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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5108/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Sandraida Petrassi Parte_1 ricorrente
E
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 con Avv. Anna Maria Trotta resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.12.2024 ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere Controparte_1 sue dipendenze con rapporto a tempo indeterminato part time dal 30.12.2020 con inquadramento nella categoria C e profilo di istruttore amministrativo, esponeva che precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato aveva Con prestato attività lavorativa per l' locale dapprima in qualità di LSU nel periodo dal 3.11.1997 al 30.12.2014 e successivamente dal 31.12.2014 al
30.12.2020 in forza di contratto a tempo determinato part time.
Deduceva di aver rappresentato al convenuto la volontà di CP_1 trasformazione del rapporto di lavoro da part time in full time sia per le vie brevi che formalmente e che, nonostante dette richieste, l'Ente locale in data
1 19.11.2024 aveva pubblicato un avviso pubblico di selezione, per esami, per la copertura di 1 un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo addetto al servizio di segreteria – affari generali con inquadramento nella medesima categoria e posizione economica da esso posseduta.
Sosteneva, quindi, la violazione dell'art. 3 L. n. 244/2007 assumendo il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro e, dopo aver argomentato in diritto, concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a Parte_1 full – time dalla data di pubblicazione del bando e, conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente di voler inquadrare il lavoratore nella medesima categoria ma con rapporto di lavoro full time, condannare altresì,
l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno subito dal lavoratore determinata nella misura delle differenza retributiva tra part -time in full-time dalla data del concorso sino all'effettivo inquadramento contrattuale [..]”.
Il si costituiva in giudizio contestando il Controparte_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 3.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente – assunto con contratto a tempo indeterminato part time del
30.12.2020 - agisce in questa sede per l'accertamento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dolendosi dell'avvenuta pubblicazione di un avviso pubblico di selezione, per esami, per la copertura di 1 un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo evidenziando di aver rappresentato al datore di lavoro la volontà di trasformazione del rapporto;
a fondamento della domanda pone il referente normativo costituito dall'art. 3 L. n. 244/2007 e richiama a sostegno pronunce di legittimità (in specie Cass. n. 31036/2022; Cass.
27440/2017).
2 La pretesa è contrastata dall'Ente locale convenuto che ha messo in risalto l'insussistenza degli elementi costituivi del reclamato diritto.
Giova richiamare la previsione dell'art. 3 L. n. 244/2007 posta a fondamento della domanda attorea.
La disposizione normativa in parola – rubricata “Disposizioni relative alla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro del personale con contratto di lavoro part-time” - sancisce “Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”.
Come correttamente rileva il resistente e come evidenziato dalla CP_1 giurisprudenza richiamata da parte ricorrente la norma non configura il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in termini di diritto assoluto del dipendente, subordinandolo, invero, alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
a) sia stata avviata dalla PA una procedura di assunzione di personale a tempo pieno;
b) la trasformazione avvenga nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
c) vi sia stata la richiesta di trasformazione del rapporto del dipendente part time.
Ebbene, nella specie giustamente il Comune di evidenzia Controparte_1 che le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro presentate da parte ricorrente con note prot. n. 19686 del 9/12/2024 n. 20079 del 13/12/2024
(cfr. all. 8 e 9 fasc. resistente;
all. fasc. ricorrente) sono successive alla pubblicazione, in data 19.11.2024, del bando con il quale l'Amministrazione ha indetto l'avviso di selezione pubblica per l'assunzione di una unità a tempo pieno e indeterminato.
Per la nota del 7.11.2024 (avente ad oggetto “Reitero richiesta di conversione del proprio contratto di lavoro dall'attuale part-time a full-time a 36 o più ore”, cfr. fasc. ricorrente) depositata dal ricorrente non vi è prova – come eccepito dall'Ente locale convenuto - della effettiva presentazione da parte del ricorrente e, correlativamente, della ricezione di tale atto da parte dei soggetti indicati
3 come destinatari, mentre la documentazione prodotta da parte ricorrente con le note scritte depositate il 3.5.2025 (cfr. “Comunicazione di Servizio Richiesta
Potenziamento”; “Richiesta potenziamento”) è inammissibile siccome tardiva, avendo dovuto/potuto la parte depositarla unitamente al ricorso introduttivo del giudizio.
Né, si osserva, la volontà della parte ricorrente di ottenere la trasformazione del rapporto può essere provata, ai fini che qui interessano, mediante la richiesta prova testimoniale, dovendo, per evidenti ragioni di certezza giuridica, la richiesta cui fa riferimento la previsione dell'art. 3, comma 101, L.
n. 244/2007, essere necessariamente presentata dal dipendente in forma scritta (donde la non ammissione della richiesta istruttoria articolata dalla parte).
Non è, quindi, provato che antecedentemente alla pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica prima menzionato il ricorrente abbia fatto richiesta all'Ente locale di trasformazione del rapporto sicchè difetta, quantomeno, uno degli elementi costitutivi del diritto azionato in questa sede.
A tanto conduce il rigetto del ricorso.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5108/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Sandraida Petrassi Parte_1 ricorrente
E
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 con Avv. Anna Maria Trotta resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.12.2024 ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere Controparte_1 sue dipendenze con rapporto a tempo indeterminato part time dal 30.12.2020 con inquadramento nella categoria C e profilo di istruttore amministrativo, esponeva che precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato aveva Con prestato attività lavorativa per l' locale dapprima in qualità di LSU nel periodo dal 3.11.1997 al 30.12.2014 e successivamente dal 31.12.2014 al
30.12.2020 in forza di contratto a tempo determinato part time.
Deduceva di aver rappresentato al convenuto la volontà di CP_1 trasformazione del rapporto di lavoro da part time in full time sia per le vie brevi che formalmente e che, nonostante dette richieste, l'Ente locale in data
1 19.11.2024 aveva pubblicato un avviso pubblico di selezione, per esami, per la copertura di 1 un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo addetto al servizio di segreteria – affari generali con inquadramento nella medesima categoria e posizione economica da esso posseduta.
Sosteneva, quindi, la violazione dell'art. 3 L. n. 244/2007 assumendo il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro e, dopo aver argomentato in diritto, concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a Parte_1 full – time dalla data di pubblicazione del bando e, conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente di voler inquadrare il lavoratore nella medesima categoria ma con rapporto di lavoro full time, condannare altresì,
l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno subito dal lavoratore determinata nella misura delle differenza retributiva tra part -time in full-time dalla data del concorso sino all'effettivo inquadramento contrattuale [..]”.
Il si costituiva in giudizio contestando il Controparte_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 3.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente – assunto con contratto a tempo indeterminato part time del
30.12.2020 - agisce in questa sede per l'accertamento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dolendosi dell'avvenuta pubblicazione di un avviso pubblico di selezione, per esami, per la copertura di 1 un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo evidenziando di aver rappresentato al datore di lavoro la volontà di trasformazione del rapporto;
a fondamento della domanda pone il referente normativo costituito dall'art. 3 L. n. 244/2007 e richiama a sostegno pronunce di legittimità (in specie Cass. n. 31036/2022; Cass.
27440/2017).
2 La pretesa è contrastata dall'Ente locale convenuto che ha messo in risalto l'insussistenza degli elementi costituivi del reclamato diritto.
Giova richiamare la previsione dell'art. 3 L. n. 244/2007 posta a fondamento della domanda attorea.
La disposizione normativa in parola – rubricata “Disposizioni relative alla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro del personale con contratto di lavoro part-time” - sancisce “Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”.
Come correttamente rileva il resistente e come evidenziato dalla CP_1 giurisprudenza richiamata da parte ricorrente la norma non configura il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in termini di diritto assoluto del dipendente, subordinandolo, invero, alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
a) sia stata avviata dalla PA una procedura di assunzione di personale a tempo pieno;
b) la trasformazione avvenga nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
c) vi sia stata la richiesta di trasformazione del rapporto del dipendente part time.
Ebbene, nella specie giustamente il Comune di evidenzia Controparte_1 che le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro presentate da parte ricorrente con note prot. n. 19686 del 9/12/2024 n. 20079 del 13/12/2024
(cfr. all. 8 e 9 fasc. resistente;
all. fasc. ricorrente) sono successive alla pubblicazione, in data 19.11.2024, del bando con il quale l'Amministrazione ha indetto l'avviso di selezione pubblica per l'assunzione di una unità a tempo pieno e indeterminato.
Per la nota del 7.11.2024 (avente ad oggetto “Reitero richiesta di conversione del proprio contratto di lavoro dall'attuale part-time a full-time a 36 o più ore”, cfr. fasc. ricorrente) depositata dal ricorrente non vi è prova – come eccepito dall'Ente locale convenuto - della effettiva presentazione da parte del ricorrente e, correlativamente, della ricezione di tale atto da parte dei soggetti indicati
3 come destinatari, mentre la documentazione prodotta da parte ricorrente con le note scritte depositate il 3.5.2025 (cfr. “Comunicazione di Servizio Richiesta
Potenziamento”; “Richiesta potenziamento”) è inammissibile siccome tardiva, avendo dovuto/potuto la parte depositarla unitamente al ricorso introduttivo del giudizio.
Né, si osserva, la volontà della parte ricorrente di ottenere la trasformazione del rapporto può essere provata, ai fini che qui interessano, mediante la richiesta prova testimoniale, dovendo, per evidenti ragioni di certezza giuridica, la richiesta cui fa riferimento la previsione dell'art. 3, comma 101, L.
n. 244/2007, essere necessariamente presentata dal dipendente in forma scritta (donde la non ammissione della richiesta istruttoria articolata dalla parte).
Non è, quindi, provato che antecedentemente alla pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica prima menzionato il ricorrente abbia fatto richiesta all'Ente locale di trasformazione del rapporto sicchè difetta, quantomeno, uno degli elementi costitutivi del diritto azionato in questa sede.
A tanto conduce il rigetto del ricorso.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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