Versione
24 aprile 1999
24 aprile 1999
Art. 1. 1. E' trasferita in proprieta', a titolo gratuito, dal 1 gennaio 1999 alla regione Toscana la tenuta di San Rossore, in provincia di Pisa, con le scorte vive e morte risultanti dai relativi inventari redatti a seguito della convenzione tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana stipulata in data 29 dicembre 1995, per la parte gia' attribuita dalla legge 21 febbraio 1957, n. 32 , alla dotazione del Presidente della Repubblica ed inserita nel territorio del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.
2. La gestione della tenuta di cui al comma 1, affidata alla regione Toscana, deve essere conforme ai principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 , secondo tecniche tese alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti dell'ecosistema, quale unicum ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale. La gestione della tenuta mira anche al perseguimento di scopi didattici, educativi e sociali, all'equilibrio ecologico e al risanamento ambientale. La regione Toscana puo' assumere, nel rigoroso rispetto dei richiamati principi di salvaguardia ambientale, iniziative rivolte alla valorizzazione della tenuta.
3. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere deve avvenire nel rispetto delle competenze dell'Ente parco istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni.
4. La tenuta di San Rossore, in tutti i beni immobili che la compongono e loro pertinenze, e' inalienabile e non puo' formare oggetto di diritti a favore di terzi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 , reca: "Legge quadro sulle aree protette".
2. La gestione della tenuta di cui al comma 1, affidata alla regione Toscana, deve essere conforme ai principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 , secondo tecniche tese alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti dell'ecosistema, quale unicum ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale. La gestione della tenuta mira anche al perseguimento di scopi didattici, educativi e sociali, all'equilibrio ecologico e al risanamento ambientale. La regione Toscana puo' assumere, nel rigoroso rispetto dei richiamati principi di salvaguardia ambientale, iniziative rivolte alla valorizzazione della tenuta.
3. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere deve avvenire nel rispetto delle competenze dell'Ente parco istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni.
4. La tenuta di San Rossore, in tutti i beni immobili che la compongono e loro pertinenze, e' inalienabile e non puo' formare oggetto di diritti a favore di terzi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 , reca: "Legge quadro sulle aree protette".
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Imperia, ordinanza 29/03/2021Provvedimento: TRIBUNALE DI IMPERIA Rg. N. 925/2019 ORDINANZA Parte_1 con l'avv. TALLONE NICLA Contro Controparte_1 con l'avv. GIANNELLI RENATO §§§ A scioglimento della riserva del 24/3/2021 precede letti gli atti visti i documenti si rileva quanto segue. Il convenuto nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito in quanto applicabile alla fattispecie de quo il c.d. foro del consumatore. Sul tema della natura del foro del consumatore, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma che si tratta “di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti, giusta la previsione dell'art. …Leggi di più...
- riassunzione causa·
- art. 47 Codice del Consumo·
- giurisprudenza eurounitaria·
- foro del consumatore·
- competenza territoriale·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- persona fisica·
- art. 33 d.lgs. 206/2005·
- consumatore