Art. 3.
La somma di lire 900 milioni, di cui all'art. 1, sara' stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, in ragione di lire 450 milioni nell'esercizio finanziario 1948-49 e di lire 450 milioni nell'esercizio 1949-50.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.
La somma di lire 900 milioni, di cui all'art. 1, sara' stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, in ragione di lire 450 milioni nell'esercizio finanziario 1948-49 e di lire 450 milioni nell'esercizio 1949-50.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.