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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/09/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 2226/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 2226/2022, avente ad oggetto: “ALTRE IPOTESI DI RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE”;
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Colombo (C.F. , ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Via Istria n. 4; PARTE ATTRICE
CONTRO
1) , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
); C.F._3 2) , nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_2 CodiceFiscale_4
entrambi residenti in Riesi (CL), C. da Mariano, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Pierluigi Zoda (C.F. ), ed elettivamente C.F._5 domiciliati presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Via Rochester n. 2/C; PARTI CONVENUTE
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, e depositato in data 30.12.2022,
agiva in giudizio nei confronti di ed Parte_1 Controparte_1
domandando nei loro confronti il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2 patrimoniali subiti a seguito della caduta dal tetto dell'abitazione dei convenuti per circa 7 metri, occorsagli in data 08.06.2012, in occasione dello svolgimento, su incarico di questi ultimi, di attività di spostamento dell'antenna televisiva prima, e specialmente di riparazione del motore di un condizionatore poi, svolte senza che fossero stati apprestati dai convenuti committenti appositi
1 strumenti di protezione, né copertura assicurativa, né una preventiva adeguata valutazione dei requisiti tecnico professionali dell'incaricato dei suddetti lavori.
1.2. La caduta aveva cagionato varie lesioni refertate in capo all'attore, e per le quali in sede penale i convenuti erano stati in primo grado condannati per il delitto di lesioni personali colpose (con condanna generica al risarcimento, e provvisionale di € 2.000,00, in favore del costituito Pt_1 parte civile), con successiva pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in sede di appello (ma con conferma delle statuizioni civili), divenuta irrevocabile il 07.09.2021.
1.3. L'attore domandava pertanto in questa sede ex artt. 2043 e 2059 c.c. il risarcimento per le seguenti voci di danno (precisando di non aver ricevuto ancora il pagamento della provvisionale):
1) € 1.218.711,00 per danno biologico permanente (comprensivo di personalizzazioni);
2) € (35.040,00 + 2.880,00 + 2.400,00 + 720,00) per I.T.T. e vari periodi di I.T.A.;
3) danno morale ed esistenziale;
4) € 556.316,14 per danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa;
5) € 3.162,71 per spese mediche documentate, oltre ad € 30.000,00 forfettari per spese mediche future;
o altra somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.1. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano le pretese avversarie, evidenziando come a cagionare il sinistro dovesse considerarsi altresì la mancata accortezza dello stesso danneggiato, che aveva svolto l'attività in mancanza di ogni autoprotezione, tale allora da configurare interruzione del nesso causale, o comunque un forte concorso di colpa, evidenziandosi peraltro che il tetto era in buone condizioni, il condizionatore si trovava distante dal bordo dello stesso, e la controparte si era resa conto (avendo già terminato le operazioni di spostamento dell'antenna e rientrato in casa) delle condizioni di luogo ed ambientali. Inoltre, essi evidenziavano l'esageratezza della quantificazione del danno patito rispetto al dato reale.
2.2. Pertanto, domandavano il rigetto della domanda attorea, o comunque riconoscersi un forte concorso del fatto colposo del danneggiato, e comunque quantificarsi il danno risarcibile in termini inferiori rispetto al prospettato. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Procedutosi all'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, e rigettate le istanze di prova orale e di ordine di esibizione, veniva disposta CTU medico-legale in relazione ai danni patiti dall'attore. All'esito della quale le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 08.01.2025. Quindi, con ordinanza del 09.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini difensivi ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 17.09.2025.
§§§
1.1. Si osserva preliminarmente che il presente è il giudizio civile per liquidazione del risarcimento dei danni conseguente ad un giudicato penale, in quanto, in relazione agli stessi fatti, i convenuti sono già stati giudicati in sede penale per il delitto di lesioni personali colpose, con pronuncia di condanna in primo grado (cfr. la sentenza di primo grado di questo Tribunale, in all. 1 alla citazione ed all. 3
2 alla comparsa di risposta) e successiva declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in appello (cfr. la sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Caltanissetta, in all. 2 alla citazione e all. 2 alla comparsa di risposta, con attestazione dell'irrevocabilità in data 07.09.2021). In sede penale, l'odierno attore era costituito parte civile, ed in suo favore la sentenza di primo grado ha disposto la condanna generica in solido al risarcimento dei danni, con riconoscimento di una provvisionale di € 2.000,00, e rimessione al giudice civile per la liquidazione.
1.2. Data questa premessa, allora, il riferimento codicistico è l'art. 578, comma 1, c.p.p., per il quale (grassetto aggiunto) “1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.” Infatti, la sentenza di secondo grado, nell'esaminare le statuizioni civili dopo la declaratoria della prescrizione penale, ha confermato l'accertamento della responsabilità degli imputati per il fatto di reato in discorso, andando a confermare quanto disposto in primo grado sul piano della condanna generica al risarcimento, riconoscimento della predetta provvisionale, e rimessione al giudice civile per la liquidazione.
1.3. Pertanto, agli effetti dell'incidenza sul presente giudizio delle statuizioni contenute nel giudicato penale, si ha una ipotesi assimilabile a quella del giudicato penale di condanna. Punto di partenza al riguardo è il dato normativo dell'art. 651 comma 1 c.p.p., per il quale “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile […] per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato […]” .
1.4.1. Sull'argomento, la Cassazione ha affermato che (grassetto aggiunto): “Ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14648 del 04/07/2011 (Rv. 618452 - 01), che a sua volta rimanda alle precedenti Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11432 del 18/06/2004 (Rv. 573737 - 01) e Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8360 del 08/04/2010 (Rv. 612361 - 01); e conformi le successive Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 20786 del 20/08/2018 (Rv. 650408 - 01) e Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 8468 del 27/03/2019 (Rv. 653269 - 03)).
1.4.2. Così come, in relazione ai reati di danno (quale certamente è quello di lesioni personali colpose) vale l'insegnamento delle Sezioni Unite, per cui (grassetto aggiunto) “La sentenza penale di condanna passata in giudicato, la quale fa stato, ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione, può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno quando il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come "reato di danno"; al contrario, nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria […], l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento,
3 negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso.” (cfr. Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 4549 del 25/02/2010 (Rv. 611796 - 01)). Ma a breve distanza di tempo Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8477 del 05/05/2020 (Rv. 657804
- 01) ha pure precisato che (grassetto aggiunto) “Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.” (nello stesso senso, anche la più recente Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23960 del 02/08/2022 (Rv. 665441 - 01)).
1.5. Traendosi le conseguenze logico-giuridiche delle suddette premesse normative e giurisprudenziali, dato il giudicato penale di cui si tratta, deve pertanto ritenersi formato il giudicato in riferimento alla sussistenza del fatto (per come verificatosi nelle modalità accertate nel corso del procedimento penale), alla sua illiceità penale (ovviamente, salva poi la valutazione sull'estinzione del reato per prescrizione) e all'affermazione che gli imputati lo hanno commesso. Rimane invece da valutare in piena cognizione del giudice civile la sussistenza del nesso di causalità tra il danno-evento ed il danno-conseguenza, essendo il primo la lesione del bene giuridico protetto dall'ordinamento (condizione necessaria affinché vi sia responsabilità) mentre essendo invece il secondo il concreto pregiudizio patito, e dunque oggetto di risarcimento. Nonché, in caso affermativo, chiaramente la liquidazione delle voci di danno risarcibile.
2.1. Alla luce della superiore argomentazione, devono dunque considerarsi assodati i seguenti profili, oggetto di accertamento irrevocabile in sede penale:
a) la posizione di garanzia dei convenuti, quali committenti della prestazione dell'attore ai fini dello spostamento dell'antenna prima e della riparazione del condizionatore poi;
b) la mancata verifica da parte degli stessi convenuti dei requisiti di qualificazione tecnico- professionale dell'attore per lo svolgimento di attività di quel tipo, nonché la mancata predisposizione di strumenti di protezione rilevanti allo scopo, atteso che il tetto (pur in buone condizioni) aveva una certa sporgenza nel vuoto e mancava la ringhiera di protezione, con conseguente colpa sia specifica (in relazione ai pertinenti profili del D. Lgs. 81/2008 specificamente richiamati nelle sentenze penali), sia generica (con particolare riguardo alle considerazioni relative allo sporgersi sul tetto, che suggerivano l'adozione di misure anche semplicemente in base al senso comune, al di là della previsione di norme specifiche aventi funziona cautelare);
c) l'evento della caduta dal tetto dell'attore, con esito di lesioni fisiche come refertate nella documentazione sanitaria già propria del fascicolo penale;
2.2. Preme però, da parte di questo giudice, ed in relazione al precedente par.
2.1. lettere b) e c), sottolineare l'esigenza di un parziale accoglimento dell'eccezione di concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione del danno, ex art. 1227 comma 1 c.c.
2.2.1. Anzitutto, occorre evidenziare come tale prospettiva già si palesi da un passaggio della sentenza penale d'appello, in cui viene evidenziato un concorso del fatto della odierna parte attrice, da valutarsi in sede di quantificazione del risarcimento, potendosi leggere a pag. 3 (grassetto aggiunto): “Di ogni connesso adempimento dovevano farsi carico i committenti, certamente non in via esclusiva, essendo la grave imprudenza addebitabile anche alla stessa parte civile […] Tuttavia se un adeguato riparto anche in percentuale delle responsabilità potrà valere in sede civile ai fini della
4 determinazione del risarcimento […]”. Con un passaggio che in effetti appare in contrapposizione (e dunque prevalente) rispetto al passaggio più netto che sul punto si era avuto in primo grado, quando a pag. 8 della sentenza del Tribunale si leggeva “dovendosi concludere che l'infortunio sul lavoro in discorso si è verificato per esclusiva colpa degli odierni imputati [ …]” Ed in effetti, certamente ferme restando le colpe generiche e specifiche dei convenuti rispetto alla causazione della caduta dell'attore per come statuite in sede penale, non possono non essere considerati, ai fini dell'art. 1227 comma 1 c.c., alcuni elementi risultati dagli atti che, in maniera almeno altrettanto convincente, renderebbero illogico porre il nesso causale dell'evento ad esclusivo carico dei convenuti (cfr. infra al par. 2.2.3.).
2.2.2. In secondo luogo, risulta agli atti che l'attore svolgesse attività del tipo di quella considerata non come dipendente di un datore di lavoro, bensì autonomamente, e dunque come prestazione autonoma ex art. 2222 c.c. Ciò è un fattore importante, in ragione dell'autonomia di organizzazione e di esperienza propria del lavoratore, e che consente di depotenziare altresì la giurisprudenza invocata da parte attrice anche in comparsa conclusionale in ordine al fatto che “la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.”, in quanto fa riferimento alla responsabilità del datore di lavoro nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato, in relazione al combinato disposto dell'art. 2087 c.c. e delle norme speciali (o dei canoni di diligenza, prudenza, perizia) che ne integrano il disposto. Tant'è che sul punto v'è giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 933 del 26/01/1995 (Rv. 489985 - 01); Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 9614 del 16/07/2001 (Rv. 548216 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7128 del 21/03/2013 (Rv. 625495 - 01); non smentite dalla successiva Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 37019 del 16/12/2022 (Rv. 666308 - 01) sull'associato in partecipazione, in quanto fa sempre riferimento ad attività svolta “nell'ambito di un contesto professionale organizzato da un datore di lavoro […]”) che ritiene non applicabile il sistema fondato sull'art. 2087 c.c. a rapporti estranei alla subordinazione. E tenuto anche conto della classica configurazione del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata da tratti profondamente diversi (eterodirezione da parte del datore di lavoro, soggezione al suo potere direttivo e disciplinare, tradizionale posizione di debolezza contrattuale rispetto a quest'ultimo) rispetto alla mera committenza dal cliente di una prestazione lavorativa autonoma, in cui ci si rivolge direttamente al soggetto che andrà a svolgere la prestazione, e che si ritiene caratterizzato (conformemente ad una ragionata applicazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175, 1337, 1375 c.c. sullo sfondo dei valori costituzionali traibili dall'art. 2 Cost.) da una posizione di almeno paritaria autoresponsabilità nella considerazione delle condizioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
2.2.3. Dalla comunque scarna ricostruzione in atti, derivante essenzialmente dalle sentenze penali, risulta non soltanto che l'attore, insieme col collega, evidentemente era solito operare interventi di questo tipo “alla buona” (cfr. lo stralcio dell'esame della parte in sede penale, all.4 alla comparsa di risposta, pag. 3, per cui, in relazione al salire sui tetti, affermò: “Non è che la prima volta che ci salivo.”), in abbigliamento non adatto (semplici jeans, maglietta, scarpe da ginnastica), ma soprattutto egli accettò di ritornare sul tetto una volta che aveva completato l'incarico per il quale era stato chiamato (ossia spostare l'antenna), a seguito della successiva richiesta di riparare il condizionatore, e dunque avendo dunque vagliato direttamente le condizioni ambientali e di superficie nelle quali si era già trovato ad operare. In questo senso, risulta che l'attore, nonostante avesse riconosciuto di non avere le competenze per questo secondo intervento, decise comunque di darvi seguito, senza che da un eventuale e prudente rifiuto si potessero trarre indicazioni di una incidenza negativa sulla prestazione, sul conseguimento del corrispettivo, e senza che si possano trarre pressioni in tal senso
5 ad opera del committente, che per esempio non risulta avere insistito rispetto ad un rifiuto dell'interessato, mai opposto.
2.2.4. Dal complesso degli elementi sopra menzionati, risulta contrario a logica giuridica e buon senso porre integralmente il carico dell'infortunio in capo ai committenti, essendosi ad avviso di questo giudice trattato di un evento frutto di un generalizzato contesto di negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di leggi. Condiviso, per le ragioni sopra esposte, paritariamente tra convenuti e attore. E pertanto, essendo ravvisabile un concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento per il 50%.
3. Ora, quanto ai profili di danno-conseguenza, che sono di pertinenza della valutazione del giudice civile (insieme, come si vedrà, ad eventuali profili di concorso del fatto colposo del danneggiato), tenuto conto che di fondo si aveva a disposizione il dato forte dell'accertamento penale sulla fattispecie di lesioni personali colpose, unitamente al fatto che le difese delle parti, lette opportunamente (ed anche in ragione di ciò) non potevano porre in contestazione il fatto che vi fossero stati dei postumi in primis fisici rispetto alla pacifica caduta dal tetto, si è ritenuto di disporre CTU volta ad accertare anzitutto il nesso causale tra la caduta ed i danni patiti da parte attrice, l'eventuale concorso di fattori causali alternativi, ed a quantificare i danni risarcibili. Consulenza tecnica rispetto alla quale la compiuta analisi, pur adeguatamente sintetica, svolta sulla base di un sufficiente rigore metodologico e assenza di vizi logici, consente di farla ritenere adeguato ausilio alla decisione.
3.1. Sul profilo della causalità, in risposta al quesito n. 1, questa ha accertato la compatibilità tra la dinamica del sinistro per come riferita da parte attrice e le lesioni riportate, configurabili in “Frattura esposta femore sx con marcata limitazione dell'anca sx in tutte le direzioni, frattura pluriframmentaria rotula sx trattata con cerchiaggio, anchilosi in varismo tt sx, frattura tibia dx, frattura pluriframmentaria calcagno sn e calcagno dx trattato con intervento di riduzione e steppaggio con osso cortico spongioso autoplastico per la frattura con residua subanchilositt dx. Intervento di osteosintesi chirurgica delle fratture agli arti inferiori ( fiss. est. gamba dx, successiva sintesi con placca e viti per sepsi e pseudoartrosi). Frattura somatica L1 con coinvolgimento del muro posteriore trattata con decompressione vertebrale ed artrodesi D11-D12-L1, multipli esiti cicatriziali, mezzi di sintesi in situ. Vescica neurologica con necessità di autocateterismi intermittenti. Mezzi di sintesi in situ. Gemizio di materiale sieroso da ferita chirurgica e ginocchio sn.”.” Sul punto, infatti, il CTU ha dichiarato che “Tali esiti soddisfano tutti i criteri medico legali di nesso di causalità.” (cfr. pag. 13 consulenza), ossia i canonici criteri: cronologico (per l'immediata successione delle diagnosi rispetto all'episodio), topografico (per la corrispondenza tra la regione anatomica dell'azione lesiva e quella dove si sono patite le lesioni maggiori, ossia la parte inferiore del corpo), di idoneità qualitativa e quantitativa (trattandosi di conseguenze perfettamente compatibili con una caduta dall'alto di circa 7 metri), di continuità fenomenica (essendo decorso un periodo di tempo congruo fra l'azione lesiva e la comparsa della malattia senza interruzioni di sorta della sintomatologia), di esclusione di altre cause (non risultando elementi causali pregressi, si rileva che il riferimento all'incidente automobilistico è ovviamente un mero refuso, cfr. pagg. 14-15).
3.2. Con riferimento all'eventuale incidenza di fattori concausali, e sulla loro prevedibilità, in risposta al quesito n. 2 il CTU ha di base ribadito (in effetti con un lieve fraintendimento sul tenore del quesito) la valenza ragionevolmente escludente i danni della eventuale adozione di misure di protezione, in quanto ha scritto che “[…] l'evento infortunistico si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione di tutte le misure di protezione previste dal D.Lgs. 81/2008. L'uso di abbigliamento da lavoro e calzature antinfortunistiche ex EN ISO 20345 con suola antiscivolo […], dispositivi di protezione
6 individuale e collettivi quali imbracature, cordini, sistemi di ancoraggio, parapetti e reti di protezione ed una adeguata formazione/informazione ed addestramento all'utilizzo di tali DPI avrebbero significativamente ridotto il rischio di caduta (fino ad annullarlo) nonché le sue conseguenze. Si ritiene dunque di potere affermare che l'assenza di tutte queste misure di protezione rende l'incidente non solo prevedibile ma anche evitabile con l'adozione delle pratiche corrette.
[…]”. Ritornando poi sul solco più effettivo del quesito nell'ultima parte, quando scrive che “Non è noto alla sottoscritta se fattori esterni, quali ad esempio condizioni meteorologiche avverse, malfunzionamento di attrezzature o altro, possano avere influito sull'accaduto (ad esempio, il vento forte o la pioggia)”.
3.3. Passando invece all'esame del quantum del danno fisico, le conclusioni del consulente nominato, che questo giudice ritiene di condividere, sono le seguenti.
3.3.1. Quale danno biologico permanente, si legge in risposta al quesito n. 4, “Il danno biologico permanente esitato e causalmente correlato all'incidente de quo è da stimarsi complessivamente in misura pari al 65%.”, in ragione della condivisibile considerazione delle barèmes valutative proposte da e , in relazione all'ipotesi più vicina al caso di specie e “ in considerazione Per_1 Persona_2 del quadro clinico complessivo stante che trattasi sostanzialmente di patologia concorrenti, che incidono cioè sulla stessa funzione, ovvero la deambulazione.” (pag. 16)
3.3.2. Quale danno biologico temporaneo, il consulente, alla luce della documentazione sanitaria in atti (cfr. la consulenza spec. da pag. 5 a pag. 9), recante la ricostruzione della degenza di parte attrice e dello svolgimento di vari interventi chirurgici, tenuto conto di un primo periodo che va dal giorno del sinistro fino alla data in cui le “era prescritto di iniziare la deambulazione con girello e carico esclusivamente a dx” a cui aggiungere gli ulteriori giorni di fermo assoluto in ragione degli ulteriori interventi subiti, e tenendo conto invece ed altresì di un periodo di inabilità inferiore per il complesso dei periodi di convalescenza relativi a tutti gli interventi subiti, conclude in risposta al quesito n. 3 nel senso che “E' da riconoscere un periodo di inabilità temporanea pari a : 125 giorni di inabilità temporanea al 100% (08/06/2012-28/09/2012+ ulteriori ricoveri ed interventi chirurgici subiti), nonchè 100 giorni di inabilità temporanea al 75% relativamente ai periodi di convalescenza dei diversi interventi chirurgici subiti.”
3.3.3. Sulla prospettiva futura, la condizione dell'attore è stata ritenuta stabilizzata ed insuscettibile di miglioramenti. Il consulente, infatti, sui quesiti nn.
7-8 afferma che “si ritengono gli esiti sostanzialmente stabilizzati e non suscettibili di sostanziali miglioramenti, anche in considerazione del lungo periodo trascorso dall'evento ad oggi. Non è invece possibile escludere che il periziato possa andare incontro a peggioramenti (ulteriori processi infettivi). Non è tuttavia possibile, in via presuntiva, stabilire in che misura. […]”). Ed ancora, “Lo stesso potrebbe dovere andare incontro ad ulteriori interventi chirurgici per la rimozione eventuale dei mezzi di sintesi. […] -Lo stesso potrebbe dovere andare incontro ad ulteriori interventi chirurgici per la rimozione eventuale dei ferri chirurgici. Si può tuttavia ipotizzare che anche laddove venissero rimossi i mezzi di sintesi, intervento comunque in atto non programmato, il quadro clinico rimarrebbe sostanzialmente invariato e non suscettibile di un miglioramento né di un peggioramento degni di nota relativamente al grave quadro clinico attuale.”
3.4. Sull'incidenza relativa alla capacità lavorativa, si legge in risposta al quesito n. 6 che “i postumi esitati hanno senz'altro determinato una importante perdita della capacità lavorativa sia specifica del soggetto (che dall'anamnesi lavorativa aveva svolto per molti anni attività di panettiere, attività che certamente in atto non può più espletare pienamente) ma anche generica, stante che certamente lo stesso può manifestare difficoltà nel mantenere la stazione eretta prolungata nonché limitazioni
7 nello svolgimento di attività che implichino un medio-elevato impegno fisico, quali ad esempio la movimentazione manuale dei carichi e o la deambulazione in terreni scoscesi e/o irregolari. Il periziato mantiene tuttavia una certa capacità lavorativa.”
3.5. Infine, quanto a spese mediche (quesito n. 9), si ha una valutazione di € 262,53, unitamente a spese di trasporto in ambulanza per € 2.900,00, rispetto alle quali il consulente evidenzia che, pur mancando una precisa certificazione di intrasportabilità con i comuni mezzi (e pur il periziato non fosse certamente in grado di spostarsi autonomamente), “Si ritiene comunque che, in considerazioni delle innumerevoli fratture comminute e scomposte, degli interventi chirurgici subiti, della presenza di FE sarebbe potuto essere pregiudizievole per la salute del periziato e comunque estremamente difficoltoso muoversi con i comuni mezzi.”
4.1.1. Ora, in ordine ai danni fisici, si ritiene di dovere utilizzare il sistema c.d. “a punti” elaborato dal Tribunale di Milano, in quanto tiene conto adeguatamente di tutte le componenti non patrimoniali del danno, costituendo la migliore espressione qualitativa del criterio equitativo di cui agli artt. 1226
- 2056 c.c. In particolare, sul punto la Cassazione ha statuito che “In tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale può correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l' "id quod plerumque accidit", quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva.”. (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5243 del 06/03/2014 (Rv. 630078 - 01)).
4.1.2. Pertanto, in applicazione delle Tabelle Milanesi, aggiornate al 2024 (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012 (Rv. 622506 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 28990 del 11/11/2019 (Rv. 655965 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 11/12/2024 (Rv. 673175 – 01)), il danno non patrimoniale va così quantificato, premettendo che l'età del danneggiato al momento dei fatti era di 31 anni, in quanto al tempo del sinistro il 32esimo anno non era stato ancora compiuto.
4.1.3. Dato un punto base di € 115,00, e dato quanto è stato stimato dal CTU, a titolo di invalidità temporanea assoluta (ITA) pari al 100% (non essendo emersi dall'istruttoria elementi tali da farne ritenere un aumento), per 125 giorni, si calcola la somma di € 14.375,00. A titolo di invalidità temporanea parziale (ITP) pari al 75%, per 100 giorni, la somma di € 8.625,00. Per un totale di € 23.000,00. Dal dimezzamento del quale per il concorso del fatto colposo del danneggiato, si ricava un dovuto di € 11.500,00.
4.1.4. A titolo di danno biologico permanente, tenuto conto della percentuale di invalidità del 65% stimata dal CTU, si ha un valore del punto base di € 8.742,83. Esso è però soggetto ad automatico aumento per sofferenza forfettaria del 50% (in quanto, coerentemente con le tabelle milanesi, se l'invalidità permanente è superiore al 35% per tenere conto forfettariamente della sofferenza soggettiva, si ha un aumento del 50%), dunque di € 4.371,42. Pertanto, si ha un complessivo punto base di danno non patrimoniale di € 13.114,25. Con la conseguenza che si calcola la somma di danno biologico in senso stretto di € 483.041,00, che però aumenta quale complessivo danno non patrimoniale ad € 724.562,00. Non si ritiene di dovere operare alcuna personalizzazione per particolari sofferenze soggettive oltre quelle forfettariamente implementate, ritenuto che non
8 risultano provate in giudizio circostanze che depongano in questo senso, e che dunque possano giustificare uno scostamento in alto rispetto al dato come sopra calcolato. In base, invece, a quanto si dirà al successivo par.
4.2.1. in ordine alla capacità lavorativa generica, si ritiene, con valutazione equitativa, di operare un aumento del 15% sul danno biologico affinché si tenga conto della riduzione della capacità lavorativa generica. Per cui si ha € (724.562,00 + 72.456,15) = € 797.018,15. Dal dimezzamento di tale somma per il concorso del fatto colposo del danneggiato, si ricava un dovuto di € 398.509,08.
4.1.5. Poiché l'evento lesivo è ovviamente anteriore nel tempo rispetto alla liquidazione (anche alla luce dell'insegnamento traibile da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), l'importo per entrambe le voci di danno sarà devalutato, e sullo stesso andranno corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi (c.d. compensativi, arg. ex art. 1499 c.c. e Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12140 del 14/06/2016 (Rv. 640242 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015 (Rv. 636751 - 01)) dal momento del fatto (08.06.2012) fino alla data della liquidazione (ossia l'odierna, 18.09.2025). Sulla somma così liquidata, ormai divenuta credito di valuta, ex art. 1282 c.c. decorreranno ulteriormente interessi legali, maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
4.2. Quanto al danno da riduzione della capacità lavorativa, occorre distinguere.
4.2.1. Sia dalla documentazione di causa (cfr. all. 7 alla citazione) sia dalla consulenza, emerge una riduzione della capacità lavorativa generica, subita dall'attore, che peraltro il consulente non valuta totale ma parziale, affermando espressamente in sede di risposta al quesito n. 6 (grassetto aggiunto)
“certamente lo stesso può manifestare difficoltà nel mantenere la stazione eretta prolungata nonché limitazioni nello svolgimento di attività che implichino un medio-elevato impegno fisico, quali ad esempio la movimentazione manuale dei carichi e o la deambulazione in terreni scoscesi e/o irregolari. Il periziato mantiene tuttavia una certa capacità lavorativa.”. Ora, su tale profilo, la giurisprudenza opera una ricomprensione di tale voce nel quantum già liquidabile in sede di danno non patrimoniale. Ciò in quanto si ritiene di aderire a quella giurisprudenza per la quale (grassetto aggiunto), come già in Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18161 del 25/08/2014 (Rv. 632223 - 01), e poi in Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 17931 del 04/07/2019 (Rv. 654562 – 01) “In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.”. (successivamente, nello stesso senso, anche in un caso di riduzione del 50%, Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12605 del 10/05/2023 (Rv. 667574 - 01), cfr. anche spunti in tal senso in Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 35663 del 20/12/2023 (Rv. 669780 - 01)). E che dunque considera tale elemento come una componente del danno biologico, come tale già da considerarsi ricompreso e considerato dalla liquidazione operata sopra (e relativa personalizzazione). Proprio in tale ottica si è ritenuto di tenere conto di tale elemento attraverso un incremento equitativo sul danno non patrimoniale al superiore par. 4.1.4.
4.2.2. Quanto invece alla capacità lavorativa specifica, nonostante il CTU riporti nell'anamnesi lavorativa “panettiere dipendente dai 16 ai 32 anni. Disoccupato dall'epoca dell'incidente.”, invero non v'è prova in atti dello svolgimento di tale attività. Così come, in generale dagli atti di causa, non risulta che la parte attrice abbia fornito elementi di prova del pregresso svolgimento di effettiva attività lavorativa. Con la conseguenza che nulla può essere riconosciuto, atteso che si ritiene
9 necessario, conformemente ai principi generali, che la parte danneggiata assolva l'onere probatorio di tale componente di danno, per cui “detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito.” (così tratto da Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 25/05/2004 (Rv. 573109 - 01), cfr. pure le successive Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7097 del 06/04/2005 (Rv. 582445
- 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 20/01/2006 (Rv. 586555 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19357 del 18/09/2007 (Rv. 599391 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23761 del 14/11/2011 (Rv. 620516 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8896 del 04/05/2016 (Rv. 639896
- 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25370 del 12/10/2018 (Rv. 651331 - 01), che comunque presuppongono tutte l'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio della determinazione in concreto di una certa perdita di capacità lavorativa specifica).
4.3. Quanto alle spese mediche, si ritiene di condividere le valutazioni del CTU, sia in ordine alla documentazione delle spese vive, sia in ordine a quella per fatture di autotrasporto in ambulanza, ritenendo convincenti le valutazioni tecniche di necessità operate in relazione a quel tipo di trasporto, e che dunque fanno propendere per una considerazione di non eludibilità delle spese in esame. Pertanto, si considererà un importo di € (262,53 + 2.900,00) = € 3.162,53. Che, in ragione del dimezzamento per il concorso del fatto colposo del danneggiato, si riduce ad € 1.581,27. Rispetto ai quali, trattandosi di esborsi monetari precisi, saranno dovuti gli interessi legali dalla data degli esborsi fino a soddisfo.
5. Gli importi sopra liquidati devono intendersi comprensivi della provvisionale di € 2.000,00 già liquidata in sede penale, in quanto pacificamente ancora non corrisposta. Con la conseguenza che il carattere provvisionale della suddetta pronuncia viene a cedere rispetto alla valenza omnicomprensiva della presente sentenza.
6.1. Le spese di giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza e del decisum, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operate con D.M. n. 147/2022. In quanto la parte attrice vincitrice è ammessa in via anticipata e provvisoria al PSS, di esse sarà disposto il pagamento in favore dell'Erario.
6.2. Le spese di CTU, per come liquidate con separato e contestuale decreto, verranno poste a definitivo carico, in solido tra loro, delle parti convenute soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 2226/2022 in epigrafe:
1) CONDANNA in solido, in accoglimento parziale della domanda proposta, le parti convenute ed al pagamento, in favore della parte CP_1 CP_1 Controparte_2 attrice , delle seguenti somme (comprensive della provvisionale già Parte_1 liquidata in sede penale):
a) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, € 398.509,08 (per danno permanente e relativa personalizzazione, anche per riduzione di capacità lavorativa generica) ed € 11.500,00 (per danno
10 temporaneo), oltre interessi legali, sulle superiori somme devalutate alla data della causazione del danno (08.06.2012) e successivamente proporzionalmente rivalutate di anno in anno, fino alla data odierna (18.09.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
b) a titolo di rimborso spese necessarie, € 1.581,27, oltre interessi legali dalla data degli esborsi e fino a soddisfo;
2) RIGETTA per il resto la domanda attorea.
3) CONDANNA in solido le parti convenute ed Controparte_1 [...] al pagamento, in favore della parte attrice , delle spese CP_2 Parte_1 processuali, che si liquidano complessivamente in € 13.474,20 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00 per come specificato in parte motiva, tutte le quattro fasi, valori medi ridotti del 40% in ragione del carattere lineare della tipologia di controversia nonché del tenore delle difese svolte), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute, disponendosene il pagamento in favore dell'Erario.
4) PONE a definitivo carico solidale delle parti convenute ed Controparte_1 le spese della CTU, come liquidate con separato e contestuale decreto;
Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 18.09.2025
Il Giudice Dario Albergo
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 2226/2022, avente ad oggetto: “ALTRE IPOTESI DI RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE”;
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Colombo (C.F. , ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Via Istria n. 4; PARTE ATTRICE
CONTRO
1) , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
); C.F._3 2) , nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_2 CodiceFiscale_4
entrambi residenti in Riesi (CL), C. da Mariano, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Pierluigi Zoda (C.F. ), ed elettivamente C.F._5 domiciliati presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Via Rochester n. 2/C; PARTI CONVENUTE
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, e depositato in data 30.12.2022,
agiva in giudizio nei confronti di ed Parte_1 Controparte_1
domandando nei loro confronti il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2 patrimoniali subiti a seguito della caduta dal tetto dell'abitazione dei convenuti per circa 7 metri, occorsagli in data 08.06.2012, in occasione dello svolgimento, su incarico di questi ultimi, di attività di spostamento dell'antenna televisiva prima, e specialmente di riparazione del motore di un condizionatore poi, svolte senza che fossero stati apprestati dai convenuti committenti appositi
1 strumenti di protezione, né copertura assicurativa, né una preventiva adeguata valutazione dei requisiti tecnico professionali dell'incaricato dei suddetti lavori.
1.2. La caduta aveva cagionato varie lesioni refertate in capo all'attore, e per le quali in sede penale i convenuti erano stati in primo grado condannati per il delitto di lesioni personali colpose (con condanna generica al risarcimento, e provvisionale di € 2.000,00, in favore del costituito Pt_1 parte civile), con successiva pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in sede di appello (ma con conferma delle statuizioni civili), divenuta irrevocabile il 07.09.2021.
1.3. L'attore domandava pertanto in questa sede ex artt. 2043 e 2059 c.c. il risarcimento per le seguenti voci di danno (precisando di non aver ricevuto ancora il pagamento della provvisionale):
1) € 1.218.711,00 per danno biologico permanente (comprensivo di personalizzazioni);
2) € (35.040,00 + 2.880,00 + 2.400,00 + 720,00) per I.T.T. e vari periodi di I.T.A.;
3) danno morale ed esistenziale;
4) € 556.316,14 per danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa;
5) € 3.162,71 per spese mediche documentate, oltre ad € 30.000,00 forfettari per spese mediche future;
o altra somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.1. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano le pretese avversarie, evidenziando come a cagionare il sinistro dovesse considerarsi altresì la mancata accortezza dello stesso danneggiato, che aveva svolto l'attività in mancanza di ogni autoprotezione, tale allora da configurare interruzione del nesso causale, o comunque un forte concorso di colpa, evidenziandosi peraltro che il tetto era in buone condizioni, il condizionatore si trovava distante dal bordo dello stesso, e la controparte si era resa conto (avendo già terminato le operazioni di spostamento dell'antenna e rientrato in casa) delle condizioni di luogo ed ambientali. Inoltre, essi evidenziavano l'esageratezza della quantificazione del danno patito rispetto al dato reale.
2.2. Pertanto, domandavano il rigetto della domanda attorea, o comunque riconoscersi un forte concorso del fatto colposo del danneggiato, e comunque quantificarsi il danno risarcibile in termini inferiori rispetto al prospettato. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Procedutosi all'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, e rigettate le istanze di prova orale e di ordine di esibizione, veniva disposta CTU medico-legale in relazione ai danni patiti dall'attore. All'esito della quale le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 08.01.2025. Quindi, con ordinanza del 09.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini difensivi ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 17.09.2025.
§§§
1.1. Si osserva preliminarmente che il presente è il giudizio civile per liquidazione del risarcimento dei danni conseguente ad un giudicato penale, in quanto, in relazione agli stessi fatti, i convenuti sono già stati giudicati in sede penale per il delitto di lesioni personali colpose, con pronuncia di condanna in primo grado (cfr. la sentenza di primo grado di questo Tribunale, in all. 1 alla citazione ed all. 3
2 alla comparsa di risposta) e successiva declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in appello (cfr. la sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Caltanissetta, in all. 2 alla citazione e all. 2 alla comparsa di risposta, con attestazione dell'irrevocabilità in data 07.09.2021). In sede penale, l'odierno attore era costituito parte civile, ed in suo favore la sentenza di primo grado ha disposto la condanna generica in solido al risarcimento dei danni, con riconoscimento di una provvisionale di € 2.000,00, e rimessione al giudice civile per la liquidazione.
1.2. Data questa premessa, allora, il riferimento codicistico è l'art. 578, comma 1, c.p.p., per il quale (grassetto aggiunto) “1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.” Infatti, la sentenza di secondo grado, nell'esaminare le statuizioni civili dopo la declaratoria della prescrizione penale, ha confermato l'accertamento della responsabilità degli imputati per il fatto di reato in discorso, andando a confermare quanto disposto in primo grado sul piano della condanna generica al risarcimento, riconoscimento della predetta provvisionale, e rimessione al giudice civile per la liquidazione.
1.3. Pertanto, agli effetti dell'incidenza sul presente giudizio delle statuizioni contenute nel giudicato penale, si ha una ipotesi assimilabile a quella del giudicato penale di condanna. Punto di partenza al riguardo è il dato normativo dell'art. 651 comma 1 c.p.p., per il quale “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile […] per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato […]” .
1.4.1. Sull'argomento, la Cassazione ha affermato che (grassetto aggiunto): “Ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14648 del 04/07/2011 (Rv. 618452 - 01), che a sua volta rimanda alle precedenti Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11432 del 18/06/2004 (Rv. 573737 - 01) e Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8360 del 08/04/2010 (Rv. 612361 - 01); e conformi le successive Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 20786 del 20/08/2018 (Rv. 650408 - 01) e Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 8468 del 27/03/2019 (Rv. 653269 - 03)).
1.4.2. Così come, in relazione ai reati di danno (quale certamente è quello di lesioni personali colpose) vale l'insegnamento delle Sezioni Unite, per cui (grassetto aggiunto) “La sentenza penale di condanna passata in giudicato, la quale fa stato, ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione, può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno quando il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come "reato di danno"; al contrario, nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria […], l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento,
3 negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso.” (cfr. Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 4549 del 25/02/2010 (Rv. 611796 - 01)). Ma a breve distanza di tempo Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8477 del 05/05/2020 (Rv. 657804
- 01) ha pure precisato che (grassetto aggiunto) “Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.” (nello stesso senso, anche la più recente Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23960 del 02/08/2022 (Rv. 665441 - 01)).
1.5. Traendosi le conseguenze logico-giuridiche delle suddette premesse normative e giurisprudenziali, dato il giudicato penale di cui si tratta, deve pertanto ritenersi formato il giudicato in riferimento alla sussistenza del fatto (per come verificatosi nelle modalità accertate nel corso del procedimento penale), alla sua illiceità penale (ovviamente, salva poi la valutazione sull'estinzione del reato per prescrizione) e all'affermazione che gli imputati lo hanno commesso. Rimane invece da valutare in piena cognizione del giudice civile la sussistenza del nesso di causalità tra il danno-evento ed il danno-conseguenza, essendo il primo la lesione del bene giuridico protetto dall'ordinamento (condizione necessaria affinché vi sia responsabilità) mentre essendo invece il secondo il concreto pregiudizio patito, e dunque oggetto di risarcimento. Nonché, in caso affermativo, chiaramente la liquidazione delle voci di danno risarcibile.
2.1. Alla luce della superiore argomentazione, devono dunque considerarsi assodati i seguenti profili, oggetto di accertamento irrevocabile in sede penale:
a) la posizione di garanzia dei convenuti, quali committenti della prestazione dell'attore ai fini dello spostamento dell'antenna prima e della riparazione del condizionatore poi;
b) la mancata verifica da parte degli stessi convenuti dei requisiti di qualificazione tecnico- professionale dell'attore per lo svolgimento di attività di quel tipo, nonché la mancata predisposizione di strumenti di protezione rilevanti allo scopo, atteso che il tetto (pur in buone condizioni) aveva una certa sporgenza nel vuoto e mancava la ringhiera di protezione, con conseguente colpa sia specifica (in relazione ai pertinenti profili del D. Lgs. 81/2008 specificamente richiamati nelle sentenze penali), sia generica (con particolare riguardo alle considerazioni relative allo sporgersi sul tetto, che suggerivano l'adozione di misure anche semplicemente in base al senso comune, al di là della previsione di norme specifiche aventi funziona cautelare);
c) l'evento della caduta dal tetto dell'attore, con esito di lesioni fisiche come refertate nella documentazione sanitaria già propria del fascicolo penale;
2.2. Preme però, da parte di questo giudice, ed in relazione al precedente par.
2.1. lettere b) e c), sottolineare l'esigenza di un parziale accoglimento dell'eccezione di concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione del danno, ex art. 1227 comma 1 c.c.
2.2.1. Anzitutto, occorre evidenziare come tale prospettiva già si palesi da un passaggio della sentenza penale d'appello, in cui viene evidenziato un concorso del fatto della odierna parte attrice, da valutarsi in sede di quantificazione del risarcimento, potendosi leggere a pag. 3 (grassetto aggiunto): “Di ogni connesso adempimento dovevano farsi carico i committenti, certamente non in via esclusiva, essendo la grave imprudenza addebitabile anche alla stessa parte civile […] Tuttavia se un adeguato riparto anche in percentuale delle responsabilità potrà valere in sede civile ai fini della
4 determinazione del risarcimento […]”. Con un passaggio che in effetti appare in contrapposizione (e dunque prevalente) rispetto al passaggio più netto che sul punto si era avuto in primo grado, quando a pag. 8 della sentenza del Tribunale si leggeva “dovendosi concludere che l'infortunio sul lavoro in discorso si è verificato per esclusiva colpa degli odierni imputati [ …]” Ed in effetti, certamente ferme restando le colpe generiche e specifiche dei convenuti rispetto alla causazione della caduta dell'attore per come statuite in sede penale, non possono non essere considerati, ai fini dell'art. 1227 comma 1 c.c., alcuni elementi risultati dagli atti che, in maniera almeno altrettanto convincente, renderebbero illogico porre il nesso causale dell'evento ad esclusivo carico dei convenuti (cfr. infra al par. 2.2.3.).
2.2.2. In secondo luogo, risulta agli atti che l'attore svolgesse attività del tipo di quella considerata non come dipendente di un datore di lavoro, bensì autonomamente, e dunque come prestazione autonoma ex art. 2222 c.c. Ciò è un fattore importante, in ragione dell'autonomia di organizzazione e di esperienza propria del lavoratore, e che consente di depotenziare altresì la giurisprudenza invocata da parte attrice anche in comparsa conclusionale in ordine al fatto che “la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.”, in quanto fa riferimento alla responsabilità del datore di lavoro nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato, in relazione al combinato disposto dell'art. 2087 c.c. e delle norme speciali (o dei canoni di diligenza, prudenza, perizia) che ne integrano il disposto. Tant'è che sul punto v'è giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 933 del 26/01/1995 (Rv. 489985 - 01); Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 9614 del 16/07/2001 (Rv. 548216 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7128 del 21/03/2013 (Rv. 625495 - 01); non smentite dalla successiva Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 37019 del 16/12/2022 (Rv. 666308 - 01) sull'associato in partecipazione, in quanto fa sempre riferimento ad attività svolta “nell'ambito di un contesto professionale organizzato da un datore di lavoro […]”) che ritiene non applicabile il sistema fondato sull'art. 2087 c.c. a rapporti estranei alla subordinazione. E tenuto anche conto della classica configurazione del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata da tratti profondamente diversi (eterodirezione da parte del datore di lavoro, soggezione al suo potere direttivo e disciplinare, tradizionale posizione di debolezza contrattuale rispetto a quest'ultimo) rispetto alla mera committenza dal cliente di una prestazione lavorativa autonoma, in cui ci si rivolge direttamente al soggetto che andrà a svolgere la prestazione, e che si ritiene caratterizzato (conformemente ad una ragionata applicazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175, 1337, 1375 c.c. sullo sfondo dei valori costituzionali traibili dall'art. 2 Cost.) da una posizione di almeno paritaria autoresponsabilità nella considerazione delle condizioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
2.2.3. Dalla comunque scarna ricostruzione in atti, derivante essenzialmente dalle sentenze penali, risulta non soltanto che l'attore, insieme col collega, evidentemente era solito operare interventi di questo tipo “alla buona” (cfr. lo stralcio dell'esame della parte in sede penale, all.4 alla comparsa di risposta, pag. 3, per cui, in relazione al salire sui tetti, affermò: “Non è che la prima volta che ci salivo.”), in abbigliamento non adatto (semplici jeans, maglietta, scarpe da ginnastica), ma soprattutto egli accettò di ritornare sul tetto una volta che aveva completato l'incarico per il quale era stato chiamato (ossia spostare l'antenna), a seguito della successiva richiesta di riparare il condizionatore, e dunque avendo dunque vagliato direttamente le condizioni ambientali e di superficie nelle quali si era già trovato ad operare. In questo senso, risulta che l'attore, nonostante avesse riconosciuto di non avere le competenze per questo secondo intervento, decise comunque di darvi seguito, senza che da un eventuale e prudente rifiuto si potessero trarre indicazioni di una incidenza negativa sulla prestazione, sul conseguimento del corrispettivo, e senza che si possano trarre pressioni in tal senso
5 ad opera del committente, che per esempio non risulta avere insistito rispetto ad un rifiuto dell'interessato, mai opposto.
2.2.4. Dal complesso degli elementi sopra menzionati, risulta contrario a logica giuridica e buon senso porre integralmente il carico dell'infortunio in capo ai committenti, essendosi ad avviso di questo giudice trattato di un evento frutto di un generalizzato contesto di negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di leggi. Condiviso, per le ragioni sopra esposte, paritariamente tra convenuti e attore. E pertanto, essendo ravvisabile un concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento per il 50%.
3. Ora, quanto ai profili di danno-conseguenza, che sono di pertinenza della valutazione del giudice civile (insieme, come si vedrà, ad eventuali profili di concorso del fatto colposo del danneggiato), tenuto conto che di fondo si aveva a disposizione il dato forte dell'accertamento penale sulla fattispecie di lesioni personali colpose, unitamente al fatto che le difese delle parti, lette opportunamente (ed anche in ragione di ciò) non potevano porre in contestazione il fatto che vi fossero stati dei postumi in primis fisici rispetto alla pacifica caduta dal tetto, si è ritenuto di disporre CTU volta ad accertare anzitutto il nesso causale tra la caduta ed i danni patiti da parte attrice, l'eventuale concorso di fattori causali alternativi, ed a quantificare i danni risarcibili. Consulenza tecnica rispetto alla quale la compiuta analisi, pur adeguatamente sintetica, svolta sulla base di un sufficiente rigore metodologico e assenza di vizi logici, consente di farla ritenere adeguato ausilio alla decisione.
3.1. Sul profilo della causalità, in risposta al quesito n. 1, questa ha accertato la compatibilità tra la dinamica del sinistro per come riferita da parte attrice e le lesioni riportate, configurabili in “Frattura esposta femore sx con marcata limitazione dell'anca sx in tutte le direzioni, frattura pluriframmentaria rotula sx trattata con cerchiaggio, anchilosi in varismo tt sx, frattura tibia dx, frattura pluriframmentaria calcagno sn e calcagno dx trattato con intervento di riduzione e steppaggio con osso cortico spongioso autoplastico per la frattura con residua subanchilositt dx. Intervento di osteosintesi chirurgica delle fratture agli arti inferiori ( fiss. est. gamba dx, successiva sintesi con placca e viti per sepsi e pseudoartrosi). Frattura somatica L1 con coinvolgimento del muro posteriore trattata con decompressione vertebrale ed artrodesi D11-D12-L1, multipli esiti cicatriziali, mezzi di sintesi in situ. Vescica neurologica con necessità di autocateterismi intermittenti. Mezzi di sintesi in situ. Gemizio di materiale sieroso da ferita chirurgica e ginocchio sn.”.” Sul punto, infatti, il CTU ha dichiarato che “Tali esiti soddisfano tutti i criteri medico legali di nesso di causalità.” (cfr. pag. 13 consulenza), ossia i canonici criteri: cronologico (per l'immediata successione delle diagnosi rispetto all'episodio), topografico (per la corrispondenza tra la regione anatomica dell'azione lesiva e quella dove si sono patite le lesioni maggiori, ossia la parte inferiore del corpo), di idoneità qualitativa e quantitativa (trattandosi di conseguenze perfettamente compatibili con una caduta dall'alto di circa 7 metri), di continuità fenomenica (essendo decorso un periodo di tempo congruo fra l'azione lesiva e la comparsa della malattia senza interruzioni di sorta della sintomatologia), di esclusione di altre cause (non risultando elementi causali pregressi, si rileva che il riferimento all'incidente automobilistico è ovviamente un mero refuso, cfr. pagg. 14-15).
3.2. Con riferimento all'eventuale incidenza di fattori concausali, e sulla loro prevedibilità, in risposta al quesito n. 2 il CTU ha di base ribadito (in effetti con un lieve fraintendimento sul tenore del quesito) la valenza ragionevolmente escludente i danni della eventuale adozione di misure di protezione, in quanto ha scritto che “[…] l'evento infortunistico si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione di tutte le misure di protezione previste dal D.Lgs. 81/2008. L'uso di abbigliamento da lavoro e calzature antinfortunistiche ex EN ISO 20345 con suola antiscivolo […], dispositivi di protezione
6 individuale e collettivi quali imbracature, cordini, sistemi di ancoraggio, parapetti e reti di protezione ed una adeguata formazione/informazione ed addestramento all'utilizzo di tali DPI avrebbero significativamente ridotto il rischio di caduta (fino ad annullarlo) nonché le sue conseguenze. Si ritiene dunque di potere affermare che l'assenza di tutte queste misure di protezione rende l'incidente non solo prevedibile ma anche evitabile con l'adozione delle pratiche corrette.
[…]”. Ritornando poi sul solco più effettivo del quesito nell'ultima parte, quando scrive che “Non è noto alla sottoscritta se fattori esterni, quali ad esempio condizioni meteorologiche avverse, malfunzionamento di attrezzature o altro, possano avere influito sull'accaduto (ad esempio, il vento forte o la pioggia)”.
3.3. Passando invece all'esame del quantum del danno fisico, le conclusioni del consulente nominato, che questo giudice ritiene di condividere, sono le seguenti.
3.3.1. Quale danno biologico permanente, si legge in risposta al quesito n. 4, “Il danno biologico permanente esitato e causalmente correlato all'incidente de quo è da stimarsi complessivamente in misura pari al 65%.”, in ragione della condivisibile considerazione delle barèmes valutative proposte da e , in relazione all'ipotesi più vicina al caso di specie e “ in considerazione Per_1 Persona_2 del quadro clinico complessivo stante che trattasi sostanzialmente di patologia concorrenti, che incidono cioè sulla stessa funzione, ovvero la deambulazione.” (pag. 16)
3.3.2. Quale danno biologico temporaneo, il consulente, alla luce della documentazione sanitaria in atti (cfr. la consulenza spec. da pag. 5 a pag. 9), recante la ricostruzione della degenza di parte attrice e dello svolgimento di vari interventi chirurgici, tenuto conto di un primo periodo che va dal giorno del sinistro fino alla data in cui le “era prescritto di iniziare la deambulazione con girello e carico esclusivamente a dx” a cui aggiungere gli ulteriori giorni di fermo assoluto in ragione degli ulteriori interventi subiti, e tenendo conto invece ed altresì di un periodo di inabilità inferiore per il complesso dei periodi di convalescenza relativi a tutti gli interventi subiti, conclude in risposta al quesito n. 3 nel senso che “E' da riconoscere un periodo di inabilità temporanea pari a : 125 giorni di inabilità temporanea al 100% (08/06/2012-28/09/2012+ ulteriori ricoveri ed interventi chirurgici subiti), nonchè 100 giorni di inabilità temporanea al 75% relativamente ai periodi di convalescenza dei diversi interventi chirurgici subiti.”
3.3.3. Sulla prospettiva futura, la condizione dell'attore è stata ritenuta stabilizzata ed insuscettibile di miglioramenti. Il consulente, infatti, sui quesiti nn.
7-8 afferma che “si ritengono gli esiti sostanzialmente stabilizzati e non suscettibili di sostanziali miglioramenti, anche in considerazione del lungo periodo trascorso dall'evento ad oggi. Non è invece possibile escludere che il periziato possa andare incontro a peggioramenti (ulteriori processi infettivi). Non è tuttavia possibile, in via presuntiva, stabilire in che misura. […]”). Ed ancora, “Lo stesso potrebbe dovere andare incontro ad ulteriori interventi chirurgici per la rimozione eventuale dei mezzi di sintesi. […] -Lo stesso potrebbe dovere andare incontro ad ulteriori interventi chirurgici per la rimozione eventuale dei ferri chirurgici. Si può tuttavia ipotizzare che anche laddove venissero rimossi i mezzi di sintesi, intervento comunque in atto non programmato, il quadro clinico rimarrebbe sostanzialmente invariato e non suscettibile di un miglioramento né di un peggioramento degni di nota relativamente al grave quadro clinico attuale.”
3.4. Sull'incidenza relativa alla capacità lavorativa, si legge in risposta al quesito n. 6 che “i postumi esitati hanno senz'altro determinato una importante perdita della capacità lavorativa sia specifica del soggetto (che dall'anamnesi lavorativa aveva svolto per molti anni attività di panettiere, attività che certamente in atto non può più espletare pienamente) ma anche generica, stante che certamente lo stesso può manifestare difficoltà nel mantenere la stazione eretta prolungata nonché limitazioni
7 nello svolgimento di attività che implichino un medio-elevato impegno fisico, quali ad esempio la movimentazione manuale dei carichi e o la deambulazione in terreni scoscesi e/o irregolari. Il periziato mantiene tuttavia una certa capacità lavorativa.”
3.5. Infine, quanto a spese mediche (quesito n. 9), si ha una valutazione di € 262,53, unitamente a spese di trasporto in ambulanza per € 2.900,00, rispetto alle quali il consulente evidenzia che, pur mancando una precisa certificazione di intrasportabilità con i comuni mezzi (e pur il periziato non fosse certamente in grado di spostarsi autonomamente), “Si ritiene comunque che, in considerazioni delle innumerevoli fratture comminute e scomposte, degli interventi chirurgici subiti, della presenza di FE sarebbe potuto essere pregiudizievole per la salute del periziato e comunque estremamente difficoltoso muoversi con i comuni mezzi.”
4.1.1. Ora, in ordine ai danni fisici, si ritiene di dovere utilizzare il sistema c.d. “a punti” elaborato dal Tribunale di Milano, in quanto tiene conto adeguatamente di tutte le componenti non patrimoniali del danno, costituendo la migliore espressione qualitativa del criterio equitativo di cui agli artt. 1226
- 2056 c.c. In particolare, sul punto la Cassazione ha statuito che “In tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale può correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l' "id quod plerumque accidit", quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva.”. (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5243 del 06/03/2014 (Rv. 630078 - 01)).
4.1.2. Pertanto, in applicazione delle Tabelle Milanesi, aggiornate al 2024 (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012 (Rv. 622506 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 28990 del 11/11/2019 (Rv. 655965 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 11/12/2024 (Rv. 673175 – 01)), il danno non patrimoniale va così quantificato, premettendo che l'età del danneggiato al momento dei fatti era di 31 anni, in quanto al tempo del sinistro il 32esimo anno non era stato ancora compiuto.
4.1.3. Dato un punto base di € 115,00, e dato quanto è stato stimato dal CTU, a titolo di invalidità temporanea assoluta (ITA) pari al 100% (non essendo emersi dall'istruttoria elementi tali da farne ritenere un aumento), per 125 giorni, si calcola la somma di € 14.375,00. A titolo di invalidità temporanea parziale (ITP) pari al 75%, per 100 giorni, la somma di € 8.625,00. Per un totale di € 23.000,00. Dal dimezzamento del quale per il concorso del fatto colposo del danneggiato, si ricava un dovuto di € 11.500,00.
4.1.4. A titolo di danno biologico permanente, tenuto conto della percentuale di invalidità del 65% stimata dal CTU, si ha un valore del punto base di € 8.742,83. Esso è però soggetto ad automatico aumento per sofferenza forfettaria del 50% (in quanto, coerentemente con le tabelle milanesi, se l'invalidità permanente è superiore al 35% per tenere conto forfettariamente della sofferenza soggettiva, si ha un aumento del 50%), dunque di € 4.371,42. Pertanto, si ha un complessivo punto base di danno non patrimoniale di € 13.114,25. Con la conseguenza che si calcola la somma di danno biologico in senso stretto di € 483.041,00, che però aumenta quale complessivo danno non patrimoniale ad € 724.562,00. Non si ritiene di dovere operare alcuna personalizzazione per particolari sofferenze soggettive oltre quelle forfettariamente implementate, ritenuto che non
8 risultano provate in giudizio circostanze che depongano in questo senso, e che dunque possano giustificare uno scostamento in alto rispetto al dato come sopra calcolato. In base, invece, a quanto si dirà al successivo par.
4.2.1. in ordine alla capacità lavorativa generica, si ritiene, con valutazione equitativa, di operare un aumento del 15% sul danno biologico affinché si tenga conto della riduzione della capacità lavorativa generica. Per cui si ha € (724.562,00 + 72.456,15) = € 797.018,15. Dal dimezzamento di tale somma per il concorso del fatto colposo del danneggiato, si ricava un dovuto di € 398.509,08.
4.1.5. Poiché l'evento lesivo è ovviamente anteriore nel tempo rispetto alla liquidazione (anche alla luce dell'insegnamento traibile da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), l'importo per entrambe le voci di danno sarà devalutato, e sullo stesso andranno corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi (c.d. compensativi, arg. ex art. 1499 c.c. e Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12140 del 14/06/2016 (Rv. 640242 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015 (Rv. 636751 - 01)) dal momento del fatto (08.06.2012) fino alla data della liquidazione (ossia l'odierna, 18.09.2025). Sulla somma così liquidata, ormai divenuta credito di valuta, ex art. 1282 c.c. decorreranno ulteriormente interessi legali, maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
4.2. Quanto al danno da riduzione della capacità lavorativa, occorre distinguere.
4.2.1. Sia dalla documentazione di causa (cfr. all. 7 alla citazione) sia dalla consulenza, emerge una riduzione della capacità lavorativa generica, subita dall'attore, che peraltro il consulente non valuta totale ma parziale, affermando espressamente in sede di risposta al quesito n. 6 (grassetto aggiunto)
“certamente lo stesso può manifestare difficoltà nel mantenere la stazione eretta prolungata nonché limitazioni nello svolgimento di attività che implichino un medio-elevato impegno fisico, quali ad esempio la movimentazione manuale dei carichi e o la deambulazione in terreni scoscesi e/o irregolari. Il periziato mantiene tuttavia una certa capacità lavorativa.”. Ora, su tale profilo, la giurisprudenza opera una ricomprensione di tale voce nel quantum già liquidabile in sede di danno non patrimoniale. Ciò in quanto si ritiene di aderire a quella giurisprudenza per la quale (grassetto aggiunto), come già in Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18161 del 25/08/2014 (Rv. 632223 - 01), e poi in Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 17931 del 04/07/2019 (Rv. 654562 – 01) “In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.”. (successivamente, nello stesso senso, anche in un caso di riduzione del 50%, Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12605 del 10/05/2023 (Rv. 667574 - 01), cfr. anche spunti in tal senso in Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 35663 del 20/12/2023 (Rv. 669780 - 01)). E che dunque considera tale elemento come una componente del danno biologico, come tale già da considerarsi ricompreso e considerato dalla liquidazione operata sopra (e relativa personalizzazione). Proprio in tale ottica si è ritenuto di tenere conto di tale elemento attraverso un incremento equitativo sul danno non patrimoniale al superiore par. 4.1.4.
4.2.2. Quanto invece alla capacità lavorativa specifica, nonostante il CTU riporti nell'anamnesi lavorativa “panettiere dipendente dai 16 ai 32 anni. Disoccupato dall'epoca dell'incidente.”, invero non v'è prova in atti dello svolgimento di tale attività. Così come, in generale dagli atti di causa, non risulta che la parte attrice abbia fornito elementi di prova del pregresso svolgimento di effettiva attività lavorativa. Con la conseguenza che nulla può essere riconosciuto, atteso che si ritiene
9 necessario, conformemente ai principi generali, che la parte danneggiata assolva l'onere probatorio di tale componente di danno, per cui “detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito.” (così tratto da Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 25/05/2004 (Rv. 573109 - 01), cfr. pure le successive Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7097 del 06/04/2005 (Rv. 582445
- 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 20/01/2006 (Rv. 586555 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19357 del 18/09/2007 (Rv. 599391 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23761 del 14/11/2011 (Rv. 620516 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8896 del 04/05/2016 (Rv. 639896
- 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25370 del 12/10/2018 (Rv. 651331 - 01), che comunque presuppongono tutte l'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio della determinazione in concreto di una certa perdita di capacità lavorativa specifica).
4.3. Quanto alle spese mediche, si ritiene di condividere le valutazioni del CTU, sia in ordine alla documentazione delle spese vive, sia in ordine a quella per fatture di autotrasporto in ambulanza, ritenendo convincenti le valutazioni tecniche di necessità operate in relazione a quel tipo di trasporto, e che dunque fanno propendere per una considerazione di non eludibilità delle spese in esame. Pertanto, si considererà un importo di € (262,53 + 2.900,00) = € 3.162,53. Che, in ragione del dimezzamento per il concorso del fatto colposo del danneggiato, si riduce ad € 1.581,27. Rispetto ai quali, trattandosi di esborsi monetari precisi, saranno dovuti gli interessi legali dalla data degli esborsi fino a soddisfo.
5. Gli importi sopra liquidati devono intendersi comprensivi della provvisionale di € 2.000,00 già liquidata in sede penale, in quanto pacificamente ancora non corrisposta. Con la conseguenza che il carattere provvisionale della suddetta pronuncia viene a cedere rispetto alla valenza omnicomprensiva della presente sentenza.
6.1. Le spese di giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza e del decisum, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operate con D.M. n. 147/2022. In quanto la parte attrice vincitrice è ammessa in via anticipata e provvisoria al PSS, di esse sarà disposto il pagamento in favore dell'Erario.
6.2. Le spese di CTU, per come liquidate con separato e contestuale decreto, verranno poste a definitivo carico, in solido tra loro, delle parti convenute soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 2226/2022 in epigrafe:
1) CONDANNA in solido, in accoglimento parziale della domanda proposta, le parti convenute ed al pagamento, in favore della parte CP_1 CP_1 Controparte_2 attrice , delle seguenti somme (comprensive della provvisionale già Parte_1 liquidata in sede penale):
a) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, € 398.509,08 (per danno permanente e relativa personalizzazione, anche per riduzione di capacità lavorativa generica) ed € 11.500,00 (per danno
10 temporaneo), oltre interessi legali, sulle superiori somme devalutate alla data della causazione del danno (08.06.2012) e successivamente proporzionalmente rivalutate di anno in anno, fino alla data odierna (18.09.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
b) a titolo di rimborso spese necessarie, € 1.581,27, oltre interessi legali dalla data degli esborsi e fino a soddisfo;
2) RIGETTA per il resto la domanda attorea.
3) CONDANNA in solido le parti convenute ed Controparte_1 [...] al pagamento, in favore della parte attrice , delle spese CP_2 Parte_1 processuali, che si liquidano complessivamente in € 13.474,20 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00 per come specificato in parte motiva, tutte le quattro fasi, valori medi ridotti del 40% in ragione del carattere lineare della tipologia di controversia nonché del tenore delle difese svolte), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute, disponendosene il pagamento in favore dell'Erario.
4) PONE a definitivo carico solidale delle parti convenute ed Controparte_1 le spese della CTU, come liquidate con separato e contestuale decreto;
Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 18.09.2025
Il Giudice Dario Albergo
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