TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/10/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa IA NA
SI ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 530/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA FR, per procura in atti,
ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FABBI RAFFAELA, per procura in atti,
(c.f. n. ), rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. ANTONELLA ESPOSITO, per procura in atti resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 13/03/2023 ha opposto l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 29520229004829024000, notificata il 2 febbraio 2023, con la quale l' ha richiesto il pagamento di somme relative a Controparte_3 cinque cartelle esattoriali emesse da , così identificate: CP_1
- Cartella n. 29520110044691760000, notificata il 18.02.2012, per un importo di €
1.490,65;
- Cartella n. 295201300000674927000, notificata il 02.03.2013, per € 1.433,25;
- Cartella n. 29520150031656122000, notificata il 06.05.2016, per € 670,94;
- Cartella n. 29520160024576979000, notificata il 05.12.2016, per € 2.057,20; - Cartella n. 29520170011576168000, notificata il 10.10.2017, per € 5.253,72.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle obbligazioni sottese, in assenza di atti interruttivi validamente notificati, ed ha chiesto l'annullamento dell'intimazione e la sospensione dell'efficacia esecutiva.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che le CP_1 cartelle n. 29520110044691760000, 295201300000674927000 e
29520150031656122000 rientrano nello “stralcio” previsto dalla legge n. 197/2022 per debiti inferiori a € 1.000,00, mentre le cartelle n. 29520160024576979000 e
29520170011576168000 sono state regolarmente formate e notificate entro i termini previsti dall'art. 25 del D.Lgs. n. 46/99, escludendo la decadenza o la prescrizione.
L' ha inoltre precisato che la responsabilità per eventuali irregolarità nella CP_4 procedura di riscossione non può essere addebitata all'Ente, essendo demandata al
Concessionario.
L ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità Controparte_5 del ricorso per tardività, qualificandolo come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., da proporsi entro venti giorni dalla notifica dell'intimazione. Ha inoltre contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, richiamando la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale (art. 68 del D.L. 18/2020 e art. 12 del D.Lgs.
159/2015), che ha inciso anche sui termini di prescrizione e decadenza. Ha infine rilevato la regolarità della notifica delle cartelle sottese all'intimazione e la definitività dei crediti per mancata impugnazione, chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la compensazione delle spese.
2- Preliminarmente si osserva che la proposta opposizione non è tardiva.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti intervenuta dopo la notifica delle cartelle, evidenziando come, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, le pretese creditorie dovessero ritenersi già prescritte al momento della notifica della intimazione di pagamento. Tale censura qualifica la proposta opposizione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a termini di proposizione.
3- Occorre precisare poi che, conformemente all'orientamento della Corte di Appello di
Messina che si condivide (cfr da ultimo sent. n. 1030/2025 pubblicata il 09.04.2025), la documentazione prodotta dalle resistenti è pienamente utilizzabile, nonostante la tardiva costituzione, non potendo essa rappresentare ex se un ostacolo all'acquisizione d'ufficio da parte del giudice di documenti indispensabili ai fini della decisione, nel rispetto dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti (v. ex multis Cass. n. 24813/2022 e i precedenti in essa richiamati, la quale, con specifico riferimento alla tardiva produzione in giudizio, da parte del concessionario, della relata di notifica della cartella esattoriale, ha precisato che il giudice “non può limitarsi a rilevare la tardività della produzione di documenti indispensabili per il giudizio, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti”).
4- Le somme portate dalle cartelle nn. 29520110044691760000,
95201300000674927000 e n. 29520150031656122000 non sono dovute per effetto dell'annullamento ex lege in virtù dell'art. 1, comma 222 della Legge 29 dicembre 2022,
n. 197 (Legge di Bilancio 2023) secondo cui “Alla data del 31 marzo 2023, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.
4- Rimane da vagliare la svolta eccezione di prescrizione in relazione a:
• Cartella n. 29520160024576979000, notificata il 05.12.2016, per € 2.057,20;
• Cartella n. 29520170011576168000, notificata il 10.10.2017, per € 5.253,72;
4.1- L'eccezione è fondata solo in relazione alla prima della due cartelle sopra indicate.
Come è noto, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. L'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Quindi, in virtù della normativa dettata durante il periodo pandemico, il corso della prescrizione è stato sospeso ex lege per 311 giorni.
Ciò posto, al corso della prescrizione quinquennale dei crediti devono essere aggiunti
311 giorni, con la conseguenza che, alla data della notifica della intimazione di pagamento avvenuta il 02.02.2023, era già maturato il termine di prescrizione quinquennale in relazione alla cartella n. 29520160024576979000 (22.10.2022); invece, il corso della prescrizione non era ancora compiuto in relazione alla cartella n.
29520170011576168000 (17.08.2023).
Si precisa, infine, che non si comprende la difesa di addove afferma che la notifica CP_6 della intimazione di pagamento n. 29520229008190869000, avrebbe interrotto i termini prescrizionali. Intanto non è stato fornita prova della eseguita notifica della intimazione indicata e, poi, essa appare datata 25.11.2022, apparendo quindi successiva alla intimazione di pagamento oggi opposta che è, invece, datata 26.05.2022.
5- In conclusione, occorre precisare che tutte le eccezioni nuove svolte da parte ricorrente nelle note d'udienza, relative alla ritualità delle notifiche delle cartelle, appaiono tardive e quindi inammissibili.
6- Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 530/2023 RG, così provvede:
1) Dichiara non dovute, per intervenuto annullamento ex lege, le somme indicate nelle:
- Cartella n. 29520110044691760000,
- Cartella n. 295201300000674927000, - Cartella n. 29520150031656122000,
2) Dichiara non dovute le somme di cui alla cartella n. 29520160024576979000 per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
3) Rigetta la opposizione in relazione alla cartella n. 29520170011576168000;
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 06/10/2025
Il Giudice
IA NA SI