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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9071 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 36091/2024, avente ad oggetto: subappalto
TRA
), rappr.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MO AS del Foro di Milano ATTRICE OPPONENTE
E
( ), in persona del suo l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, rappr.ta e difesa dall'avv. Filippo Pesce del Foro di Udine CP_2
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso della il Tribunale ingiungeva alla Controparte_1 [...] il pagamento della somma di € 51.400,00, oltre interessi e Parte_2 spese, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di opere in subappalto.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Parte_2 si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole e sul dedotto presupposto che le opere realizzate dalla erano risultate completamente viziate Controparte_1
1 ed inutilizzabili proponeva, nei confronti di quest'ultima, domande riconvenzionali volte ad ottenere la restituzione degli acconti corrisposti per complessivi € 24.000,00 ed il risarcimento dei danni asseritamente patiti quantificati in € 173.051,82.
La costituitasi, instava per il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 delle domande riconvenzionali proposte dalla Parte_2
In data 4.4.2025 la a seguito di liquidazione, Parte_2 veniva cancellata dal Registro delle Imprese con conseguente estinzione della medesima società.
Con comparsa depositata in data 10.6.2025 si costituiva in prosecuzione quale unico socio della società estinta al momento Parte_1 dell'estinzione stessa.
All'odierna udienza le parti raggiungevano un accordo consistente nella rinuncia alle reciproche pretese azionate giudizialmente.
Le parti, pertanto, concludevano conformemente perché fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto ed integrale compensazione delle spese di lite tra di esse.
A fronte di tanto, il Tribunale non può che prendere atto del sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia di merito sulle reciproche domande.
Deve, pertanto, effettivamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, così come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 11008/2024;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano addì 26.11.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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