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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n.214/2022 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Avv. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 23 aprile 2025, nella causa avente ad oggetto “assegno a sostegno della natalità di cui all'art. 1 commi da 248 a 249 legge n 205 del 2017”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, rappr. e dif. da avv. Francesca Bommino Appellante Parte_1
contro
. , in persona del legale rappresentante p.t. , con avv. Andriulli, Battiato e Certomà CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 7 giugno 2022 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 18 gennaio 2022 con cui il Giudice del lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda, chiamando in giudizio l' , vòlta ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto CP_1 dell'assegno a sostegno della natalità di cui all'art. 1 commi da 228 a 249 legge n 205 del 2017, richiesto in via amministrativa con istanza in data 21 novembre e non erogatole .
Si è costituito l . CP_1
---§§ooo§§---
Per la corretta comprensione della materia occorre precisare quanto segue molto chiaramente esposto dall' con allegazione della documentazione di riferimento.. CP_1 La signora presentava all' in data 21.11.2018 domanda di Assegno di natalità per la Pt_1 CP_1 minore , nata il [...], la domanda di assegno di natalità: essa è stata Persona_1 respinta in data 04/12/2018 a causa di anomalie nell'attestazione ISEE rilasciata a seguito della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata dalla ricorrente (vedi documentazione allegata dall' ). CP_1
Dai controlli automatizzati svolti dall'Agenzia delle Entrate sulle informazioni autodichiarate dalla ricorrente si sono evidenziate omissioni nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
E' da precisare che, così come nel caso di specie, in caso di genitori non coniugati e non conviventi, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva”, l'attestazione ISEE differisce da quella ordinaria, così come specificato con circolare n. 171/2014 (v. allegato) :
1
“...ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 7):per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse
Dai controlli automatizzati svolti dall'Agenzia delle Entrate sulle informazioni autodichiarate dalla ricorrente si sono evidenziate omissioni nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
Occorre precisare che, così come nel caso di specie, in caso di genitori non coniugati e non conviventi, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva”, l'attestazione ISEE differisce da quella ordinaria, così come specificato con circolare n. 171/2014 (v. allegato) :
“...ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 7):per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 8).”.
Nel caso di specie, dalla analisi svolta dall nella DSU la ricorrente ha dichiarato CP_1 testualmente che il padre delle minori:
1- NON è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria;
2- NON è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
3- NON è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del padre in termini di rapporti affettivi ed economici.
Per quanto sopra dichiarato, alla ricorrente era specificatamente richiesto nel modulo di DSU, la presentazione di dichiarazione necessaria ossia la compilazione del Foglio componente (FC) relativo al genitore non convivente. Tuttavia, tale documento non è mai stato presentato all' ; CP_1 pertanto a seguito di questa OMISSIONE il valore ISEE non è stato possibile calcolare l'assegno di natalità. Tale anomalia, che precludeva e preclude il diritto e il pagamento della prestazione, non è stata sanata per tutto il 2018.
Secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (bonus bebè) e dal punto 1 della circolare madre dell'assegno di natalità n° 93/2015, uno dei requisiti necessari al fine dell'accoglimento della domanda è :” … Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, AL GIORNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.”.
Pertanto, dato atto che la DSU 2018 presentata dalla ricorrente è viziata da omissioni ed anomalie mai sanate, ciò ha comportato la reiezione della domanda da parte dell'istituto previdenziale. Mancando l'importo relativo ai redditi della componente attratta (padre che risulta essere lavoratore dipendente) il valore dell'ISEE relativo alla minore è indeterminabile.
---§§ooo§§---
2 Tutto questo emergeva dal giudizio di primo grado, corredato dai documenti di riferimento, cui il
Giudice di primo grado, dopo evidente delibazione, ha ritenuto di rigettare la domanda attorea , considerando ancora – come dagli atti emerge – che:
*l'ISEE presentato al momento della domanda della prestazione oggetto di causa non comprendeva anche la posizione del genitore non convivente;
*diverso da quello in cui è stato chiesto l'assegno di mantenimento e comunque, in ogni caso, viene superato il limite di € 25.000,00 previsto dall'art. 1 comma 125 legge 190 del 2014;
*che, considerando il genitore non convivente, la documentazione prodotta non rilevava ai fini ella fondatezza delle domanda.
---§§ooo§§---
Tutto ciò necessariamente premesso, parte appellante ripercorre la propria richiesta fondata sul suo buon diritto, tuttavia insistendo nella domanda limitandosi ad affermare che (Regolamento del
Consiglio dei Ministri contenuto nell'art. 1 comma 125 legge n. 190 /2014) se in condizione economica non superiore a € 25.000,00 l'importo dell'assegno di cui al primo periodo (€ 960,00) viene raddoppiato, di talchè le spetterebbe la somma di € 1.920,00 in quanto l'ISEE era inferiore a € 7.000,00, senza specificare alcunchè in materia di legislazione e di oneri spettanti alla parte istante, che nel caso di specie, come si è visto, presentano plurime irregolarità.
In sostanza, s assiste ad una sostanziale ripetizione del ricorso di primo grado.
Null'altro: l'appellante non prende posizione sulle irregolarità ravvisate che hanno determinato la reiezione della domanda amministrativa e che il Giudice di primo grado ha correttamente valutato – con ragionamento che questa Corte integralmente condivide – pervenendo al rigetto del ricorso.
Per tali motivi l'appello va rigettato.
Nulla per le spese, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese di lite.
Taranto, 23 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Avv. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 23 aprile 2025, nella causa avente ad oggetto “assegno a sostegno della natalità di cui all'art. 1 commi da 248 a 249 legge n 205 del 2017”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, rappr. e dif. da avv. Francesca Bommino Appellante Parte_1
contro
. , in persona del legale rappresentante p.t. , con avv. Andriulli, Battiato e Certomà CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 7 giugno 2022 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 18 gennaio 2022 con cui il Giudice del lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda, chiamando in giudizio l' , vòlta ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto CP_1 dell'assegno a sostegno della natalità di cui all'art. 1 commi da 228 a 249 legge n 205 del 2017, richiesto in via amministrativa con istanza in data 21 novembre e non erogatole .
Si è costituito l . CP_1
---§§ooo§§---
Per la corretta comprensione della materia occorre precisare quanto segue molto chiaramente esposto dall' con allegazione della documentazione di riferimento.. CP_1 La signora presentava all' in data 21.11.2018 domanda di Assegno di natalità per la Pt_1 CP_1 minore , nata il [...], la domanda di assegno di natalità: essa è stata Persona_1 respinta in data 04/12/2018 a causa di anomalie nell'attestazione ISEE rilasciata a seguito della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata dalla ricorrente (vedi documentazione allegata dall' ). CP_1
Dai controlli automatizzati svolti dall'Agenzia delle Entrate sulle informazioni autodichiarate dalla ricorrente si sono evidenziate omissioni nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
E' da precisare che, così come nel caso di specie, in caso di genitori non coniugati e non conviventi, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva”, l'attestazione ISEE differisce da quella ordinaria, così come specificato con circolare n. 171/2014 (v. allegato) :
1
“...ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 7):per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse
Dai controlli automatizzati svolti dall'Agenzia delle Entrate sulle informazioni autodichiarate dalla ricorrente si sono evidenziate omissioni nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
Occorre precisare che, così come nel caso di specie, in caso di genitori non coniugati e non conviventi, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva”, l'attestazione ISEE differisce da quella ordinaria, così come specificato con circolare n. 171/2014 (v. allegato) :
“...ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 7):per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 8).”.
Nel caso di specie, dalla analisi svolta dall nella DSU la ricorrente ha dichiarato CP_1 testualmente che il padre delle minori:
1- NON è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria;
2- NON è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
3- NON è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del padre in termini di rapporti affettivi ed economici.
Per quanto sopra dichiarato, alla ricorrente era specificatamente richiesto nel modulo di DSU, la presentazione di dichiarazione necessaria ossia la compilazione del Foglio componente (FC) relativo al genitore non convivente. Tuttavia, tale documento non è mai stato presentato all' ; CP_1 pertanto a seguito di questa OMISSIONE il valore ISEE non è stato possibile calcolare l'assegno di natalità. Tale anomalia, che precludeva e preclude il diritto e il pagamento della prestazione, non è stata sanata per tutto il 2018.
Secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (bonus bebè) e dal punto 1 della circolare madre dell'assegno di natalità n° 93/2015, uno dei requisiti necessari al fine dell'accoglimento della domanda è :” … Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, AL GIORNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.”.
Pertanto, dato atto che la DSU 2018 presentata dalla ricorrente è viziata da omissioni ed anomalie mai sanate, ciò ha comportato la reiezione della domanda da parte dell'istituto previdenziale. Mancando l'importo relativo ai redditi della componente attratta (padre che risulta essere lavoratore dipendente) il valore dell'ISEE relativo alla minore è indeterminabile.
---§§ooo§§---
2 Tutto questo emergeva dal giudizio di primo grado, corredato dai documenti di riferimento, cui il
Giudice di primo grado, dopo evidente delibazione, ha ritenuto di rigettare la domanda attorea , considerando ancora – come dagli atti emerge – che:
*l'ISEE presentato al momento della domanda della prestazione oggetto di causa non comprendeva anche la posizione del genitore non convivente;
*diverso da quello in cui è stato chiesto l'assegno di mantenimento e comunque, in ogni caso, viene superato il limite di € 25.000,00 previsto dall'art. 1 comma 125 legge 190 del 2014;
*che, considerando il genitore non convivente, la documentazione prodotta non rilevava ai fini ella fondatezza delle domanda.
---§§ooo§§---
Tutto ciò necessariamente premesso, parte appellante ripercorre la propria richiesta fondata sul suo buon diritto, tuttavia insistendo nella domanda limitandosi ad affermare che (Regolamento del
Consiglio dei Ministri contenuto nell'art. 1 comma 125 legge n. 190 /2014) se in condizione economica non superiore a € 25.000,00 l'importo dell'assegno di cui al primo periodo (€ 960,00) viene raddoppiato, di talchè le spetterebbe la somma di € 1.920,00 in quanto l'ISEE era inferiore a € 7.000,00, senza specificare alcunchè in materia di legislazione e di oneri spettanti alla parte istante, che nel caso di specie, come si è visto, presentano plurime irregolarità.
In sostanza, s assiste ad una sostanziale ripetizione del ricorso di primo grado.
Null'altro: l'appellante non prende posizione sulle irregolarità ravvisate che hanno determinato la reiezione della domanda amministrativa e che il Giudice di primo grado ha correttamente valutato – con ragionamento che questa Corte integralmente condivide – pervenendo al rigetto del ricorso.
Per tali motivi l'appello va rigettato.
Nulla per le spese, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese di lite.
Taranto, 23 aprile 2025
Il Presidente relatore
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