Decreto cautelare 15 luglio 2022
Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/06/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 00616/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2021, proposto da:
Az. Agr. Zanoletti F.Lli Ss, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia Via Carlo Zima 5 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GE - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
AD - Agenzia delle Entrate – Riscossione non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della cartella di pagamento n. 022 2021 00120570 90 000 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e del relativo ruolo emesso dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, e, in particolare, avverso l'atto di iscrizione a ruolo e il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della ricorrente, e quindi nella parte in cui essi, incidono nella sfera giuridica della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di GE - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti il decreto cautelare n. 530 del 15 luglio 2022 e l’ordinanza cautelare n. n. 622 del 9 settembre 2022;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda agricola ricorrente espone di svolgere attività di coltivazione di terreni e allevamento del bestiame, in particolare vacche da latte per la produzione di latte vaccino per cui era sottoposta, sino al 31 marzo 2015, al regime del prelievo supplementare;
2. Con ricorso notificato il 18 novembre 2021 e depositato il 25 novembre 2021, impugna la cartella di pagamento n. 022 2021 00120570 90 000 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con essa il ruolo emesso dall’Agenzia pe le Erogazioni in Agricoltura, per l’importo complessivo di € 1.184.195,05 in relazione alle somme dovute a titolo di “ prelievi latte ”, “ interessi ”, nonché “ oneri di riscossione ” e “ diritti di notifica ” riferita alle annate lattiero – casearie 2003/2004 e 2004/2005.
3. Nel ricorso vengono avanzate plurime censure che possono così essere sintetizzate:
a) illegittimità della cartella per mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti;
b) illogicità e contraddittorietà manifesta della cartella impugnata, laddove nella parte riservata all’Agenzia delle Entrate descrive al produttore le modalità per accedere alla rateizzazione mentre nella parte denominata “ Ruolo emesso da AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – prelievo latte ” tale rateizzazione risulterebbe definitivamente preclusa;
c) assenza di qualsiasi controllo della produzione lattiera con riferimento all’annata lattiero casearia oggetto della cartella impugnata e mancata attuazione dell’art. 19, comma 3, del Regolamento CE n.595/2004. Violazione di legge in relazione all’art. 3 del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, lettera b) e al Regolamento CE n.595/2004. Difetto di motivazione ed istruttoria per contrasto con gli esiti di indagini penali;
d) mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti. Determinazione dell’importo di cui alla cartella impugnata in violazione del diritto eurounitario e delle pronunce della Corte di Giustizia UE sul punto;
e) illegittima intimazione degli interessi. Carenza di motivazione. In subordine, intervenuta prescrizione degli stessi;
f) illegittima duplicazione del ruolo;
g) violazione dell’art. 25 DPR n. 602/1973 e, in ogni caso, intervenuta prescrizione del credito.
4. GE si è costituita in giudizio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, rappresentando comunque la necessità di provvedere a tutte le ricerche necessarie ad individuare le vicende giudiziarie pregresse e gli atti inviati alla ricorrente.
5. AD, ritualmente intimata, non si è costituita.
6. In data 15 luglio 2022 la ricorrente avanzava istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., unitamente a richiesta di disporre misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
7. Con decreto cautelare n. 530 del 15 luglio 2022 l’istanza veniva accolta ritenendo integrata l’esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile. Veniva fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 7 settembre 2022.
8. In vista dell’udienza camerale del 7 settembre 2022 le parti depositavano memorie e documenti.
9. A tale udienza la ricorrente rinunciava all’istanza cautelare e ne veniva dato atto con ordinanza cautelare n. 622 del 9 settembre 2022.
10. In vista dell’udienza pubblica del 2 aprile 2025 la ricorrente depositava documenti, memoria e memoria di replica ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Oggetto del ricorso
11. Oggetto del presente ricorso è la cartella di pagamento n. 022 2021 00120570 90 000 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 1.184.195,05 a titolo di “ prelievi latte ”, “ interessi ”, nonché “ oneri di riscossione ” e “ diritti di notifica ” per le annate lattiero – casearie 2003/2004 e 2004/2005.
Intervenuto annullamento degli atti presupposti
12. In ordine alla cartella impugnata con il presente ricorso nelle more del presente giudizio sono intervenute:
a) quanto all’annata lattiero casearia 2003/2004 la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3158 del 26 aprile 2022 che, in accoglimento dell’appello proposto dalla ricorrente, unitamente ad altre aziende del settore, in riforma della sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter, n. 2382 del 2015 ha annullato i provvedimenti di compensazione nazionale relativi all’annata lattiera 2003/2004 per contrasto con il diritto eurounitario e con dovere dell’Amministrazione di procedere ad un complessivo ricalcolo;
b) relativamente all’annata lattiero casearia 2004/2005 sono intervenute:
b.1) sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 10 ottobre 2022 n. 8663 che, in accoglimento dell’appello proposto dalla ricorrente, unitamente ad altre aziende del settore, in riforma della sentenza del TAR Brescia, Sez. II, n. 2473 del 2010, ha annullato la comunicazione AGEA che ha determinato gli esuberi produttivi per le consegne latte per il periodo 2004/2005 e gli importi del relativo prelievo da versare per contrasto con il diritto eurounitario e con conseguente “ obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi – con ulteriori provvedimenti – sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili ”
b. 2) sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 luglio 2023 n. 7069 che, in accoglimento dell’appello proposto dalla ricorrente, unitamente ad altre aziende del settore, in riforma della sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter, n. 10767 del 2019 ha annullato le comunicazioni AGEA di data 8 luglio 2010 e 23 agosto 2010 aventi ad oggetto regime quote latte del prelievo esigibile relativo anche all’annata 2004/2005, per contrasto con il diritto eurounitario con “ obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi – con ulteriori provvedimenti – sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili ”.
13. L’intervenuto annullamento degli atti presupposti alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio ne determina l’illegittimità derivata, trattandosi di atto di riscossione conseguenziale che trovava il proprio fondamento negli atti annullati dalla decisione sopra richiamata.
14. L’obbligo di ricalcolo, statuito dalle sentenze sopra richiamate comporta necessariamente la caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale.
15. Come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza amministrativa in analoghe fattispecie “ L’annullamento dell’atto accertativo – quale portato giuridico dell’invalidità caducante – travolge anche gli atti successivi che lo presuppongono. L’invalidità caducante si verifica allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente gli atti successivi specificamente collegati al provvedimento presupposto. L'effetto caducante si produce quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente in assenza di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti ” (cfr. in questi termini ex multis C. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2024 n. 6695).
16. Nel caso di specie è stato tempestivamente impugnato non solo il c.d. atto a valle, cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, deducendo specificamente l’invalidità degli atti presupposti, ma anche gli atti di prelievo che costituivano l’unico presupposto dello stesso, con conseguente invalidità del provvedimento di riscossione qui impugnato.
17. In applicazione dei sopra riportati principi discende l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata per invalidità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
18. Deve, pertanto, essere accolto il quarto motivo del presente ricorso.
L’eccezione di prescrizione
19. La pendenza e la definizione dei giudizi relativi agli atti presupposti, sia per ciò che riguarda l’annata lattiero casearia 2003/2004 che per l’annata lattiero casearia 2004/2005, che hanno determinato l’illegittimità derivata dell’atto di riscossione impugnato nel presente giudizio comporta l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione avanzata con il quinto motivo per ciò che riguarda gli interessi e con il settimo motivo per ciò che riguarda il capitale.
20. A questo proposito, deve rilevarsi come il Collegio, al momento, non intenda discostarsi dall’orientamento che ritiene decennale il termine di prescrizione non solo del capitale, ma anche degli interessi.
21. In particolare, come anche recentemente ricordato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ” (cfr. in questi termini C. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2025 n. 3286; C. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2025 n. 2278; C. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2025 n. 2274; C. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2025 n. 2085; C. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385).
22. Nel caso di specie la prescrizione è stata interrotta e permanentemente sospesa, per quanto riguarda l’annata 2003/2004, dal giudizio concluso con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3158 del 26 aprile 2022 (in riforma della sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter, n. 2382 del 2015, ricorso R.G. 5771/2003); per quanto riguarda l’annata 2004/2005 dai giudizi conclusi, rispettivamente, con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 10 ottobre 2022 n. 8663 (in riforma della sentenza del TAR Brescia, Sez. II, n. 2473 del 2010, ricorso R.G. 1087/2005) e con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 luglio 2023 n. 7069 (in riforma della sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter, n. 10767 del 2019, ricorso R.G. 11856/2010).
23. Si osserva che, essendo la prescrizione rimasta sospesa, per ciò che riguarda l’annata 2003/2004 fino al 26 aprile 2022 nella pendenza del ricorso deciso con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III n. 3158 e fino al 19 luglio 2023 nella pendenza del ricorso deciso con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, n. n. 7069 /2023, per ciò che riguarda l’annata 2004/2005, non sarebbe comunque rilevante nel presente giudizio la questione se il termine di prescrizione degli interessi sia decennale o quinquennale.
24. Sull’interruzione e sull’effetto sospensivo permanente della prescrizione in conseguenza della pendenza di azioni giudiziarie, si richiama quanto già affermato in giurisprudenza: “ Allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l’art. 2945, comma 3, c.c. giacché, tra l’altro, il procedimento analogico richiede la coincidenza di ratio nelle due fattispecie considerate, e la ratio della citata norma è, indiscutibilmente, quella di non favorire il creditore inerte – senza contare che solo il ricorrente può evitare la perenzione. La logica dell’art. 2945, comma 3, c.c. è quella di non avvantaggiare il creditore inerte che attivi un giudizio e poi, potendolo evitare, lo fa estinguere ” (cfr. C. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2025 n. 2086; C. Stato Sez. VI 27 dicembre 2023 n. 11168).
In ogni caso, dovrà tenersi conto anche dei periodi di sospensione di cui all’art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 (dall’1 aprile al 15 luglio 2019) e di cui alla normativa connessa all’emergenza VI (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
25. Pertanto, nessuna prescrizione può ritenersi maturata né con riferimento al capitale né con riferimento agli interessi.
Conclusioni
26. Conclusivamente deve accogliersi il quarto motivo di ricorso con conseguente illegittimità della cartella n. 022 2021 00120570 90 000 impugnata per illegittimità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
27. Possono invece essere assorbiti, per ragioni di pregiudizialità logica, gli ulteriori motivi proposti con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
28. Alla luce delle sopra esposte ragioni, deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata, fermo restando il riesercizio del potere da parte di GE nell’attività di rideterminazione.
29. La peculiarità del contenzioso e l’intervenuto annullamento degli atti presupposti nelle more del giudizio, oltre alla soccombenza in punto di prescrizione, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie nei termini di cui in motivazione con conseguente annullamento degli atti impugnati;
b) dispone la compensazione delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Laura Marchio', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marchio' | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO