Rigetto
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/06/2025, n. 5037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5037 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05037/2025REG.PROV.COLL.
N. 03466/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3466 del 2024, proposto da
ET ED, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colarizi e Manfred Natzler, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli 49;
contro
Comune di Terlano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Dalle Nogare ON S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mazzeo e Manfred Schullian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi 5;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 54/2024, resa tra le parti, per l'annullamento, la declaratoria di nullità ed inefficacia o la disapplicazione dei seguenti atti:
1) del permesso di costruire n. 753/2023 del 14 aprile 2023 riguardante “ 1° variante – Nuova costruzione garage interrato e casa d'abitazione con Bonus Energia A-Nature ai sensi del D.P.G.P. n. 16/2020 ” sulle p.f. 1033/2, 1033/9, 1033/7, 1033/8, C.C. Terlano;
2) dell'ivi richiamato parere favorevole della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio rilasciato nella seduta del 26 gennaio 2023;
3) dell'ivi richiamato parere favorevole dell'incaricato per la tutela degli insiemi del 10 marzo 2022, non conosciuto;
4) dell'ivi richiamata autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune rilasciata dal Sindaco in data 26 gennaio 2023;
5) di ogni altro atto precedente, preparatorio, presupposto, infraprocedimentale e non, nonché successivo anche se non esplicitamente menzionato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terlano e della Dalle Nogare ON S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Coleine in sostituzione dell'avvocato Massimo Colarizi e Luca Mazzeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. ET ED aveva venduto nel 2022 alla società Dalle Nogare ON s.r.l. una particella fondiaria (la p.f. 1033/2 del C.C. Terlano), in uno con il diritto di superficie nel sottosuolo sulla p.f. 1033/9 ed il diritto di servitù di passaggio (a piedi e con veicoli) a favore della predetta p.f. 1033/2 ed a carico della p.ed. 147.
2. Successivamente, la predetta Dalle Nogare ON, volendo realizzare sulla p.f. 1033/2 un nuovo complesso immobiliare abitativo, otteneva il permesso di costruire n. 1965/2022 rilasciato dal Comune di Terlano, consistente in un edificio con due corpi di fabbrica, uno (di tre piani) integralmente coperto da un tetto piano verde ed uno (di due piani) con un tetto parzialmente fungente da terrazza per l’appartamento retrostante e parzialmente a tetto piano verde.
3. Seguiva una prima variante (n. 753/23) il 14.4.2023, che prevedeva l’utilizzo del tetto dell’edificio quale giardino intensivo e terrazza per entrambi i corpi di fabbrica, oltre alla costruzione di pergole.
4. Con ricorso notificato il 3 luglio 2023 e depositato l’11 luglio 2023 la signora ED ha impugnato dinanzi al T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano la prefata concessione edilizia in variante, chiedendone l’annullamento (in uno con gli atti presupposti).
5. In particolare, la ricorrente in primo grado ha dedotto l’esistenza di una significativa divergenza tra quanto pattuito tra lei e la Dalle Nogare ON in sede di vendita ed il primo progetto, lamentando un pregiudizio (per dover subire immissioni e rumore) per l’utilizzo estensivo e calpestabile del tetto e dalla costruzione di pergole, direttamente adiacenti alla sua proprietà.
6. A sostegno del ricorso introduttivo di primo grado ha, quindi, dedotto le censure così rubricate:
“ 1) Violazione e falsa applicazione della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 Violazione e falsa applicazione del d.p.p. 26 giugno 2020, n. 24; Violazione e falsa applicazione del piano di attuazione; Violazione e falsa applicazione delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale; Violazione e falsa applicazione delle previsioni in materia di tutela dell’insiemi; Eccesso di potere per motivazione carente, omessa istruttoria, travisamento di fatti, perplessità (l’edificio supera l’altezza massima consentita dal piano di attuazione; terrazze sul tetto in contrasto);
2) Violazione e falsa applicazione della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 Violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale di Terlano e del piano paesaggistico di Terlano Violazione e falsa applicazione delle previsioni in materia di tutela degli insiemi Violazione e falsa applicazione del regolamento edilizio comunale di Terlano Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 Eccesso di potere per motivazione carente, omessa istruttoria (mancanza del parere positivo dell’incaricato per la tutela degli insiemi; contrasto procedimentale e sostanziale con le previsioni e le prescrizioni contenute nella disciplina sulla tutela dell’insiemi). ”
7. Nel corso del giudizio di primo grado era poi intervenuta la seconda variante del permesso di costruire (n. 9991/2023), che la ricorrente gravava con motivi aggiunti notificati il 5 settembre 2023. A sostegno dei motivi aggiunti aveva dedotto le medesime censure già sviluppate con il ricorso introduttivo.
8. Ad esito del relativo giudizio, nel quale si erano costituiti sia il Comune di Terlano che la controinteressata Dalle Nogare ON srl, con la sentenza indicata in epigrafe, il T.R.G.A. – Sezione autonoma di Bolzano aveva rigettato il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti.
9. In particolare il primo giudice ha affrontato le doglianze con i seguenti ragionamenti:
- gli accordi civilistici inter partes non rilevano ai fini dell’esame della legittimità del titolo edilizio;
- le pergole non contribuivano ad aumentare l’altezza complessiva dell’edificio, essendo manufatti privo di rilievo qualora non assumano i caratteri di tettoie;
- in merito ai camini sporgenti di oltre 2 metri dalla superficie del tetto il TRGA rilevava in primis l’inammissibilità della censura, essendo il motivo ipotetico e dubitativo e senza elementi di certezza (mancanza di specificità art. 40 c.p.a.);
- era irrilevante l’asserita illegittimità delle terrazze in base al loro intenso utilizzo e, per quanto riguarda la differente realizzazione da quanto pattuito originariamente tra le parti, che questo non incideva sulla legittimità del permesso di costruire;
- per quanto riguardava la censura dell’inosservanza della disciplina sulla tutela degli insiemi, il TRGA accertava il tenore generalissimo delle rispettive regole che non consentiva – nel caso di specie – l’emergere di un profilo di violazione da parte dei provvedimenti impugnati;
- l’apposizione di pergole e la trasformazione del tetto in giardino non erano interventi che potevano risultare rilevanti rispetto alla tutela degli insiemi, essendo aspetti del tutto marginali, né la normativa invocata dalla ricorrente vietava tali interventi; il primo giudice ha escluso che essi fossero in grado di incidere negativamente ed in maniera rilevante sullo stato dei luoghi e che modificassero l’assetto della zona (considerando l’assenza di edificazioni di interesse storico o artistico nella B3 – zona di completamento art. 11 del PUC);
- era infondata la censura che mancasse l’autorizzazione paesaggistica, il difetto di motivazione e l’assenza del parere dell’incaricato per la tutela degli insiemi (perché avrebbe visto solo l’originario progetto), in quanto:
a) per quanto riguarda la tutela degli insiemi, la P.A. era tenuta solamente ad una motivazione più estesa nel caso di mancanza dei relativi presupposti (non presenti nel caso di specie, non essendo le varianti incompatibili con la disciplina);
b) non era necessario integrare il parere già espresso nel 2022, vista la natura marginale degli interventi e l’irrilevanza rispetto alla disciplina degli insiemi;
- sulla motivazione mancante del parere dell’incaricato per la tutela degli insiemi il TRGA ribadiva l’infondatezza con i medesimi ragionamenti già rilevati per il permesso di costruire.
10. Con ricorso notificato il 24 aprile 2024 e depositato il 30 aprile 2024, ET ED ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
11. Ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
“ 1) Erroneità della sentenza per mancato accoglimento dei motivi d’impugnazione 1 e 3. Violazione e falsa applicazione della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9; Violazione e falsa applicazione del DPP 26 giugno 2020, n. 24; Violazione e falsa applicazione del piano di attuazione; Violazione e falsa applicazione delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale; Violazione e falsa applicazione delle previsioni in materia di tutela degli insiemi; Eccesso di potere per motivazione carente, omessa istruttoria, travisamento dei fatti, perplessità (Motivazione carente, erronea e illogica e comunque perplessa della sentenza appellata);
2) Erroneità della sentenza per mancato accoglimento dei motivi d’impugnazione 2 e 4; Violazione e falsa applicazione della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9; Violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale di Terlano e del piano paesaggistico di Terlano; Violazione e falsa applicazione delle previsioni in materia di tutela degli insiemi; Violazione e falsa applicazione del regolamento edilizio comunale di Terlano; Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge +provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; Eccesso di potere per motivazione carente, omessa istruttoria (Motivazione carente, erronea e comunque perplessa della sentenza appellata). ”
12. In data 29 maggio 2024 si è costituita in giudizio per resistere avverso l’appello la Dalle Nogare ON srl, reiterando l’eccezione di l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse ad agire e chiedendo per il resto l’accertamento dell’infondatezza delle censure dedotte con l’appello.
13. Il 23 agosto 2024 si è costituita anche l’amministrazione comunale di Terlano, con la difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato.
14. La stessa ha depositato in data 10 marzo 2025 vari documenti ed una memoria difensiva già depositata dinanzi al TRGA in primo grado.
15. In data 24 aprile 2025 l’impresa controinteressata ha depositato nuovi documenti, seguiti da una memoria conclusionale il 5 maggio 2025, con la quale ha ribadito le proprie richieste.
16. L’appellante ha depositato il 5 maggio 2025 una memoria difensiva insistendo nell’accoglimento dell’appello. Successivamente, il 15 maggio 2025, ha anche depositato una memoria di replica.
17. In data 4 giugno 2025 – un giorno prima dell’udienza di discussione – l’appellante ha chiesto il rinvio della trattazione della causa, evidenziando che soltanto dopo il deposito del 24.4.2025 avesse avuto conoscenza di ulteriori permessi di costruire, non avendo però certezza su permessi di costruire eventualmente rilasciati oltre quelli depositati dalla controparte nonché sull’esistenza di ulteriori titoli edificatori anche in via di sanatoria eventualmente sorti in data successiva (anche in quanto l’amministrazione comunale non avrebbe ancora accolto l’istanza di accesso agli atti).
18. All’udienza pubblica del 5 giugno 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
19. Preliminarmente va disattesa l’istanza di rinvio (tra l’altro, depositata tardivamente il giorno prima dell’udienza), alla luce dell’evidente ininfluenza di ulteriori varianti al permesso di costruire originario sulla presente controversia, che concerne solamente la prima e la seconda variante del titolo edilizio originario.
20. L’appello è infondato e va respinto.
21. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata in cui ha ritenuto che le strutture previste sul tetto (pergole e camini) sono irrilevanti dal punto di vista urbanistico, ritenendo inoltre che il rilievo del TRGA sulla mancante specificità delle censure in relazione alla costruzione dei camini (ed il collegato superamento dell’altezza massima) fosse errato. Osserva parte appellante che le pergole sarebbero rilevanti dal punto di vista urbanistico e che necessiterebbero del permesso di costruire (avendolo puntualmente chiesto nel progetto ed ottenuto con il titolo rilasciato). Si tratterebbe quindi non di pergole come definito dal TRGA nella sentenza gravata, ma di strutture stabilmente incorporate con il tetto e quindi parti integranti. Dal progetto approvato emergerebbe che le strutture sarebbero munite di copertura (questa specifica trasformerebbe quindi le pergole in tettoie) e quindi dovrebbero essere considerate nell’altezza massima ammessa dell’edificio, nel caso di specie superata. Per quanto riguarda la decisione di inammissibilità in ordine alle censure contro i camini, l’appellante spiega che sarebbe stato lo stesso progettista ad omettere misure precise negli elaborati e che non potrebbe quindi tornare a suo danno. La precisa misura sarebbe pure irrilevante ai fini giuridici, in quanto sarebbero “evidentemente” più alti di due metri, non rientrando in alcuna normativa in deroga (parapetti, camini, antenne, ringhiere ed impianti tecnici solo fino ad un’altezza di 1,5 metri sarebbero non aumenterebbero l’altezza complessiva dell’edificio, giusto il DPP n. 24/2020). I camini – necessari per collegare le pergole – sarebbero però inutili essendo l’edificio munito di pompa di calore. Infine la signora ED ricorda che la zona interessata rientra nella fascia di tutela degli insiemi (valore storico, carattere pittoresco e monumentale e figurabilità) e sarebbe “evidente” che gli interventi non siano conformi alla disciplina, avendo un impatto negativo sullo stato dei luoghi (depauperando attraverso le pergole la forma compatta delle costruzioni).
22. Con il secondo mezzo di gravame, l’appellante critica la sentenza nella parte in cui aveva negato la necessità di una specifica motivazione in caso di accoglimento della domanda edilizia. Sarebbe non contestato che per la prima variante mancavano sia l’autorizzazione paesaggistica che il parere dell’incaricato per la tutela degli insiemi, che sarebbe invece stato richiesto solo per la seconda variante. Ma le differenze maggiori risulterebbero tra progetto originario (sostanzialmente senza tetto calpestabile) e prima variante (con plurime strutture accessorie fruibili). Di talché la necessità di acquisire ulteriori pareri ed autorizzazioni. Il parere sulla seconda variante sarebbe invece illegittimo in quanto mancante di una esplicita motivazione in merito alla compatibilità dell’intervento di variante (essendo necessari valutazioni discrezionali). Anche una valutazione positiva dovrebbe essere corredata da un’articolata motivazione.
23. I due motivi, strettamente collegati fra di loro, possono essere esaminati congiuntamente; le censure ivi dedotte non cogliono però nel segno.
24. Il T.R.G.A. ha fatto buon governo dei principi generali in materia di pergolati e tettoie. Occorre rilevare che – per confutare la tesi attorea dell’illegittimo superamento dell’altezza massima dell’edificio tramite le pergole (che in realtà sarebbero coperte e quindi tettoie) – è sufficiente esaminare che il Comune ha autorizzato pergole senza copertura (documento 7.2 del fascicolo di primo grado, progetto di variante, tavola 5, che fa vedere solamente le travi). Da ciò discende l’infondatezza della censura, rientrando gli interventi nell’alveo di ciò che la giurisprudenza ha qualificato come urbanisticamente irrilevante (Cons. Stato, sez. VI, n. 8475/2023; id., n. 916/2024). Esula quindi dalla disposizione del D.P.P. n. 24/2020 che menziona solo strutture fisse e solide. Inoltre è stato utilmente provato con la terza variante, nemmeno impugnata, che le pergole sono state proposte in forma più ridotta (e dove si deve dubitare addirittura che siano percepibili dal vicino, esaminando i tavolati).
25. L’intera censura riguardante i camini invece è diventata improcedibile, essendo state nelle more del giudizio eliminate dal terzo progetto di variante come emerge dall’esame della tavola 11 (documento C di parte controinteressata).
26. La reiterata censura dell’illegittimità della prima variante per aver violato – con la previsione delle pergole – la disciplina degli insiemi risulta del tutto generica, essendosi l’appellante limitato ad invocare solamente (come differenza e valore tutelato) la costruzione compatta (tradizionale) delle case con tetti con tegole. Ma ciò non risulta sufficiente, avendo lasciato in bianco il concreto pregiudizio (soprattutto una volta che era stato approvato il tetto piano verdato), se non l’innovazione edilizia in una zona residenziale connotata di edificazione mista nel tempo e senza particolari ambiti da valorizzare. No è dato sapere perché poi la nuova costruzione, come approvata, non dovrebbe essere definita come “compatta” (come vuole la scheda di tutela) o il paesaggio dei tetti non avere “una forma più possibile regolare”. Da ciò discende l’impossibilità per il Collegio a poter apprezzare la doglianza.
27. Per quanto riguarda la necessità che la prima variante avesse dovuto essere sottoposta al vaglio paesaggistico e della tutela degli insiemi, il TRGA lo aveva escluso sia per la genericità dei vincoli imposti dalla normativa sulla tutela degli insiemi, sia perché la variante aveva contenuti modificativi modeste e non poteva ritenersi in contrasto con i principi dei vincoli sulla tutela. Il primo giudice ha anche rilevato che nel caso di specie la compatibilità dell’intervento – nel solco di quanto già osservato precedentemente sulle modifiche modeste – non andava motivata particolarmente e non era doverosa la reiterazione di un parere dell’incaricato per la tutela degli insiemi. Orbene, tali accertamenti giudiziari resistono alle doglianze dedotte in appello, alla luce delle seguenti osservazioni. Se si confrontano progetto originario e prima variante, risalta (sia dalla relazione tecnica che dalle planimetrie) che già originariamente veniva chiesta l’autorizzazione di “ weitgehend begrünte, zugängliche Flachdächer ” (tetti piatti più possibilmente con verde e accessibili) (doc. B/6.02, p. 2). Inoltre era prevista (come emerge dal rendering della medesima documentazione) una scala d’accesso sul tetto ed una ringhiera sul tetto (non necessaria se fosse previsto un tetto non calpestabile).
28. Ciò conferma pienamente l’assunto corretto del TRGA che la natura marginale della variante rispetto al progetto originario e l’assenza di conflittualità verso le prescrizioni di tutela degli insiemi per la zona de qua (anche in quanto scevre di contraddittorietà intrinseca, essendo una zona di completamento B3 che include parti del territorio totalmente o parzialmente edificate e senza “ particolare interesse storico o artistico, né sono di particolare pregio ambientale ”) militano per la tesi della non occorrenza del parere, essendo comunque già stato assorbito nel parere sulla seconda variante. L’espresso accertamento dell’assenza di elementi di contrasto con la tutela d’insieme può quindi, viste le particolarmente lievi modifiche nel caso di specie, esaurirsi nel parere positivo, non essendo neppure facile una definizione di una motivazione specifica “ de minimis ” e di ricerca di un elemento negativo. Sarebbe stato onere dell’appellante a fornire argomentazione contraria che potevano condurre ad un esito diverso, ma non lo ha fatto.
29. Per le ragioni sopra esposte l’appello è infondato e va respinto.
30. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex artt. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. la soccombenza e sono da porre integralmente, nei rapporti con la società controinteressata, a carico di parte appellante, mentre vanno compensate nei rapporti con il Comune di Terlano in ragione della limitata attività di difesa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore della Dalle Nogare ON s.r.l., della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre gli accessori di legge, mentre compensa le spese nei rapporti con il Comune di Terlano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO