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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2327/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Amatelli Fabrizio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Amatelli Fabrizio del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/07/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in US (Albania) il
24/06/2013, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ozzano (AL) all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2024. Per_ Dall'unione è nato, in data 21/10/2018, il figlio , ancora minore.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 207 del 19/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
24/03/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e in Parte_1 Parte_2
US (Albania) il 24/06/2013, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Ozzano (AL) all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2024, alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. si dà atto che la signora ha già trasferito la propria residenza in Casale M.to, Parte_2 via Luigi Gonzaga n. 81 e che la dimora coniugale ubicata in Ozzano M.to, via Roma n. 88,
pagina 2 di 3 di proprietà del sig. padre del sig. continuerà ad essere abitata CP_1 Parte_1 dal marito;
2. la potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori e le decisioni di maggior interesse riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione del figlio Per_ minore saranno assunte di comune accordo tra loro, tenuto conto, con il progredire della crescita delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso ognuno, secondo il calendario di seguito previsto;
Per_
3. il minore , affidato a entrambi i genitori, avrà la residenza anagrafica e collocazione presso la madre in Casale M.to, via Luigi Gonzaga n. 81;
4. salvo diverso e più ampio accordo il padre vedrà e terrà con sé i primi tre fine settimana di ogni mese dal venerdì alle 17:30 alla domenica alle 19:00 e i genitori si accorderanno di volta in volta in ordine alle modalità secondo cui prelevare e riaccompagnare il figlio. Nelle vacanze estive il figlio minore trascorrerà 15 giorni continuativi con ciascun genitore da concordarsi con congruo anticipo, festività natalizie e pasquali alternate;
5. ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento del minore nei periodi in cui lo avrà con sé e il sig. verserà alla madre a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 del figlio la somma di Euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat
e da versare entro il giorno 10 di ogni mese. I genitori parteciperanno al 50% alle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Vercelli da intendersi richiamato;
6. si dà atto che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2327/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Amatelli Fabrizio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Amatelli Fabrizio del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/07/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in US (Albania) il
24/06/2013, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ozzano (AL) all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2024. Per_ Dall'unione è nato, in data 21/10/2018, il figlio , ancora minore.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 207 del 19/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
24/03/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e in Parte_1 Parte_2
US (Albania) il 24/06/2013, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Ozzano (AL) all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2024, alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. si dà atto che la signora ha già trasferito la propria residenza in Casale M.to, Parte_2 via Luigi Gonzaga n. 81 e che la dimora coniugale ubicata in Ozzano M.to, via Roma n. 88,
pagina 2 di 3 di proprietà del sig. padre del sig. continuerà ad essere abitata CP_1 Parte_1 dal marito;
2. la potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori e le decisioni di maggior interesse riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione del figlio Per_ minore saranno assunte di comune accordo tra loro, tenuto conto, con il progredire della crescita delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso ognuno, secondo il calendario di seguito previsto;
Per_
3. il minore , affidato a entrambi i genitori, avrà la residenza anagrafica e collocazione presso la madre in Casale M.to, via Luigi Gonzaga n. 81;
4. salvo diverso e più ampio accordo il padre vedrà e terrà con sé i primi tre fine settimana di ogni mese dal venerdì alle 17:30 alla domenica alle 19:00 e i genitori si accorderanno di volta in volta in ordine alle modalità secondo cui prelevare e riaccompagnare il figlio. Nelle vacanze estive il figlio minore trascorrerà 15 giorni continuativi con ciascun genitore da concordarsi con congruo anticipo, festività natalizie e pasquali alternate;
5. ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento del minore nei periodi in cui lo avrà con sé e il sig. verserà alla madre a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 del figlio la somma di Euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat
e da versare entro il giorno 10 di ogni mese. I genitori parteciperanno al 50% alle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Vercelli da intendersi richiamato;
6. si dà atto che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3