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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/09/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 578/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 578/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, posta in decisione con provvedimento del 19.9.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. nata a [...] l'[...], residente Parte_1 C.F._1 in Napoli, Viale Maria Bakunin n. 104, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Viviana Sardo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
Viviana Sardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 27/2/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 2/10/2000.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 2/10/2000 in Comune di
Sortino;
- che dall'unione nascevano le figlie (il 28/11/2003) e (il 23/6/2008); Per_1 Persona_2
- di essersi separati consensualmente con verbale dell'8/7/2019, omologato con decreto n.
303/2019 emesso da questo Tribunale in data 23/07/2019 (v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) il signor , risiederà nell'immobile di sua proprietà, ubicata in Controparte_1
Sortino, Via I Maggio, n. 80, unitamente alla figlia (minorenne), Persona_3 mentre la figlia (maggiorenne), continuerà a risiedere nella casa, Persona_4 ubicata in Sortino (SR), via SS. Annunziata, n. 7/G, della quale è nuda proprietaria, stante il diritto di usufrutto in capo alla madre il tutto col consenso di Parte_1 quest'ultima che ha trasferito altrove la propria residenza;
2) la figlia minore verrà affidata condivisamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento presso il padre, il quale provvederà al mantenimento ordinario della stessa e Per_ della figlia;
dal canto suo, la OR , con atto pubblico, ha già Parte_1 trasferito la nuda proprietà dell'immobile ubicato in Sortino, via SS.- Annunziata, n. 7/G, Per_ in favore delle figlie, e , nella misura di metà indivisa ciascuno;
Persona_2
3) Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, eventuali spese di natura non ordinaria, da sostenersi per le figlie predette;
4) L'assegno unico sarà trattenuto dal , genitore collocatario, nella Controparte_1 misura del 100%;
pagina 2 di 4 5) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, la madre potrà tenere con sé, la figlia minore , secondo accordi liberi con l'altro genitore, tutte le volte che vorrà, Persona_2 tenuto conto delle esigenze scolastiche della minore. Quest'ultima avrà il diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori. La minore avrà il diritto di trascorrere assieme al proprio genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo, ed i giorni della festa della mamma e quella del papà.
Durante il periodo natalizio la madre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre, e il 31 dicembre o il 01 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente;
per le altre festività si applicherà il criterio dell'alternanza annuale.
6) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
7) Entrambi i genitori parteciperanno e saranno responsabili dell'educazione, della cura ed istruzione della figlia, assumendo il genitore presente al momento le decisioni sul quotidiano”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 19.9.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il Giudice rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 3 di 4 Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Sortino il 2/10/2000 (Anno 2000 – n. 27 – Parte II- Serie A).
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire a l'accesso a una Persona_2 effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento delle figlie
– maggiorenne e non autonoma economicamente- e della minore parte Per_1 Persona_2 integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
2/10/2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Sortino dell'anno 2000 (Atto n. 27 - Parte II – Serie A); omologa le condizioni inerenti alla prole e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni intercorse tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sortino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
19/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 578/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, posta in decisione con provvedimento del 19.9.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. nata a [...] l'[...], residente Parte_1 C.F._1 in Napoli, Viale Maria Bakunin n. 104, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Viviana Sardo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
Viviana Sardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 27/2/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 2/10/2000.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 2/10/2000 in Comune di
Sortino;
- che dall'unione nascevano le figlie (il 28/11/2003) e (il 23/6/2008); Per_1 Persona_2
- di essersi separati consensualmente con verbale dell'8/7/2019, omologato con decreto n.
303/2019 emesso da questo Tribunale in data 23/07/2019 (v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) il signor , risiederà nell'immobile di sua proprietà, ubicata in Controparte_1
Sortino, Via I Maggio, n. 80, unitamente alla figlia (minorenne), Persona_3 mentre la figlia (maggiorenne), continuerà a risiedere nella casa, Persona_4 ubicata in Sortino (SR), via SS. Annunziata, n. 7/G, della quale è nuda proprietaria, stante il diritto di usufrutto in capo alla madre il tutto col consenso di Parte_1 quest'ultima che ha trasferito altrove la propria residenza;
2) la figlia minore verrà affidata condivisamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento presso il padre, il quale provvederà al mantenimento ordinario della stessa e Per_ della figlia;
dal canto suo, la OR , con atto pubblico, ha già Parte_1 trasferito la nuda proprietà dell'immobile ubicato in Sortino, via SS.- Annunziata, n. 7/G, Per_ in favore delle figlie, e , nella misura di metà indivisa ciascuno;
Persona_2
3) Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, eventuali spese di natura non ordinaria, da sostenersi per le figlie predette;
4) L'assegno unico sarà trattenuto dal , genitore collocatario, nella Controparte_1 misura del 100%;
pagina 2 di 4 5) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, la madre potrà tenere con sé, la figlia minore , secondo accordi liberi con l'altro genitore, tutte le volte che vorrà, Persona_2 tenuto conto delle esigenze scolastiche della minore. Quest'ultima avrà il diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori. La minore avrà il diritto di trascorrere assieme al proprio genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo, ed i giorni della festa della mamma e quella del papà.
Durante il periodo natalizio la madre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre, e il 31 dicembre o il 01 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente;
per le altre festività si applicherà il criterio dell'alternanza annuale.
6) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
7) Entrambi i genitori parteciperanno e saranno responsabili dell'educazione, della cura ed istruzione della figlia, assumendo il genitore presente al momento le decisioni sul quotidiano”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 19.9.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il Giudice rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 3 di 4 Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Sortino il 2/10/2000 (Anno 2000 – n. 27 – Parte II- Serie A).
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire a l'accesso a una Persona_2 effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento delle figlie
– maggiorenne e non autonoma economicamente- e della minore parte Per_1 Persona_2 integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
2/10/2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Sortino dell'anno 2000 (Atto n. 27 - Parte II – Serie A); omologa le condizioni inerenti alla prole e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni intercorse tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sortino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
19/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
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