CA
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.4319/2023 avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lucio Massaro (c.f.
), in Telese Terme (BN) al Corso Trieste n. 70, che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di appello - fax
0824.975744; PEC Email_1
Appellante
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Bruno P.IVA_1
CAMILLERI del Foro di Benevento (C.F.: ), - fax CodiceFiscale_3
0824.1811211 - PEC: ed elettivamente domiciliato Email_2
presso il suo Studio in Benevento alla Via Nicola Giustiniani n. 1, il tutto in virtù di mandato in data 22/11/2023, steso su foglio separato, rilasciato dal Presidente dell'Ente, dott. in esecuzione della delibera di incarico n. 292 del Persona_1
7.11. 2023 e della successiva determina Settore 1 n. 2246 del 14.11.2023
Appellata
OGGETTO: impugnazione della sentenza n. 1566/2023 resa dal Tribunale di
Benevento in data 7.6.2023 pubblicata in pari data, e notificata ai fini della
1 decorrenza del termine breve per l'impugnazione in data 24.7.2023
CONCLUSIONI
- l'avv. Massaro per l'appellante: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere la domanda attorea e conseguentemente dichiarare la responsabilità di essa Controparte_2
in persona del suo L.R.p.t. […]nella causazione dell'evento dannoso de quo
[...]
[…] al pagamento della complessiva somma di € 15.073,41 come sopra distinto oltre il danno da sosta tecnica o quella somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dall'evento sinistro;
b) condannare altresì essi convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art 93 cpc”
- L'avv. Camilleri per l'appellata: “IN VIA PRELIMINARE 1) dichiarare inammissibile l'atto di appello del Sig. per violazione dell'art. 325 c.p.c.; Parte_1
2) dichiarare inammissibile l'atto di appello del Sig. per violazione Parte_1 dell'art. 331 c.p.c. o in subordine concedere un termine per notificare l'atto di appello al litisconsorte necessario Sig. 3) dichiarare inammissibile l'atto di appello del Parte_2
Sig. per violazione dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.; 4) in Parte_1 subordine dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dal medesimo poiché, ex art.
348 c.p.c., non ha la ragionevole probabilità di essere accolto;
NEL MERITO: ⮚ confermare la sentenza impugnata;
⮚ rigettare l'appello proposto dal Sig. Pt_1 perché infondato sia in fatto che in diritto;
⮚ Condannare l'appellante al
[...]
pagamento delle spese, diritti ed onorari del grado di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, il sig. Parte_2
la e la società al fine Controparte_1 Controparte_3
di ottenere il risarcimento dei danni materiali alla propria autovettura Peugeot
2008 tg. ER498GD, quantificati in euro 15.073,41, subiti in conseguenza del sinistro
2 verificatosi in data 27 dicembre 2017, alle ore 11,30 circa in località S. Tommaso-
Castelvenere.
L'attore deduceva che, alla guida della propria autovettura Peugeot TG. ER498GD, percorrendo in direzione Telese Terme-Cerreto Sannita, la strada provinciale SP79, con diritto di precedenza, giunto in prossimità dell'intersezione semaforica veniva in collisione, sulla propria corsia di pertinenza, con l'autovettura FIAT
Punto tg CH495GN di proprietà e condotta da proveniente da una Parte_2
strada comunale, laterale, con direzione S. Salvatore Telesino-Castelvenere.
L'attore esponeva di non essere riuscito ad evitare l'impatto, che il proprio veicolo era assicurato per la RCA con l' , a mezzo della Controparte_3
polizza n. 25422115 e che l'evento dannoso era stato cagionato dal malfunzionamento dell'impianto semaforico installato in loco.
Deduceva che la responsabilità del sinistro era da addebitare sia alla CP_1
obbligata alla custodia e manutenzione dell'impianto semaforico, non
[...] funzionante al momento del sinistro, come risultava dal rapporto dei C.C. della
Compagnia di Cerreto Sannita, sia al conducente dell'autovettura FIAT Punto tg
CH945GN, assicurata per la r.c.a. con la che aveva Controparte_3
invaso la sua corsia di pertinenza.
Chiedeva, previo accertamento della loro responsabilità, la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni in suo favore dell'importo di € 15.073,41, oltre al danno da sosta tecnica, con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, con sentenza n. 348/2019, dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Benevento, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione della.
All'esito riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Benevento ed insisteva per l'accoglimento della domanda.
Si costituiva il quale eccepiva la nullità della citazione per carenza Parte_2 dei requisiti di cui all'art. 163 e 164 c.p.c. e contestava nel merito l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto spiegando al contempo domanda riconvenzionale (già esperita dinanzi al Giudice di Pace) tesa ad ottenere il
3 riconoscimento dei danni patrimoniali e non da lui subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa. Imputava l'esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta di guida negligente ed imprudente dell'attore che non gli aveva concesso la precedenza ed aveva impegnato l'incrocio nonostante la luce rossa del semaforo. deduceva di essere giunto all'incrocio alla guida della propria Parte_2
autovettura Fiat Punto tg CH 495 GN e di averlo regolarmente attraversato con le dovute cautele, essendo presente la luce semaforica verde, che tuttavia, era stato travolto dalla Peugeot 2008 condotta da il quale aveva Parte_1
attraversato improvvisamente l'incrocio, nonostante il semaforo emettesse, nella corsia di sua pertinenza, la luce rossa.
Il convenuto deduceva che la aveva liquidato in suo Controparte_3
favore il danno patito nella misura di euro 1.650,00 a titolo di danno patrimoniale,
e di euro 4000,00 a titolo di danno non patrimoniale, che egli aveva trattenuto in acconto sul maggiore avere.
Nello specifico, il convenuto deduceva che a titolo di danno patrimoniale gli spettasse l'importo di € 3000,00 pari al valore di mercato dell'autovettura di sua proprietà che era stata rottamata e che la liquidazione del danno effettuata dalla compagnia di assicurazione per i danni materiali al veicolo non era sufficiente
Quanto invece alle lesioni personali, chiedeva che gli fosse riconosciuta una invalidità permanente in misura non inferiore al 7%, e dunque in una misura superiore rispetto a quella riconosciuta dalla CP_3
Concludeva per il rigetto della domanda attorea, e per l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale.
Si costituiva in giudizio anche la , la quale eccepiva, la Controparte_1
nullità della notifica dell'atto di riassunzione poiché effettuata alla parte presso la sua sede legale, e non al procuratore costituito;
eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva e contestava nel merito le avverse domande di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva la società la quale deduceva di avere Controparte_3
4 congruamente liquidato il danno in favore di e chiedeva il rigetto Parte_2
delle avverse domande.
- Con la sentenza n. 1566/2023 emessa in data 7.6.2023 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione in data 24.7.2023, il Tribunale di Benevento così provvedeva: “rigetta la domanda dell'attore; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale promossa da nei confronti di Parte_2 Pt_1
e della condanna, in solido tra loro,
[...] Controparte_3 Pt_1
e la al pagamento in favore di
[...] Controparte_3 Pt_2 della somma di euro € 4.222,31 oltre interessi come in motivazione;
condanna
[...] Pt_1
e al pagamento in, solido tra loro, delle
[...] Controparte_3 spese processuali sostenute per il convenuto liquidate in € 2552,00 per Parte_2 compenso di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, €425,00 per la fase introduttiva,
€ 851,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Lonardo ex art. 93 c.p.c.; condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali liquidate in € 5077,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase istruttoria ed €
1701,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'attore e della Parte_1 [...]
. Controparte_3
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato in data 30.09.2023 impugnava la prefata Parte_1 sentenza, denunciando l'errata ricostruzione del fatto storico ad opera del Giudice di prime cure nonché l'erronea pronuncia quanto al regime delle spese, non avendo previsto la condanna in solido con la compagnia assicuratrice . CP_3
La causa veniva iscritta a ruolo sub n.r.g 4319/2023.
Si costituiva nei termini la che, in via preliminare, Controparte_1 sollevava l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività ai sensi dell'art. 325 c.p.c.; per violazione dell'art. 331 c.p.c. (mancata prova della notifica dell'impugnazione al convenuto;
per violazione dell'art. 342 cpc per Pt_2
5 mancata specificità dei motivi di impugnazione, nonché dell'art 348bis cpc assente la ragionevole probabilità di accoglimento della domanda dell'appellante.
Con ordinanza del 30.01.2025 la causa veniva rimessa in decisione con termini ex
352 cpc. La provincia di Benevento depositava le note conclusive. L'appellante chiedeva con note del 12.06.2025 la rimessione in termini adducendo il mancato deposito delle note di replica per sopravvenute e gravi problematiche di salute.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente rispetto ai motivi di appello ed alle difese svolte dall'appellante, il gravame va dichiarato inammissibile per violazione dei termini di cui all'articolo 325 c.p.c. che testualmente dispone “Il termine per proporre
l'appello …. è di trenta giorni…” e dell'art. 326 c.p.c. secondo cui “I termini stabiliti nell'articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza”.
Invero, dalla lettura congiunta delle due norme, in ossequio all'orientamento consolidato di merito e di legittimità, il termine di cui all'art. 325 c.p.c. è perentorio ed improrogabile, dal cui mancato rispetto derivano conseguenze insanabili per l'appellante.
Venendo al caso di specie, la sentenza oggetto di impugnativa è stata notificata a mezzo PEC alla difesa appellata in data 25.7.2023 onde il termine breve per proporre l'impugnazione doveva scadere, tenuto conto della sospensione feriale, in data 24.9.2023 (vedi PEC del giorno 24/07/2023 alle ore 12:42:01 di cui alla produzione dell'appellata).
Parte appellante ha invece notificato l'atto di appello tardivamente il 30.9.2023
(vedi PEC del giorno 30/09/2023 alle ore 12:39 produzione appellata).
Le spese di lite seguono la soccombenza sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore dell'appellata (esclusa la trattazione in Controparte_1
appello) in € 3966,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la
6 sentenza n. 1566/2023 resa dal Tribunale di Benevento in data 7.6.2023 pubblicata in pari data e notificata in data 24.7.2023 così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile.
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata che (esclusa la trattazione in appello) liquida in € Controparte_1
3966,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
3. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il provvedimento è redatto con la collaborazione, anche per la parte motiva, del
Funzionario UPP Dott.ssa . Persona_2
7