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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/05/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Aurelia Cuomo, ha emanato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della I sezione civile, al n. R.G. 3725/2022
TRA
, (P.IVA e C.F.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti e giusta delibera di G.C. n. 100/2022 dell'11.7.22 e determina di incarico, dall'avvocato Angela Ferrara con la quale elegge domicilio in Scafati, al
Corso Nazionale n.31, presso lo studio dell'avv. Mario Cretella
Parte attrice
C O N T R O
Controparte_1
(P.IVA )
[...] P.IVA_2
in persona del Commissario Liquidatore avv. con sede legale CP_2
in Cava dei Tirreni in Viale Marconi n. 55, rappresentato e difeso, giusta allegata determina di affidamento e procura alle liti, dall' avv. Vincenzo
Landolfi presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni al Corso Umberto I n. 337;
1 ( ), in persona del Presidente p.t., Parte_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso – come da procura generale alle liti del 16/12/2019
e determina dirigenziale di incarico CID n.63515 – dall'avv. Ugo
Cornetta, con il quale è elettivamente domiciliato in , Largo CP_1
Pioppi n. 1, presso la sede dell'avvocatura provinciale
Parti convenute
OGGETTO: annullamento delibera.
CONCLUSIONI: come da verbale del 12.02.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione a seguito di pronuncia con cui il Tar
Campania ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, il CP_1
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1
l'annullamento della determina commissariale n. 24 del 7.5.2012 (e successive determine aventi il medesimo oggetto analiticamente indicate nell'atto introduttivo) con cui il convenuto ha richiesto il CP_1
pagamento di quota parte delle perdite d'esercizio relative agli anni 2011,
2012, 2013 e 2015.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto la non debenza delle somme in ragione della inattività del , della irritualità e mancanza di CP_1
partecipazione al procedimento di formazione delle determine ed in generale difetto di motivazione e leale collaborazione.
Regolarmente si è costituito in giudizio il il Controparte_1
quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, evidenziando la natura obbligatoria dell'appartenenza dell'Ente al e la regolarità del procedimento di formazione del bilancio, a CP_1
cui ha fatto seguito il riparto delle perdite d'esercizio tra i consorziati.
2 Si è del pari costituita in giudizio la , evidenziando la Parte_2
propria carenza di legittimazione.
All'udienza del 12.02.2025, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, la stessa è stata riservata in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc.
***
Ciò premesso, la domanda non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Giovi all'uopo premettere che l'art. 200 del d.lgs. 152/2006 ha previsto che la gestione dei rifiuti urbani fosse organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
L'art. 201 del decreto citato, nel definire e nel circoscrivere le competenze delle ATO, così disponeva: "[…] 2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. L'Autorità
d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza;
a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3. 4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta,
3 raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.
5. In ogni ambito: a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione,
l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio”.
La funzione delle ATO, dunque, era quella di organizzare, gestire ed erogare l'intero servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Con Legge Regionale 4/07, la ha modificato il Controparte_3
precedente assetto, determinando il trasferimento delle funzioni in materia di smaltimento/gestione dei rifiuti urbani in ambito provinciale, determinando quindi la graduale cessazione delle funzioni dei preesistenti
Consorzi obbligatori.
Conseguentemente, si è dato avvio alla fase di liquidazione dei CP_1
medesimi - per quanto d'interesse - con decreto n. 3/10 del Presidente della e con specificazione che le attività di raccolta e Parte_2
gestione dei rifiuti sarebbero rimaste di competenza consortile fino ad avvenuta liquidazione e completa riorganizzazione del ciclo dei rifiuti
(cfr. nota prot. n. 51840/16 Vice Presidente Giunta Regionale Campania).
Il per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti CP_1
urbani è stato appunto costituito quale soggetto di Controparte_1
diritto pubblico in modo obbligatorio dalla legge regionale n. 10/93 ed in tale sfera normativa ha operato sino alla prevista liquidazione nei termini del decreto legge 30.12.2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla L.
25/2010, poi prorogati dal D.L. n.1/2013.
Di conseguenza, fino all'avvenuta naturale estinzione del , CP_1
all'esito del procedimento di liquidazione già avviato, i Comuni che ne
4 sono parte conservano la qualità di consorziati e con essa i loro diritti ed obblighi.
Fatta tale premessa, il contesta le determine Pt_1 Parte_1
consortili con cui è stato richiesto il pagamento delle somme relative alle perdite d'esercizio che il ha subito negli Controparte_1
esercizi 2011, 2012, 2013 e 2015, argomentando circa la non debenza delle somme ed eccependo vizi del procedimento.
Tuttavia, le perdite derivanti dall'attività di un con efficacia CP_1
esterna si ripartiscono tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione;
di talchè alcuna irregolarità sotto tale profilo può essere riscontrata. Né appare dirimente il richiamo al mancato espletamento di alcun servizio nei confronti del posto che non si discorre nel Pt_1
caso di specie di somme dovute a titolo di corrispettivo per attività o servizi ma piuttosto del riparto di perdite derivanti dalla liquidazione/gestione del stesso che gravano sui singoli CP_1
consorziati al pari di quanto previsto in ipotesi di società (cfr. art. 2615 bis c.c.).
Quanto poi al profilo della dedotta mancata partecipazione del Pt_1
nel procedimento di formazione delle determine impugnate, l'eccezione è priva di pregio.
La determina è atto che segue naturalmente la quantificazione dell'obbligazione per come inserita in bilancio.
Nel caso di specie il ha prodotto in giudizio Controparte_1
i bilanci approvati e ritualmente resi pubblici mediante inserimento nel registro delle imprese (cfr. all. 2 comparsa di costituzione).
Il bilancio è approvato dall'Assemblea consortile (art. 16 statuto) a cui partecipano i Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati (art. 10 statuto). Di conseguenza, la determinazione delle quote di spesa è frutto di attività cui l'Ente oggi attore ha legittimamente partecipato o era
5 convenzionalmente posto nelle condizioni di partecipare. Di talchè non colgono nel segno le doglianze relative al difetto partecipazione.
Sotto il profilo della quantificazione della quota e della scelta di non compensare gli utili, va rilevato che le doglianze sono assolutamente generiche e comunque avrebbero dovuto essere veicolate mediante impugnazione della delibera di approvazione dei bilanci, cui seguono naturalmente le determine oggi impegnate.
Le argomentazioni che precedono consentono di superare anche i motivi concernenti il difetto di motivazione, posto che le determine de quae riprendono per relationem il contenuto di cui ai bilanci, senza dunque necessità di esplicare nuovamente i criteri statutari di riparto delle perdite.
Pertanto, la domanda va rigettata, con conferma delle detemine impugnate.
Spese di lite secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o diritto trattate e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore del Controparte_1
, delle spese del presente giudizio che liquida in € 7.600,00
[...]
oltre a IVA, spese generali e c.p.a..
Nocera Inferiore, 09.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Aurelia Cuomo, ha emanato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della I sezione civile, al n. R.G. 3725/2022
TRA
, (P.IVA e C.F.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti e giusta delibera di G.C. n. 100/2022 dell'11.7.22 e determina di incarico, dall'avvocato Angela Ferrara con la quale elegge domicilio in Scafati, al
Corso Nazionale n.31, presso lo studio dell'avv. Mario Cretella
Parte attrice
C O N T R O
Controparte_1
(P.IVA )
[...] P.IVA_2
in persona del Commissario Liquidatore avv. con sede legale CP_2
in Cava dei Tirreni in Viale Marconi n. 55, rappresentato e difeso, giusta allegata determina di affidamento e procura alle liti, dall' avv. Vincenzo
Landolfi presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni al Corso Umberto I n. 337;
1 ( ), in persona del Presidente p.t., Parte_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso – come da procura generale alle liti del 16/12/2019
e determina dirigenziale di incarico CID n.63515 – dall'avv. Ugo
Cornetta, con il quale è elettivamente domiciliato in , Largo CP_1
Pioppi n. 1, presso la sede dell'avvocatura provinciale
Parti convenute
OGGETTO: annullamento delibera.
CONCLUSIONI: come da verbale del 12.02.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione a seguito di pronuncia con cui il Tar
Campania ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, il CP_1
ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1
l'annullamento della determina commissariale n. 24 del 7.5.2012 (e successive determine aventi il medesimo oggetto analiticamente indicate nell'atto introduttivo) con cui il convenuto ha richiesto il CP_1
pagamento di quota parte delle perdite d'esercizio relative agli anni 2011,
2012, 2013 e 2015.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto la non debenza delle somme in ragione della inattività del , della irritualità e mancanza di CP_1
partecipazione al procedimento di formazione delle determine ed in generale difetto di motivazione e leale collaborazione.
Regolarmente si è costituito in giudizio il il Controparte_1
quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, evidenziando la natura obbligatoria dell'appartenenza dell'Ente al e la regolarità del procedimento di formazione del bilancio, a CP_1
cui ha fatto seguito il riparto delle perdite d'esercizio tra i consorziati.
2 Si è del pari costituita in giudizio la , evidenziando la Parte_2
propria carenza di legittimazione.
All'udienza del 12.02.2025, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, la stessa è stata riservata in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc.
***
Ciò premesso, la domanda non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Giovi all'uopo premettere che l'art. 200 del d.lgs. 152/2006 ha previsto che la gestione dei rifiuti urbani fosse organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
L'art. 201 del decreto citato, nel definire e nel circoscrivere le competenze delle ATO, così disponeva: "[…] 2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. L'Autorità
d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza;
a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3. 4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta,
3 raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.
5. In ogni ambito: a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione,
l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio”.
La funzione delle ATO, dunque, era quella di organizzare, gestire ed erogare l'intero servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Con Legge Regionale 4/07, la ha modificato il Controparte_3
precedente assetto, determinando il trasferimento delle funzioni in materia di smaltimento/gestione dei rifiuti urbani in ambito provinciale, determinando quindi la graduale cessazione delle funzioni dei preesistenti
Consorzi obbligatori.
Conseguentemente, si è dato avvio alla fase di liquidazione dei CP_1
medesimi - per quanto d'interesse - con decreto n. 3/10 del Presidente della e con specificazione che le attività di raccolta e Parte_2
gestione dei rifiuti sarebbero rimaste di competenza consortile fino ad avvenuta liquidazione e completa riorganizzazione del ciclo dei rifiuti
(cfr. nota prot. n. 51840/16 Vice Presidente Giunta Regionale Campania).
Il per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti CP_1
urbani è stato appunto costituito quale soggetto di Controparte_1
diritto pubblico in modo obbligatorio dalla legge regionale n. 10/93 ed in tale sfera normativa ha operato sino alla prevista liquidazione nei termini del decreto legge 30.12.2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla L.
25/2010, poi prorogati dal D.L. n.1/2013.
Di conseguenza, fino all'avvenuta naturale estinzione del , CP_1
all'esito del procedimento di liquidazione già avviato, i Comuni che ne
4 sono parte conservano la qualità di consorziati e con essa i loro diritti ed obblighi.
Fatta tale premessa, il contesta le determine Pt_1 Parte_1
consortili con cui è stato richiesto il pagamento delle somme relative alle perdite d'esercizio che il ha subito negli Controparte_1
esercizi 2011, 2012, 2013 e 2015, argomentando circa la non debenza delle somme ed eccependo vizi del procedimento.
Tuttavia, le perdite derivanti dall'attività di un con efficacia CP_1
esterna si ripartiscono tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione;
di talchè alcuna irregolarità sotto tale profilo può essere riscontrata. Né appare dirimente il richiamo al mancato espletamento di alcun servizio nei confronti del posto che non si discorre nel Pt_1
caso di specie di somme dovute a titolo di corrispettivo per attività o servizi ma piuttosto del riparto di perdite derivanti dalla liquidazione/gestione del stesso che gravano sui singoli CP_1
consorziati al pari di quanto previsto in ipotesi di società (cfr. art. 2615 bis c.c.).
Quanto poi al profilo della dedotta mancata partecipazione del Pt_1
nel procedimento di formazione delle determine impugnate, l'eccezione è priva di pregio.
La determina è atto che segue naturalmente la quantificazione dell'obbligazione per come inserita in bilancio.
Nel caso di specie il ha prodotto in giudizio Controparte_1
i bilanci approvati e ritualmente resi pubblici mediante inserimento nel registro delle imprese (cfr. all. 2 comparsa di costituzione).
Il bilancio è approvato dall'Assemblea consortile (art. 16 statuto) a cui partecipano i Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati (art. 10 statuto). Di conseguenza, la determinazione delle quote di spesa è frutto di attività cui l'Ente oggi attore ha legittimamente partecipato o era
5 convenzionalmente posto nelle condizioni di partecipare. Di talchè non colgono nel segno le doglianze relative al difetto partecipazione.
Sotto il profilo della quantificazione della quota e della scelta di non compensare gli utili, va rilevato che le doglianze sono assolutamente generiche e comunque avrebbero dovuto essere veicolate mediante impugnazione della delibera di approvazione dei bilanci, cui seguono naturalmente le determine oggi impegnate.
Le argomentazioni che precedono consentono di superare anche i motivi concernenti il difetto di motivazione, posto che le determine de quae riprendono per relationem il contenuto di cui ai bilanci, senza dunque necessità di esplicare nuovamente i criteri statutari di riparto delle perdite.
Pertanto, la domanda va rigettata, con conferma delle detemine impugnate.
Spese di lite secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o diritto trattate e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore del Controparte_1
, delle spese del presente giudizio che liquida in € 7.600,00
[...]
oltre a IVA, spese generali e c.p.a..
Nocera Inferiore, 09.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo
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