Art. 1. 1. E' trasferita in proprieta', a titolo gratuito, dal 1 gennaio 1999 alla regione Toscana la tenuta di San Rossore, in provincia di Pisa, con le scorte vive e morte risultanti dai relativi inventari redatti a seguito della convenzione tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana stipulata in data 29 dicembre 1995, per la parte gia' attribuita dalla legge 21 febbraio 1957, n. 32 , alla dotazione del Presidente della Repubblica ed inserita nel territorio del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.
2. La gestione della tenuta di cui al comma 1, affidata alla regione Toscana, deve essere conforme ai principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 , secondo tecniche tese alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti dell'ecosistema, quale unicum ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale. La gestione della tenuta mira anche al perseguimento di scopi didattici, educativi e sociali, all'equilibrio ecologico e al risanamento ambientale. La regione Toscana puo' assumere, nel rigoroso rispetto dei richiamati principi di salvaguardia ambientale, iniziative rivolte alla valorizzazione della tenuta.
3. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere deve avvenire nel rispetto delle competenze dell'Ente parco istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni.
4. La tenuta di San Rossore, in tutti i beni immobili che la compongono e loro pertinenze, e' inalienabile e non puo' formare oggetto di diritti a favore di terzi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 , reca: "Legge quadro sulle aree protette".
2. La gestione della tenuta di cui al comma 1, affidata alla regione Toscana, deve essere conforme ai principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 , secondo tecniche tese alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti dell'ecosistema, quale unicum ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale. La gestione della tenuta mira anche al perseguimento di scopi didattici, educativi e sociali, all'equilibrio ecologico e al risanamento ambientale. La regione Toscana puo' assumere, nel rigoroso rispetto dei richiamati principi di salvaguardia ambientale, iniziative rivolte alla valorizzazione della tenuta.
3. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere deve avvenire nel rispetto delle competenze dell'Ente parco istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni.
4. La tenuta di San Rossore, in tutti i beni immobili che la compongono e loro pertinenze, e' inalienabile e non puo' formare oggetto di diritti a favore di terzi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 , reca: "Legge quadro sulle aree protette".