivi € 4.951,70 oltre Controparte_4
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, ai sensi dell'art. 4
comma 2 ex D.M.55/2014 e s.m.i.
Civitavecchia, 1° luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2244/2020 promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Donnini, giusta procura speciale in atti;
ATTORE
contro
c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Gasparri, giusta CP_1 C.F._2 procura speciale in atti;
CONVENUTA
Nonché
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. ) e (C.F. C.F._4 Controparte_4 ), rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Ponsano, giusta procura speciale C.F._5 in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 1° luglio 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha chiesto accertarsi l'intervenuta Parte_1
usucapione del fabbricato sito in Civitavecchia alla Via Aurelia Sud n.52 e
Via Barbarigo snc, censito nel Comune di Civitavecchia al N.C.T. al Foglio
29 p.lla 182 sub 501, cat. A4.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva di aver posseduto il predetto immobile uti dominus per più di vent'anni, segnatamente, dall'anno 1982,
come dimostrato dal certificato di residenza, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del suo possesso con azioni giudiziarie, né alcuna rivendicazione sulla proprietà oggetto dell'odierno contenzioso;
tuttavia, a causa dell'omessa stipula di atti di trasferimento del diritto domenicale,
risultava ancora indiviso per comunione ereditaria tra gli odierni convenuti.
Il sig. , quindi, rappresentava di godere del predetto fabbricato, Pt_1
esercitandovi il dominio, curando e mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare e la corte pertinenziale per cui è causa, occupandosi, inoltre,
della relativa manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, dimostrandosi pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario, pertanto, alla luce delle predette circostanze, chiedeva accogliersi la domanda giudiziale dal medesimo formulata.
Si costituiva in giudizio la quale, in via principale e nel merito, CP_1
chiedeva di respingere la domanda attorea in quanto ritenuta infondata in fatto e in diritto;
si costituivano, altresì, , Controparte_2 CP_3
e , i quali, analogamente, chiedevano
[...] Controparte_4
rigettarsi la dispiegata domanda attorea.
La causa istruita mediante prove orali ed acquisizioni documentali,
all'udienza del 1° luglio 2025, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.-
pervenuta al sottoscritto Giudice in via definitiva- veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
Osserva preliminarmente il Tribunale che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la valutazione della prova dei fatti costitutivi della domanda [art. 2697, c. I, c.c.] nelle cause di usucapione – ferma l'applicazione della regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più
probabile che non” propria del processo civile [sul punto, cfr. Cass.
3487/2019]– assume una connotazione di particolare rigore, atteso che “In
tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento –anche sul piano probatorio– della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” [cfr.
Cass. 20539/2017].
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda giudiziale non è fondata e deve essere respinta, per i motivi di seguito precisati. Come è noto, infatti, poiché il possesso possa valere ai fini dell'usucapione occorre che lo stesso sia palese e non violento (art. 1163 c.c.); non rileva,
pertanto, il possesso eventualmente conseguito nell'ignoranza dell'avente diritto o allorquando l'avente diritto si trovi nella oggettiva impossibilità di conoscere chi altri eserciti il possesso sul bene. Né, tantomeno, rileva il possesso eventualmente conseguito con violenza, ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore. Il possesso deve inoltre essere continuo e ininterrotto (pertanto non saltuario e occasionale).
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", nonché un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare,
anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Tuttavia, ai fini dell'usucapione, non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni: l'espressione "aver posseduto per oltre vent'anni" è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873). È orientamento consolidato della giurisprudenza che "il possesso
continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il
bene per usucapione" e "chi agisce in giudizio per ottenere di essere
dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare
la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e
quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus" (cfr.
Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
Parte attrice, pertanto, non ha né allegato né dimostrato [art. 2697, c. I, c.c.,
art. 112 c.p.c.] il compimento, in suo favore, dell'usucapione con riferimento ai presupposti sopra chiariti, in particolar modo, i testi di parte attrice, si sono limitati a confermare la presenza del presso l'immobile per Parte_1
cui è lite, non hanno, però chiarito né le modalità con le quali il medesimo ha avuto la disponibilità del bene né tantomeno hanno escluso la possibilità di accesso all'immobile degli odierni convenuti.
Non può prescindersi, inoltre, da quanto emerso anche dall'escussione dei testi delle parti convenute, all'udienza del 23 maggio 2023, in cui i sig.ri e , rispondendo ai quesiti Controparte_5 Controparte_6
formulati nelle memorie di parte attrice, confermavano la permanenza della disponibilità del bene oggetto del contendere in capo agli stessi convenuti.
Dalla stessa ricostruzione di parte attrice, pertanto, emerge che il sig.
[...]
abbia conseguito e protratto la materiale disponibilità del bene Pt_1
immobile per cui è causa con il consenso dei coeredi odierni convenuti del giudizio, consenso che esclude la configurazione del possesso utile per il maturare dell'usucapione.
La disponibilità di un cespite può essere, infatti, qualificata come possesso
“ad usucapionem” solo e soltanto se la disponibilità medesima è stata acquisita “in opposizione” al proprietario, ossia in mancanza del suo consenso anche implicito e, dall'altro, che allorquando vi sia un rapporto di parentela tra il soggetto che chiede accertarsi l'usucapione del bene e il titolare del bene stesso [come nel caso di specie] può ragionevolmente presumersi la perdurante presenza del consenso di quest'ultimo a che il primo conservi la disponibilità del compendio che deduce di avere usucapito, anche se tale disponibilità dura da molti anni.
La disponibilità del compendio oggetto di causa deve, pertanto, ritenersi fondata sul consenso, anche solo implicito, dei coeredi e comproprietari, con conseguente esclusione del possesso ad usucapionem [sulla rilevanza dei rapporti di parentela nella valutazione della “tolleranza” che esclude l'usucapione, v. Cass. 11277/2015, secondo cui “In tema di usucapione, per
stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro
diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea
all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può
integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza
qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia
o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile,
a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di
tempo”].
Alla predette motivazione si aggiunga, inoltre, che in materia di successione ereditaria la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza resa dalla sez. II,
in data 29/11/2022, n.35067, ha chiarito, in particolar modo, che “il coerede,
prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza
necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio
possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di
possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è
onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano
dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo
stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il
pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione,
operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità
di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri.”
Alla luce delle predette motivazioni, ritenuto che il sig. non Parte_1
abbia dimostrato che il possesso esercitato si avvenuto in termini di “uti
dominus” e che, peraltro, l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà
reale sia stata compiuta con la tolleranza tipica dei rapporti parentali, inidonea all'acquisto del possesso, la domanda attorea, quindi, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014
[modificato dal D.M. 37/2018], nei valori minimi, stante la semplicità delle difese e la non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2244/2020 R.G.A.C, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
in complessivi € 3.809,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario CP_1
come per legge;
nonché condanna l'attore anche al pagamento delle spese di lite in favore di , e Controparte_2 Controparte_3 in solido tra loro in complessivi € 4.951,70 oltre Controparte_4
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, ai sensi dell'art. 4
comma 2 ex D.M.55/2014 e s.m.i.
Civitavecchia, 1° luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli