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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/06/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 104/2025 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione Civile
* * *
Verbale di udienza del 11.6.2025
È presente, per l'appellata, l'avv. Giuseppina BIANCO, in sostituzione dell'avv. Ines
CARPINO, la quale conclude ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, riportandosi ai propri atti.
Il Giudice
preso atto, in esito alla camera di consiglio, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sentenza con motivazione contestuale, che allega al presente verbale, costituendone parte integrante.
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
1
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato all'udienza odierna la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Piernicola DE PAOLA (C.F. ) C.F._2
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Ines CARPINO (C.F. ) C.F._3
- appellata -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 28.1.2025, Pt_1
ha convenuto in giudizio (di
[...] Controparte_1
seguito, e la , proponendo appello avverso la CP_2 Controparte_3 sentenza del Giudice di Pace di Scalea n. 80/2024, emessa nell'ambito del procedimento n. 651/2022 RG e depositata il 16.7.2024, con cui, in accoglimento della domanda proposta dal medesimo , era stato dichiarato prescritto il credito sotteso alla Pt_1 cartella di pagamento n. 03420160013538464000, annullando l'intimazione n.
03420229005497787000.
Ha, in particolare, dedotto che:
- con atto di citazione ritualmente notificato, aveva proposto opposizione avverso i suindicati atti, con cui gli era stato richiesto da di versare l'importo di € CP_2
1.271,80 a titolo di mancato pagamento di una sanzione amministrativa, comminata dalla , per violazione del Codice della Controparte_3
Strada, risalente all'anno 2013 e che si assumeva notificata il 6.9.2016;
- pur accogliendo l'opposizione proposta dall'odierno appellate, il Giudice di primo grado ha, nondimeno, violato gli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver disposto la compensazione delle spese e delle competenze di lite in difetto di un'adeguata motivazione e di specifiche contestazioni dei convenuti, che erano rimasti contumaci, senza tenere in considerazione gli esborsi sostenuti dall'appellante, a titolo di contributo unificato e marca da bollo.
Ha, pertanto, chiesto la condanna degli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze relative a entrambi i gradi di giudizio, nella misura ritenuta congrua in base alle tariffe vigenti di cui al D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
1.2. – Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: CP_2
- la tardività e l'inammissibilità dell'appello, perché notificato il 28.1.2025 e, dunque, 12 giorni dopo il termine di scadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, pubblicata il 16.7.2024;
3 - la discrezionalità del Giudice nel disporre la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., anche al di fuori dei casi tassativamente indicati da tale disposizione.
Ha, pertanto, chiesto: in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso;
nel merito, il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado.
2.1. – Ciò posto, l'appello è improcedibile ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ., in quanto l'appellante non può considerarsi comparso alla prima udienza del 29.5.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in mancanza di deposito di note scritte nel termine perentorio assegnato.
2.2. – Le spese seguono la soccombenza alla luce dei valori minimi previsti dal DM
55/2014 per le fasi studio, introduttiva e decisionale con riferimento ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione.
Infine, occorre dare atto che, in ragione dell'improcedibilità ravvisata, ricorrono le condizioni per il pagamento del contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 852,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore della parte appellata.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento del contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Paola, 11 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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