CA
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1a Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 352/2021 R.G. promossa
DA
C.F.: , rappresentata Parte_1 P.IVA_1
da in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
(C.F. e P.I.: ), elettivamente domiciliata in Messina, Via AN Filippo Bianchi P.IVA_2
n. 48, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Parisi (C.F.: ), da cui è C.F._1
rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), , nato a [...] C.F._2 Controparte_2
TO (FG) l' 01/07/1988 (C.F.: ), C.F._3 Parte_3
, nato a [...] il [...] (C.F.: )
[...] C.F._4
e , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_4
, tutti elettivamente domiciliati in Foggia, Via Pellegrino Graziani C.F._5
n. 3, presso lo studio dell' Avv. Renato Flavio Dragonetti (C.F.: ) C.F._6
dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura agli atti (PEC:
; Email_2
APPELLATI
*****************
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza non definitiva n. 979/2020 emessa dal Tribunale di Messina in data 30/06/2020 nella causa iscritta al N. 90000171/2009
R.G.A.C. e avverso la sentenza definitiva n. 608/2021 emessa dal Tribunale di Messina in data 23/03/2021 nella suddetta causa, avente ad oggetto: contratti bancari.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”preliminarmente dichiarare l'ammissibilità della impugnazione;
2)nel merito, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibili, improcedibili, infondati e comunque rigettare tutti i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo formulati dalla sig.ra
[...]
, n.q. di genitore esercente la potestà esclusiva sul minore , CP_1 Parte_4
nonché da e e confermare il decreto ingiuntivo Controparte_2 Parte_3 opposto, prevedendo l'ingiunzione di pagamento in danno degli opponenti in solido e comunque condannare , e Parte_4 Controparte_2
, tutti quali eredi di , in solido, al pagamento Parte_3 Persona_1 della somma di € 25.303,87 oltre interessi convenzionali, ridotti al di sotto del limite massimo previsto dall'art. 2 della Legge 108/1996, dal 31/08/2006 al soddisfo;
3)condannare gli appellati al pagamento integrale delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l' appellata : Controparte_1
1)”accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di avendo la Controparte_1
stessa perso la rappresentanza legale e la capacità di stare in giudizio quale esercente la potestà genitoriale del figlio per l'intervenuto raggiungimento della Parte_4
maggiore età da parte del medesimo;
2)condannare parte appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarre il favore del procuratore e difensore anticipatario”.
Per gli appellati , Controparte_2 Parte_3
e :
[...] Parte_4
a)”in via preliminare dichiarare, a mente dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello inammissibile, perché lo stesso, attesa l'infondatezza dei motivi addotti, non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
b)sempre in via preliminare: 1) dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame per nullità e/o inesistenza della procura speciale del 4 febbraio
2 2021 per notar Rep. Nr. 49786 Racc. Nr. 22936 conferita da Persona_2 [...]
a Parte_1 Parte_2
a causa della indeterminatezza e incertezza del suo oggetto;
2) accertare e
[...]
dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale, in ordine al rapporto dedotto in giudizio, per difetto di prova della titolarità dell'asserito credito in capo ad
[...]
c) nel merito, rigettare l'atto di Parte_1
impugnazione, poiché infondato in fatto ed in diritto, oltre che sfornito di qualsiasi prova in ordine al credito asseritamente reclamato. Per l'effetto, confermare in toto le impugnate sentenze;
d)in via subordinata, condizionandone l'esame all'eventuale accoglimento dei motivi posti a fondamento del gravame, accogliere l'eccezione di compensazione e la domanda di riduzione degli interessi;
e)condannare altresì
l'appellante al pagamento delle spese e compensi di causa, da distrarre in favore del procuratore e difensore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
a impugnato davanti a questa Corte le sentenze indicate in oggetto
[...] con cui il Tribunale di Messina ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
, , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
revocando il decreto ingiuntivo n. 286/2008 del Tribunale di Parte_4
Messina.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Instaurato il contraddittorio, con comparse del 15 settembre 2021 si sono costituite
, da una parte, e , Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
e , dall'altra, i quali tutti hanno resistito all'appello
[...] Parte_4
chiedendone il rigetto, con conferma delle pronunce di primo grado e con vittoria di spese e compensi del presente grado, da distrarre in favore del procuratore e difensore antistatario.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza resa in seno alla udienza in modalità “trattazione cartolare” del 15 ottobre 2021, la Corte ha rinviato la causa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 12 giugno 2023; indi è stata fissata l'udienza del 25 marzo 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dall'
3 appellante, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
************************
L'appellante ha proposto tre distinti motivi di impugnazione.
Col primo ha censurato la sentenza non definitiva nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti di in quanto minorenne. Parte_4
Sul punto la banca ha sin dal primo atto difensivo obiettato che il decreto ingiuntivo è stato emesso e notificato all'allora minore per un mero errore materiale Parte_4
ma che però, a seguito della proposizione della opposizione da parte del genitore esercente in maniera esclusiva la potestà genitoriale, ovvero , il Controparte_1
Tribunale avrebbe comunque dovuto pronunciare la condanna di pagamento nei confronti della persona legittimata a stare in giudizio in vece del minore (atto di appello, pag. 17, rigo 20 e segg.).
Col secondo motivo la banca ha evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione della efficacia probatoria dei documenti prodotti.
Il Tribunale, infatti, ha (erroneamente) ritenuto non provata la domanda in quanto parte opposta ha prodotto a sostegno della sua pretesa creditoria, in aggiunta al contratto di conto corrente, il certificato ex art. 50 T.U.B. attestante il saldo di chiusura conto e i documenti denominati “rigenerazione archivio conti”, anziché gli estratti conto completi del rapporto bancario, gli unici che, alla luce delle contestazioni sollevate dagli opponenti, avrebbero potuto accertare l'esatta consistenza del conto corrente.
L'errore consisterebbe nel fatto che i documenti denominati “rigenerazione archivio conti”, al pari degli estratti conto costituiscono riproduzioni meccaniche, ovvero stampe, di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca e che il valore probatorio di detti documenti è ammesso dalla costante e consolidata giurisprudenza (atto di appello, pag. 23, rigo 7 e segg.).
Il Tribunale avrebbe poi errato nel dar rilievo alla tardiva contestazione di singole annotazioni, ancorchè mai disconosciute dagli opponenti.
Quanto poi alle presunte operazioni compiute in data successiva al decesso di PE
, titolare del rapporto, la ha dedotto che mai nessuna comunicazione
[...] CP_3
venne effettuata dagli eredi e che pertanto nessun rimprovero può esserle mosso circa le presunte (ma non dimostrate) operazioni post mortem.
4 Ha altresì ribadito la infondatezza della eccezione di compensazione sollevata in primo grado dagli opponenti, tra il debito rinveniente dal rapporto di conto corrente ed il credito consacrato nei titoli del Fondo Ducato di cui il defunto era titolare, Persona_1
essendo tali titoli gestiti da altro soggetto giuridico, sebbene facente parte del medesimo gruppo bancario (Monte dei Paschi di Siena).
Tutte le suesposte obiezioni, ivi compresa la ingiusta condanna alle spese di giudizio, sono state contrastate dalle controparti le quali ne hanno evidenziato la totale infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto la Corte rileva che l'appellante, con l'odierno atto introduttivo, ha citato in giudizio , n.q. di genitore esercente la potestà esclusiva sul figlio minore Controparte_1
sebbene lo stesso, alla data di notifica dell'atto, ed ancor prima Parte_4
nel corso del giudizio di primo grado, avesse già raggiunto la maggiore età.
, pertanto, risulta chiaramente carente di legittimazione passiva e va Controparte_1
estromessa dal giudizio.
Sempre in via preliminare, vanno esaminate le eccezioni sollevate da Controparte_2
, e .
[...] Parte_3 Parte_4
Con la prima gli appellati hanno chiesto dichiararsi inammissibile il gravame per nullità
e/o inesistenza della procura speciale del 4 febbraio 2021 per notar ep. Persona_2
Nr. 49786 Racc. Nr. 22936 conferita da Parte_1
a a causa della indeterminatezza e
[...] Parte_2
incertezza del suo oggetto.
Il rilievo è del tutto infondato.
La procura speciale conferita con atto in notar el 4 febbraio 2021 Rep. Persona_2
n. 49786 Racc. n. 22936, acquisita agli atti di causa, indica dettagliatamente tutte le facoltà attribuite da a er cui Parte_1 Parte_2
nessun dubbio può sussistere circa la piena operatività del suddetto negozio giuridico.
Con la seconda eccezione, gli odierni appellati hanno sin dalla costituzione nell'odierno grado chiesto accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione sostanziale, in ordine al rapporto dedotto in giudizio, per difetto di prova della titolarità dell'asserito credito in capo ad comparsa di costituzione, Parte_1
pag. 17, punto 2).
5 L'argomento è stato poi oggetto di approfondimento in sede di comparsa conclusionale ove si è evidenziata la diversità del conto corrente posto a base della ingiunzione di pagamento (nr. 1619,95) rispetto a quello indicato nell'Atto di Scissione del rapporto a sofferenza (n. 11/770/52357001).
Sul punto la Corte osserva.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso sul presupposto della sussistenza di un debito dell'originario titolare ( ) in relazione al conto corrente n. 1619,95 (ricorso Persona_1
per ingiunzione, pag. 2, rigo 10).
Nell'odierno grado, dopo aver Parte_1 premesso che, “con effetti giuridici a far data dall'1.12.2020, la Controparte_4 si è scissa in , trasferendo a quest'ultima un compendio di attività
[...] Pt_1
e passività, come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04.10.2020…..il tutto come da atto di scissione parziale ai sensi dell'art. 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio di Siena rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di Persona_3
Siena e Napoli in data 26.11.2020”.
Dopo aver altresì premesso che “Del trasferimento del Compendio Scisso è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151”, la banca appellante ha ribadito di essere “l'unico soggetto legittimato ai fini del recupero del credito originariamente vantato da nei confronti di Controparte_4
, , Parte_4 Controparte_2 Parte_3
e , quali eredi di , derivante dal decreto ingiuntivo
[...] Controparte_5 Persona_1
n. 286/2008 del Tribunale di Taormina.
Come già sopra evidenziato, il credito posto a base del procedimento monitorio rinviene dal conto corrente n. 1619,95.
A sostegno della propria legittimazione sostanziale, Parte_1
ha prodotto la G.U.R.S. del 29 dicembre 2020, parte II, Foglio delle
[...]
Inserzioni, ove in effetti a pag. 24 risulta pubblicato l'Atto di Scissione parziale che ci occupa del quale viene fornita la seguente descrizione sintetica:
“-crediti classificati come “sofferenze” ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr.
139/1991 e nr. 272/2008 (i “crediti NPL”);
6 -crediti classificati come “inadempienze probabili” ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i “crediti UTP” e, unitamente ai crediti NPL, i “Crediti
Deteriorati”);
-rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
-strumenti finanziari, quali ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti
Deteriorati;
-attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
e
-passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie quali, ad esempio, debito finanziario
e contratti derivati.
Sono esclusi dal Compendio tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ricompresi nell'Atto di Scissione”.
E' del tutto evidente che le risultanze della G.U.R.S., sopra trascritte, non permettono di accertare con esattezza se nell'Atto di Scissione, che non risulta essere stato prodotto ed acquisito al fascicolo di causa, sia stata ricompresa anche la posizione contrattuale per cui è giudizio, di cui non v'è traccia.
Inoltre, dalla “Attestazione di intervenuta scissione del rapporto a sofferenza PE
– Ndg 45078558 – id pratica 200805666885001 – fg 745133/52”, emerge con
[...]
altrettanta chiara evidenza che il credito vantato nei confronti di è Persona_1
relativo al rapporto di conto corrente contraddistinto dal nr. 11/770/52357001 e non a quello posto a base del procedimento ingiuntivo, ovvero il nr. 1619,95.
Alla luce di quanto testè esposto, ed in mancanza della acquisizione dell'Atto di
Scissione dal quale si sarebbe potuto evincere con certezza assoluta la titolarità del rapporto contrattuale de quo in capo ad Parte_1
non può che concludersi per la declaratoria di carenza di legittimazione ad agire
[...]
della stessa, con ogni consequenziale statuizione al riguardo.
Tale pronuncia rende superfluo l'esame del merito, che rimane ivi assorbito.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione ad agire della odierna appellante segue, stante la regola della soccombenza, l'obbligo di pagamento delle spese del presente grado direttamente in favore del procuratore e difensore antistatario degli appellati, Avv. Renato Flavio Dragonetti, che ha reso la dichiarazione di rito.
Spese che si liquidano, in applicazione dei valori medi del D.M. 13/08/2022, n. 147 – valore della causa: da € 5.201,00 ad € 26.000,00 – unitariamente per tutte le parti difese dal medesimo procuratore e difensore, con un unico aumento del 30 % in relazione alla
7 posizione di (art. 4, comma 2 Tariffe Forensi), nella misura complessiva di Controparte_1
€ 7.551,70 così distinta: € 1.134,00 per studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.843,00 per trattazione ed € 1.911,50 per fase decisionale, importo maggiorato di € 1.742,70 ai sensi dell'art. 4, comma 2 Tariffe Forensi;
oltre rimborso spese forfettarie (15 %), CPA ed IVA se dovuta, in misura di legge.
Con distrazione delle stesse in favore del procuratore e difensore antistatario degli appellati,
Avv. Renato Flavio Dragonetti, che ha reso la dichiarazione di rito.
Sussistono i presupposti per l'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, totalmente soccombente, del doppio del contributo unificato versato per il presente grado di giudizio
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al 352/2021 R.G. promossa da
[...]
rappresentata da Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. contro Parte_2 CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Parte_3 [...]
, così statuisce: Parte_4
1) dichiara l'appello inammissibile per carenza di legittimazione ad agire di
[...]
Parte_1
2) condanna l'appellante al pagamento, direttamente in favore dell'Avv. Renato Flavio
Dragonetti, procuratore antistatario degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.551,70 oltre rimborso spese forfettarie (15 %), CPA ed
IVA se dovuta, in misura di legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 25 giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
8