Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 4624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4624 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.GA.C. 30266/2019 cui è riunito il n. 31305/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti presidente giudice Dott.ssa Viviana Criscuolo
giudice rel. Dott.ssa Gabriella Ferrara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30266/2019 cui è riunita la n. 31305/2019 del Ruolo
Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
,rappresentato eParte 1 (nato a [...] il [...] - C.F. C.F. 1
difeso dall'avv. Piera Attasi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Iuliano, in San Giorgio a Cremano, alla via Matteotti n. 23, in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
C.F. 2 ),Controparte_1 (nata a [...] il [...] - C.F.
elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Leonardo 25 presso lo studio dell'avv. Alessandro
Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 24/03/2021
RESISTENTE
Avv. Simona Scotti (nata a [...] il [...],
), domiciliata in Codice Fiscale_3
(nata il Napoli alla via R. Morghen n.88, quale curatore speciale delle minori Persona 1
(nata il [...]), in virtù di nomina resa con ordinanza del 13/05/2010) e Persona 2
9.04 2021.
E
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti come da note di trattazione scritta dell'udienza del 22/11/2024.
Per il curatore come da comparsa conclusionale del 12/02/2024.
Per il Pubblico Ministero regolamentare i rapporti tra le parti e le figlie minori in conformità a quanto indicato dal curatore speciale delle minori nella comparsa conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ambito del presente giudizio è già stata emessa sentenza di separazione tra le parti (sentenza n.
11350/2022), occorre pertanto provvedere unicamente sulle questioni accessorie.
Controparte 1 ha formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare la addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. N. 25618/2007; Cass. N. 16859/2015; Cass. N. 917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. N. 1557/2008; Cass. N.
8929/2013; Cass. N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N. 2059/2012).
Orbene nel caso di specie Controparte_1 ha posto a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito (cfr. comparsa di costituzione nel giudizio principale e ricorso nel procedimento riunito) la relazione extraconiugale da quest'ultimo intrapresa sin dal 2018 con la baby sitter delle figlie, Persona 3 e ancora in corso, nonché la violazione del dovere di assistenza morale e materiale. E però la stessa alcuna prova ha fornito dei fatti dedotti a fondamento della domanda essendo decaduta dalla prova diretta (vedi ordinanza del 5/07/2023). Con particolare riguardo, poi, alla dedotta violazione dell'obbligo di fedeltà, assolutamente irrilevante è la relazione investigativa allegata sin dalla costituzione in giudizio, atteso che la stessa è relativa ai giorni 26 e
27 giugno 2019, quando ormai la crisi coniugale era già ampiamente in atto come può desumersi dalla circostanza che già nel maggio 2019 il legale del ricorrente aveva inviato alla resistente una raccomandata in cui rappresentava la volontà del proprio assistito di chiedere la separazione.
In un tale contesto deduttivo e probatorio, non può ritenersi raggiunta la prova dell'addebitabilità della separazione al ricorrente;
la domanda di addebito proposta da Controparte_1 va pertanto rigettata.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda di addebito della separazione alla resistente formulata dal ricorrente per la prima volta nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183
VI co. n.1 c.p...
Con riguardo al regime di affido delle figlie minori, Per 1 nata il 13/05/2010 e Per 2
[...] nata il [...], quest'ultima affetta da tetraparesi spastica - distonica, giova osservare in punto di diritto come l'art. 337 ter c.c. prescriva chiaramente che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, avendo diritto il minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed imponga di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo quindi l'affidamento condiviso come la regola, e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio, così come chiaramente prescritto dall'art. 337 quater codice civile. Più specificamente, si è statuito in giurisprudenza che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, allorquando, ad esempio, il genitore abbia tenuto comportamenti o atteggiamenti educativi inadeguati, condotte non idonee e potenzialmente pregiudizievoli per il minore, nel caso in cui il figlio rifiuti in modo categorico il rapporto con uno dei genitori o manifesti disagio nei suoi confronti, o come nel caso in cui il genitore affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligazione contributiva posta a suo carico in favore dei figli minori o si sia completamente disinteressato del figlio, non facendogli mai visita o esercitando in modo discontinuo il suo diritto di visita (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I, 03.01.2017 n. 27, ove si
è ribadito come l'affido esclusivo possa essere concesso, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo, la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere dei minori;
Cass. civ. Sez. I,
22.09.2016, n. 18559; Cass. civ. 17.12.2009, n. 26587 ove si legge: "perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi....che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore... (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che '...l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento..."; Tribunale di
Rimini, decreto 21.07.2018).
Nel caso di specie, nominato un curatore speciale per le minori alla luce dell'elevata conflittualità tra le parti, è stata disposta ed espletata una consulenza tecnica, raccogliendo le cui conclusioni è stato disposto l'affidamento delle stesse al responsabile del Servizio Socio
Assistenziale del Comune di HI, luogo di residenza delle minori, mantenendone il collocamento presso la madre e disciplinandone i tempi di permanenza presso il padre. Dalle relazioni da ultimo inviate dai Servizi Sociali emerge il persistere della conflittualità tra le parti, il bisogno di Per 1 di una maggiore presenza nella sua vita del padre, che nel frattempo si è trasferito a vivere a Napoli e nonostante i propositi costantemente manifestati in udienza e nonostante la richiesta processuale di collocazione delle figlie minori presso di sé, continua a non assicurare una presenza costante nella vita delle figlie, esponendo la figlia Per_1 [...] a condizioni di squilibrio. Il Tribunale, conformemente alle richieste del curatore e del
PM, ritiene comunque l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori il regime maggiormente conforme all'interesse delle stesse, anche al fine di garantire l'effettivo coinvolgimento di entrambi nelle scelte riguardanti la vita delle figlie. Allo stato infatti non può ritenersi provata l'inidoneità educativa né dell'uno né dell'altro genitore, fermo restando il costante monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti che avranno cura di segnalare al PMM eventuali condotte pregiudizievoli poste in essere da uno o da entrambi i genitori ai danni delle minori.
Quanto alla collocazione prevalente delle stesse va confermata presso la madre non avendo in questi anni il padre rappresentato una valida alternativa, al di là delle richieste formali. Le minori resteranno con il padre, tenuto conto che quest'ultimo attualmente vive a Napoli mentre le figlie a HI, salvo diverso accordo tra le parti, a settimane alterne, una settimana dal venerdì ore 18.00 alla domenica alle ore 20.00 e la settimana successiva dal martedì,
dall'uscita da scuola ovvero dalle ore 16.00 fino al mercoledì mattina, con pernotto, riaccompagnandole a scuola o presso la casa della madre entro le ore 9:00; quindici giorni consecutivi durante la vacanze estive da concordare entro e non oltre il giorno 30 maggio di ogni anno, durante le vacanze natalizie ad anni alterni il giorno 24 o il giorno 25 dicembre, 31 dicembre o 1 gennaio, 26 dicembre o 6 gennaio, Domenica di Pasqua o Lunedì in Albis.
Conseguentemente a Controparte 1 va assegnata la casa coniugale, di proprietà dello
Pt 1 , sita in HI alla via Nuova dei Conti n. 31/L. Quanto al fatto che sulla stessa grava un ordine di abbattimento, circostanza posta dalla resistente a fondamento della richiesta di previsione di un contributo da parte dello Pt 1 alla spesa che ella dovrà sostenere per locare un immobile dove andare a vivere con le figlie, deve rilevarsene la mancanza di attualità dal momento il suddetto provvedimento esecutivo allo stato è sospeso.
Venendo al contributo nel mantenimento delle figlie da porre a carico del padre, che la resistente ha chiesto fissarsi nella misura di Euro 4.000,00, ponendo le spese straordinarie al
70% a carico del padre, mentre il ricorrente in euro 800,00, occorre premettere che esso in sede di udienza presidenziale era stato fissato in euro 3.000.00, poi ridotto ad euro2.000,00 in sede di reclamo, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fatte tali premesse occorre evidenziare che in relazione al contributo al mantenimento dei figli viene in rilievo il tenore di vita goduto dalla famiglia. Sul punto, secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”.
In tema di mantenimento dei figli viene poi in rilievo il principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
Sulla base dei principi esposti, al fine di ricostruire il tenore di vita goduto dal nucleo familiare durante la convivenza, va preliminarmente esaminata la documentazione prodotta dalle parti nonché le risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza. In merito va osservato che "In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi" (cfr. Cass. N.
975/2021). Ancora va considerato che "Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato)" (cfr. Cass. N. 18196/2015).
Applicando tali principi al caso di specie, premesso che entrambe le parti sono consulenti finanziari, risulta censito presso i seguenti operatori finanziari:Parte 1 IA BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.;
IA S.P.A.. (Per la sottoscrizione di polizze assicurative)
◉ c/o IA BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.:
Il sig. AC NT risulta intestatario dei seguenti rapporti:
conto corrente n. 198216;
conto corrente n. 493576;
conto corrente n. 722369 (intestazione conto: P.ST AC A. - IN);
conto corrente e deposito titoli n. 6823;
- conto corrente n. 275621 (intestazione conto: AC A. – IN P.);
- In merito al conto corrente n. 198216 si riportano le seguenti informazioni:
€ 71,23 Saldo al 30/06/2018....
.- € 1,97 Saldo al 31/12/2018
€ 20,28 Saldo al 30/06/2019.
Saldo al 25/07/2019 (data estinzione conto)
..€ 0,00
- In merito al conto corrente n. 493576 si riportano le seguenti informazioni:
. € 337,07 Saldo al 31/12/2017.
.€ 651,79 Saldo al 30/06/2018
..€ 131,74 Saldo al 31/12/2018.
Saldo al 30/06/2019
€ 104,27
.€ 572,07 Saldo al 31/12/2019.
.€ 484,67 Saldo al 30/06/2020
..€ 465,80 Saldo al 31/12/2020.
Saldo al 30/06/2021
€ 50,77
..€ 485,51 Saldo al 31/12/2021.
Saldo al 30/06/2022
.€ 1.094,18
€ 155,50 Saldo al 31/12/2022.
Saldo al 30/06/2023
€ 43,01
Saldo al 30/11/2023..
..€ 4,19 · In merito al conto corrente n. 6823 si riportano le seguenti informazioni:
.€ 81,78 Saldo al 30/06/2018.
..€ 121,17 Saldo al 31/12/2018.
.€ 16.423,58 Saldo al 30/06/2019
..€ 8.529,80 Saldo al 31/12/2019.
.€ 64.032,07 Saldo al 30/06/2020
..€ 6.340,12 Saldo al 31/12/2020.
.€ 13.239,79 Saldo al 30/06/2021
..€ 29.082,17 Saldo al 31/12/2021.
.€ 21.867,09 Saldo al 30/06/2022
Saldo al 31/12/2022.
€ 19,216,40
Saldo al 30/06/2023
- € 8.000,92
€ 29.115,93 Saldo al 30/09/2023.. Da una preliminare disamina, si evidenziano le movimentazioni finanziarie maggiormente significative:
o il 31/01/2020 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Emolumenti AC per € 35.900,00;
。 il 27/02/2020 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Emolumenti AC per € 5.200,00;
。 il 24/03/2020 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Valorizzazione per € 50.000,00;
。 il 25/03/2020 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Valorizzazione per € 17.300,00;
-。 il 28/03/2020 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti febbraio 2020
AC per € 32.800,00;
。o il 27/04/2020 risulta una disposizione di giroconto
- Emolumenti marzo 2020
AC per € 26.000,00;
。 il 29/05/2020 risulta una disposizione di giroconto - Emolumenti aprile 2020 AC per € 21.000,00;
-。 il 05/08/2020 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti AC per €
6.800,00;
o il 28/10/2020 risulta una disposizione di giroconto - Emolumenti settembre 2020 AC per € 6.200,00;
o il 04/11/2020 risulta una disposizione di bonifico da parte di AC PA e NO OV per spese familiari di € 10.000,00;
-。 il 28/11/2020 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti novembre 2020 AC per € 9.600,00;
o il 28/12/2020 risulta una disposizione di giroconto - Emolumenti novembre 2020 AC per € 13.600,00;
-。 il 30/01/2021 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti dicembre 2020
AC per € 38.600,00;
。 il 20/03/2021 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Valorizzazione per € 50.000,00;
。 il 22/03/2021 risulta una disposizione di giroconto Giroconto Valorizzazione
Portafoglio per € 20.900,00; оil 27/03/2021 risulta una disposizione di giroconto
- Emolumenti AC per €
17.900,00;
。 il 03/06/2021 risulta un'emissione di assegno circolare per € 25.000,00; · In merito al conto corrente n. 6823 si riportano le seguenti informazioni:
.€ 81,78 Saldo al 30/06/2018.
..€ 121,17 Saldo al 31/12/2018.
.€ 16.423,58 Saldo al 30/06/2019
..€ 8.529,80 Saldo al 31/12/2019.
.€ 64.032,07 Saldo al 30/06/2020
..€ 6.340,12 Saldo al 31/12/2020.
.€ 13.239,79 Saldo al 30/06/2021
..€ 29.082,17 Saldo al 31/12/2021.
.€ 21.867,09 Saldo al 30/06/2022
Saldo al 31/12/2022.
€ 19,216,40
Saldo al 30/06/2023
- € 8.000,92
€ 29.115,93 Saldo al 30/09/2023.. Da una preliminare disamina, si evidenziano le movimentazioni finanziarie maggiormente significative:
o il 31/01/2020 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Emolumenti AC per € 35.900,00;
。 il 27/02/2020 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Emolumenti AC per € 5.200,00;
。 il 24/03/2020 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Valorizzazione per € 50.000,00;
。 il 25/03/2020 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Valorizzazione per € 17.300,00;
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AC per € 32.800,00;
。o il 27/04/2020 risulta una disposizione di giroconto
- Emolumenti marzo 2020
AC per € 26.000,00;
。 il 29/05/2020 risulta una disposizione di giroconto - Emolumenti aprile 2020 AC per € 21.000,00;
-。 il 05/08/2020 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti AC per €
6.800,00;
o il 28/10/2020 risulta una disposizione di giroconto - Emolumenti settembre 2020 AC per € 6.200,00;
o il 04/11/2020 risulta una disposizione di bonifico da parte di AC PA e NO OV per spese familiari di € 10.000,00;
-。 il 28/11/2020 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti novembre 2020 AC per € 9.600,00;
o il 28/12/2020 risulta una disposizione di giroconto - Emolumenti novembre 2020 AC per € 13.600,00;
-。 il 30/01/2021 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti dicembre 2020
AC per € 38.600,00;
。 il 20/03/2021 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Valorizzazione per € 50.000,00;
。 il 22/03/2021 risulta una disposizione di giroconto Giroconto Valorizzazione
Portafoglio per € 20.900,00; оil 27/03/2021 risulta una disposizione di giroconto
- Emolumenti AC per €
17.900,00;
。 il 03/06/2021 risulta un'emissione di assegno circolare per € 25.000,00; L'istituto bancario riferisce altresì che dal 13/08/2013 il sig. AC NT risulta legale rappresentante e delegato sul c/c e dossier titoli n. 493576 intestato a AC NT ditta individuale - partita Iva 06225930632; il citato dossier titoli collegato al conto non risulta movimentato.
- In merito al conto corrente n. 722369 (intestazione: P.ST AC A. - IN) si riportano le seguenti informazioni:
Saldo al 30/06/2018
.€ 12.302,94
Saldo al 31/12/2018.
..€ 18.667,02
.€ 24.772,70 Saldo al 30/06/2019
Saldo al 31/12/2019.
.. € 37.174,09
Saldo al 30/06/2020
.€ 43.312,24
Saldo al 31/12/2020.
.€ 49.747,35
.€ 55.900,45 Saldo al 30/06/2021
.€ 62.342,73 Saldo al 31/12/2021.
Saldo al 30/06/2022
.€ 68.541,35
Saldo al 31/12/2022.
.€ 75.597,46
..€ 81.941,22 Saldo al 30/06/2023
Saldo al 30/09/2023..
..€ 87.286,42
L'istituto bancario riferisce altresì che dal 23/03/2018 il sig. AC NT risulta censito quale delegato sul c/c e dossier titoli n. 722369 intestato a AC NC MA
([...]); il citato dossier titoli collegato al conto non risulta movimentato. - In merito al conto corrente n. 6823 si riportano le seguenti informazioni:
.€ 81,78 Saldo al 30/06/2018
..€ 121,17 Saldo al 31/12/2018..
.€ 16.423,58 Saldo al 30/06/2019
..€ 8.529,80 Saldo al 31/12/2019..
.€ 64.032,07 Saldo al 30/06/2020
..€ 6.340,12 Saldo al 31/12/2020..
.€ 13.239,79 Saldo al 30/06/2021
..€ 29.082,17 Saldo al 31/12/2021.
.€ 21.867,09 Saldo al 30/06/2022
Saldo al 31/12/2022..
- € 19.216,40
€ 8.000,92 Saldo al 30/06/2023
Saldo al 30/09/2023..
- € 29.115,93 Da una preliminare disamina, si evidenziano le movimentazioni finanziarie maggiormente significative:
о il 31/01/2020 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Emolumenti AC per € 35.900,00;
o il 27/02/2020 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Emolumenti AC per € 5.200,00;
。 il 24/03/2020 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Valorizzazione per € 50.000,00;
o il 25/03/2020 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Valorizzazione per €
17.300,00;
-。 il 28/03/2020 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti febbraio 2020
AC per € 32.800,00;
-。 il 27/04/2020 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti marzo 2020 AC per € 26.000,00;
。 il 29/05/2020 risulta una disposizione di giroconto - Emolumenti aprile 2020 AC per € 21.000,00;
-o il 05/08/2020 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti AC per €
6.800,00;
-。 il 28/10/2020 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti settembre 2020 AC per € 6.200,00;
。 il 04/11/2020 risulta una disposizione di bonifico da parte di AC PA e NO OV per spese familiari di € 10.000,00;
。 il 28/11/2020 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti novembre 2020
AC per € 9.600,00;
o il 28/12/2020 risulta una disposizione di giroconto
- Emolumenti novembre 2020
AC per € 13.600,00;
- Emolumenti dicembre 2020。 il 30/01/2021 risulta una disposizione di giroconto
AC per € 38.600,00;
o il 20/03/2021 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Valorizzazione per € 50.000,00;
。 il 22/03/2021 risulta una disposizione di giroconto
- Giroconto Valorizzazione
Portafoglio per € 20.900,00;
-Emolumenti AC per €
。 il 27/03/2021 risulta una disposizione di giroconto 17.900,00;
。 il 03/06/2021 risulta un'emissione di assegno circolare per € 25.000,00; - in merito ai conto corrente n. 6823 si riportano le seguenti informazioni:
€ 81,78 Saldo al 30/06/2018
..€ 121,17 Saldo al 31/12/2018..
€ 16.423,58 Saldo al 30/06/2019
..€ 8.529,80 Saldo al 31/12/2019..
.€ 64.032,07 Saldo al 30/06/2020
..€ 6.340,12 Saldo al 31/12/2020.
.€ 13.239,79 Saldo al 30/06/2021
.€ 29.082,17 Saldo al 31/12/2021.
.€ 21.867,09 Saldo al 30/06/2022
Saldo al 31/12/2022.
- € 19.216,40
Saldo al 30/06/2023
.- € 8.000,92
Saldo al 30/09/2023.......
- € 29.115,93 Da una preliminare disamina, si evidenziano le movimentazioni finanziarie maggiormente significative:
o il 31/01/2020 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Emolumenti AC per € 35.900,00;
。 il 27/02/2020 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Emolumenti AC per € 5.200,00;
。 il 24/03/2020 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Valorizzazione per € 50.000,00;
o il 25/03/2020 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Valorizzazione per € 17.300,00;
-o il 28/03/2020 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti febbraio 2020 AC per € 32.800,00;
o il 27/04/2020 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti marzo 2020
AC per € 26.000,00;
。 il 29/05/2020 risulta una disposizione di giroconto - Emolumenti aprile 2020 AC per € 21.000,00;
Emolumenti AC per €
。 il 05/08/2020 risulta una disposizione di giroconto 6.800,00;
。 il 28/10/2020 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti settembre 2020
-
AC per € 6.200,00;
。 il 04/11/2020 risulta una disposizione di bonifico da parte di AC PA e NO OV per spese familiari di € 10.000,00;
-。il 28/11/2020 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti novembre 2020
AC per € 9.600,00;
。 il 28/12/2020 risulta una disposizione di giroconto - Emolumenti novembre 2020 AC per € 13.600,00;
-。 il 30/01/2021 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti dicembre 2020
AC per € 38.600,00;
。 il 20/03/2021 risulta una disposizione di giroconto - Giroconto Valorizzazione per € 50.000,00;
。 il 22/03/2021 risulta una disposizione di giroconto
- Giroconto Valorizzazione
Portafoglio per € 20.900,00;
。 il 27/03/2021 risulta una disposizione di giroconto Emolumenti AC per €
17.900,00;
。 il 03/06/2021 risulta un'emissione di assegno circolare per € 25.000,00; 。 il 30/12/2021 risulta un'emissione di assegno circolare per € 50.000,00;
。 il 09/03/2022 risulta una disposizione di bonifico da parte di AC PA e
NO GI per prestito infruttifero acquisto terreno di € 35.000,00;
o il 10/03/2022 risulta un'emissione di assegno circolare per € 90.000,00;
L'istituto riferisce altresì che il sig. AC ha in essere:
о uno scoperto di conto per € 30.000,00 sul c/c 6823 a revoca, senza garanzie;
o finanziamento di € 147.488,00 con scadenza 31/08/2031, garantito dalla polizza n.
551679;
。 carta di credito € 25.000,00.
- In merito al deposito titoli n. 6823 si riportano le seguenti informazioni: Al 31/12/2018 Obbligazioni Controvalore € 499,61
Azioni Controvalore € 535,69 Al 31/03/2019 Obbligazioni Controvalore € 513,22 St Azioni Controvalore € 554,34 Al 30/06/2019 Obbligazioni Controvalore € 501,33
Azioni Controvalore € 540,18 Al 30/09/2019 Obbligazioni Controvalore € 344,55 t Azioni Controvalore € 384,74 Al 31/12/2019 Obbligazioni Controvalore € 362,24 tt Azioni Controvalore € 403,39 Al 31/03/2020 Obbligazioni Controvalore € 253,71 E " Azioni Controvalore € 281,30
Al 30/06/2020 Obbligazioni Controvalore € 269,15 " " Azioni Controvalore € 296,71
Obbligazioni Controvalore € 263,26 Al 30/09/2020
16 Azioni Controvalore € 287,45 Al 31/12/2020 Obbligazioni Controvalore € 252,10
Azioni Controvalore € 280,95
Al 31/03/2021 Obbligazioni Controvalore € 264,92 Azioni Controvalore € 9.426,68
Obbligazioni Controvalore € 380,90 Al 30/06/2021
Azioni Controvalore € 10.105,07
Obbligazioni Al 30/09/2021 Controvalore € 330,72
Controvalore € 6.972,73 Azioni
Al 31/12/2021 Obbligazioni Controvalore € 278,96 Azioni Controvalore € 5.183,00 Al 31/03/2022 Obbligazioni Controvalore € 1.584,58 It tt Azioni Controvalore € 8.680,61 Al 30/06/2022 Obbligazioni Controvalore € 1.472,13
$$ $$ Azioni Controvalore € 5.077,22
Al 30/09/2022 Obbligazioni Controvalore € 265,38 16 Azioni Controvalore € 3.125,23
Al 31/12/2022 Obbligazioni Controvalore € 308,89
** GE Azioni Controvalore € 2.562,94 Controvalore € 304,88
| Al 31/03/2023 Obbligazioni Controvalore € 2.256,99 Azioni
Obbligazioni Controvalore € 449,01 Al 30/06/2023
Azioni Controvalore € 1.772,29 Al 30/09/2023 Obbligazioni Controvalore € 511,99 " [E Azioni Controvalore € 1.865,40
- In merito al conto corrente n. 275621 (cointestato AC - IN) si riportano le seguenti informazioni:
€ 21.988,30 Saldo al 30/06/2018
..€ 23.804,36 Saldo al 31/12/2018..
. € 54.114,60 Saldo al 30/06/2019.
€ 59.543,29 Saldo al 31/12/2019.
- € 57.374,24 Saldo al 30/06/2020
€ 61.457,33 Saldo al 31/12/2020.
- € 61.462,09 Saldo al 30/06/2021
€ 61.402,84 Saldo al 31/12/2021.
- € 61.869,71 Saldo al 30/06/2022
.- € 61.426,98 Saldo al 31/12/2022.
€ 61.335,85 Saldo al 30/06/2023
Saldo al 30/09/2023..
- € 61.388,89
L'istituto bancario segnala altresì che per la cointestazione AC NT - IN LI risulta uno scoperto di conto di € 61.500,00 sul c/c 275621 a revoca, senza garanzie. Inoltre risulta un finanziamento di € 82.117,00, con scadenza al 30/11/2033 (si precisa che la rata di ottobre di € 878,45 risulta insoluta). Il finanziamento è garantito dalla polizza nr. 474792 emessa dalla Compagnia Assicurativa Allianz S.p.A..
In merito al deposito titoli n. 275621 si riportano le seguenti informazioni:
Al 31/03/2018 Titoli Controvalore € 10.480,53 C$Al 30/06/2018 Controvalore € 10.459,03
Controvalore € 8.189,88 Al 30/09/2018 66
Controvalore € 207,34 Al 31/12/2018
$6
Controvalore € 204,02 Al 31/03/2019
Controvalore € 192,06 Al 30/06/2019
Controvalore € 214,52 Al 30/09/2019
$5
Al 31/12/2019 龍 Controvalore € 221,22
Controvalore € 172,73 Al 31/03/2020
Al 30/06/2020 Controvalore € 201,18
Al 30/09/2020 56 Controvalore € 184,87
Controvalore € 169,15 Al 31/12/2020
$
Controvalore € 182,19 SAl 31/03/2021
Al 30/06/2021 Controvalore € 187,09
Al 30/09/2021
$5 Controvalore € 152,97
Al 31/12/2021 $$ Controvalore € 160,13
$$ Controvalore € 141,71 Al 31/03/2022 Al 30/06/2022 Titoli Controvalore € 118,47
Al 30/09/2022
$6 Controvalore € 62,75
Al 31/12/2022 It Controvalore € 79,63
Al 31/03/2023 15 Controvalore € 104,46
Al 30/06/2023 15 Controvalore € 127,59
Al 30/09/2023 "1 Controvalore € 136,38
■ c/o IA S.P.A. (polizze assicurative):
Il sig. AC NT risulta intestatario delle seguenti polizze:
Polizza Bonus Malus Motocicli n. 771284172 da cui ne deriva un premio lordo annuo versato pari ad € 568,00 (periodo assicurato dal 05.07.2019 al 05.07.2020); Polizza Bonus Malus Autovetture n. 771443602 da cui ne deriva un premio lordo
-
annuo versato pari ad € 394,00 (periodo assicurato dal 24.07.2020 al 24.07.2021); Polizza Bonus Malus Motocicli n. 771443603 da cui ne deriva un premio lordo annuo
-
versato pari ad € 561,00 (periodo assicurato dal 05.07.2020 al 05.07.2021); Polizza Bonus Malus Autovetture n. 771576594 da cui ne deriva un premio lordo annuo versato pari ad € 295,00 (periodo assicurato dal 21.04.2021 al 21.04.2022); Polizza Bonus Malus Autovetture n. 771576734 da cui ne deriva un premio lordo
-
annuo versato pari ad € 322,50 (periodo assicurato dal 01.05.2021 al 01.05.2022); Polizza Bonus Malus Autovetture n. 771643432 da cui ne deriva un premio lordo
-
annuo versato pari ad € 421,50 (periodo assicurato dal 17.09.2021 al 01.05.2022);
Polizza Bonus Malus Autovetture n. 771857916 da cui ne deriva un premio lordo annuo versato pari ad € 350,00 (periodo assicurato dal 21.04.2023 al 21.04.2024); Polizza Bonus Malus Autovetture n. 771857917 da cui ne deriva un premio lordo
-
annuo versato pari ad € 460,00 (periodo assicurato dal 01.05.2023 al 01.05.2024);
Polizza Bonus Malus Motocicli n. 771918155 da cui ne deriva un premio lordo annuo
-
versato pari ad € 570,00; (periodo assicurato dal 05.07.2023 al 05.07.2024);
Polizza Bonus Malus Autovetture n. 771918157 da cui ne deriva un premio lordo
-
annuo versato pari ad € 390,00 (periodo assicurato dal 24.07.2023 al 24.07.2024); Polizza Tutela Giudiziaria delle Aziende e delle Attività Professionali n. 031136513 da
-
cui ne deriva un premio versato pari ad € 184.50; (periodo assicurato dal 28.02.2005 al 28.02.2006); Polizza Assicurazione Invalidità Permanente da Malattia n. 39134344.7 da cui ne
-
deriva un premio versato pari a £ 81.840.000; (periodo assicurato dal 30.06.1999 al 30.06.2000. alla quale data si rinnoverà tacitamente di anno in anno); Polizza Globale Fabbricati Civili da cui ne deriva un premio versato pari ad € 692.04
-
(periodo assicurato dal 26.02.2015 al 05.07.2016); Polizza Multirischi n. 753472509 da cui ne deriva un premio versato pari ad € 87,01
(periodo assicurato dal 05.07.2021 al 05.07.2022).
L'Istituto in parola riferisce altresì che il sig. AC NT risulta beneficiario della somma di € 750,00 in merito ad un sinistro stradale avvenuto il 22.06.2021. ACCERTAMENTI BANCARI - IN NA
Con riferimento al periodo temporale dal 01/01/2018 al 30/09/2023, la sig.ra IN LI risulta censita presso i seguenti operatori finanziari:
IA BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.;
IA S.P.A.. (Per la sottoscrizione di polizze assicurative)
■ c/o IA BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.:
Il sig. AC NT risulta intestatario dei seguenti rapporti:
conto corrente e deposito titoli n. 28207; conto corrente e deposito titoli n. 162268;
-
conto corrente e deposito titoli n. 275621 i cui dati sono stati già inseriti nella sezione dedicata al sig. AC NT;
conto corrente e deposito titoli n. 798121;
-
conto corrente n. 722369 (intestazione conto: P.ST AC A. - IN), i cui dati sono stati già inseriti nella sezione dedicata al sig. AC NT.
- In merito al conto corrente n. 28207 si riportano le seguenti informazioni:
.€ 3.535,37 Saldo al 30/06/2018..
.€ 3.333,08 Saldo al 31/12/2018
.€ 1.489,43 Saldo al 30/06/2019..
.€ 2.202,95 Saldo al 31/12/2019..
.€ 11.817,81 Saldo al 30/06/2020..
.€ 12.430,66 Saldo al 31/12/2020
.€ 10.935,70 Saldo al 30/06/2021.
.€ 8.795,44 Saldo al 31/12/2021.
..€ 13.561,53 Saldo al 30/06/2022.
.€ 133,06 Saldo al 31/12/2022
.€ 3.167,57 Saldo al 30/06/2023.
.€ 1.303,06 Saldo al 30/09/2023.
Da una preliminare disamina, si evidenziano le movimentazioni finanziarie maggiormente significative:
。 il 05/06/2019 risulta una disposizione di pagamento alla Darta Saving Life Assurance LTD per € 85.000,00;
。 il 08/05/2020 risulta una disposizione di pagamento alla Darta Saving Life Assurance LTD per € 20.000,00;
。 il 29/07/2022 risulta un addebito per una disposizione di giroconto per € 6.000,00;
。 il 06/10/2022 risulta un addebito per una disposizione di giroconto per € 9.000,00;
o il 24/12/2022 risulta un addebito per una disposizione di giroconto per € 5.500,00;
o il 21/04/2023 risulta un prelevamento di contanti per € 4.000,00;
o il 11/08/2023 risulta una disposizione di pagamento alla Darta Saving Life Assurance LTD per € 12.000,00.
Il citato dossier titoli collegato al conto non risulta movimentato. - In merito al conto corrente n. 162268 si riportano le seguenti informazioni:
.€ 132,21 Saldo al 30/06/2018......
Saldo al 31/12/2018
.€ 130,29
Saldo al 30/06/2019.
..€ 328,57
.€ 306,60 Saldo al 31/12/2019..
Saldo al 30/06/2020..
.€ 862,00
Saldo al 31/12/2020
. € 341,39
.€ 143,50 Saldo al 30/06/2021.
Saldo al 31/12/2021.
.€ 787,12
.€ 1.156,70 Saldo al 30/06/2022.
.€ 2.008,29 Saldo al 31/12/2022
Saldo al 30/06/2023..
.€ 1.139,10
Saldo al 30/09/2023.
.€ 540,34
Il citato dossier titoli collegato al conto non risulta movimentato.
- In merito al conto corrente n. 798129 si riportano le seguenti informazioni:
..€ 35,91 Saldo al 30/06/2021..
.€ 174,90 Saldo al 31/12/2021.
.€ 780,02 Saldo al 30/06/2022.
Saldo al 31/12/2022
..€ 3.063,09
Saldo al 30/06/2023.
..€ 20,20
Saldo al 30/09/2023.
.- € 212,76
Da una preliminare disamina, si evidenziano le movimentazioni finanziarie maggiormente significative:
o il 21/03/2022 risulta un accredito per un giroconto di € 12.500,00;
o il 25/03/2022 risulta un accredito per un giroconto di € 6.800,00.
Il citato dossier titoli collegato al conto non risulta movimentato.
L'Istituto in parola riferisce altresì che la sig.ra IN ha sottoscritto dei Fondi comuni di investimento i cui controvalori vengono di seguito evidenziati:
Fondi di investimento – risparmio gestito IN LI + IO NA
.
- controvalore € 1.739,35;
-Fondi di investimento – risparmio gestito IN LI - controvalore € 20.311,37;
•
Polizze assicurative per un valore pari ad € 98.578,04.
.
■ c/o IA S.P.A. (polizze assicurative):
La sig.ra IN LI risulta intestataria delle seguenti polizze:
Polizza Bonus Malus Autovetture n. 770655222 da cui ne deriva un premio lordo annuo versato pari ad € 331,00 (periodo assicurato dal 02.02.2016 al 03.02.2016); Polizza Bonus Malus Autovetture n. 771857604 da cui ne deriva un premio lordo
-
annuo versato pari ad € 504,41 (periodo assicurato dal 07.04.2023 al 07.04.2024) Polizza Danni a terzi n. 753375789 da cui ne deriva un premio versato pari ad €
105,96 (periodo assicurato dal 30.01.2020 al 30.01.2021);
Polizza Danni a terzi n. 753375789 da cui ne deriva un premio versato pari ad € 108,60 (periodo assicurato dal 30.01.2021 al 30.01.2022);
Polizza Danni a terzi n. 753375789 da cui ne deriva un premio versato pari ad €
-
120,96 (periodo assicurato dal 30.01.2023 al 30.01.2024).
1. Ad integrazione di quanto rappresentato con la nota cui la presente fa seguito si comunicano gli ulteriori elementi pervenuti dagli istituti di credito appresso indicati.
2. Con riferimento alle polizze emesse dalla Allianz S.p.A. si comunicano, così come pervenuti, i seguenti dati:
1. Polizza n. 692857:
• Nome del prodotto: Rendita Vitalizia Differita;
Contraente: IN LI;
Assicurato: IN LI;
Decorrenza: 12/08/2002;
Durata contratto: scadenza 12/08/2022;
Ammontare cumulo premi;
€ 20.519,62;
Stato della polizza: stornata per scadenza;
Tipologia del prodotto: rivalutabile;
Liquidata per scadenza in data 04/08/2023 per l'importo di € 21.782,62. 2. Polizza n. 62759529:
• Nome del prodotto: Valore;
Contraente: IN LI;
Assicurato: AC RA MA;
Decorrenza: 23/08/2011
Durata contratto: Vitaliza;
Ammontare cumulo premi;
€ 58.000,00;
Stato della polizza: in vigore;
Tipologia del prodotto: rivalutabile;
Prestazione lorda maturata (al 12/07/2024) € 57.240,94.
3. Polizza n. 342214:
• Nome del prodotto: Rendita Vitalizia Differita;
Contraente: AC NT;
Assicurato: AC NT;
Decorrenza: 12/05/1993;
Durata contratto: Vitalizia con rinnovo annuale;
Ammontare cumulo premi;
€ 12.303,92;
Stato della polizza: in differimento, scaduto il 12/05/2019;
Tipologia del prodotto: rivalutabile;
Prestazione lorda maturata (al 12/07/2024) € 24.915,87.
4. Polizza n. 342215:
• Nome del prodotto: Capitale Differito;
Contraente: AC NT;
Assicurato: AC NT;
Decorrenza: 12/05/1993;
Durata contratto: Vitalizia con rinnovo annuale;
Ammontare cumulo premi;
€ 12.303,92;
Stato della polizza: in differimento, scaduto il 12/05/2019;
Tipologia del prodotto: rivalutabile;
Prestazione lorda maturata (al 12/07/2024) € 25.494,90.
5. Polizza n. 474792:
• Nome del prodotto: Rendita Vitalizia Differita;
Contraente: AC NT;
Assicurato: AC NT;
Decorrenza: 17/01/1997;.
Durata contratto: 17/01/2012;
Ammontare cumulo premi;
€ 43.777,97;
Stato della polizza: scaduta;
Tipologia del prodotto: rivalutabile;
Prestazione lorda maturata (al 12/07/2024) € 73.722,51. 6. Polizza n. 551679:
• Nome del prodotto: Rendita Vitalizia Differita;
Contraente: AC NT;
Assicurato: AC NT;
Decorrenza: 29/12/1998;
Durata contratto: Vitalizia con rinnovo annuale;
Ammontare cumulo premi;
€ 74.212,36;
Stato della polizza: in differimento, scaduta il 29/12/2020;
Tipologia del prodotto: rivalutabile;
Prestazione lorda maturata (al 12/07/2024) € 105.030,13.
Pegno a favore di NK.
7. Polizza n. 552938:
• Nome del prodotto: Dival Vita Pensione;
Contraente: AC NT;
Assicurato: AC NT;
Decorrenza: 31/12/1998;
Durata contratto: Vitalizia;
Ammontare cumulo premi;
€ 10.357,49;
Stato della polizza: in vigore;
Tipologia del prodotto: rivalutabile;
Prestazione lorda maturata (al 12/07/2024) € 19.975,65.
8. Polizza n. 500309754:
• Nome del prodotto: Orizzonte Previdenza;
Contraente: IN LI;
Assicurato: IN LI;
Decorrenza: 01/10/2014;
Durata contratto: Vitalizia;
Ammontare cumulo premi;
€ 49.998,05 (di cui € 20.342,05 derivant trasferimento delle riserve della polizza 850893, per operazione razionalizza
PIP);
Stato della polizza: in vigore;
Tipologia del prodotto: PIP Unit Linked;
Prestazione lorda maturata (al 12/07/2024) € 57.540,34.
9. Polizza n. 748034:
• Nome del prodotto: RB Tax & Pension;
Contraente: IN LI;
Assicurato: IN LI;
Decorrenza: 16/06/2004;
Durata contratto: 16/11/2037;
Ammontare cumulo premi;
€ 6.500,00;
Stato della polizza: in vigore;
Tipologia del prodotto: FIP Unit Linked;
Prestazione lorda maturata (al 12/07/2024) € 10.716,10. 10. Polizza n. 500300502:
• Nome del prodotto: Orizzonte Previdenza;
Contraente: AC NT;
Assicurato: AC NT;
Decorrenza: 01/10/2014;
Durata contratto: Vitalizia;
Ammontare cumulo premi;
€ 71.963,41 (di cui € 40.979,41 derivanti dal trasferimento delle riserve della polizza 852028, per operazione razionalizzazione
PIP);
Stato della polizza: in vigore;
Tipologia del prodotto: PIP Unit Linked;
Prestazione lorda maturata (al 12/07/2024) € 69.485,24.
11. Polizza n. 671997:
• Nome del prodotto: Progetto Arcobaleno;
Contraente: AC NT;
Assicurato: AC NT;
Decorrenza: 28/12/2001;
Durata contratto: scadenza 11/12/2030;
Ammontare cumulo premi;
€ 45.492,00;
Stato della polizza: in vigore;
Tipologia del prodotto: FIP Unit Linked;
3
Prestazione lorda maturata (al 12/07/2024) € 83.151,14.
12. Polizza n. 563225:
• Nome del prodotto: Investire in cultura;
Contraente: AC NT;
Assicurato: PA GI;
Decorrenza: 14/04/1999;
Durata contratto: scadenza 14/04/2017;
Ammontare cumulo premi;
€ 5.372,40;
Stato della polizza: stornata per scadenza;
Tipologia del prodotto: rivalutabile;
Liquidata per scadenza in data 12/05/2021 per € 5.235,95 a favore di LU
AR.
13. Convenzione n. 7398:
• Posizione 4637533
Nome del prodotto: TCM;
Contraente: NK;
Assicurato: IN LI;
Decorrenza: 01/01/2023;
Durata contratto: scadenza 01/01/2024;
Ammontare cumulo premi;
€ 156,51;
Stato della polizza: stornata per espiro;
Tipologia del prodotto: rivalutabile. 14. Convenzione n. 373:
• Posizione 100873
Nome del prodotto: Rendita Vitalizia;
Contraente: NK;
Assicurato: AC NT;
Decorrenza: 01/04/1992;
Durata contratto: scadenza 01/04/2026;
Ammontare cumulo premi;
€ 57.289,23;
Stato della polizza: in vigore;
Tipologia del prodotto: rivalutabile.
Prestazione lorda maturata (al 12/07/2024) € 156.888,60.
15. Convenzione n. 7398:
• Posizione 4636129
Nome del prodotto: TCM;
Contraente: NK;
Assicurato: AC NT;
Decorrenza: 01/01/2023;
Durata contratto: scadenza 01/01/2024;
Ammontare cumulo premi;
€ 369,54;
Stato della polizza: stornata per espiro;
Tipologia del prodotto: rivalutabile.
Con riferimento all'anno 2019 si comunicano di seguito, al 31.12.2019, i saldi dei Fondi emessi dalla Allianz Global Investors GmbH:
1. Allianz Global Dynamic Multi asset Strategy 75Fund/L - intestatario AC NT
€ 3.235,69 (importo netto);
2. Allianz Global Dynamic Multi asset Strategy 75Fund/L - intestatario AC NT
€ 22.635,09 (importo netto);
3. Allianz Global Dynamic Multi asset Strategy 75Fund/L - intestatario AC NT
€ 2.956,38 (importo netto);
4. Allianz Global Dynamic Multi asset Strategy 75Fund/L - intestatario AC NT
€ 5.858,11 (importo netto);
5. Allianz Global Dynamic Multi asset Strategy 75Fund/L - intestatario AC NT
€ 44,97 (importo netto);
6. Allianz Multi20/L - intestatario AC NT € 36.121,05 (importo netto);
7. Allianz Multi50/L - intestatario AC NT € 38,99 (importo netto);
8. Allianz Multi90/L - intestatario AC NT € 25.182,25 (importo netto);
9. Allianz Global Dynamic Multi asset Strategy 25Fund/L - intestatario AC NT
€ 6,04 (importo netto);
10.Allianz Azioni Europa/L - intestatario AC NT € 30.232,64 (importo netto);
11.Allianz Azioni Italia All Stars/L - intestatario AC NT € 1.226,74 (importo netto);
12.Allianz Azioni Italia All Stars/L - intestatario AC NT € 16.123,64 (importo netto);
13.Allianz Global Multi-Asset CF/L - intestatario IN LI, cointestatario
IO NA: € 4.291,48 (importo netto);
-14. Allianz Global Dynamic Multi-Asset Strategy 75Fund/L intestatario Dominco
LI, cointestatario IO NA: € 544,53 (importo netto);
15.Allianz Azioni Europa/L - intestatario IN LI, cointestatario IO
NA: € 1.061,01 (importo netto);
16.Fondo Agi Convertible Bond 40735 intestatario AC NT, avente un controvalore pari ad € 2.672,58;
17.Fondo Agi Europe EQ Growth Eur 40735 - intestatario AC NT, avente un controvalore pari ad € 7.661,11;
18. Fondo Agi European Equity Dividend Dis Eur 40735 - intestatario AC NT, avente un controvalore pari ad € 623,01;
-intestatario AC NT, avente un 19.Fondo Global Allocation Eur 123179
-
controvalore pari ad € 24.579,86;
20. Fondo Pim Balanced Income And Growth 35235 - intestatario AC NT, avente un controvalore pari ad € 66.319,17;
21.Fondo Pim Emerg Markets Bond Eur HDG 35235 - intestatario AC NT, avente un controvalore pari ad € 20.116,62;
22.Fondo Pim Total Return Bond Eur Hedged 35235 - intestatario AC NT, avente un controvalore pari ad € 109.072,50;
-23.Fondo Pim Balanced Income And Growth 8652 intestatario IN LI, avente un controvalore pari ad € 5.671,68;
24. Fondo Pim Global Real Return Eur Hedged 8652 - intestatario IN LI, avente un controvalore pari ad € 9.943,12; 25. Fondo Pim Total Return Bond Eur Hedged 8652 - intestatario IN LI, avente un controvalore pari ad € 6.818,78;
26. Fondo Anima Liquidità Euro 5255193 intestatario IN LI, avente un controvalore pari ad € 4.714,70;
Parte 1 ancora risulta intestatario
■ c/o BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.:
- conto corrente n. 1000/2175 acceso in data 21/09/1998.
Parte 1 risulta un reddito complessivo di €Dalle dichiarazione dei redditi 2024 di
221.167,00, IRPEF € 63.105,00, addizionale regionale IRPEF € 6788,99, addizionale comunale IRPEF 1707,00. Dalle dichiarazione dei redditi 2023 di Parte 1 risulta un
reddito complessivo di € 174.193,00, IRPEF € 35.210,00, addizionale regionale IRPEF €
5.241,00, addizionale comunale IRPEF 1.335,00. Dalle dichiarazione dei redditi 2022 di Parte 1 risulta un reddito complessivo di € 115.253,00, IRPEF € 11.821,00, addizionale regionale IRPEF € 2.149,00, addizionale comunale IRPEF 1.048,00. Dalle dichiarazione dei redditi 2024 di Controparte_1 risulta un reddito complessivo di €
64.137,00, addizionale regionale IRPEF € 1494,00, addizionale comunale IRPEF 203,00. Dalle dichiarazione dei redditi 2023 di Controparte_1 risulta un reddito complessivo di €
103.768,00, addizionale regionale IRPEF € 2.904,00, addizionale comunale IRPEF 534,00. Dalle dichiarazione dei redditi 2022 di Controparte_1 risulta un reddito complessivo di €
107.402,00, addizionale regionale IRPEF € 2.033,00, addizionale comunale IRPEF 562,00.
Alla stregua degli elementi fin qui riportati, tenuto conto delle attuali esigenze delle figlie (di
15 e 9 anni), del tenore di vita delle stesse in costanza di convivenza con entrambi i genitori come presumibile sulla base degli elementi sopra riportati, dei tempi di permanenza presso il padre, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti sostanzialmente in via esclusiva dalla madre, del valore economico dell'assegnazione alla stessa della casa famigliare si ritiene congruo quantificare in euro
3.000,00 l'importo del contributo del mantenimento delle figlie e a carico del padre (euro
1.500,00 ciascuna). L'assegno mensile come determinato, andrà versato a Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di marzo 2025. Il padre dovrà anche partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche necessarie per i figli, come individuate dal Protocollo d'intesa tra
Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018.
La resistente ha insistito nella domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di "reddito" il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass.
4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione" (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica.
Orbene ritiene il Tribunale che i redditi accertati della resistente le consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello presumibilmente goduto in costanza di matrimonio, come desumibile sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle parti e degli accertamenti compiuti, non essendo stato allegato né provato alcunchè circa il tenore di vita in concreto goduto in costanza di matrimonio. Alla luce, quindi, degli indicati elementi ritiene il Collegio che non può trovare accoglimento la domanda proposta ai sensi dell'art 156 comma 1 c.c., non accolta neanche in via provvisoria dal Presidente con provvedimento non reclamato sul punto.
Avuto riguardo alla natura e all'esito della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, incluse quelle della fase di reclamo. Le spese di
CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Le spese per l'attività professionale del curatore delle minori, la cui nomina è stata resa necessaria dall'elevata conflittualità tra le parti, vanno poste in solido a carico delle medesime. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli medi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro 26.000,01 a € 52.000,00 di cui ai D.M. 147/2022 applicabile ratione temporis, per le quattro fasi, ridotte del 50% per assenza di questione di particolare complessità,
con l'aumento del 30% per la difesa di più parti. Gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà
ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2002, attesa l'ammissione dei minori al patrocinio a CP_2 dello Stato
che determina altresì che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R.
115/2002.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sul ricorso depositato da Parte 1 in data
28/10/2019, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito proposta da Controparte_1
- dichiara inammissibile la domanda di addebito proposta da Parte 1 affida le figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre disciplinando gli incontri padre figlie come in parte motiva;
assegna la casa familiare in HI alla via via Nuova dei Conti n. 31/L. a CP 1
[...] ; pone a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle figlie Parte 1
Controparte_1 l'importo di Euro corrispondendo, entro il giorno 5 di ciascun mese, a
3.000,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo d'intesa tra
Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018; tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a far data da marzo 2026;
dispone che il Servizio Sociale territorialmente competente prosegua nelle attività di sostegno avviate in favore del nucleo familiare, nell'ambito dei compiti suoi propri, derivanti dalla legge, segnatamente dalla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare dall'art. 16 ("valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari") segnalando al PMM eventuali condotte poste in essere da uno o da entrambi i genitori contrarie all'interesse delle minori;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pone a carico di ciascuna parte nella misura del 50% le spese di CTU già liquidate con separato decreto;
Parte 1pone a carico di e Controparte_1 in solido, le spese del curatore speciale avv.
Simona Scotti che si liquidano in complessivi € 2.475,20, oltre spese gen., IVA e CPA, se dovute come per legge;
dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133
D.P.R. 115/2002
Così deciso in Napoli. nella camera di consiglio del 21.02.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti