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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5344/2022 posta in deliberazione il giorno 27/11/2024
TRA
Parte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ADS;
E
Controparte_1
Avv. BONANNI EZIO;
Controparte_2
Avv. BONANNI EZIO;
Controparte_3
Avv. BONANNI EZIO;
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 12687/2022 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DE DECISIONE
1
oggetto con la quale era stato condannato al risarcimento dei danni dovuti ad esposizione all'amianto in favore dei congiunti di Persona_1
Si sono costituiti in giudizio gli appellati instando per il rigetto dell'appello, proponendo appello incidentale condizionato.
Precisate le conclusioni, all'udienza in epigrafe con i termini cui all'art 342 c.p.c..
L'appello è manifestamente inammissibile.
Con la sentenza a Sezioni Unite 27199/2017 la Corte di Cassazione ha precisato: “ Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” Nello stesso senso Cass. 13535/2018.”
La Corte di Cassazione a sezioni unite con l'ordinanza 36481/2022 ha ribadito: “ Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
La sentenza del Tribunale è stata impugnata limitatamente al quantum .
Per cogliere agevolmente l'inammissibilità dell'appello appare opportuno riportare la motivazione sul punto della sentenza e di seguito l'atto di appello.
“ Superato il profilo dell'attribuzione dell'evento contagio/morte alla condotta negligente imprudente ed omissiva dell'amministrazione datore di lavoro del occorre procedere CP_1
2 alla valutazione dei danni riconoscibili agli attori. Gli attori hanno proposto domanda risarcitoria per il danno patrimoniale subito. Vengono pretesi danni non patrimoniali sotto ogni profilo (biologico, morale esistenziale) iure proprio e iure successionis nonché il danno patrimoniale in correlazione all'evento di cui è causa.
In ordine al danno-conseguenza occorre procedere dall'accertamento e dalla quantificazione del danno subito dal defunto in vita, trasmesso agli eredi iure hereditatis. Escluso, in base alle notorie acquisizioni ormai stabilizzate della giurisprudenza di legittimità, che gli eredi possano far valere il c.d. danno tanatologico avendo, le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione del 22/07/2015 n. 15350, riportato a sistema l'apertura sul punto operata dalla nota sentenza n. 1361/2014, (valorizzandosi l'impostazione c.d. epicurea delle famose lettere a appare nondimeno indiscutibile che costoro possano però far valere il danno – Per_2
iure successionis – maturato e sofferto da parte del loro dante causa prima dell'exitus. Per la quantificazione di questo tipo di danno, occorre far riferimento non solo agli atti di causa, ma anche a quanto rappresentato dai testi e dalle stesse parti in relazione allo sviluppo della esistenza in quei due anni circa, nei quali il vide pian piano, inesorabilmente, Persona_1
peggiorare la propria condizione di vita, perdendo prima lo stato di benessere, poi la autonomia, ed infine la speranza. Per questo tipo di danno non si ritiene possa procedersi che da una valutazione equitativa (ex art 1226 c.c.) che meglio di altre consente di valorizzare l'acquisizione complessiva della cognizione prima, e poi della deflagrazione sul piano esistenziale in senso atecnico, che la patologia ha portato al dante causa degli attori. In ordine ad essa costituiscono parametro di valutazione, sia la sofferenza fisica delle cure sia morale che trovano riscontro nei documenti prodotti e nella consulenza tecnica di carattere medico legale del dr. ed in effetti per la valutazione di questo tipo di danno non Persona_3
soccorre la quantificazione operabile per il tramite del danno da invalidità temporanea essendo composita la sofferenza maturata dal soggetto;
si è anche tenuto conto di quanto rappresentato dalla teste e dal teste , che hanno dato conto della Testimone_1 Testimone_2
situazione, anche emotiva, del de cuius e del fatto che nelle ultime settimane la patologia lo portò sulla sedia a rotelle ed infine, negli ultimi giorni, all'allettamento. Conseguentemente, dovendo operare una valutazione circa la sofferenza anche morale patita dal dante causa, si ritiene che la stessa possa esser divisa in tre segmenti;
il primo dalla discoperta della diagnosi della fine del 2011 (precisamente dal 21.11.2011) in cui la valenza emotiva era massima, ma di minor tenore l'incidenza afflittiva sul piano della salute, fino alla data del 23.02.2012, nella quale il dante causa è stato sottoposto ad intervento di pleurectomia e decorticazione polmonare e quindi per 93 giorni;
il secondo periodo da questa data sino a tre mesi prima del
3 decesso in cui la chemioterapia e radioterapia venivano praticate al dante causa, , e quindi per giorni 433 e costui ne subiva le conseguenze relative;
e gli ultimi tre mesi sino al decesso in cui la sofferenza fisica e morale si è certamente elevata e quindi per giorni 90; e se il primo periodo porta ad una quantificazione del danno nella misura di € 100,00 per ogni giorno in considerazione, nel secondo periodo la quantificazione del danno si eleva alla misura di 200,00 euro, per poi assurgere alla misura di € 1000,00 al giorno nel terzo periodo. La somma aritmetica considerata porta alla quantificazione complessiva del danno iure successionis riconoscibile agli attori nella misura di € 185.900 alla data del decesso, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata alla data della pronuncia (cfr. Cass. 17.02.1995 n. 1712) e quindi complessivamente alla cifra di € 215.866,31 alla data della pronuncia che spetta a tutti gli attori pro quota.
Inoltre, quale danno non patrimoniale iure proprio lamentato dagli attori, occorre risarcire il danno da perdita del rapporto parentale e quindi l'afflizione originata dalla morte del proprio congiunto sotto ogni punto di vista. Ed in effetti, la giurisprudenza, da molto tempo ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, delineandolo come “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché́ una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. civ., sez. III, n. 23469/2018; Cass. civ., sez. III, n. 901/2018; Cass. civ., sez. III, n. 7513/2018). Delineato in questi termini, appare evidente come il danno da perdita parentale, non si riduca al danno morale soggettivo, ovvero allo sconvolgimento dell'esistenza anche quotidiana rappresentato dalla perdita emotiva, ma rappresenta il venir meno della persona cara sotto tutti i possibili punti di vista che, una
4 situazione siffatta, che è connaturata alla vita di ognuno di noi, certamente provoca laddove
(dies certus an, incertus quando) si verifica;
si sostanzia nel dolore, nella situazione di vuoto, nella perdita di riferimenti, nella privazione di carattere solidaristico e materiale, che costituisce una cesura nell'esistenza dei superstiti, tale da consentire di distinguere la vita in due segmenti, prima e dopo l'evento.
Sia come sia, appare quindi evidente come – salvo situazioni estremamente specifiche e rare
(esemplificando situazioni nelle quali danni di questo genere intervengono su situazioni familiari già aggravate da eventi afflittivi indipendenti, come per esempio quelle in cui il danno da morte va a privare il congiunto inabile che dipendeva dalla persona deceduta moralmente e materialmente) e non ricorrenti nel caso di specie – il danno parentale è l'insieme all'interno del quale convivono il danno morale soggettivo ed il danno dinamico relazionale. Null'altro è possibile inferire: l'exitus non è intervenuto su di un nucleo familiare che, nel momento in cui il male ha accelerato il proprio decorso, non fosse preparato ad accoglierlo, anzi. La compresenza all'interno del nucleo familiare di una serie di soggetti che erano adulti al momento della comparsa dei sintomi ed anche nelle fasi ingravescenti la patologia, ha costituito certamente un conforto morale, un riparto del dolore ed una demoltiplicazione dei compiti di assistenza materiale che la malattia, inevitabilmente, ha reso necessari negli ultimissimi tempi di decorso. Ma questi compiti sono connaturali ad ogni vincolo di solidarietà familiare e non legittimano il riconoscimento di un obolo aggiuntivo, a tacitazione di una privazione e di una sofferenza che la previsione tabellare soddisfa integralmente.
I tentativi della difesa di accreditare i danni ulteriori sono conseguenza delle note dinamiche rivendicative di questo tipo di domande, specialmente quanto si propongono nei confronti dello
Stato, cosa che generalmente elide ogni forma di resipiscenza, e non possono, come tali, essere accolte. L'attenta lettura della documentazione raccolta e prodotta, consentirà certamente all'interprete di evidenziare la non configurabilità di danni ulteriori riflessi, sia per difetto dimostrativo del difetto causale sia per inadeguatezza probatoria di quanto vanno a cercare di dimostrare.
In ordine alla quantificazione del tipo di danno, il presente Tribunale, da tempo, si è orientato, nonostante tutto, a prendere a parametro i criteri elaborati dal Tribunale di Roma. In ordine alla quantificazione dei danni non patrimoniali, si ritiene di dover necessariamente fare applicazione delle tabelle di liquidazione del danno – nello specifico quelle di Roma – per le ragioni evidenziate e specificate in occasione della pubblicazione delle tabelle capitoline. A riscontro di quella che, a torto, è stata ritenuta una presa di posizione ingiustificata del
Tribunale della capitale dinanzi alla c.d. nota pronuncia del 2011 rel. c'è il conforto Per_4
5 nomofilattico recentemente intervenuto dalla Corte Suprema di Cassazione del 21.04.2021 n.
10579, alle cui periodizzazioni ci si richiama.
Il sistema di determinazione è quello moltiplicatorio del valore punto correlato al punteggio numerico progressivo attribuibile in ragione dei criteri correttivi. Tenendo conto della portata dell'evento, dei parametri di riferimento classici, rapporto di parentela età della vittima alla data del decesso, età del congiunto alla data del decesso, convivenza, seguono i seguenti riconoscimenti.
Quanto a , coetanea del marito e di anni 59 alla data del decesso, Controparte_2
utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma, e computando in 30 punti il valore riconoscibile alla perdita (20+3+3+4) spettano € 294.201,00 che, devalutati dalla data di promulgazione delle tabelle alla data del decesso e gravati di interessi sulla somma via via rivalutata, si liquidano definitivamente in € 334.271,02 alla data della pronuncia. La rivalutazione ha la funzione, infatti, di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale;
inoltre sulla somma determinata vanno calcolati gli interessi compensativi che hanno la funzione di coprire il ritardo;
in ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può esser liquidato in base a criterio equitativo la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che nella fattispecie ritiene congruo il tasso di interesse legale.
L'operazione deve esser eseguita secondo quanto sancito da Sezioni Unite 1995 n. 1712, ovvero calcolando gli interessi dalla data del fatto, non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione ma sulla somma originaria, rivalutata anno per anno, e cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria.
Quanto a , nata il [...] e quindi di anni 33 circa alla data del Controparte_1
decesso, utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma, e computando in 29 punti il valore riconoscibile alla perdita (18+3+4+4) spettano € 284.394,30 che, devalutati alla data del decesso e gravati di interessi sulla somma via via rivalutata, si liquidano definitivamente in €
323.128,66 alla data della pronuncia.
Quanto a , nato il [...] e quindi di anni 28 circa alla data del decesso Persona_1
utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma, e computando in 29 punti il valore riconoscibile alla perdita (18+3+4+4) spettano € 284.394,30 che, devalutati alla data del decesso e gravati di interessi sulla somma via via rivalutata, si liquidano definitivamente in € 323.128,66 alla data della pronuncia.
6 Dev'esser– in linea preliminare – riconosciuto come la relazione di consulenza tecnica di ufficio redatta sul punto dal dr. avvalsosi, per lo specifico professionale del danno Per_5 psichico, anche della valutazione dell'ausiliario specialista Dr ha consentito al Per_6 consulente di ritenere - quanto a , in conseguenza dell'evento della Controparte_2
prematura morte del marito , sia maturata una problematica psichiatrica di Persona_1 natura depressiva sfociante nella seguente diagnosi di: “Disturbo dell'adattamento con umore depresso persistente di grado lieve in soggetto con note soggettive di dipendenza alcolica” quantificandola nella misura del 10% addebitabile all'evento denunciato.
Analogo riscontro è stato effettuato quanto alla IA , relativamente alla Controparte_1 quale il c.t.u. ha ritenuto concludere che “Sulla base della visita medica specialistica da me effettuata, dall'anamnesi raccolta, dalle certificazioni in atti, la stessa è risultata essere affetta da “Disturbo dell'adattamento con umore depresso persistente di grado lieve” anch'essa quantificata e stimata nella misura del 10% da addebitare all'evento dannoso.
Quanto al figlio , le rappresentazioni operate dallo stesso hanno portato il Controparte_3
consulente, sulla base della visita medica specialistica e della anamnesi raccolta, e dalle certificazioni in atti, a riconoscere in capo a costui un disturbo depressivo persistente (distimia) di grado moderato” stimato nella misura del 15% da addebitare all'evento dannoso.
Quanto al danno biologico di natura psichica, riconosciuto dal consulente tecnico di ufficio dr. nelle misure di cui in relazione, sia quanto alla moglie Per_5 Controparte_2
(disturbo dell'adattamento con umore depresso persistente di grado lieve…) che ai figli
(disturbo dell'adattamento con umore depresso persistente di grado lieve) Controparte_1
e (disturbo depressivo persistente (distimia) di grado moderato) può esser Persona_1
riconosciuto il danno biologico preteso, che utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma del
2019, con personalizzazione massima, portano a riconoscere in favore della coniuge
[...]
la somma di € 20.688,12, e quindi € 22.798,73 compresi interessi legali sulla CP_2 somma via via rivalutata all'attualità; in favore di la somma di € 24.476,09 Controparte_1
e quindi di € 26.973,15 compresi interessi legali e rivalutazione all'attualità; e in favore di la cifra di € 46.472,04 e quindi € 51.218,66 compresi interessi legali e la Controparte_3 rivalutazione monetaria all'attualità.
Quanto al danno patrimoniale preteso da parte di tutti gli attori, e giustificato sulla prospettazione della decurtazione della remunerazione (e delle entrate in genere) originata dal rapporto tra la misura della pensione di riversibilità goduta dalla moglie CP_2
rispetto al trattamento stipendiale in precedenza goduto e quant'altro, ovvero
[...]
giustificato in relazione alla perdita della paghetta elargita dal padre in favore dei figli (quindi
7 contribuzioni spontaneamente operate dal genitore a soggetti che all'epoca del decesso del padre già lavoravano, con ogni conseguenza e che, peraltro, necessiterebbero di ben altre dimostrazioni documentali) occorre evidenziare che il riconoscimento in favore di Per_1
dei benefici riconosciuti alle vittime del dovere (o equiparati, come nella fattispecie)
[...]
di cui alla Legge 266/2005 nella formulazione operata dalla data del 01.01.2008, consente di rigettare la domanda: la misura e le caratteristiche della molteplicità di provvidenze originate dalla normativa assistenziale (tra cui, non unico, lo speciale assegno vitalizio di € 1033,00 al mese con perequazione automatica a tutti i superstiti compresi i figli maggiorenni, le due annualità di pensione inclusa la tredicesima in favore dei superstiti – come la moglie -- avente diritto alla pensione di reversibilità e quant'altro ), che conseguono in materia automatica in favore di costoro senza che possa riconoscersi una valutazione discrezionale in capo alla PA onerata, azzerano il presunto danno patrimoniale lamentato dalla moglie e dai figli a causa dell'evento, dovendosi operare – anche in questo caso - e per ogni considerazione la c.d. compensatio lucri cum damno: ( tale principio, enunciato una prima volta dalle Sezioni Unite nella pronuncia del 11.01.2008 n. 584 è stato successivamente ribadito e precisato nel 2018, nonché nella sentenza della Suprema Corte III Sezione 2019 n. 4734, e della VI Sezione
17.03.2022 n. 8773).”
Di seguito il motivo di appello: “ Violazione e falsa applicazione del principio della compensatio lucri cum damno desumibile dal combinato disposto dell'art. 1223 e dell'art. 2056 c.c.
Il Tribunale di Roma ha correttamente rigettato la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale subito dalle controparti, per effetto della morte del loro stretto congiunto, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, per aver ritenuto che il riconoscimento in favore del signor dei benefici riconosciuti alle vittime del dovere, e ai soggetti ad Persona_1
esse equiparati, di cui alla legge 266/2005, ha azzerato il presunto danno patrimoniale lamentato dalla moglie ed i figli a causa della morte del loro dante causa.
Tuttavia il giudice di prime cure non si è avveduto che l'operatività del predetto principio- desumibile dall'art. 1223 c.c., applicabile anche al risarcimento del
8 danno da fatto illecito, in forza del richiamo a tale disposizione contenuto nell'art. 2056 c.c., a norma del quale il risarcimento del danno deve comprendere la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno- non può non essere estesa anche alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spettanti alle controparti iure proprio.
Come è stato autorevolmente affermato dalla Suprema Corte, Terza Sezione
Civile, nella sentenza n. 31007/2018, gli emolumenti corrisposti ai superstiti dei soggetti riconosciuti quali vittime del dovere, ovvero ad esse equiparati, sono “
“omnicomprensivi “ in quanto rivolti a compensare indifferentemente tutte le conseguenze pregiudizievoli, patrimoniale e non patrimoniali, subite dai familiari della vittima, e dunque a soddisfare il medesimo credito risarcitorio derivato dall'illecito e vantato “iure proprio dai superstiti”.
Ne consegue l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui non dispone che, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno” le somme spettanti alle controparti a titolo indennitario, quali superstiti di un soggetto equiparato alle vittime del dovere, devono esser detratte da quanto spettante alle stesse, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla morte del signor , vantato iure proprio. La CP_1
circostanza che il Tribunale di Roma non abbia ritenuto di dover disporre la detrazione delle somme spettanti alle controparti a titolo indennitario, in dipendenza del riconoscimento in favore del loro dante causa della qualità di soggetto equiparato a vittima del dovere, da quanto liquidato in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e del danno biologico psichico, spettante iure proprio, rende censurabile la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, desumibile dal combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c.”
L'oltremodo genericità dell'appello si caratterizza anche per il fatto che il non ha neppure allegato, come era suo onere in sede di gravame, quale Parte_1
sarebbe l'incidenza economica delle erogazioni sulla liquidazione del danno non
9 patrimoniale, posto che non è contestato che esse abbiano eliso il danno patrimoniale.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
-Dichiara inammissibile l'appello;
-dispone la correzione dell'errore materiale contenuto a pagina 9 III cpv della sentenza come segue: laddove è scritto “ deve intendersi Persona_1
“ ” , Controparte_3
- condanna il alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_1
degli appellati che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. da distarsi in favore dell'avv. BONANNI Ezio antistatario.
Roma, 22.1.2025
IL PRESIDENTE EST.
10