Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 350/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.1.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Irene A. Caruso presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Irene A. Caruso presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
Milanese (MI), alla via Angelo Airaghi 15B, cittadinanza italiana, riconosciuto da entrambi i genitori;
(C.F. ) nato a [...], il [...] e residente in [...]C.F._4
Milanese (MI), alla via Angelo Airaghi 15B, cittadinanza italiana, riconosciuta da entrambi i genitori;
FATTO
1. I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre nella casa familiare sita in Settimo Milanese (MI), alla via
Angelo Airaghi 15B, con conseguente assegnazione di quest'ultima alla Signora con Pt_1 tutto quanto l'arreda.
2. Il signor si impegna a rilasciare l'immobile di cui sopra entro 3 mesi dalla data di CP_1 deposito del ricorso congiunto, portando con sé i propri effetti personali, e dal momento del rilascio la signora si farà carico integralmente di tutte le utenze e spese ordinarie Pt_1 connesse (a titolo esemplificativo ma non esaustivo bollette energia elettrica, oneri condominiali ordinari ecc.);
3. La rata del mutuo, attualmente pari ad € 745,00, verrà addebitata sul conto corrente comune ove i ricorrenti provvederanno, mensilmente, a versare la rispettiva quota.
4. Quanto ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, salvo diverso accordo tra le parti, regolamentarli nel seguente modo: il signor terrà con son sé i figli a weekend alternati, dal sabato mattina prelevandoli CP_1 presso l'abitazione materna con riaccompagnamento a casa entro alle 21 della domenica sera.
Nelle settimane in cui il padre non trascorrerà il fine settimana con i figli, ed in cui effettuerà il turno del mattino, il medesimo terrà con sé i minori 3 pomeriggi (lunedì, mercoledì e venerdì) prelevandoli da scuola (nel periodo extrascolastico prelevandoli dalla madre alle
15) e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna alle 21.
Nella settimana in cui il padre trascorrerà il fine settimana con i figli, ed in cui effettuerà il turno pomeridiano, il medesimo potrà accompagnare i figli a scuola tutte le mattine.
Per i periodi di vacanza:
Quanto alle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio, a decorrere dal Natale 2024 in cui i minori trascorreranno il primo periodo con la madre.
Quanto alle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni a decorrere da Pasqua 2025 in cui i minori trascorreranno tale periodo con il padre.
Quanto ai periodi di vacanza estiva, i minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore da comunicarsi all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato accordo dal 01 al 15 agosto con un genitore e dal 15 al 31 agosto con l'altro, ad anni alterni, a partire dall'estate 2025 durante la quale i minori trascorreranno il primo periodo con la madre e il secondo con il padre.
Quanto ai ponti legati ad una vacanza scolastica, essi saranno trascorsi dai minori con il genitore con cui trascorreranno il fine settimana di competenza.
I compleanni dei minori verranno trascorsi ad anni alterni con i genitori.
Compleanno dei genitori: verrà consentito al genitore festeggiato - anche non collocatario in quel momento - di trascorrere con il figlio una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda o cena. Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16 ovvero dalle 16 in poi).
Per ogni altra festività o ricorrenza i genitori si accorderanno di anno in anno.
5. Quanto al contributo al mantenimento dei figli, il signor corrisponderà alla Signora CP_1
a tale titolo l'importo di € 300,00 (€ 150,00 per figlio) mensili. La predetta somma Pt_1 dovrà essere corrisposta entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Per quanto concerne il pagamento delle spese straordinarie a favore dei figli, da dividersi al 50% tra i genitori, le parti richiamano integralmente le disposizioni e le modalità di cui alle linee guida del Tribunale di Milano.
6. Il signor inoltre, presta il proprio consenso affinché l'assegno unico sia percepito al CP_1
100% dalla Signora così come ogni benefit di legge inserito in sua sostituzione. Pt_1
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine della tutela della crescita armonica ed equilibrata dei figli, a garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. In particolare si impegnano a presentare ai figli esclusivamente i nuovi compagni con i quali il rapporto affettivo sia stato consolidato in un considerevole lasso temporale, introducendoli gradualmente nella vita di questi ultimi.
8. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con congruo anticipo, eventuali spostamenti con i figli dalle rispettive residenze, fornendo indirizzi e recapiti telefonici;
dovranno invece preventivamente consultarsi, ottenendo il reciproco consenso, nell'ipotesi in cui i bambini trascorrano in luoghi di villeggiatura giorni di vacanza con i nonni, sia paterni che materni, oppure permangano presso l'abitazione degli stessi pernottandovi.
9. I genitori si consulteranno reciprocamente per le decisioni e questioni di rilevante importanza attinenti all'istruzione e all'educazione, anche religiosa, di e , in considerazione CP_2 CP_3 delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi.
10. Le Parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio e per i passaporti.
11. Le Parti dichiarano di aver inteso, con le pattuizioni sopra previste, regolamentare le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli e di non aver null'altro a pretendere in relazione alle stesse.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato