Articolo 3 della Legge 3 novembre 1961, n. 1480
Articolo 2
Versione
10 febbraio 1962
Art. 3.
All'onere di lire 700.000 annue derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1960-1961, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 novembre 1961

GRONCHI

SEGNI - TRABUCCHI - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Entrata in vigore il 10 febbraio 1962