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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/05/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15455/2024 promossa da: nato in [...] il [...], Parte_1
residente a [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Fulvia Ventura (C.F. ) e Guglielmina Curzi (C.F. C.F._1
, ed elettivamente domiciliato presso la prima nel suo Studio in Bologna, Via C.F._2
Indipendenza, n. 67
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3
residente a [...], rappresentata e difesa, dall'avvocato Francesca Grandi ed elettivamente domiciliata nel suo studio
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 08/04/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di emissione di sentenza non definitiva, come articolata, è fondata, ricorrendo le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche.
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis. 22 comma 4°, va dichiarato l a cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Per il disposto di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) Pronu ncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bologna il 01/07/ 2006, tra i coniugi nato Parte_1
in AG (CROAZIA) il 11.05.1979 e nata a Controparte_1
Jesi (AN) il 3 maggio 1980, trascritto nel regi stro degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 2006 al n.199 parte II, Serie A, anno 2006;
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
pagina 2 di 3 3) spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 16.4.2025 _.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15455/2024 promossa da: nato in [...] il [...], Parte_1
residente a [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Fulvia Ventura (C.F. ) e Guglielmina Curzi (C.F. C.F._1
, ed elettivamente domiciliato presso la prima nel suo Studio in Bologna, Via C.F._2
Indipendenza, n. 67
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3
residente a [...], rappresentata e difesa, dall'avvocato Francesca Grandi ed elettivamente domiciliata nel suo studio
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 08/04/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di emissione di sentenza non definitiva, come articolata, è fondata, ricorrendo le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche.
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis. 22 comma 4°, va dichiarato l a cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Per il disposto di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) Pronu ncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bologna il 01/07/ 2006, tra i coniugi nato Parte_1
in AG (CROAZIA) il 11.05.1979 e nata a Controparte_1
Jesi (AN) il 3 maggio 1980, trascritto nel regi stro degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 2006 al n.199 parte II, Serie A, anno 2006;
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
pagina 2 di 3 3) spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 16.4.2025 _.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3