Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/06/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 502 /2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
BELTRAME MICHELA e con domicilio eletto presso il suo studio in Trecate, Via
Verdi N. 4/A;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Giuliano Milanese, in data
06/04/2007, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune alla Parte I, n. 12, dell'anno 2007;
separati consensualmente con decreto di omologa del 02/05/2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Comune di San Giuliano Milanese (MI) al n. 12, Parte I, dell'Anno 2007.
2. Ordinare al Comune di San Giuliano Milanese (MI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Dichiarare la perdita del cognome er la Sig.ra Pt_2 Parte_1
4. Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
5. Dichiarare compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento.
OMOLOGARE le seguenti condizioni del divorzio
1) Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori secondo le modalità Per_1 dell'affido condiviso, con residenza anagrafica presso la madre e con collocazione prevalente presso la stessa.
2) Con riguardo al figlio minore , i coniugi, condividendo l'interesse a Per_1
garantirne la serena ed armonica crescita attraverso il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori e conservando rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, convengono quanto segue: a)
viene affidato ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido Per_1
condiviso e la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori: le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione, Per_1 all'educazione, alla residenza ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, mentre per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno potestà separata sul figlio minore nei rispettivi periodi di convivenza;
b) per quanto riguarda le visite i genitori concordano che, salvo diverso accordo tra i coniugi tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di , lo stesso Per_1
trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, alternati o consecutivi a seconda della possibilità e degli impegni, andando a prendere il venerdì pomeriggio Per_1 dopo la scuola e provvedendo a riportarlo presso l'abitazione della madre la domenica pomeriggio per le ore 20.00; c) considerata la lontananza delle rispettive abitazioni e gli impegni lavorativi del Sig. i coniugi concordano che durante la Parte_2
settimana le visite del padre al figlio verranno concordate tra i coniugi di Per_1
Pag. 2 di 8 volta in volta in base alla possibilità ed agli impegni sia del Sig. che del Parte_2
figlio . Per_1
3) Salvo diverso accordo tra i genitori e nel rispetto dei desideri e delle esigenze del figlio , tenuto conto della sua età e della sua capacità di autodeterminazione, Per_1
i periodi di vacanza di , coincidenti con la sospensione delle attività Per_1 scolastiche, saranno regolamentati secondo il principio dell'alternanza e, considerato che durante la settimana le visite saranno difficili da realizzare, favorendo il più possibile che i periodi di festività vengano trascorsi da con il padre;
per le Per_1
festività natalizie, trascorrerà il Natale con la madre e dal 26 dicembre sino Per_1 all'Epifania con il padre. Sempre salvo diverso accordo tra i genitori, le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alternati con l'uno e l'altro genitore, come iniziato in sede di separazione;
per quanto riguarda le vacanze estive e, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane Per_1
consecutive. Le vacanze estive saranno decise e concordate dai genitori entro il giorno
31 maggio di ogni anno, tenendo presente che nel mese di agosto, se entrambi i genitori potranno godere delle ferie solo in quel periodo, starà ad anni alterni con Per_1 uno dei genitori dal giorno 1 al giorno 15 di agosto e con l'altro dal giorno 16 alla fine del mese di agosto. I genitori, secondo le loro rispettive disponibilità, potranno trascorrere con un'ulteriore settimana di vacanza durante il periodo estivo o Per_1 anche in altri periodi dell'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze del figlio. A causa di pregressi incidenti automobilistici che hanno coinvolto il
Sig. quest'ultimo si impegna a non impiegare come mezzo di trasporto Parte_2
l'automobile nell'organizzare spostamenti per le vacanze con il figlio e, nel Per_1 caso di necessario utilizzo dell'autovettura, a farsi accompagnare da uno o entrambi i propri genitori, Sigg. e , o dalla zia . CP_1 Controparte_2 Persona_2
4) I Sigg. e (entrambi proprietari di telefono cellulare ed Parte_1 Parte_2
intestatari della relativa utenza) si garantiscono reciprocamente la rispettiva reperibilità, con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze esterne e/o estranee alla loro volontà.
5) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario del figlio , e sino al raggiungimento Per_1
Pag. 3 di 8 dell'autosufficienza economica di quest'ultimo, un assegno mensile pari ad Euro
375,00 (Euro trecentosettantacinque/00) per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese: i coniugi precisano che detto importo comprende anche quello di Euro
25,00 quale quota a carico del Sig. da versare per il piano di Parte_2
ammortamento della polizza BNL Risparmio n. 0395096 in essere in favore del figlio
. Per_1
6) I Sigg. e si impegnano a contribuire, in misura pari al Parte_1 Parte_2
50%, alle spese straordinarie necessarie per il figlio minore . Le spese Per_1
straordinarie si dividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non lo richiedono, secondo lo schema seguente: A) Non richiedono il preventivo accordo e pertanto si intendono concordate fin d'ora: a.1) spese scolastiche per tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo, materiale didattico e di cancelleria, gite scolastiche;
a.2) spese extrascolastiche per costi di trasporto pubblico urbano, interurbano e ferroviario;
a.3) spese mediche per visite specialistiche prescritte dal medico di famiglia in regime ASL, cure dentistiche presso strutture pubbliche o convenzionate, trattamenti sanitari erogati dal SSN o convenzionato, tickets sanitari, farmaci anche omeopatici o dispositivi medici di uso ordinario e straordinario, occhiali, lenti a contatto. B) Richiedono il preventivo accordo e andranno, pertanto, sempre concordate: b.1) spese scolastiche per rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati o esteri, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione, alloggio presso la sede universitaria, vacanze studio all'estero, stages, eventuale programma Erasmus, computer e stampanti;
b.2) spese extrascolastiche per hobby, corsi di istruzione, attività sportive, attività ludiche, nonché relative attrezzature, viaggi e vacanze senza i genitori, cellulari, patente (corso e lezioni), acquisto e manutenzione motocicli ed auto (comprensive di bollo, assicurazione, revisione e riparazioni); b.3) spese mediche per cure specialistiche private (ad es. dentistiche, ortodontiche, oculistiche, dermatologiche, ortopediche, psicologiche, psichiatriche ecc.), cure termali e fisioterapiche, prodotti per la cura del corpo prescritti dal medico di famiglia o da specialisti. Il tutto salve le ipotesi di spese mediche da effettuarsi con urgenza.
Pag. 4 di 8 7) Sono da considerarsi pacificamente incluse nell'assegno di mantenimento ordinario le seguenti spese: abbigliamento, parrucchiere, vitto e alloggio ed in genere i costi di vita ordinari. Per quanto concerne le sole spese da concordarsi preventivamente secondo lo schema sopra riportato, le parti si danno e prendono reciprocamente atto che, dovranno intendersi come accettate, le spese proposte dall'uno all'altro genitore per comunicazione scritta via mail o sms o forma equipollente, previa conferma di lettura del messaggio, qualora il diniego motivato del genitore destinatario della comunicazione non pervenga nel termine di cinque giorni dal ricevimento della domanda dell'altro genitore. Il rimborso delle rispettive quote di spesa, secondo le prescrizioni dello schema indicato al precedente punto 6), dovrà essere effettuato da ciascuna parte all'altra che le abbia anticipate, con cadenza mensile e dietro presentazione delle ricevute di spesa.
8) Le parti concordano che l'Assegno Unico venga percepito dalla Sig.ra
[...]
nella misura del 100% e analogamente i coniugi concordano che sia le Pt_1
detrazioni fiscali per il figlio a carico che le deduzioni fiscali per spese mediche e sportive relative al figlio, verranno usufruite integralmente ed al 100% dalla Sig.ra
Parte_1
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non necessitare di un assegno divorzile in loro favore.
10) I Sigg. e si prestano nuovamente il reciproco Parte_1 Parte_2
consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta di identità e documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio anche per il figlio minore Persona_3
11) Tutte le questioni economiche e patrimoniali relative ai coniugi (compresa la vendita della casa coniugale) sono già state regolarizzate tra i medesimi in sede di separazione e nella sede odierna dichiarano di non avere più alcuna pendenza reciproca di qualsiasi genere. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
12/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli
Pag. 5 di 8 oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(decreto del Tribunale di Pavia del 02/05/2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 6 di 8 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in San Giuliano Milanese il giorno 06/04/2007 (atto n. 12 parte Parte_2
I, anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici come sopra riportate;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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