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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 10/11/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
1769/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1769/2021 R.G. vertente tra
) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. ERIKA SANTOPRETE per delega in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI DE VITO per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a convenuto Parte_1 in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Rieti adito accogliere la domanda e per l'effetto: - in via preliminare sospendere l'efficacia provvisoriamente esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 04.11.2021 per i motivi indicati in parte narrativa;
- nel merito accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato in data 04.11.2021 dichiarando che la on ha Controparte_1 diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente stante l'impignorabilità degli immobili oggetto dei diritti azionati;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità del precetto per mancata
1 indicazione del Tribunale presso il quale si procederà ad esecuzione forzata ex art.125 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Si è costituita in giudizio la , contestando la domanda, dichiarando di CP_1 rinunciare all'atto di precetto, e formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice del
Tribunale di Rieti rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, alle quali sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli ultimi scritti difensivi.
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/11/2024, l'opponente ha chiesto in via principale di dichiarare cessata la materia del contendere, stante la dichiarazione di rinuncia all'atto di precetto opposto e, in subordine, l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione;
in ogni caso, con il favore delle spese di lite.
La parte opposta, nelle sue note scritte, ha precisato le conclusioni, chiedendo in via alternativa “il rigetto del ricorso o, stante la dichiarazione di rinuncia al precetto opposto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in entrambi i casi con vittoria di spese e compensi, stante
l'inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione proposta”.
La rinuncia all'atto di precetto comporta la cessazione della materia del contendere sulla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità/inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Nel caso di specie, l'opponente non ha proposto ulteriori domande, ed ha anche manifestato la sua carenza di interesse alla decisione nel merito nelle conclusioni precisante con le note in sostituzione dell'udienza dl 14/11/2024, nelle quali - come sopra detto - ha chiesto, in via principale, di dichiarare cessata la materia del contendere, stante la rinuncia della creditrice all'atto di precetto opposto.
Deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, e l'opposizione deve essere vagliata al solo fine della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.
L'attore ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla società convenuta, ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c., sostenendone la illegittimità per avere la creditrice dichiarato nello stesso che sarebbero stati aggrediti con la esecuzione beni
2 immobili facenti parte di un fondo patrimoniale, in quanto tali impignorabili ai sensi dell'art. 170 c.c., considerato che il debito trovava la sua fonte in un'obbligazione contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia, e che la creditrice era a conoscenza di tale estraneità.
L'opponente ha inoltre dedotto la nullità dell'atto di precetto per la mancanza in esso della indicazione del Tribunale dinanzi al quale si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata, in violazione dell'art.125 c.p.c.
Quanto al primo motivo, l'opponente sostiene che l'atto di precetto notificato sarebbe illegittimo ed inefficace perché i beni immobili che in esso la creditrice ha dichiarato di volere aggredire in realtà sarebbero impignorabili, ed ha chiesto di dichiararne appunto l'illegittimità e l'inefficacia nonché di accertare che la creditrice non avrebbe diritto a procedere ad esecuzione nei suoi confronti “stante l'impignorabilità degli immobili oggetto dei diritti azionati”, intendendo con tale espressione riferirsi ai beni immobili che la creditrice ha dichiarato di volere aggredire, sui quali la stessa aveva iscritto ipoteca.
Come è chiaramente ricavabile dalla lettera dell'art. 615 c.p.c., con l'opposizione di cui all'art. 615, comma 1 c.p.c. può essere contestata l'assenza di diritto a procedere ad esecuzione forzata, attenendo tale opposizione a questioni inerenti al credito per cui si procede, e non invece alla pignorabilità dei beni del debitore, la quale deve essere fatta valere, una volta che i beni siano aggrediti, con il ricorso in opposizione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, di cui all'art. 615, comma 2 c.p.c. Ciò indipendentemente dalla circostanza che il creditore abbia indicato nell'atto di precetto i beni che sarebbero stati oggetto della futura esecuzione.
Quanto al secondo motivo, l'art. 125 c.p.c. non prevede a pena di nullità la indicazione negli atti in esso menzionati dell'ufficio giudiziario e degli altri dati previsti dalla norma.
Gli elementi che devono essere contenuti nell'atto di precetto a pena di nullità sono quelli previsti dall'art. 480 comma 2 c.p.c. nella formulazione applicabile 'ratione temporis', tra i quali non figura l'indicazione dell'Ufficio giudiziario presso il quale si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
L'opposizione è quindi inammissibile quanto al primo motivo ed infondata quanto al secondo motivo.
Per quanto sopra, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. ed in base al principio della soccombenza virtuale, l'attore deve essere condannato al pagamento delle spese di
3 lite in favore della parte convenuta, liquidate in base ai parametri minimi del D.M.
55/2014, stante la ridotta complessità della controversia, e con esclusione della fase istruttoria, stante la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
Condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.217,00 per compensi, oltre a spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Rieti, 10/11/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1769/2021 R.G. vertente tra
) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. ERIKA SANTOPRETE per delega in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI DE VITO per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a convenuto Parte_1 in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Rieti adito accogliere la domanda e per l'effetto: - in via preliminare sospendere l'efficacia provvisoriamente esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 04.11.2021 per i motivi indicati in parte narrativa;
- nel merito accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato in data 04.11.2021 dichiarando che la on ha Controparte_1 diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente stante l'impignorabilità degli immobili oggetto dei diritti azionati;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità del precetto per mancata
1 indicazione del Tribunale presso il quale si procederà ad esecuzione forzata ex art.125 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Si è costituita in giudizio la , contestando la domanda, dichiarando di CP_1 rinunciare all'atto di precetto, e formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice del
Tribunale di Rieti rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, alle quali sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli ultimi scritti difensivi.
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/11/2024, l'opponente ha chiesto in via principale di dichiarare cessata la materia del contendere, stante la dichiarazione di rinuncia all'atto di precetto opposto e, in subordine, l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione;
in ogni caso, con il favore delle spese di lite.
La parte opposta, nelle sue note scritte, ha precisato le conclusioni, chiedendo in via alternativa “il rigetto del ricorso o, stante la dichiarazione di rinuncia al precetto opposto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in entrambi i casi con vittoria di spese e compensi, stante
l'inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione proposta”.
La rinuncia all'atto di precetto comporta la cessazione della materia del contendere sulla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità/inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Nel caso di specie, l'opponente non ha proposto ulteriori domande, ed ha anche manifestato la sua carenza di interesse alla decisione nel merito nelle conclusioni precisante con le note in sostituzione dell'udienza dl 14/11/2024, nelle quali - come sopra detto - ha chiesto, in via principale, di dichiarare cessata la materia del contendere, stante la rinuncia della creditrice all'atto di precetto opposto.
Deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, e l'opposizione deve essere vagliata al solo fine della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.
L'attore ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla società convenuta, ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c., sostenendone la illegittimità per avere la creditrice dichiarato nello stesso che sarebbero stati aggrediti con la esecuzione beni
2 immobili facenti parte di un fondo patrimoniale, in quanto tali impignorabili ai sensi dell'art. 170 c.c., considerato che il debito trovava la sua fonte in un'obbligazione contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia, e che la creditrice era a conoscenza di tale estraneità.
L'opponente ha inoltre dedotto la nullità dell'atto di precetto per la mancanza in esso della indicazione del Tribunale dinanzi al quale si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata, in violazione dell'art.125 c.p.c.
Quanto al primo motivo, l'opponente sostiene che l'atto di precetto notificato sarebbe illegittimo ed inefficace perché i beni immobili che in esso la creditrice ha dichiarato di volere aggredire in realtà sarebbero impignorabili, ed ha chiesto di dichiararne appunto l'illegittimità e l'inefficacia nonché di accertare che la creditrice non avrebbe diritto a procedere ad esecuzione nei suoi confronti “stante l'impignorabilità degli immobili oggetto dei diritti azionati”, intendendo con tale espressione riferirsi ai beni immobili che la creditrice ha dichiarato di volere aggredire, sui quali la stessa aveva iscritto ipoteca.
Come è chiaramente ricavabile dalla lettera dell'art. 615 c.p.c., con l'opposizione di cui all'art. 615, comma 1 c.p.c. può essere contestata l'assenza di diritto a procedere ad esecuzione forzata, attenendo tale opposizione a questioni inerenti al credito per cui si procede, e non invece alla pignorabilità dei beni del debitore, la quale deve essere fatta valere, una volta che i beni siano aggrediti, con il ricorso in opposizione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, di cui all'art. 615, comma 2 c.p.c. Ciò indipendentemente dalla circostanza che il creditore abbia indicato nell'atto di precetto i beni che sarebbero stati oggetto della futura esecuzione.
Quanto al secondo motivo, l'art. 125 c.p.c. non prevede a pena di nullità la indicazione negli atti in esso menzionati dell'ufficio giudiziario e degli altri dati previsti dalla norma.
Gli elementi che devono essere contenuti nell'atto di precetto a pena di nullità sono quelli previsti dall'art. 480 comma 2 c.p.c. nella formulazione applicabile 'ratione temporis', tra i quali non figura l'indicazione dell'Ufficio giudiziario presso il quale si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
L'opposizione è quindi inammissibile quanto al primo motivo ed infondata quanto al secondo motivo.
Per quanto sopra, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. ed in base al principio della soccombenza virtuale, l'attore deve essere condannato al pagamento delle spese di
3 lite in favore della parte convenuta, liquidate in base ai parametri minimi del D.M.
55/2014, stante la ridotta complessità della controversia, e con esclusione della fase istruttoria, stante la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
Condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.217,00 per compensi, oltre a spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Rieti, 10/11/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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