Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 31/03/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 7339 dell'anno 2020 promossa da
(avv. IANNELLO MATTEO ); Parte_1
CONTRO
(avv. GRASSO CATERINA ); Controparte_1
Contr
(avv. SPAGNOLO SANTO )
Si da atto che sono presenti l'avv. Giannona in sostituzione dell'avv. IANNELLO MATTEO per
, l'avv. GRASSO CATERINA per Parte_1 CP_1
, l'avv. Cammalleri in sostituzione dell'avv. SPAGNOLO
[...]
SANTO e dell'avv. per RAP
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 31/03/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7339 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO DI Parte_1
MARCO N.8 90143 , presso l'Avv. IANNELLO MATTEO che lo CP_1
rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliato in PIAZZA MARINA Controparte_1
39 C/O AVVOCATURA COMUNALE, presso l'Avv. GRASSO CP_1
CATERINA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
E NEI CONFRONTI
elettivamente domiciliata presso l'Avv. SPAGNOLO SANTO , CP_3
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– terzo chiamato –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti
2 concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, il CP_1
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro-tempore,
[...]
narrando che il giorno 3 dicembre 2019 alle ore 17:20 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede di sinistra di Via Aquileia, all'altezza della Via Grado nei pressi del civico numero 28 in direzione Via Del
Quarnaro, cadeva per terra a causa di una buca provocata da un cedimento strutturale dell'asfalto “deteriorato e non fisso al manto
stradale”, abbastanza profonda e ricoperta d'acqua, non visibile in alcun modo, costituente, a suo dire, “insidia”. A seguito della caduta riportava lesioni per le quali si era reso necessario il trasporto presso l'ospedale
Villa Sofia, ove i sanitari formulavano diagnosi di “trauma cranio facciale con ematoma orbitario sx, frattura mano sx”.
La suddetta insidia, osservava , non era segnalata, Pt_1
rappresentando un pericolo non prevedibile per i pedoni che transitavano su quella strada.
L'attore lamentava un rilevante cambiamento del suo stile di vita come effetto del sinistro, avendogli il medesimo provocato una depressione post trauma che lo aveva fortemente limitato nello svolgimento delle normali attività quotidiane.
Sulla scorta di tale premessa invocava la responsabilità ex art. 2051 c.c.
del deducendo a tal fine la responsabilità da Controparte_1
3 custodia gravante sull'ente proprietario della strada.
Riteneva il unico responsabile del sinistro occorso per non aver CP_1
eseguito diligentemente la necessaria manutenzione sulla sede viaria in cui si era verificato l'incidente.
Pertanto, concludeva chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subìti, previa ammissione di prova testimoniale e CTU.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12/10/2020 si costituiva in giudizio il contestando tutte le domande Controparte_1
attoree e chiedendone il rigetto.
Nello stesso atto dichiarava di voler citare in giudizio anche la a CP_3
suo dire unico soggetto passivamente legittimato nel caso di specie, alla quale, con contratto di servizio del 6 agosto 2014, aveva affidato in via esclusiva, in modo continuativo e in piena autonomia gestionale, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la sorveglianza della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito CP_1
pedonale e veicolare. L' infortunio lamentato da parte attrice, secondo il convenuto, era connesso allo specifico inadempimento contrattuale della
CP_3
Cont Infatti, tra gli obblighi assunti dalla proseguiva il CP_1
convenuto, vi è anche quello di eliminare le anomalie che possono rappresentare pericolo per gli utenti e per la pubblica incolumità, dovere al quale non aveva adempiuto, ragion per cui la Società stessa sarebbe stata l'unica responsabile dei danni.
Pertanto, l'Amministrazione comunale chiedeva di essere garantita e
4 tenuta indenne dalla medesima nel caso in cui fosse stata condannata a risarcire i danni in favore dell'attore.
Si costituiva indi in giudizio la chiedendo il rigetto della CP_3
domanda dell'attore, l'esclusione di responsabilità contrattuale della stessa e il riconoscimento dell'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal del quale Controparte_1
invocava la condanna esclusiva qualora fosse stato riconosciuta una qualsiasi risarcimento all'attore.
Dopo la concessione, su richiesta dei procuratori delle parti, dei termini
183 co 6 c.p.c., la causa veniva istruita con prova per testi e con la C.T.U.
medico-legale volta ad accertare le lesioni patite dalla parte attrice e il nesso di causalità tra queste e il sinistro.
Essa veniva, infine, discussa e decisa all'udienza odierna.
Occorre precisare che il giudice istruttore, con provvedimento del
25/07/2024, ha formulato alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c, che prevedeva a carico del un Controparte_1
risarcimento di euro 4.000,00, somma satisfattiva di ogni pretesa attrice oltre ad interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di euro 4.000,00
dalla data dell'accordo al saldo effettivo, con condanna del stesso CP_1
al pagamento delle spese legali nella misura di euro 1278,00 oltre iva CPA
e rimborso spese forfettarie, spese di CTU e compensazione delle spese di lite con la CP_3
La proposta transattiva è stata accettata dall'attore e dalla CP_3
mentre il non ha aderito. CP_1
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata
5 giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c., che prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che
ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Indubbiamente, per quanto riguarda la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze, quali sono i marciapiedi, il CP_1
quale ente proprietario delle strade che insistono sul suolo comunale, ha il compito istituzionale di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle medesime ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.
Ne deriva che il quale custode della rete viaria cittadina, deve CP_1
rispondere nei confronti dei pedoni vittime di sinistri riconducibili alla cattiva o inadeguata manutenzione dei marciapiedi. Infatti, è onere dello stesso assicurare che i marciapiedi, così come le strade, siano tenuti in buono stato manutentivo, prevenendo situazioni di pericolo ed eliminando quelle già in essere.
In quest'ottica, qualora il marciapiede presenti punti disconnessi o pericolosi, sarà onere del assicurare la presenza di avvisi per CP_1
segnalare qualsiasi situazione di pericolo o insidia ed – eventualmente –
transennare i punti più rovinati in attesa della riparazione.
Nel caso che ci occupa, si può ritenere la responsabilità del CP_1
per il sinistro per cui è causa.
[...]
Alla luce della documentazione agli atti (in particolare, le fotografie di produzione attorea, nelle quali l'insidia in questione è visibile) e all'esito dell'istruttoria orale espletata, è da reputarsi provato il fatto storico da cui trae origine la controversia nei termini già descritti in fatto.
Depongono in tal senso le dichiarazioni rese dai testi escussi, le signore
6 e che hanno confermato di aver Testimone_1 Tes_2
assistito all'incidente, descrivendone la dinamica e riportando che il signor nel camminare sul marciapiede, rovinava per Parte_1
terra a causa di una buca invisibile in quanto colma d'acqua e non segnalata.
Pertanto, dal punto di vista probatorio, parte attrice ha assolto all'onere su di essa incombente posto che, per principio pacifico in giurisprudenza:
“nel caso di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, per la
prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti
peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale
utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non
visibili e non segnalati, etc.” (così Cass. 27724/2018; cfr. Cass.
18865/2015).
Sulla base delle prove orali e documentali assunte durante l'istruttoria deve pertanto ritenersi accertata la derivazione del sinistro dalle condizioni anomale in cui versava il tratto di strada teatro dello stesso,
affidato alla custodia dell'amministrazione comunale: la mancata riparazione della buca, resa invisibile dall'acqua piovana caduta in precedenza, e l'assenza di segnaletica atta ad avvertire della presenza del pericolo hanno contribuito a causare il sinistro.
L' infortunio subito dall'attore è connesso all'inadempimento da parte del del dovere di provvedere alla manutenzione della Controparte_1
strada e delle sue pertinenze, quali sono i marciapiedi, e alla connessa eliminazione e/o segnalazione dell'anomalia fonte di pericolo per gli utenti.
7 Tuttavia, neppure la condotta di è esente da colpe. Pt_1
La circostanza che fosse presente un'insidia in corrispondenza del tratto di strada ove l'attore è caduto rovinosamente a terra implica che una condotta più cauta e prudente avrebbe permesso allo stesso di “evitare”
l'ostacolo o quantomeno di affrontarlo con maggiore attenzione.
Questo anche in virtù del fatto che l'attore risiede proprio in Via Aquileia
e che lui stesso abbia riferito, nel corso dell'interrogatorio formale, di conoscere i luoghi del sinistro e di esservi passato in precedenza.
A tal riguardo, la giurisprudenza della Cassazione ha ormai da tempo chiarito che “La condotta del danneggiato, che entra in relazione con la
cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma
1 c.c, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso
dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile
danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da
parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza
causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso, quando sia da
escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro ( Cassazione Civile Sez. VI, 04/03/2022, n. 7173).
8 Pertanto, alla luce del fatto che il danneggiato fosse a conoscenza dello stato di dissesto del marciapiede ed avrebbe dovuto prestare speciale attenzione nel transitarvi, specie data la scarsa visibilità a causa del buio e dell'acqua sul terreno, appare congruo ridurre il danno risarcibile ai sensi dell'art. 1227 c.c. del 20%.
Per l'esatta determinazione di tali danni va considerato il contenuto della relazione predisposta dal CTU nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti devono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
Ebbene il CTU, sulla base degli esiti dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto sussistere il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate, riscontrando “esiti di frattura
composta epifisi distale del IV MTC ed epifisi prossimale del V MTC mano
sinistra, su pregressa deformità anatomica delle cinque dita per alterazioni
ossee strutturali da patologia artrosico-degenerativa”, con una valutazione del danno biologico permanente derivante dal trauma riportato nella misura del 2%.
Condivisibile è la determinazione della inabilità temporanea parziale al
75% di gg 30, al 50% di gg 20 e al 25% di gg 20 provocata dalle lesioni sofferte in conseguenza dell'incidente per cui è causa.
Il CTU ha ritenuto congrue le spese mediche documentate, per un ammontare complessivo pari ad € 232,66.
Tutte le valutazioni dell'Ausiliare appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici, di talché le risultanze cui perviene il medesimo sono fatte
9 proprie dal decidente.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè
del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n° 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunali d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale,
riconoscendone una vocazione nazionale (si veda anche Cass. n°
14402/2011).
Indi, questo Tribunale prende atto dello sviluppo giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di risarcimento del danno e dell'indicazione delle tabelle milanesi, quale valido criterio di liquidazione del danno, e le applica nell'ultima versione del 2018 in assenza di una tabella ministeriale non ancora emanata da parte del legislatore.
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attore, il quale all'epoca dell'evento aveva 90 anni, spetterà il seguente risarcimento pari ad euro 2.054,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, il cui punto risulta, nelle tabelle, già aumentato dei profili di patimento e di sofferenza morale, ascrivibile alla sfera dinamico-relazionale dei danneggiati.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di euro 4.312,50 in valori attuali, per l'inabilità
totale, e per l'inabilità parziale. A tali somme vanno poi ancora aggiunte le spese mediche documentate di euro 232,66.
Il risarcimento complessivo dovuto all'attoree è, dunque, pari ad euro
10 6.599,16.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
Al riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Il risarcimento complessivo che il convenuto dovrà essere condannato a corrispondere a è di euro 7.186,99. Parte_1
Su tale somma va però effettuata la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 1227 c.c. per la corresponsabilità da parte dell'attore nel sinistro.
In definitiva, il andrà condannato al pagamento in favore di CP_1
di euro 5.749,59, oltre gli interessi legali dalla data della Pt_1
decisione fino al soddisfo.
11 Per quanto concerne invece la domanda di garanzia del nei CP_1
risguardi della va detto che essa è infondata. CP_3
Non vi è alcuna prova che la RAP avesse dovuto provvedere all'eliminazione del dissesto di via Quarnaro che ha causato il sinistro;
d'altra parte la circostanza che il affidi la manutenzione delle CP_1
strade pubbliche a terzi, la nel caso in questione, non vale, CP_3
almeno nei rapporti con gli utenti della strada danneggiati, ad escludere la sua qualità di custode ex art. 2051 c.c. quale ente proprietario (Cass.
Civ., Sez. 3, n. 15882/2013). La relazione di custodia con il bene da parte del non viene meno neppure per effetto del contratto Controparte_1
stipulato tra il medesimo e la Società chiamata in garanzia. Infatti il non ha provveduto a stilare l'elenco indicante le strade sulle CP_1
Cont quali la avrebbe avuto compiti di sorveglianza e manutenzione che,
di certo, non si possono presumere estesi al territorio comunale per intero
(vedasi la sentenza n.1670/2022 del Tribunale di Palermo) e dunque
Cont manca la prova che la avesse assunto il relativo onere in ordine alla cittadina via del Quarnaro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base della complessità (bassa) della causa e del suo valore, e della circostanza che il non ha aderito alla proposta transattivo CP_1
conciliativa formulata in corso di causa, se accolta, sarebbe stata maggiormente favorevole rispetto all'odierno esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− Accoglie la domanda di;
Parte_1
12 − rigetta la domanda di garanzia avanzata dal CP_1 nei confronti della
[...] CP_3
− Condanna il a pagare all'attore la Controparte_1 somma pari ad euro 5.749,59;
− Condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese del giudizio liquidate in euro 2.540,00 in favore sia della parte attrice, sia della terza chiamata oltre spese CP_3 generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta ed alle spese di C.T.U. liquidate co da porsi definitivamente a carico del Controparte_1
Così deciso in Palermo, in data 31/03/2025
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
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