Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 223/2016
Repubblica Italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 223/2016 RG promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]23,
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gionata Virga.
- Opponente -
Contro in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, n C.F. , con sede legale in P.IVA_1
Caltanissetta, via Francesco Crispi n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Marino elettivamente domiciliata in Catania, viale XX Settembre n. 45
-Opposta –
E nei confronti di
Guber Banca Spa, n.q. di proc. spec. di (già , in Parte_3 Parte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via San
Prospero n. 4, CF , rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi, pec: P.IVA_2
, presso la cui casella di posta elettronica certificata Email_1
elegge domicilio.
- intervenuta ex art. 111 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 398.2015 del 21.12.2015 Parte_2
iscritto al n. 1267.2015 RG, con il quale il Tribunale di Caltagirone ingiungeva ai medesimi di pagare, in favore della Controparte_1
la somma di € 8.683,06, a titolo di ratei maturati e non riscossi in
[...] forza del contratto di mutuo n. 001/000228/34 concesso per l'importo di €. 69.000,00, stipulato in data 02.04.2009 con il credito cooperativo GI agenzia di Caltagirone CP_2
(successivamente acquisito dalla Controparte_1
[...]
Eccepivano gli opponenti:
• la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per essere stato notificato privo di ricorso;
• la stringente crisi economica a cagione della quale non è stato possibile sostenere le rate mediante le quali rimborsare il prestito;
• la compensazione del quantum ingiunto con la somma di € 8.200,00 corrisposta dagli opponenti per l'acquisto di 100 azioni del BC GI RZ, operazione questa considerata dall'istituto mutuante condicio sine qua non per la concessione del prestito.
Tanto premesso, e hanno chiesto all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale:
• in via principale la revoca, per nullità e/o inefficacia, del decreto ingiuntivo n.
398.2015 emesso dal Tribunale di Caltagirone il 21.12.2015 n. 1267.2015 RG;
• in subordine, la compensazione delle somme ingiunte con il credito degli opponenti di
€ 8.200,00.
Costituitasi in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, la
[...]
chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, deducendo:
• l'improcedibilità dell'azione proposta per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex d.lgs. 28.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
• l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica;
• la legittimità della somma ingiunta, derivante dal mancato pagamento dei ratei residui relativi al mutuo sottoscritto con gli opponenti;
• l'irrilevanza della stringente crisi economica posta a giustificazione dell'inadempimento; • la sussistenza del credito posto a fondamento del decreto opposto, derivante dal contratto di mutuo sottoscritto.
Tanto premesso la Controparte_1 chiedeva, previa concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto,
[...]
il rigetto delle domande avverse e la conferma del decreto ingiuntivo n. 398.2015 emesso dal Tribunale di Caltagirone il 21.12.2015.
Perfezionato il contraddittorio, il Tribunale, con ordinanza del 29.09.2016, rigettava l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, sollevata dagli opponenti, stante la notifica della sola ingiunzione senza il ricorso presupposto. Con la medesima ordinanza, il
Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 cpc e sospendeva, altresì, il procedimento, onerando le parti a esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, celebrato il quale con esito negativo, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. Depositate le memorie di cui all'articolo citato, il Tribunale, con ordinanza del 29.07.2018, rigettava l'eccezione di compensazione della somma ingiunta con un presunto credito vantato dagli opponenti per avere i medesimi acquistato n. 100 azioni della banca mutuante e non ammetteva le richieste istruttorie degli stessi.
Successivamente, interveniva in giudizio, ex art. 111 cpc, la Guber Banca S.p.a. nella qualità di procuratrice di - cessionaria del credito per cui è causa -, la Parte_3
quale nel riportarsi alle eccezioni e domande della convenuta principale chiedeva all'intestato Tribunale:
• in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
• in subordine in caso di revoca del decreto opposto, l'accertamento dei crediti complessivamente vantati dall'opposta nei confronti dell'opponente, in forza dei contratti prodotti, e per l'effetto la condanna degli opponenti in solido tra loro della diversa somma che dovesse essere accertata.
La causa, quindi, veniva trattenuta per la decisione in data 20.02.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi preliminarmente evidenziare che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto (avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente
(avente la veste di convenuto) quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Tribunale di Torino. Sez. I, 25.06.2018 n. 3285).
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente
l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. Civile 22.2.2002, n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Alla luce delle superiori argomentazioni,
l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Gli opponenti, invero, non hanno mai contestato né l'esistenza del contratto di mutuo su cui si basa il decreto ingiuntivo opposto, né il debito ivi indicato. Come emerge de visu dalla lettura dei rispettivi scritti difensivi, e hanno ammesso di Parte_1 Parte_2 essere debitori dell'importo ingiunto, riconducendo l'inadempimento contrattuale loro imputabile a difficoltà economiche sopraggiunte, che avrebbero di fatto impedito ai medesimi il pagamento dei ratei maturati e scaduti in favore dell'istituto di credito mutuante. Tuttavia, a fronte di generici rimandi in merito alla peggiorata situazione economica in capo agli opponenti, gli stessi non sono stati in grado di portare all'attenzione di questo Tribunale alcun argomento di prova per suffragare quanto dai medesimi sostenuto, ad esempio allegando una richiesta di sospensione del mutuo a cagione di gravi difficoltà economiche. Strumento questo previsto dall' art. 2 comma 476 della legge 244.2007, in forza del quale, Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Alla luce di quanto detto, la circostanza della ridotta capacità di fare fronte al puntuale pagamento dei singoli ratei, a cagione delle addotte difficoltà economiche degli opponenti, è rimasta, dal punto di vista probatorio, su un piano meramente enunciativo e senza riscontri oggettivamente valutabili. Sul punto, costituisce orientamento ormai consolidato dei Giudici Ermellini, quello secondo il quale, Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione (ex pluribus,
Cass. civ. Sez. I, ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021). Per quanto riguarda l'eccezione di compensazione della somma ingiunta con un presunto credito vantato dagli opponenti nei confronti dell'istituto mutuante (illo tempore la BC GI RZ) a cagione dell'acquisito di alcune azioni dello stesso, non vi è ragione per discostarsi da quanto già statuito da questo Tribunale con l'ordinanza del 29.07.2018 che ha già esaminato la questione dichiarandola infondata. La palese inconsistenza delle contestazioni sollevate dagli opponenti, in uno alla condotta tenuta dai medesimi che, in sede di mediazione, non sono stati in grado di manifestare alcuna seria proposta transattiva che tenesse conto delle difficoltà economiche addotte, attribuisce all'opposizione de qua finalità meramente dilatorie, integranti, pertanto, un'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Tale disposizione mira, infatti, a scoraggiare l'abuso del processo attraverso azioni totalmente infondate, tutelando, in tal modo, l'interesse generale ad una durata equa dei giudizi, evitando di intasare il sistema con condotte pretestuose. Come è noto, il terzo comma dell'articolo in commento attribuisce al Giudice il potere di condannare la parte soccombente ad una somma equitativamente determinata, prescindendo da un'esplicita richiesta di parte in tal senso. Sul punto i Giudici di Piazza Cavour hanno statuito che, La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n.
22405 del 13 settembre 2018). Ritiene, pertanto, questo Giudicante, di dovere condannare gli opponenti, ex art. 96 III comma cpc, ad un importo equitativamente determinato nella metà delle spese legali, liquidate, come da dispositivo, ex dm 55.14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone sezione unica civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
✓ Respinge, per le ragioni in parte motiva, l'opposizione.
✓ Condanna e in solido tra loro, a pagare in Parte_1 Parte_2
favore di Controparte_1
e Guber Banca Spa, in solido tra loro, le spese del presente giudizio, liquidate in
[...]
€ 3.397,00 oltre rimborso spese generali al 15% ICA e CPA come per legge.
✓ Condanna e per le causali in parte motiva, in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, a pagare in favore di Controparte_1
e Guber Banca Spa, in solido tra loro, l'importo di
[...]
€ 1.698,5 a titolo di responsabilità ex art. 96 III comma cpc, oltre interessi legali dalla giorno della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Così deciso in Caltagirone 11/04/2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello