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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/09/2025, n. 4448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4448 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 10232/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Carone Roberta;
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE contro
, in persona dell'amministratore pro tempore, contumace;
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 619/2024 del presente Tribunale.
Il procuratore di parte attrice opponente, con note conclusive depositate il 23.5.2025, ha concluso chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
• In via preliminare: sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
619/2024.
• Nel merito:
o Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità delle delibere assembleari del del 23.05.2023 e del 25.07.2023, e di ogni altra Controparte_1 ad esse connessa, per i motivi esposti in atti.
o Per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n.
619/2024 emesso dal Tribunale di Venezia.
o Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra per le Parte_1 causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate dal nel ricorso per ingiunzione. Controparte_1
1 • In ogni caso: Condannare il , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
Si riportano altresì le conclusioni rassegnate con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata l'11.10.2024, considerate la precisazione in punto di rinuncia parziale alla domanda di nullità e la domanda in via subordinata ivi formulata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in via preliminare: sospendersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto poiché
l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale: dichiararsi nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto poiché pronunciato in violazione dell'art. 633 cpc e ss. e altresì revocarsi il decreto per tutte le ragioni sopra esposte (ad eccezione della rinunciata violazione dell'art. 1136 co. 6 C.p.c.) con tutte le conseguenze di legge;
- accertarsi e dichiararsi nulla/ invalida ed inefficace la delibera assembleare del 23.05.2023 e quelle successive ad essa connesse, per le ragioni esposte nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ad eccezione della rinunciata violazione dell'art. 1136 co. 6 C.p.c., e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
- accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'odierna opponente per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e per tutti i lavori eseguiti in violazione delle norme sopra citate e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente opposizione, determinare e quantificare l'esatto importo del credito vantato effettivamente dal
nei confronti dell'odierna opponente, tenuto conto di tutti i lavori eseguiti, ivi Controparte_1 compresi quelli extra contratto e di quelli mai approvati dall'assemblea.
In ogni caso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto condannare il convenuto opposto al CP_1 pagamento di spese e compensi professionali di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia riguarda l'opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in oggetto indicato, emesso nel procedimento R.G. n. 4018/2024, con il quale questo Tribunale ha ingiunto all'odierna attrice e ai sig.ri e il pagamento della somma Parte_2 Parte_3 di € 14.855,05, oltre agli interessi e alle spese del procedimento.
Nel procedimento monitorio, Condominio “Riviera – Piazza Vecchia avrebbe agito nei CP_2 confronti dell'odierna opponente e dei due figli di costei, comproprietari di unità immobiliari nel condominio, chiedendo l'ingiunzione al pagamento della quota parte delle spese per la manutenzione straordinaria del complesso condominiale, come da delibere assembleari del
2 23.5.2023 e del 25.7.2023 nonché come da piano di ripartizione e prospetto rate redatto secondo le indicazioni assembleari.
Con la proposizione dell'opposizione de qua, la sig.ra eccepiva: Parte_1
- la nullità delle delibere del 23.5.2023 e del 25.7.2023 per violazione degli artt. 1136, sesto comma,
c.c. e 66 disp. att. c.c.;
- la nullità delle delibere del 23.5.2023 e del 25.7.2023 per violazione dell'art. 1135, primo comma,
n. 4, c.c. vista la mancata costituzione del fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni previsto ex lege;
- la nullità della delibera del 23.5.2023 per violazione dell'art. 1123 c.c. visto il mancato raggiungimento del quorum deliberativo nel c.d. condominio parziale;
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto per erronea quantificazione del credito vantato dall'ingiungente e pure precisata la “esecuzione in aggiunta di opere extra contratto non approvate dall'assemblea”.
A corroborare la prima eccezione, in punto di nullità delle delibere del 23.5.2023 e del 25.7.2023, parte attrice richiamava l'art. 1136, sesto comma, c.c. e l'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. e si doleva che ella non avrebbe ricevuto né la convocazione alle assemblee né i relativi verbali.
In particolare, la signora opponente allegava:
- che solo uno dei tre comproprietari dell'immobile, ovverosia l'avv. , sarebbe stata Parte_2 regolarmente convocata e avrebbe presenziato alle due assemblee;
- che, anche nell'ipotesi di comproprietà indivisa, la convocazione dovrebbe essere necessariamente trasmessa a ciascuno dei comproprietari;
- che l'avv. , convocata e presente alle assemblee per il tramite di soggetto delegato, avrebbe Pt_2 rappresentato unicamente sé stessa;
- che ella, non avendo ricevuto la convocazione alle due assemblee, prima, né alcun verbale di assemblea, in seguito, non avrebbe alcun termine per proporne l'impugnazione.
A corroborare la seconda eccezione, in punto di nullità delle delibere del 23.5.2023 e del 25.7.2023,
l'odierna opponente si doleva della mancata costituzione del fondo speciale previsto dalla legge per un importo pari all'ammontare dei lavori o della successiva costituzione in relazione ai singoli pagamenti dovuti.
Sull'obbligatorietà della costituzione del fondo, parte attrice richiamava l'art. 1135 c.c., le leggi n. 220/2012 e n. 9/2014 oltre a taluni precedenti di legittimità, altresì argomentando sulle finalità della costituzione preventiva delle somme.
A corroborare la terza eccezione, in punto di nullità della delibera del 23.5.2023, parte attrice richiamava il c.d. condominio parziale, sul presupposto che:
3 - nell'edificio condominiale potrebbero esservi delle parti comuni destinate al servizio o al godimento di una parte soltanto del fabbricato e che la giurisprudenza riterrebbe che tale fattispecie di condominio parziale “ex lege” sarebbe configurabile automaticamente, senza la necessità di atti o fatti costitutivi;
- il complesso condominiale sarebbe un condominio parziale [“due distinte ed autonome CP_1 palazzine di diversa altezza, con tetti e pluviali indipendenti, con proprie pareti perimetrali”, le
“palazzine sono collegate da un vano scala con accesso lato nord a servizio di 4 appartamenti mentre il 5 ° appartamento (in comproprietà dell'odierna opponente e dei figli) dispone di un autonomo accesso lato est con area scoperta esclusiva”];
- il riferimento normativo sarebbe ravvisabile nell'art. 1123, terzo comma, c.c. laddove disporrebbe che le spese relative alla manutenzione delle parti comuni di un edificio in uso solo ad alcuni condomini sarebbero a carico di coloro che ne traggono utilità;
- solo i proprietari interessati potrebbero prendere parte alle decisioni concernenti il condominio parziale.
Tanto premesso, l'opponente si doleva che la delibera del 23.5.2023 non avrebbe tenuto conto che parte dei lavori da eseguirsi non avrebbero riguardato parti comuni all'intero complesso condominiale bensì “parti autonome dei due distinti edifici” con necessità di diversificare gli interventi e le relative spese.
La sig.ra , infatti, evidenziava che, nello stesso computo delle opere, il direttore lavori Parte_1 avrebbe suddiviso il Condominio in due corpi di fabbrica (edificio A e edificio B) salvo poi procedere a un'unica sommatoria dei costi e ad una successiva indistinta ripartizione delle spese tra i proprietari.
Per chiarire lo stato dei luoghi e le proprie doglianze, l'attrice allegava:
- sull'edificio A, che sarebbe “posizionato a est fronte piazza, più alto e più ampio, con autonoma copertura e muri perimetrali propri” e che ivi insisterebbero 3 unità abitative;
- sull'edificio B, che sarebbe “in posizione arretrata a ovest, più basso, anch'esso con autonoma copertura e muri perimetrali propri” e che ivi insisterebbero 2 unità abitative;
- che sussisterebbe una struttura centrale con funzione di collegamento (“costituita da un vano scala che consente l'accesso agli appartamenti dell'edificio A e dell'edificio B”);
- che l'immobile di cui ella sarebbe comproprietaria godrebbe di un ingresso indipendente al piano terra dell'edificio A.
Si doleva pertanto che, benché i lavori di manutenzione deliberati il 23.5.2023 avrebbero interessato il corpo centrale e i due corpi di fabbrica (dall'attrice definiti “condominio parziale”), il voto dell'assemblea sarebbe avvenuto sulla base dei millesimi generali per tutto il condominio, senza
4 alcuna distinzione.
Alla votazione avrebbero partecipato 4 condomini su 5 (“assente il condominio , Persona_1 peraltro neanche citato nel verbale”) e, più precisamente, la delibera sarebbe avvenuta:
- con il voto favorevole dei 2 condomini dell'edificio B, quindi all'unanimità;
- con il voto favorevole di 1 solo condomino (sig. ) dell'edificio A, con il voto Controparte_3 contrario di “l'altro, rappresentato dall'avv. ” e in assenza dal terzo condomino Parte_2
(sig. , quindi senza il raggiungimento del quorum previsto per l'approvazione Persona_1 dei lavori di ristrutturazione.
Ritenendo quindi che i condomini dell'edificio A non avrebbero avuto diritto di partecipare all'assemblea sull'approvazione delle opere di ristrutturazione afferenti l'edificio B e viceversa e insistendo per la violazione dell'art. 1123, terzo comma, c.c., l'odierna opponente ribadiva la nullità della delibera in assenza delle maggioranze prescritte dalla legge.
A corroborare la quarta eccezione, in punto di nullità del decreto ingiuntivo opposto, parte attrice deduceva:
- l'erroneità dei conteggi e delle somme addebitate, vista la precedente doglianza, e così, anche degli importi richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- la nullità della decisione dell'assemblea del 25.7.2023 di ripartire le somme per cinque condomini anziché per millesimi, attesa l'inderogabilità ex lege;
- la realizzazione di opere extra-preventivo in assenza di positiva deliberazione assembleare o di previsione nel contratto d'appalto con il Condominio e, pertanto, l'illegittimo addebito del relativo costo (v. riparto delle spese complessive richieste).
A conclusione della propria opposizione, la sig.ra chiedeva sospendersi la provvisoria Parte_1 esecutività del decreto ingiuntivo opposto, considerato:
- che la richiesta del Condominio ingiungente troverebbe giustificazione esclusivamente nel disposto dell'art. 63 disp. att. c.c. (“riscossione di contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'Assemblea, come risulta dai verbali qui allegati”);
- che il credito azionato sarebbe incerto nel quantum (v. “l'importo attribuito alla proprietà indicata “ ” è pari ad € 13.910,05 mentre nell'intimazione di pagamento Parte_2 stragiudiziale viene riportato un debito di € 14.963,45 mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo il condominio afferma di essere creditore per € 14.855,05”);
- il difetto di “adeguatezza” delle prove addotte da nel procedimento Controparte_1 monitorio;
- la sussistenza del periculum giacché l'importo richiesto dal sarebbe ingente, “tanto CP_1 più se si tiene conto che si fonda su una delibera certamente nulla”.
5 Con provvedimento del 19.9.2024, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto CP_1
e fissava l'udienza per la comparizione delle parti.
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata l'11.10.2024, preso atto della contumacia di parte attrice opponente si riportava al proprio atto introduttivo relativamente Controparte_1 all'accertamento della nullità della delibera assembleare del 23.5.2023 posta a fondamento dell'ingiunzione.
Rinunciava poi alla domanda di accertamento della violazione dell'art. 1136, sesto comma, c.c. circa la mancata convocazione della sig.ra all'assemblea condominiale del 23.5.2023. Parte_1
L'attrice provvedeva pertanto a precisare le proprie conclusioni.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 31.10.2024, parte attrice opponente si riportava al proprio atto introduttivo e alle prove documentali depositate.
Produceva poi l'elaborato fotografico sub doc. 13 deducendo che, ritraendo dall'alto i due tetti del
“condominio parziale oggetto di causa”, evidenzierebbe l'autonomia dei tetti e delle due palazzine, collegate dal solo vano scala.
All'udienza del 16.1.2025, l'avvocato di parte attrice opponente insisteva per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto CP_1
e rinviava all'udienza per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando un termine per il deposito di note conclusive.
Con note scritte conclusive depositate il 23.5.2025, parte attrice insisteva per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto dolendosi:
- della nullità delle delibere per mancata costituzione del fondo speciale (violazione dell'art. 1135, primo comma, n. 4, c.c.);
- della nullità della delibera del 23.5.2023 per violazione dell'art. 1123 c.c. (assenza di quorum deliberativo nel condominio parziale);
- dell'erroneità dei conteggi posti alla base dell'ingiunzione considerato che le spese non sarebbero state distinte secondo l'effettiva fruizione dei beni (v. pure come “La delibera del 25.07.2023, che ha tentato di ripartire le somme per cinque anziché per millesimi, è anch'essa nulla per violazione di norme inderogabili”);
- dell'incertezza del credito azionato dalla parte opposta nonché dell'infondatezza della pretesa di pagamento per l'esecuzione di opere non deliberate dall'assemblea.
Parte opponente insisteva altresì per la richiesta sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, considerata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora
e, infine, rassegnava le proprie conclusioni.
6 A seguito di “sospensione” del presente procedimento per congedo del Giudice-persona fisica titolare e di ri-assegnazione dello stesso, con provvedimento dell'1.7.2025, lo scrivente Giudice fissava nuova udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 10.9.2025, l'avvocato di parte attrice opponente si riportava agli atti e alle note conclusive e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, innanzi tutto, viste la rinuncia ad uno dei profili di nullità eccepiti (v. prima memoria att.) e le conclusioni formulate, riportate nell'intestazione della sentenza, si ritiene opportuno svolgere talune considerazioni a riguardo (all'udienza del 10.9.2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., parte attrice ha concluso riportandosi agli atti e alle note conclusive, chiedendo “l'accoglimento delle conclusioni formulate” senza meglio precisare).
Con la prima memoria, l'attrice ha rinunciato alla “domanda di accertamento della violazione dell'art. 1136, co. 6 C.c. – relativa alla mancata convocazione per l'assemblea condominiale del
23.05.2023 della signora ” e pure nelle conclusioni ha esplicitato “ad eccezione Parte_1 della rinunciata violazione dell'art. 1136 co. 6 C.p.c.”.
Nell'atto introduttivo, l'oggetto di accertamento di tale domanda era stato individuato sia nella delibera del 23.5.2023 che in quella del 25.7.2023, per analoghe motivazioni.
Considerato che nella parte argomentativa della nota conclusiva nulla è stato dedotto circa un'eventuale residua doglianza ex art. 1136, sesto comma, c.c., si ritiene che la rinuncia de qua concerna entrambe le delibere assembleari menzionate.
Dunque, anticipando le conclusioni, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Tra le doglianze dell'odierna opponente si ritiene assorbente l'eccezione di nullità delle delibere per violazione dell'art. 1135, primo comma, n. 4, c.c..
Il presente giudizio è documentale e contumaciale.
La fondatezza della predetta eccezione emerge dall'esame della produzione dell'opponente: né con la delibera del 23.5.2023, né con la delibera del 25.7.2023, il convenuto ha costituito il CP_1 fondo speciale a cui destinare gli importi per i lavori deliberati.
Tali lavori, pacificamente, concernono la gestione straordinaria del e non è stato creato CP_1 alcun fondo separato, vincolato a tale specifica e attuale destinazione.
Correttamente, quindi, richiamata la ratio della previsione normativa qui in rilievo (v. tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, dell'interesse dei condomini ed anche dei creditori), parte attrice ne ha contestato l'osservanza.
Parte attrice ha interesse alla relativa eccezione (rispetto alla domanda avversaria, ma la relativa
7 difesa è formulata, anche, in via di domanda), visti i silenzi del e della sua CP_1 amministrazione anche in questa sede processuale e la ratio dell'istituto chiaramente rivolta, anche, ad una chiarezza e trasparenza contabile, responsabilizzando in tal senso l'assemblea dei condomini
(si tratta di attribuzioni obbligatorie dell'assemblea d'altronde – v. pure rubrica dell'art. 1135 c.c.).
Va pertanto dichiarata l'illegittimità delle delibere assembleari di approvazione della spesa e di ripartizione dell'onere (v. pure la recente ordinanza n. 9388/2023 Cass. citata da parte attrice).
Il profilo di nullità delle delibere travolge dunque il titolo vantato da parte opposta.
Pertanto, in carenza di un titolo giustificativo idoneo a sorreggere il rapporto creditorio specificamente azionato dal nel procedimento monitorio, è evidente che il pagamento CP_1 ivi previsto non sia più dovuto dall'odierna opponente.
Per analoghe ragioni, vista l'invalidità del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Nelle proprie conclusioni, parte attrice chiede “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o
l'invalidità delle delibere assembleari del del 23.05.2023 e del 25.07.2023, e Controparte_1 di ogni altra ad esse connessa, per i motivi esposti in atti” (note conclusive) e “accertarsi e dichiararsi nulla/ invalida ed inefficace la delibera assembleare del 23.05.2023 e quelle successive ad essa connesse” (prima memoria).
Considerato che le specifiche allegazioni e contestazioni in atti concernono unicamente le delibere del 23.5.2023 e del 25.7.2023 (v. pure come, con procedimento monitorio, lo stesso ingiungente abbia richiamato “verbale di assemblea del 23.05.2023 (doc. 2), dal successivo verbale di assemblea del 25.07.2023 (doc. 3) nonché dal piano di ripartizione e prospetto rate redatto secondo le indicazioni approvate dall'assemblea”), la presente pronuncia dichiarativa viene ad esse circoscritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione € 5.200,01-€ 26.000,00 del
D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
La fase decisoria viene ridotta della metà vista la mancata assunzione dei mezzi di prova costituendi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 10232/2024:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 619/2024 di questo Tribunale;
- dichiara la nullità delle delibere assembleari del del 23.5.2023 e del Controparte_1
25.7.2023 di cui in motivazione per violazione dell'art. 1135, primo comma, n. 4, c.c.;
8 - dichiara che nulla è dovuto da parte opponente per le causali di cui al decreto ingiuntivo revocato, con riferimento al rapporto tra parte opponente ed il opposto;
CP_1
- condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese del processo di opposizione che si liquidano in complessivi € 4.226,50, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 145,50 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 24.9.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 10232/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Carone Roberta;
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE contro
, in persona dell'amministratore pro tempore, contumace;
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 619/2024 del presente Tribunale.
Il procuratore di parte attrice opponente, con note conclusive depositate il 23.5.2025, ha concluso chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
• In via preliminare: sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
619/2024.
• Nel merito:
o Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità delle delibere assembleari del del 23.05.2023 e del 25.07.2023, e di ogni altra Controparte_1 ad esse connessa, per i motivi esposti in atti.
o Per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n.
619/2024 emesso dal Tribunale di Venezia.
o Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra per le Parte_1 causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate dal nel ricorso per ingiunzione. Controparte_1
1 • In ogni caso: Condannare il , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
Si riportano altresì le conclusioni rassegnate con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata l'11.10.2024, considerate la precisazione in punto di rinuncia parziale alla domanda di nullità e la domanda in via subordinata ivi formulata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in via preliminare: sospendersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto poiché
l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale: dichiararsi nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto poiché pronunciato in violazione dell'art. 633 cpc e ss. e altresì revocarsi il decreto per tutte le ragioni sopra esposte (ad eccezione della rinunciata violazione dell'art. 1136 co. 6 C.p.c.) con tutte le conseguenze di legge;
- accertarsi e dichiararsi nulla/ invalida ed inefficace la delibera assembleare del 23.05.2023 e quelle successive ad essa connesse, per le ragioni esposte nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ad eccezione della rinunciata violazione dell'art. 1136 co. 6 C.p.c., e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
- accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'odierna opponente per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e per tutti i lavori eseguiti in violazione delle norme sopra citate e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente opposizione, determinare e quantificare l'esatto importo del credito vantato effettivamente dal
nei confronti dell'odierna opponente, tenuto conto di tutti i lavori eseguiti, ivi Controparte_1 compresi quelli extra contratto e di quelli mai approvati dall'assemblea.
In ogni caso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto condannare il convenuto opposto al CP_1 pagamento di spese e compensi professionali di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia riguarda l'opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in oggetto indicato, emesso nel procedimento R.G. n. 4018/2024, con il quale questo Tribunale ha ingiunto all'odierna attrice e ai sig.ri e il pagamento della somma Parte_2 Parte_3 di € 14.855,05, oltre agli interessi e alle spese del procedimento.
Nel procedimento monitorio, Condominio “Riviera – Piazza Vecchia avrebbe agito nei CP_2 confronti dell'odierna opponente e dei due figli di costei, comproprietari di unità immobiliari nel condominio, chiedendo l'ingiunzione al pagamento della quota parte delle spese per la manutenzione straordinaria del complesso condominiale, come da delibere assembleari del
2 23.5.2023 e del 25.7.2023 nonché come da piano di ripartizione e prospetto rate redatto secondo le indicazioni assembleari.
Con la proposizione dell'opposizione de qua, la sig.ra eccepiva: Parte_1
- la nullità delle delibere del 23.5.2023 e del 25.7.2023 per violazione degli artt. 1136, sesto comma,
c.c. e 66 disp. att. c.c.;
- la nullità delle delibere del 23.5.2023 e del 25.7.2023 per violazione dell'art. 1135, primo comma,
n. 4, c.c. vista la mancata costituzione del fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni previsto ex lege;
- la nullità della delibera del 23.5.2023 per violazione dell'art. 1123 c.c. visto il mancato raggiungimento del quorum deliberativo nel c.d. condominio parziale;
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto per erronea quantificazione del credito vantato dall'ingiungente e pure precisata la “esecuzione in aggiunta di opere extra contratto non approvate dall'assemblea”.
A corroborare la prima eccezione, in punto di nullità delle delibere del 23.5.2023 e del 25.7.2023, parte attrice richiamava l'art. 1136, sesto comma, c.c. e l'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. e si doleva che ella non avrebbe ricevuto né la convocazione alle assemblee né i relativi verbali.
In particolare, la signora opponente allegava:
- che solo uno dei tre comproprietari dell'immobile, ovverosia l'avv. , sarebbe stata Parte_2 regolarmente convocata e avrebbe presenziato alle due assemblee;
- che, anche nell'ipotesi di comproprietà indivisa, la convocazione dovrebbe essere necessariamente trasmessa a ciascuno dei comproprietari;
- che l'avv. , convocata e presente alle assemblee per il tramite di soggetto delegato, avrebbe Pt_2 rappresentato unicamente sé stessa;
- che ella, non avendo ricevuto la convocazione alle due assemblee, prima, né alcun verbale di assemblea, in seguito, non avrebbe alcun termine per proporne l'impugnazione.
A corroborare la seconda eccezione, in punto di nullità delle delibere del 23.5.2023 e del 25.7.2023,
l'odierna opponente si doleva della mancata costituzione del fondo speciale previsto dalla legge per un importo pari all'ammontare dei lavori o della successiva costituzione in relazione ai singoli pagamenti dovuti.
Sull'obbligatorietà della costituzione del fondo, parte attrice richiamava l'art. 1135 c.c., le leggi n. 220/2012 e n. 9/2014 oltre a taluni precedenti di legittimità, altresì argomentando sulle finalità della costituzione preventiva delle somme.
A corroborare la terza eccezione, in punto di nullità della delibera del 23.5.2023, parte attrice richiamava il c.d. condominio parziale, sul presupposto che:
3 - nell'edificio condominiale potrebbero esservi delle parti comuni destinate al servizio o al godimento di una parte soltanto del fabbricato e che la giurisprudenza riterrebbe che tale fattispecie di condominio parziale “ex lege” sarebbe configurabile automaticamente, senza la necessità di atti o fatti costitutivi;
- il complesso condominiale sarebbe un condominio parziale [“due distinte ed autonome CP_1 palazzine di diversa altezza, con tetti e pluviali indipendenti, con proprie pareti perimetrali”, le
“palazzine sono collegate da un vano scala con accesso lato nord a servizio di 4 appartamenti mentre il 5 ° appartamento (in comproprietà dell'odierna opponente e dei figli) dispone di un autonomo accesso lato est con area scoperta esclusiva”];
- il riferimento normativo sarebbe ravvisabile nell'art. 1123, terzo comma, c.c. laddove disporrebbe che le spese relative alla manutenzione delle parti comuni di un edificio in uso solo ad alcuni condomini sarebbero a carico di coloro che ne traggono utilità;
- solo i proprietari interessati potrebbero prendere parte alle decisioni concernenti il condominio parziale.
Tanto premesso, l'opponente si doleva che la delibera del 23.5.2023 non avrebbe tenuto conto che parte dei lavori da eseguirsi non avrebbero riguardato parti comuni all'intero complesso condominiale bensì “parti autonome dei due distinti edifici” con necessità di diversificare gli interventi e le relative spese.
La sig.ra , infatti, evidenziava che, nello stesso computo delle opere, il direttore lavori Parte_1 avrebbe suddiviso il Condominio in due corpi di fabbrica (edificio A e edificio B) salvo poi procedere a un'unica sommatoria dei costi e ad una successiva indistinta ripartizione delle spese tra i proprietari.
Per chiarire lo stato dei luoghi e le proprie doglianze, l'attrice allegava:
- sull'edificio A, che sarebbe “posizionato a est fronte piazza, più alto e più ampio, con autonoma copertura e muri perimetrali propri” e che ivi insisterebbero 3 unità abitative;
- sull'edificio B, che sarebbe “in posizione arretrata a ovest, più basso, anch'esso con autonoma copertura e muri perimetrali propri” e che ivi insisterebbero 2 unità abitative;
- che sussisterebbe una struttura centrale con funzione di collegamento (“costituita da un vano scala che consente l'accesso agli appartamenti dell'edificio A e dell'edificio B”);
- che l'immobile di cui ella sarebbe comproprietaria godrebbe di un ingresso indipendente al piano terra dell'edificio A.
Si doleva pertanto che, benché i lavori di manutenzione deliberati il 23.5.2023 avrebbero interessato il corpo centrale e i due corpi di fabbrica (dall'attrice definiti “condominio parziale”), il voto dell'assemblea sarebbe avvenuto sulla base dei millesimi generali per tutto il condominio, senza
4 alcuna distinzione.
Alla votazione avrebbero partecipato 4 condomini su 5 (“assente il condominio , Persona_1 peraltro neanche citato nel verbale”) e, più precisamente, la delibera sarebbe avvenuta:
- con il voto favorevole dei 2 condomini dell'edificio B, quindi all'unanimità;
- con il voto favorevole di 1 solo condomino (sig. ) dell'edificio A, con il voto Controparte_3 contrario di “l'altro, rappresentato dall'avv. ” e in assenza dal terzo condomino Parte_2
(sig. , quindi senza il raggiungimento del quorum previsto per l'approvazione Persona_1 dei lavori di ristrutturazione.
Ritenendo quindi che i condomini dell'edificio A non avrebbero avuto diritto di partecipare all'assemblea sull'approvazione delle opere di ristrutturazione afferenti l'edificio B e viceversa e insistendo per la violazione dell'art. 1123, terzo comma, c.c., l'odierna opponente ribadiva la nullità della delibera in assenza delle maggioranze prescritte dalla legge.
A corroborare la quarta eccezione, in punto di nullità del decreto ingiuntivo opposto, parte attrice deduceva:
- l'erroneità dei conteggi e delle somme addebitate, vista la precedente doglianza, e così, anche degli importi richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- la nullità della decisione dell'assemblea del 25.7.2023 di ripartire le somme per cinque condomini anziché per millesimi, attesa l'inderogabilità ex lege;
- la realizzazione di opere extra-preventivo in assenza di positiva deliberazione assembleare o di previsione nel contratto d'appalto con il Condominio e, pertanto, l'illegittimo addebito del relativo costo (v. riparto delle spese complessive richieste).
A conclusione della propria opposizione, la sig.ra chiedeva sospendersi la provvisoria Parte_1 esecutività del decreto ingiuntivo opposto, considerato:
- che la richiesta del Condominio ingiungente troverebbe giustificazione esclusivamente nel disposto dell'art. 63 disp. att. c.c. (“riscossione di contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'Assemblea, come risulta dai verbali qui allegati”);
- che il credito azionato sarebbe incerto nel quantum (v. “l'importo attribuito alla proprietà indicata “ ” è pari ad € 13.910,05 mentre nell'intimazione di pagamento Parte_2 stragiudiziale viene riportato un debito di € 14.963,45 mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo il condominio afferma di essere creditore per € 14.855,05”);
- il difetto di “adeguatezza” delle prove addotte da nel procedimento Controparte_1 monitorio;
- la sussistenza del periculum giacché l'importo richiesto dal sarebbe ingente, “tanto CP_1 più se si tiene conto che si fonda su una delibera certamente nulla”.
5 Con provvedimento del 19.9.2024, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto CP_1
e fissava l'udienza per la comparizione delle parti.
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata l'11.10.2024, preso atto della contumacia di parte attrice opponente si riportava al proprio atto introduttivo relativamente Controparte_1 all'accertamento della nullità della delibera assembleare del 23.5.2023 posta a fondamento dell'ingiunzione.
Rinunciava poi alla domanda di accertamento della violazione dell'art. 1136, sesto comma, c.c. circa la mancata convocazione della sig.ra all'assemblea condominiale del 23.5.2023. Parte_1
L'attrice provvedeva pertanto a precisare le proprie conclusioni.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 31.10.2024, parte attrice opponente si riportava al proprio atto introduttivo e alle prove documentali depositate.
Produceva poi l'elaborato fotografico sub doc. 13 deducendo che, ritraendo dall'alto i due tetti del
“condominio parziale oggetto di causa”, evidenzierebbe l'autonomia dei tetti e delle due palazzine, collegate dal solo vano scala.
All'udienza del 16.1.2025, l'avvocato di parte attrice opponente insisteva per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto CP_1
e rinviava all'udienza per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando un termine per il deposito di note conclusive.
Con note scritte conclusive depositate il 23.5.2025, parte attrice insisteva per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto dolendosi:
- della nullità delle delibere per mancata costituzione del fondo speciale (violazione dell'art. 1135, primo comma, n. 4, c.c.);
- della nullità della delibera del 23.5.2023 per violazione dell'art. 1123 c.c. (assenza di quorum deliberativo nel condominio parziale);
- dell'erroneità dei conteggi posti alla base dell'ingiunzione considerato che le spese non sarebbero state distinte secondo l'effettiva fruizione dei beni (v. pure come “La delibera del 25.07.2023, che ha tentato di ripartire le somme per cinque anziché per millesimi, è anch'essa nulla per violazione di norme inderogabili”);
- dell'incertezza del credito azionato dalla parte opposta nonché dell'infondatezza della pretesa di pagamento per l'esecuzione di opere non deliberate dall'assemblea.
Parte opponente insisteva altresì per la richiesta sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, considerata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora
e, infine, rassegnava le proprie conclusioni.
6 A seguito di “sospensione” del presente procedimento per congedo del Giudice-persona fisica titolare e di ri-assegnazione dello stesso, con provvedimento dell'1.7.2025, lo scrivente Giudice fissava nuova udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 10.9.2025, l'avvocato di parte attrice opponente si riportava agli atti e alle note conclusive e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, innanzi tutto, viste la rinuncia ad uno dei profili di nullità eccepiti (v. prima memoria att.) e le conclusioni formulate, riportate nell'intestazione della sentenza, si ritiene opportuno svolgere talune considerazioni a riguardo (all'udienza del 10.9.2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., parte attrice ha concluso riportandosi agli atti e alle note conclusive, chiedendo “l'accoglimento delle conclusioni formulate” senza meglio precisare).
Con la prima memoria, l'attrice ha rinunciato alla “domanda di accertamento della violazione dell'art. 1136, co. 6 C.c. – relativa alla mancata convocazione per l'assemblea condominiale del
23.05.2023 della signora ” e pure nelle conclusioni ha esplicitato “ad eccezione Parte_1 della rinunciata violazione dell'art. 1136 co. 6 C.p.c.”.
Nell'atto introduttivo, l'oggetto di accertamento di tale domanda era stato individuato sia nella delibera del 23.5.2023 che in quella del 25.7.2023, per analoghe motivazioni.
Considerato che nella parte argomentativa della nota conclusiva nulla è stato dedotto circa un'eventuale residua doglianza ex art. 1136, sesto comma, c.c., si ritiene che la rinuncia de qua concerna entrambe le delibere assembleari menzionate.
Dunque, anticipando le conclusioni, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Tra le doglianze dell'odierna opponente si ritiene assorbente l'eccezione di nullità delle delibere per violazione dell'art. 1135, primo comma, n. 4, c.c..
Il presente giudizio è documentale e contumaciale.
La fondatezza della predetta eccezione emerge dall'esame della produzione dell'opponente: né con la delibera del 23.5.2023, né con la delibera del 25.7.2023, il convenuto ha costituito il CP_1 fondo speciale a cui destinare gli importi per i lavori deliberati.
Tali lavori, pacificamente, concernono la gestione straordinaria del e non è stato creato CP_1 alcun fondo separato, vincolato a tale specifica e attuale destinazione.
Correttamente, quindi, richiamata la ratio della previsione normativa qui in rilievo (v. tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, dell'interesse dei condomini ed anche dei creditori), parte attrice ne ha contestato l'osservanza.
Parte attrice ha interesse alla relativa eccezione (rispetto alla domanda avversaria, ma la relativa
7 difesa è formulata, anche, in via di domanda), visti i silenzi del e della sua CP_1 amministrazione anche in questa sede processuale e la ratio dell'istituto chiaramente rivolta, anche, ad una chiarezza e trasparenza contabile, responsabilizzando in tal senso l'assemblea dei condomini
(si tratta di attribuzioni obbligatorie dell'assemblea d'altronde – v. pure rubrica dell'art. 1135 c.c.).
Va pertanto dichiarata l'illegittimità delle delibere assembleari di approvazione della spesa e di ripartizione dell'onere (v. pure la recente ordinanza n. 9388/2023 Cass. citata da parte attrice).
Il profilo di nullità delle delibere travolge dunque il titolo vantato da parte opposta.
Pertanto, in carenza di un titolo giustificativo idoneo a sorreggere il rapporto creditorio specificamente azionato dal nel procedimento monitorio, è evidente che il pagamento CP_1 ivi previsto non sia più dovuto dall'odierna opponente.
Per analoghe ragioni, vista l'invalidità del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Nelle proprie conclusioni, parte attrice chiede “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o
l'invalidità delle delibere assembleari del del 23.05.2023 e del 25.07.2023, e Controparte_1 di ogni altra ad esse connessa, per i motivi esposti in atti” (note conclusive) e “accertarsi e dichiararsi nulla/ invalida ed inefficace la delibera assembleare del 23.05.2023 e quelle successive ad essa connesse” (prima memoria).
Considerato che le specifiche allegazioni e contestazioni in atti concernono unicamente le delibere del 23.5.2023 e del 25.7.2023 (v. pure come, con procedimento monitorio, lo stesso ingiungente abbia richiamato “verbale di assemblea del 23.05.2023 (doc. 2), dal successivo verbale di assemblea del 25.07.2023 (doc. 3) nonché dal piano di ripartizione e prospetto rate redatto secondo le indicazioni approvate dall'assemblea”), la presente pronuncia dichiarativa viene ad esse circoscritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione € 5.200,01-€ 26.000,00 del
D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
La fase decisoria viene ridotta della metà vista la mancata assunzione dei mezzi di prova costituendi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 10232/2024:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 619/2024 di questo Tribunale;
- dichiara la nullità delle delibere assembleari del del 23.5.2023 e del Controparte_1
25.7.2023 di cui in motivazione per violazione dell'art. 1135, primo comma, n. 4, c.c.;
8 - dichiara che nulla è dovuto da parte opponente per le causali di cui al decreto ingiuntivo revocato, con riferimento al rapporto tra parte opponente ed il opposto;
CP_1
- condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese del processo di opposizione che si liquidano in complessivi € 4.226,50, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 145,50 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 24.9.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
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