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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.2999/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa NI TO Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2999 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 07.07.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...]7
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Mira (VE), Via Girolamo Fabrici d'Acquapendente n. 26 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Michela Mozzato (pec:
e UR TA Email_1
( , in Camponogara (VE), Piazzetta Unità d'Italia n. 17, che Email_2
li rappresentano ed assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 30.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 30.09.2025, che di seguito si riproducono: “1) Previo accertamento dei presupposti di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in Santa Maria di Sala (VE) in data 1° settembre 2012 – iscritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Santa Maria di Sala (VE) per l'anno 2012 al numero 11, parte I, Ufficio 1 – ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune (VE) di effettuare tutti i conseguenti incombenti di legge. 2) Prendersi atto che i coniugi sono separati di tetto e mensa e che gli stessi si scambiano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità, valide per l'espatrio, nonché al rilascio/rinnovo del passaporto e carta d'identità, validi per l'espatrio, relativi al figlio minore . 3) Confermarsi l'affidamento Per_1
condiviso del minore ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. avrà residenza anagrafica presso la madre, e le decisioni di maggiore Per_1
interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. 4) Impregiudicato il regime di affidamento condiviso del minore, le parti concordano che, salvo diverso accordo, e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo e di quelli lavorativi dei genitori stessi, rimarrà presso ciascun genitore a settimane alterne, dalla domenica Per_1
pomeriggio fino alla domenica mattina della settimana successiva. Il calendario di cui sopra verrà osservato anche durante le vacanze natalizie, avendo cura che trascorra, ad anni alterni, Per_1
il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro. L'alternanza delle settimane varrà anche per le vacanze pasquali, salvo eventuale diverso accordo tra i genitori.
Durante l'estate, ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo di vacanza di due Per_1 settimane, anche non consecutive, ed avrà, comunque, cura di comunicare tempestivamente all'altro i periodi di vacanza che trascorrerà con il figlio. In ogni caso, tutti i periodi di vacanza di più giorni di ciascun genitore con il figlio dovranno essere previamente concordati con l'altro genitore. 5) Così come già stabilito in sede di separazione, le parti concordano di non dar luogo alla corresponsione di alcun contributo per il mantenimento del figlio , e di provvedere, Per_1
ciascuno, al mantenimento diretto del minore durante i tempi di permanenza del ragazzo presso ciascun genitore. Un tanto in ragione dei tempi paritetici di permanenza di presso ciascun Per_1
genitore e della modalità di gestione concordata dalle parti e di cui al punto che precede. 6) I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si rendessero necessarie per , con le specifiche e secondo le modalità indicate nel Protocollo in uso presso Per_1
il Tribunale di Venezia, che – con la sottoscrizione del presente atto – le parti dichiarano di conoscere ed accettare. 7) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non avere alcuna pretesa economica riguardo l'assegno di mantenimento e/o qualsiasi altro titolo l'uno nei confronti dell'altra e viceversa. 8) Spese legali del presente giudizio integralmente compensate”.
Il P.M. intervenuto ha espresso parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 01.09.2012 contratto matrimonio con rito civile in Santa Maria di Sala, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 17.12.2024, data dell'avvenuta comparizione avanti al Giudice Delegato nella procedura di separazione consensuale (R.G.
2047/2024) omologata con sentenza n. 524/2025, pubbl. 27/05/2025 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 30.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 17.12.2024, data dell'avvenuta comparizione avanti al Giudice Delegato nella procedura di separazione consensuale (R.G. 2047/2024) omologata con sentenza n. 524/2025, pubbl. 27/05/2025 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale del figlio, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01.09.2012 da Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di Santa Maria di Sala al n. 11, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2012;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20.11.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa NI TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa NI TO Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2999 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 07.07.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...]7
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Mira (VE), Via Girolamo Fabrici d'Acquapendente n. 26 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Michela Mozzato (pec:
e UR TA Email_1
( , in Camponogara (VE), Piazzetta Unità d'Italia n. 17, che Email_2
li rappresentano ed assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 30.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 30.09.2025, che di seguito si riproducono: “1) Previo accertamento dei presupposti di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in Santa Maria di Sala (VE) in data 1° settembre 2012 – iscritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Santa Maria di Sala (VE) per l'anno 2012 al numero 11, parte I, Ufficio 1 – ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune (VE) di effettuare tutti i conseguenti incombenti di legge. 2) Prendersi atto che i coniugi sono separati di tetto e mensa e che gli stessi si scambiano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità, valide per l'espatrio, nonché al rilascio/rinnovo del passaporto e carta d'identità, validi per l'espatrio, relativi al figlio minore . 3) Confermarsi l'affidamento Per_1
condiviso del minore ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. avrà residenza anagrafica presso la madre, e le decisioni di maggiore Per_1
interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. 4) Impregiudicato il regime di affidamento condiviso del minore, le parti concordano che, salvo diverso accordo, e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo e di quelli lavorativi dei genitori stessi, rimarrà presso ciascun genitore a settimane alterne, dalla domenica Per_1
pomeriggio fino alla domenica mattina della settimana successiva. Il calendario di cui sopra verrà osservato anche durante le vacanze natalizie, avendo cura che trascorra, ad anni alterni, Per_1
il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro. L'alternanza delle settimane varrà anche per le vacanze pasquali, salvo eventuale diverso accordo tra i genitori.
Durante l'estate, ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo di vacanza di due Per_1 settimane, anche non consecutive, ed avrà, comunque, cura di comunicare tempestivamente all'altro i periodi di vacanza che trascorrerà con il figlio. In ogni caso, tutti i periodi di vacanza di più giorni di ciascun genitore con il figlio dovranno essere previamente concordati con l'altro genitore. 5) Così come già stabilito in sede di separazione, le parti concordano di non dar luogo alla corresponsione di alcun contributo per il mantenimento del figlio , e di provvedere, Per_1
ciascuno, al mantenimento diretto del minore durante i tempi di permanenza del ragazzo presso ciascun genitore. Un tanto in ragione dei tempi paritetici di permanenza di presso ciascun Per_1
genitore e della modalità di gestione concordata dalle parti e di cui al punto che precede. 6) I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si rendessero necessarie per , con le specifiche e secondo le modalità indicate nel Protocollo in uso presso Per_1
il Tribunale di Venezia, che – con la sottoscrizione del presente atto – le parti dichiarano di conoscere ed accettare. 7) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non avere alcuna pretesa economica riguardo l'assegno di mantenimento e/o qualsiasi altro titolo l'uno nei confronti dell'altra e viceversa. 8) Spese legali del presente giudizio integralmente compensate”.
Il P.M. intervenuto ha espresso parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 01.09.2012 contratto matrimonio con rito civile in Santa Maria di Sala, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 17.12.2024, data dell'avvenuta comparizione avanti al Giudice Delegato nella procedura di separazione consensuale (R.G.
2047/2024) omologata con sentenza n. 524/2025, pubbl. 27/05/2025 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 30.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 17.12.2024, data dell'avvenuta comparizione avanti al Giudice Delegato nella procedura di separazione consensuale (R.G. 2047/2024) omologata con sentenza n. 524/2025, pubbl. 27/05/2025 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale del figlio, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01.09.2012 da Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di Santa Maria di Sala al n. 11, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2012;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20.11.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa NI TO