Ordinanza presidenziale 25 maggio 2023
Sentenza breve 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 19/06/2023, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 01427/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00875/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8-OMISSIS-5 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento dell’Ufficio Commercio del Comune di -OMISSIS-, Ordinanza n. -OMISSIS- del 28 aprile 2023, notificato a mezzo pec in pari data, mediante il quale il Comune di -OMISSIS- ha ordinato il divieto di prosecuzione ad horas dell’attività economica della ricorrente;
della nota prot. -OMISSIS-del 28 aprile 2023 del Responsabile del S.U.E. del Comune di -OMISSIS-, relazione istruttoria e di controdeduzioni alle memorie ex art. 10 Legge n. 241/1990 della ricorrente;
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 23 marzo 2023 del Comune di -OMISSIS-, recante diniego di condono in relazione all’istanza prot. n. -OMISSIS-del 28 febbraio 1995;
della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al divieto di prosecuzione dell’attività economica, prot. -OMISSIS-del 2-OMISSIS- marzo 2023, del Comune di -OMISSIS-;
se ed in quanto lesiva, della Nota prot. n. -OMISSIS-del 2-OMISSIS- luglio 2022 del Comune di -OMISSIS-, recante comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis Legge n. 241/1990 al rilascio del condono edilizio;
se ed in quanto lesiva, della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio prot. -OMISSIS-del 2-OMISSIS- luglio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-giugno 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato in data 22 maggio 2023 e depositato in data 24 maggio 2023, si impugnano il provvedimento del 28 aprile 2023, mediante il quale il Comune di -OMISSIS- ha ordinato il divieto di prosecuzione ad horas dell’attività economica della ricorrente, e il provvedimento del 23 marzo 2023 recante diniego di condono in relazione all’istanza presentata in data 28 febbraio 1995.
Deduce la ricorrente di svolgere fin dal 1995 l’attività di parcheggio auto e deposito natanti in area di proprietà privata sulle particelle nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-di cui al F.lo -OMISSIS-del NCEU del Comune di -OMISSIS-, nell’area antistante la Grotta dell’-OMISSIS-, di proprietà della -OMISSIS-legittimamente detenuta giusta specifico contratto di locazione, nonché nella p.lla confinante (F.lo -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS-) che rientra nel limitrofo Comune di -OMISSIS-, in virtù di specifica concessione demaniale del 2010 e relativo rinnovo del 201-OMISSIS-.
Allega che tale attività è iniziata in virtù di una licenza del Comune di -OMISSIS- del 1995, a cui ha fatto seguito una successiva del 199-OMISSIS-, ed è proseguita in base ad una serie di comunicazioni di Inizio attività prodotte dalla ricorrente sino al 2015.
Aggiunge di aver presentato in data 5 gennaio 2015, SCIA relativa alla medesima attività di parcheggio, asseritamente consolidatasi ex art. 19, comma 3, Legge n. 241/1990 e non oggetto di alcun provvedimento di autotutela.
Evidenzia che il Comune, sul presupposto dell’attività di parcheggio e deposito natanti de qua , a seguito di una frana, ha ordinato la tutela della “ sicurezza per i fruitori ” della stessa e successivamente, a seguito del ripristino delle condizioni di sicurezza, ne ha consentito la ripresa attraverso la revoca delle precedenti ordinanze di interdizione dell’area, così legittimando, secondo la prospettazione attorea, la preesistenza, l’esistenza e il futuro regolare svolgimento dell’attività di parcheggio, avendo altresì valutato l’assenza di pericolo per la privata e pubblica incolumità.
Rappresenta che il Comune ha comunicato l’avvio di un procedimento sanzionatorio, rilevando una serie di interventi edilizi, alcuni dei quali oggetto di domanda di condono, e altri, invece, realizzati successivamente, e, a seguito dell’integrazione della citata domanda di condono edilizio ad opera della ricorrente, ha comunicato un preavviso di rigetto ex art. 10 bis Legge n. 241/1990, riscontrato con specifiche memorie/osservazioni.
Narra che il Comune ha infine emesso il diniego del condono edilizio, cui ha fatto seguito la comunicazione di avvio del procedimento di “ divieto di prosecuzione dell’attività di parcheggio ”, anch’essa seguita dal deposito di memorie da parte della ricorrente e infine dall’ordinanza di divieto di prosecuzione dell’attività di parcheggio qui impugnata.
Si deduce che il combinato disposto degli artt. 5 D.P.R. n. 160/2010, 19, comma 3, e 21 nonies Legge n. 241/1990 non permette al Comune di -OMISSIS- di esercitare oggi un potere che avrebbe dovuto esercitare svariati anni prima, sottolineando che, come il silenzio-assenso ben può formarsi anche quando l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non sia conforme alle norme, lo stesso vale per la SCIA, residuando in capo all’Amministrazione il solo potere di autotutela, nella specie non esercitato.
Si evidenzia che: la ricorrente, dopo la SCIA del 2015, ha sempre comunicato annualmente l’attività al Comune, che non ha mai sollevato contestazioni; le dichiarazioni annuali erano espressamente previste, con efficacia di rinnovo automatico, dalla Circolare n. -OMISSIS--OMISSIS-del Ministero dell’Interno, per cui non erano da considerarsi caducate; la liberalizzazione delle attività (e l’abrogazione di ogni regime autorizzatorio) sancita dall’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 1/2012 ha comunque svincolato l’esercizio dell’attività de qua da autorizzazioni espresse; pertanto, a nulla rileva che l’attività originariamente autorizzata avesse carattere temporaneo mentre oggi essa risulterebbe esercitata per l’intero anno solare, atteso che nella specie si tratta di verificare la compatibilità dell’attività sotto il profilo urbanistico ed edilizio, il che prescinde dal carattere temporaneo o permanente dell’esercizio della stessa; il Comune stesso ha usufruito istituzionalmente dell’attività in questione, peraltro fuori dal periodo di esercizio temporaneo sancito dalle licenze Comunali; dal 2001 non è necessaria alcuna autorizzazione, essendo sufficiente una DIA (oggi SCIA), ai sensi dell’art. 1, D.P.R. n. 480/2001; in ogni caso, anche laddove si volesse ritenere che mancasse un “ valido titolo di conduzione ” quale condizione per il subentro, si evidenzia come la SCIA del 2015 rappresenta comunque autonomo titolo di conduzione; in occasione della frana, il Comune anziché “inibire” l’attività al pubblico, ha inteso tutelare la “ sicurezza per i fruitori del parcheggio ”.
Si ribadisce che l’attività di parcheggio ad uso pubblico in area privata può essere svolta anche senza opere edilizie, contestando la posizione del Comune, secondo cui l’attività di parcheggio sarebbe illegittima perché esercitata per mezzo di opere asseritamente abusive funzionali ad essa e non potrebbe comunque essere esercitata neanche previa rimozione delle opere edili.
Si fa presente che, per quanto riguarda gli interventi di cui al condono, la ricorrente ha già avviato i lavori tesi alla rimozione delle relative opere, mentre per le restanti opere (precarie), si evidenzia che la loro consistenza è del tutto irrilevante ma, in ogni caso, si è già manifestata in sede di memoria ex art. 10 Legge n. 241/1990 la disponibilità alla loro rimozione.
Si contesta l’affermazione del Comune, secondo cui l’attività “ non è autorizzata ” dal punto di vista urbanistico, ribadendo che l’attività in questione, in quanto legittimata dalla SCIA del 2015, va considerata, sotto il profilo urbanistico, legittimamente preesistente ai sensi dell’art. 13 delle NTA del PUC del Comune di -OMISSIS- del 2016.
Si deduce altresì che: la destinazione d’uso proviene, innanzitutto, dallo strumento urbanistico (o dalla Legge Urbanistica direttamente); la destinazione di titolo permette all’area di conservare quella destinazione d’uso anche in ipotesi di successivo mutamento del Piano Regolatore; nel caso in esame, non ha alcun senso parlare di destinazione di titolo perché l’attività non necessita di alcun titolo edilizio.
Si afferma che il Comune omette di motivare l’incompatibilità dal punto di vista paesaggistico e si limita ad affermare tale incompatibilità in modo assertivo e apodittico, basandosi sull’errata presupposizione che per l’esercizio dell’attività di parcheggio siano necessarie opere edilizie.
Per quel che concerne l’affermazione secondo cui l’attività produttiva sarebbe esercitata in un contesto caratterizzato da pericolo di frana molto elevato e avrebbe, in sostanza, comportato un carico antropico superiore a quello previsto dal PSAI, si afferma che essa è errata ed infondata, oltre che superata dai provvedimenti amministrativi pregressi.
Si rileva al riguardo che: l’area è stata messa in sicurezza sotto il profilo del rischio frana, come da relazione tecnica geologica in atti, peraltro assunta nel 201-OMISSIS- a base del rinnovo di concessione demaniale marittima per l’esercizio dell’attività di parcheggio rilasciata dal Comune di -OMISSIS- per la particella n. -OMISSIS-, facente parte del medesimo compendio immobiliare in esame; non vi è stata la realizzazione di alcuna opera comportante l’aumento del carico antropico (aumento che, comunque, sarebbe precedente e legittimo); se non si considera compatibile col PSAI neppure l’attività di parcheggio tout cout , allora l’immobile non sarebbe suscettibile di nessuna utilizzazione.
Si rappresenta che il Comune, richiamando una mera comunicazione di avvio del procedimento della Soprintendenza, giunge ad affermare un’incompatibilità dell’attività di parcheggio con il bene tutelato, contestando tale assunto sulla base dei seguenti argomenti: la comunicazione si riferisce espressamente ed esclusivamente ad “ opere edilizie ”, mentre l’attività di parcheggio non è menzionata in alcun punto della nota soprintendentizia; il potere della Soprintendenza non è stato ancora esercitato; la tutela/compatibilità del vincolo non è di competenza del Comune; la ricorrente ha manifestato la piena e incondizionata volontà di rimettersi alle superiori disposizioni dell’Autorità Ministeriale, chiedendo l’effettuazione di un sopralluogo in contraddittorio, sì da accertare lo stato dei luoghi e assumere le determinazioni opportune e necessarie per dare piena tutela al bene vincolato; la ricorrente ha cercato di valorizzare il bene, anzi ha espressamente chiesto di chiarire ed estendere in modo formale e inequivocabile la tutela anche allo specchio acqueo che si trova all’interno della grotta dell’-OMISSIS-; la grotta era utilizzata per il deposito e rimessaggio di imbarcazioni sin da prima dell’istituzione del vincolo.
Si eccepisce la violazione del divieto di aggravamento procedimentale, la violazione delle garanzie partecipative ex artt. -OMISSIS- e ss. Legge n. 241/1990 e la violazione del diritto di difesa giudiziale, atteso che si è disposta la cessazione dell’attività (provvedimento annonario), anche sulla base del diniego di condono e della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio (mai concluso), per ragioni urbanistiche mai compiutamente espresse, e per ragioni non espresse nella Nota di comunicazione di avvio del procedimento.
Sul provvedimento di diniego di condono, si rappresenta che oggetto della relativa domanda era esclusivamente una struttura in ferro per l’applicazione di teli ombreggianti, mentre il diniego si fonda su svariati motivi, nei quali vengono fatte confluire numerose ragioni di carattere edilizio, che nulla hanno a che vedere con le suddette opere.
Si è costituito il Comune deducendo che l’attività commerciale di parcheggio è da ritenersi “ sine titulo ” in quanto il bene è vincolato sotto il profilo monumentale, per cui non è suscettivo di tale utilizzazione.
Ha rappresentato di non aver quindi più rilasciato alcun assenso, dopo le autorizzazioni stagionali (relative agli anni 1995-199-OMISSIS-), evidenziando che le successive comunicazioni di prosieguo attività, per gli anni 1998-2015, sono prive di qualsiasi rilevanza giuridica essendo meri atti del privato, mentre la SCIA del 2015 si è limitata a riguardare un mero subingresso in attività abusiva e, pertanto, è giuridicamente non efficace, nonché comunque inapplicabile, mancando la conformità urbanistico-edilizia e trattandosi di area vincolata.
Ha rilevato che l’attività di parcheggio può essere svolta solo in virtù di un apposito titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. n. 480/2001, non rientrando tra le attività “libere”, e che, in ogni caso, non sussistono le condizioni di conformità urbanistico-edilizia per il prosieguo dell’attività in quanto l’area ricade in Zona 1B del PUT, in cui vige vincolo di inedificabilità assoluta, e vi sono state realizzate plurime opere abusive.
Ha evidenziato, inoltre, non solo la mancanza dell’autorizzazione di settore, ma la sussistenza di una pronuncia negativa della Soprintendenza (il D.M. 9 gennaio 1990 che ha vincolato la Grotta e le aree esterne) sulla possibilità di svolgere tale attività nelle aree esterne la Grotta.
Ha aggiunto: che l’area ricade in zona P4 pericolo di frana molto elevato (del PSAI), in cui non è consentita la permanenza di persone; che il richiamo alla disciplina del PUC sopravvenuto è pretestuosa atteso che la tutela delle attività esistenti concerne solo le attività lecite; che la “tolleranza” della Amministrazione non configura legittimo affidamento, meritevole di tutela, in capo al trasgressore, non sussistendo un consolidamento delle c.d. posizioni antigiuridiche.
Sul diniego di condono edilizio, ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, avendo parte ricorrente prestato acquiescenza al diniego.
Ha evidenziato, comunque, che la tettoia non è condonabile per le seguenti ragioni: perché realizzata dopo l’approvazione del PUT, il quale in Zona 1B ha introdotto un vincolo di inedificabilità assoluta (art. 33, comma 1, Legge n. 4-OMISSIS-/1985); perché ricade in area sottoposta a tutela ai sensi della Legge n. 1089/1939 e contrasta con le finalità del vincolo ai sensi dell’art. 33, comma 2, Legge n. 4-OMISSIS-/1985; perché ricade in zona P4 del PSAI, in cui non è consentita attività antropica; perché la ricorrente ha realizzato ulteriori opere abusive modificando in maniera sostanziale il bene oggetto di sanatoria.
La causa veniva chiamata alla camera di consiglio del -OMISSIS-giugno 2023 e veniva trattenuta in decisione, con avviso alle parti (che non hanno sollevato obiezioni in merito) di possibile definizione con sentenza breve.
Il ricorso è in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Sotto un primo profilo, va accolta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse avanzata dal Comune di -OMISSIS- avverso l’impugnativa del provvedimento prot. n. -OMISSIS--OMISSIS- del 23 marzo 2023 recante diniego di condono in relazione all’istanza prot. n. -OMISSIS-del 28 febbraio 1995.
Ciò in quanto la società ricorrente ha manifestato e in parte già attuato la volontà di demolire le opere oggetto di diniego di condono edilizio, dunque prestando acquiescenza al diniego stesso.
Per quanto concerne invece il provvedimento dell’Ufficio Commercio del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/2023 di divieto di prosecuzione ad horas dell’attività di parcheggio e ricovero barche, il ricorso è manifestamente infondato.
L’attività di parcheggio all’aperto in località “Grotta dell’-OMISSIS-” è stata oggetto di licenza (con validità stagionale) da parte del Comune di -OMISSIS- nel 1995 (n. -OMISSIS-), nel 199-OMISSIS-(n. -OMISSIS-) e nel 199-OMISSIS- (n. -OMISSIS-).
Successivamente, l’Amministrazione non ha più assentito il prosieguo dell’attività.
Risultano invece presentate mere comunicazioni da parte della titolare della licenza n. -OMISSIS- del 199-OMISSIS-, nelle quali la stessa si limitava a “ dichiara[re] di voler proseguire la suddetta attività ”.
È evidente che tali comunicazioni, reiterate sino al 2015, con cui si manifestava una mera volontà unilaterale e null’altro, non valgono di per sé a legittimare l’esercizio dell’attività stessa.
In mancanza di titolo abilitativo a monte, è priva di efficacia giuridica anche la SCIA del 2015, trattandosi di una Segnalazione di subingresso nell’attività precedente e non avendo, viceversa, valenza novativa.
Detto altrimenti, in presenza di autorizzazioni stagionali ormai scadute (seguite da mere dichiarazioni di prosecuzione dell’attività, prive come tali di valenza abilitante), la SCIA presentata, riguardando il subentro in un’attività non più autorizzata, non è idonea a legittimare l’esercizio dell’attività commerciale.
Né vale in contrario sostenere che l’attività di parcheggio risulta liberalizzata.
A sostegno di tale, infondato, argomento la ricorrente richiama l’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 1/2012, il quale testualmente recita:
“ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 1-OMISSIS-, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica ”.
Ebbene, è evidente che la disciplina di cui al D.P.R. n. 480/2001, intitolato “ Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse ”, nel subordinare l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli alla presentazione al Comune di apposita denuncia di inizio attività ex art. 19 Legge n. 241/1990 e a specifici controlli, non prevede ingiustificate autorizzazioni o licenze.
Al contrario, il legislatore ha correttamente individuato il punto di equilibrio tra la necessaria semplificazione del procedimento di autorizzazione e l’irrinunciabile svolgimento di specifici controlli sull’esercizio di un’attività ovviamente impattante su interessi generali di rango primario.
Ne consegue che l’attività di rimessa di veicoli non è liberalizzata ma soggetta a titolo autorizzativo, peraltro subordinato al rispetto delle norme edilizie e alla conformità dell’area alla destinazione urbanistica.
Nel caso di specie, l’attività in questione risulta invece incompatibile con la disciplina urbanistica atteso che l’area ricade in Zona 1B del PUT, in cui vige vincolo di inedificabilità assoluta, e vi è stata la realizzazione di plurime opere abusive.
Per pacifica giurisprudenza, inoltre, l’istituto della Segnalazione certificata di inizio attività non è applicabile laddove manchi la conformità urbanistico-edilizia e, trattandosi di area vincolata, senza la relativa autorizzazione della Soprintendenza.
Va affermato in proposito che la destinazione a parcheggio di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, ove (come nella fattispecie) risulti idonea ad arrecare pregiudizio all’originario assetto dei luoghi, lungi dal costituire un intervento del tutto indifferente o di portata neutra dal punto di vista della tutela del bene, è idonea a incidere sull’aspetto esteriore dell’area medesima, soggetta a speciale protezione, comportando comunque una destinazione della stessa diversa da quella originaria, e pertanto richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica (cfr. Cass., Sez. III, n. 2822-OMISSIS- del 18 luglio 2011).
Sotto questo profilo, va pure rilevato che l’area è stata sottoposta a vincolo storico-artistico nel 1990, anche per far fronte all’improprio utilizzo dell’area adibita a rimessaggio di imbarcazioni e a parcheggio di autovetture, sicché tale vincolo risulta incompatibile con l’attività in questione, ed è questo elemento sufficiente per ritenere che ivi un’attività di rimessa non possa essere esercitata.
In definitiva, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quanto all’impugnazione del provvedimento del 23 marzo 2023 recante diniego di condono e nel resto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile con riferimento all’impugnazione del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 23 marzo 2023 e nel resto lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in 1.000,00 (mille/00) Euro, oltre accessori come per legge, in favore dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/6-OMISSIS-9 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2-OMISSIS- aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificare enti o persone.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Referendario
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.