TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 4610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4610 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa ON Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 5722/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.50 sono presenti l'avv. LANCIONE VANESSA per parte ricorrente nonché l'avv. Giuseppe Bono in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente.
L'avv. Lancione alla luce della memoria dell' si associa alla richiesta di CP_1 cessazione della materia del contendere e rappresenta che l'annullamento e la compensazione sono state effettuate dall' a partire dal mese di giugno del 2025. CP_1
Chiede la liquidazione delle spese essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio. L'avv. Bono insite nella compensazione delle spese legali.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa ON Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5722 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. LANCIONE VANESSA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: Indebito avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
Pone a carico dell' le spese del presente giudizio che dovrà rifonderle allo Stato essendo CP_1
stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio e vengono liquidate come da separato decreto.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/04/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso la comunicazione di indebito del CP_1
18/11/2024.
Si costituiva il convenuto, comunicando che in seguito ai controlli effettuati si era provveduto ad annullare l'indebito e disposto il pagamento della prestazione. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
ritenuto che
parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato pone gli onorari di parte ricorrente a carico dello Stato e li liquida come da separato decreto.
In ragione del fatto che le ragioni del ricorrente sono state riconosciute successivamente alla proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque CP_2
condannato a rifondere allo Stato le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 30/10/2025
Il Giudice Onorario
ON Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa ON Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 5722/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.50 sono presenti l'avv. LANCIONE VANESSA per parte ricorrente nonché l'avv. Giuseppe Bono in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente.
L'avv. Lancione alla luce della memoria dell' si associa alla richiesta di CP_1 cessazione della materia del contendere e rappresenta che l'annullamento e la compensazione sono state effettuate dall' a partire dal mese di giugno del 2025. CP_1
Chiede la liquidazione delle spese essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio. L'avv. Bono insite nella compensazione delle spese legali.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa ON Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5722 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. LANCIONE VANESSA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: Indebito avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
Pone a carico dell' le spese del presente giudizio che dovrà rifonderle allo Stato essendo CP_1
stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio e vengono liquidate come da separato decreto.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/04/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso la comunicazione di indebito del CP_1
18/11/2024.
Si costituiva il convenuto, comunicando che in seguito ai controlli effettuati si era provveduto ad annullare l'indebito e disposto il pagamento della prestazione. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
ritenuto che
parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato pone gli onorari di parte ricorrente a carico dello Stato e li liquida come da separato decreto.
In ragione del fatto che le ragioni del ricorrente sono state riconosciute successivamente alla proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque CP_2
condannato a rifondere allo Stato le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 30/10/2025
Il Giudice Onorario
ON Di Maio