Art. 3.
All'onere di lire 700.000 annue derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1960-1961, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1961
GRONCHI
SEGNI - TRABUCCHI - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
All'onere di lire 700.000 annue derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1960-1961, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1961
GRONCHI
SEGNI - TRABUCCHI - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA