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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/11/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.2434 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 , TRA
, nata a [...] il Parte_1
15/07/1997 , elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio dell'Avv. TOZZI SILVIA , che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso RICORRENTE E in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GAROFALO SILVIO che lo rappresenta e difende giusta procura generale ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Calandra n.16 RESISTENTE all'esito della trattazione scritta del 21/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/06/2025 la parte ricorrente esponeva che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che la valutazione effettuata dal CTU era generica ed erronea in quanto non aveva tenuto conto delle patologie refertate. Concludeva chiedendo la condanna dell' al riconoscimento del CP_1 diritto ed all'erogazione della prestazione oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia, attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in
1 sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame parte ricorrente riproduce contestazioni che ha già sottoposto al vaglio del CTU, il quale le ha analiticamente esaminate. In particolare, il ctu in sede di osservazioni ha chiarito di aver preso in considerazione la consulenza psicologica in atti la quale peraltro è “in linea con quelle sia del sottoscritto C.T.U. sia delle altre 2 consulenze psichiatriche presenti agli atti ed ampiamente citate nella mia Bozza Per di ATP (Certificazione ASL BN, D.S.M., ALPI Dott. Per_2
17/09/24; Certificazione ASL AV, D.S.M., 16/01/25): Sindrome di TU (Monosomia X completa a mosaico) in pz. con ritardo mentale di grado medio-grave”, tuttavia ha specificato il ctu che “entrando nel dettaglio di detta consulenza psicologica però si rileva che la stessa risulta difforme dall'esame obiettivo e dal colloquio clinico peritale effettuati dallo scrivente CTU e manca inoltre di una sezione dedicata alle raccomandazioni su interventi o percorsi di supporto futuri che invece sarebbe lecito attendersi in caso di ipotizzato, ma non comprovato, deficit intellettivo di tipo grave”. Infatti, in sede di visita (ove, peraltro, si dà atto della presenza del difensore della ricorrente) durante il colloquio è emerso che
“l'autonomia personale non è molto ridotta. Le capacità linguistiche sono limitate ma non abolite come in caso di deficit intellettivo di grado grave o profondo. Non a caso la perizianda, mediante sostegno, ha raggiunto livello di scolarizzazione quale diploma superiore non di certo correlabile a soggetto con deficit grave”. Né vi è evidenza di dipendenza dal caregiver vista anche l'assenza di terapia farmacologica e di un percorso di riabilitazione psico-fisico- attitudinale. In definitiva le patologie cui è affetta la parte ricorrente (Sindrome cromosomica - S. Di TU e ritardo medio grave) non determinano, almeno attualmente, una severa compromissione della capacità di assolvere in modo pur sufficientemente utile gli atti più essenziali della vita quotidiana (vestirsi, nutrirsi, curare suff. l'igiene personale, ecc.). Prive di pregio o comunque inconferenti rispetto all'oggetto della domanda, appaiono le altre contestazioni sollevate dalla parte ricorrente in merito ai precedenti accertamenti medico legali della perizianda richiamati dal ctu, in quanto non inficianti sulla valutazione finale la quale si basa sulla patologia acclarata (Sindrome di TU) e non contestata e sul riconoscimento di un ritardo mentale di grado medio-grave all'esito di osservazione in sede di visita peritale ed alla
2 luce della documentazione psichiatrica e della consulenza psicologica in atti. Tutta la certificazione medica di parte ricorrente fa riferimento ad un ritardo mentale “medio grave”, il quale è stato ritenuto dal ctu con motivazioni, cui questo giudice si riporta in quanto corrette e scevre da vizi e, comunque, precise e coerenti con il quadro clinico visionato, non implicante, allo stato, una riduzione dell'autonomia tate da rendere necessario un accompagnatore. Ne consegue che la contestazione, sostanzialmente basata sul differente parere della psicologa consultata (la quale pur riconoscendo all'esito della visita un ritardo medio grave ha concluso sulla necessità di assistenza) alla luce di siffatte emergenze, non appare rilevante perché relativa a profili già esaminati dal c.t.u. e dettagliatamente confutati.
Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna omissione nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Le spese stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. disp. Att. vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Parte_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Benevento il 22/11/2025 Il Giudice (Dott.ssa Marina Campidoglio)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.2434 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 , TRA
, nata a [...] il Parte_1
15/07/1997 , elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio dell'Avv. TOZZI SILVIA , che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso RICORRENTE E in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GAROFALO SILVIO che lo rappresenta e difende giusta procura generale ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Calandra n.16 RESISTENTE all'esito della trattazione scritta del 21/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/06/2025 la parte ricorrente esponeva che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che la valutazione effettuata dal CTU era generica ed erronea in quanto non aveva tenuto conto delle patologie refertate. Concludeva chiedendo la condanna dell' al riconoscimento del CP_1 diritto ed all'erogazione della prestazione oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia, attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in
1 sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame parte ricorrente riproduce contestazioni che ha già sottoposto al vaglio del CTU, il quale le ha analiticamente esaminate. In particolare, il ctu in sede di osservazioni ha chiarito di aver preso in considerazione la consulenza psicologica in atti la quale peraltro è “in linea con quelle sia del sottoscritto C.T.U. sia delle altre 2 consulenze psichiatriche presenti agli atti ed ampiamente citate nella mia Bozza Per di ATP (Certificazione ASL BN, D.S.M., ALPI Dott. Per_2
17/09/24; Certificazione ASL AV, D.S.M., 16/01/25): Sindrome di TU (Monosomia X completa a mosaico) in pz. con ritardo mentale di grado medio-grave”, tuttavia ha specificato il ctu che “entrando nel dettaglio di detta consulenza psicologica però si rileva che la stessa risulta difforme dall'esame obiettivo e dal colloquio clinico peritale effettuati dallo scrivente CTU e manca inoltre di una sezione dedicata alle raccomandazioni su interventi o percorsi di supporto futuri che invece sarebbe lecito attendersi in caso di ipotizzato, ma non comprovato, deficit intellettivo di tipo grave”. Infatti, in sede di visita (ove, peraltro, si dà atto della presenza del difensore della ricorrente) durante il colloquio è emerso che
“l'autonomia personale non è molto ridotta. Le capacità linguistiche sono limitate ma non abolite come in caso di deficit intellettivo di grado grave o profondo. Non a caso la perizianda, mediante sostegno, ha raggiunto livello di scolarizzazione quale diploma superiore non di certo correlabile a soggetto con deficit grave”. Né vi è evidenza di dipendenza dal caregiver vista anche l'assenza di terapia farmacologica e di un percorso di riabilitazione psico-fisico- attitudinale. In definitiva le patologie cui è affetta la parte ricorrente (Sindrome cromosomica - S. Di TU e ritardo medio grave) non determinano, almeno attualmente, una severa compromissione della capacità di assolvere in modo pur sufficientemente utile gli atti più essenziali della vita quotidiana (vestirsi, nutrirsi, curare suff. l'igiene personale, ecc.). Prive di pregio o comunque inconferenti rispetto all'oggetto della domanda, appaiono le altre contestazioni sollevate dalla parte ricorrente in merito ai precedenti accertamenti medico legali della perizianda richiamati dal ctu, in quanto non inficianti sulla valutazione finale la quale si basa sulla patologia acclarata (Sindrome di TU) e non contestata e sul riconoscimento di un ritardo mentale di grado medio-grave all'esito di osservazione in sede di visita peritale ed alla
2 luce della documentazione psichiatrica e della consulenza psicologica in atti. Tutta la certificazione medica di parte ricorrente fa riferimento ad un ritardo mentale “medio grave”, il quale è stato ritenuto dal ctu con motivazioni, cui questo giudice si riporta in quanto corrette e scevre da vizi e, comunque, precise e coerenti con il quadro clinico visionato, non implicante, allo stato, una riduzione dell'autonomia tate da rendere necessario un accompagnatore. Ne consegue che la contestazione, sostanzialmente basata sul differente parere della psicologa consultata (la quale pur riconoscendo all'esito della visita un ritardo medio grave ha concluso sulla necessità di assistenza) alla luce di siffatte emergenze, non appare rilevante perché relativa a profili già esaminati dal c.t.u. e dettagliatamente confutati.
Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna omissione nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Le spese stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. disp. Att. vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Parte_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Benevento il 22/11/2025 Il Giudice (Dott.ssa Marina Campidoglio)
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