Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1246/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo De Martino,
- attrice - contro
(C.F.: ), in persona del suo Procuratore CP_1 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mattia Bernardini e Andrea CP_2
Girardi,
- convenuta -
e contro
(C.F.: ), CP_3 C.F._1
- convenuta contumace -
Conclusioni
Per l'attrice:
«l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, voglia così giudicare e provvedere: accogliere la domanda introduttiva, e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della società della Parte_1 somma di € 34.164,19 oltre il danno da sosta tecnica per 12 giorni quantificato in € 6.000,00 o di quella somma maggiore o minore che riterrà determinare, il tutto rivalutato e con interessi dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario. Chiede il rimborso delle spese di CTU».
Per la convenuta CP_1
1
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale adito dovesse accertare la reale causazione di un sinistro e/o una qualsivoglia responsabilità in capo alla sig.ra ridurre il risarcimento spettante a parte CP_3 attrice ai sensi dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ovvero tenendo conto del comportamento di parte attrice nella causazione del sinistro de qua ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A se dovuta come per legge».
Precedenti di fatto e processuali
1. – Il giorno 4.3.2021 si verifica un incidente stradale in Chignolo Po (PV) sulla S.S. 234 all'altezza della località Mostiola. Un'autovettura in uscita dal posteggio di un supermercato immettendosi nella strada supera la linea longitudinale di mezzeria invadendo la corsia opposta mentre sta sopraggiungendo l'autoarticolato Volvo FH500 tg. FS034ZG, con semirimorchio tg. XA310DT, di proprietà della Parte_1
il cui conducente, per evitare l'urto, si sposta sulla destra ribaltandosi in
[...] una ripa scoscesa immediatamente adiacente alla sede stradale. L'autovettura prosegue la propria marcia. Il ribaltamento causa la rottura dei cassetti del rimorchio, contenenti casse di insalata. Intervengono un'autogrù per il recupero dell'autoarticolato nonché i Carabinieri di Corteolona, i quali effettuano i rilievi e redigono un rapporto sull'accaduto, confermando la dinamica di cui sopra. La sig.ra contatta frattanto, attraverso CP_3 una nota applicazione di messaggistica, l'amica sig.ra CP_4 dichiarando di aver causato la fuoriuscita di un TIR proprio in corrispondenza del citato supermercato. La suddetta segnala il CP_4 fatto ai Carabinieri, i quali si recano a casa di trovandola in CP_3
“evidente stato di ubriachezza”. Interpellata in merito all'accaduto, essa riferisce ai militari che, mentre entrava nel posteggio del supermercato con la propria Citroen C3 tg. EB112BJ (assicurata con , aveva notato il CP_1 camion uscire dalla sede stradale, e nega quindi di essere stata la causa dell'incidente.
2. – La motrice Volvo FH500 viene frattanto riparata e venduta e, successivamente, con atto di citazione notificato a con c.a.d. CP_3 spedita il 3.3.2023 e ad il 24.2.2023, CP_1 Parte_1 conviene in giudizio i suddetti con domanda di risarcimento dei danni materiali all'autoarticolato (motrice e semirimorchio), di quelli consistenti nella perdita della merce e di quelli derivanti dalla necessità di sostenere spese per carroattrezzi e movimentazione della merce danneggiata.
2 3. – Nel procedimento rimane contumace, mentre CP_3 CP_1 si costituisce resistendo alle domande: in particolare, sostiene la
[...] mancanza di prova che la dinamica del sinistro sia effettivamente quella più sopra evidenziata e rileva che, in ogni caso, non potrebbe dirsi superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2° c.c. e dovrebbe comunque applicarsi il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. Inoltre, contesta l'esistenza di idonea prova di tutti i danni richiesti in risarcimento.
4. – La causa, istruita con l'assunzione di prova testimoniale e con una C.T.U. volta alla verifica e quantificazione dei danni ai veicoli, è trattenuta in decisione all'udienza “cartolare” del 29.1.2025, con termini per note conclusionali.
Motivi della decisione
5. – Deve ritenersi che la dinamica del sinistro sia quella esposta in atto di citazione.
Il teste che stava percorrendo la strada in direzione opposta a Testimone_1 quella dell'autoarticolato, ha dichiarato quanto segue: “ho visto una macchina scura che usciva dal supermercato sulla mia destra senza dare la precedenza: io ho dovuto inchiodare;
aveva invaso la carreggiata ed era spostata tutta a sinistra;
il camion, per evitare l'impatto, ha sterzato bruscamente ed è finito giù dalla riva”.
Il teste , che pure si trovava sui luoghi di causa al momento Testimone_2 del fatto, ha a sua volta dichiarato: “Io stavo riponendo la spesa in macchina, posteggiata nel piazzale del supermercato adiacente alla strada;
sento una frenata ed un rumore di clacson, mi sono girato ed ho visto questa macchina scura che uscendo da MD, diretta verso destra, stava marciando in mezzo alla strada;
ho visto il camion che stava giungendo ed ho pensato subito che sarebbe successo un grave incidente;
invece, il camion ha sterzato bruscamente a destra per evitarla ed è finito nella scarpata”.
Nel rapporto dei Carabinieri in atti, si attesta che, mentre erano in corso gli accertamenti susseguenti al sinistro, «… sopraggiungeva sul posto CP_4
(…) la quale raccontava ai militari che una sua amica, tale (…), le CP_3 avrebbe scritto su whatsapp nelle stesse circostanze di tempo del ribaltamento, di aver forse provocato accidentalmente la fuoriuscita di un TIR all'altezza del MD Market di Chignolo Po;
allora la richiamava per farsi meglio spiegare CP_4
l'accaduto, ma a quel punto la donna, apparentemente ubriaca, tergiversava e forniva diverse versioni contraddittorie sull'accaduto per poi negarne la responsabilità. Gli operatori decidevano quindi di recarsi presso la casa di , identificandola CP_3
(…), la quale, in evidente stato di ubriachezza, negava assolutamente di aver percorso quel tratto di strada e di aver solamente visto, mentre entrava nel supermercato del MD Market con la sua autovettura Citroen C3 di colore nero
3 targata EB112BJ, il camion uscire dalla sede stradale e di conseguenza e solo “pour parlè” avrebbe informato dell'evento la sua amica ». CP_4
Sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti che portano a ritenere che l'autrice della manovra che ha innescato il sinistro sia da individuare nella convenuta : ella - che certamente, per sua stessa ammissione, si CP_3 trovava sul luogo del sinistro al momento in cui s'è verificato - possiede una macchina nera (la vettura che aveva causato l'incidente, come riferito dai testi, era di colore scuro) e, soprattutto, aveva confessato di essere tale autrice in una “chat” privata all'amica la quale ultima non aveva alcuna CP_4 ragione (almeno, non emersa in questa causa) per riferire falsamente ai militari che la le aveva dichiarato di avere “forse provocato CP_3 accidentalmente la fuoriuscita di un TIR”. A ciò si aggiunge che lo stato di ubriachezza nel quale la stessa è stata rinvenuta dai Carabinieri, è CP_3 perfettamente compatibile con la dichiarazione del teste che ha Tes_1 evidenziato come la vettura di cui trattasi fosse uscita dal posteggio del supermercato senza dare la precedenza nonché repentinamente (costringendolo ad “inchiodare”), invadendo la carreggiata “spostata tutta a sinistra”, e del teste , che ha dichiarato che la vettura stessa “stava Tes_2 marciando in mezzo alla strada”.
Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro emergente dalla dichiarazione del teste e tenuto conto che si trattava con ogni probabilità di un Tes_1 soggetto in stato di ubriachezza, deve ritenersi che nulla avrebbe potuto fare l'autista dell'autoarticolato per evitare il sinistro e deve anzi presumersi che la manovra d'emergenza compiuta abbia verosimilmente evitato conseguenze ben più tragiche.
Pertanto, si ritiene che la responsabilità vada ascritta “in toto” alla conducente della vettura Citroen C3 tg. EB112BJ e che non vi sia spazio per un concorso di colpa del conducente dell'autoarticolato Volvo FH500 tg. FS034ZG.
6. - La ha quantificato il danno oggetto Parte_1 della domanda in complessivi € 40.164,19, nel dettaglio così composti:
a) € 20.888,19 (I.V.A. inclusa) per danni materiali ai veicoli, suddivisi in: a.1) € 8.640,80 + I.V.A. per il trattore stradale, a.2) € 2.457,54 + I.V.A. per il semirimorchio frigo e a.3) € 6.023,13 + I.V.A. per l'unità refrigerante;
b) € 2.800,00 quale costo del carroattrezzi per il sollevamento dell'autoarticolato;
c) € 8.316,00 quale danno alla merce trasportata;
d) € 2.160,00 quale danno per “spese di trasbordo merce”;
4 e) € 6.000,00 quale danno da “sosta tecnica” (calcolati su 12 giorni di fermo tecnico per un valore giornaliero di € 500,00).
6.1. – Per quanto concerne il danno sub a.1), la C.T.U. ha evidenziato come la parte attrice abbia comunicato, nel corso delle operazioni peritali, che il trattore stradale Volvo FS034ZG è stato venduto e, quindi, non è più disponibile per l'ispezione. Inoltre, si desume che il veicolo stesso fosse stato riparato prima della vendita e, tuttavia, il costo di tali riparazioni non è stato documentato. Inoltre, risulta che il C.T.U. abbia utilizzato, ai fini della stima del relativo danno, una perizia redatta dal C.T. di parte attrice “dopo la vendita a terzi” e, quindi, materiale fotografico non depositato entro i termini perentori previsti per le produzioni documentali.
In sede di C.T.U. il C.T. di parte convenuta ha svolto in proposito osservazioni, rilevando in sostanza la mancanza di prova di detto danno.
Tali osservazioni, che sono state rigettate dal C.T.U., sono da ritenere fondate.
La premessa da cui muovere - come evidenziato nell'ordinanza del 23.3.2024
– è che la liquidazione del danno calcolata sulla base del costo stimato delle riparazioni risponde alla necessità di ristorare il danneggiato di un pregiudizio consistente nel minor valore del bene incidentato sul duplice presupposto che non si possa onerare la parte danneggiata ad anticipare i costi delle riparazioni e che la parte stessa ben può ritenere di non eseguirle;
trattasi, nella sostanza, di una mera tecnica di liquidazione in cui - si deve ribadire e sottolineare - il danno risarcito consiste comunque nel minor valore del bene (non nella spesa per le riparazioni, ciò che sarebbe evidentemente impossibile non essendo queste avvenute), sebbene la sua quantificazione equitativa, in difetto di migliori criteri, venga effettuata sulla base di una stima del costo delle riparazioni.
La logica conclusione di tale premessa è che ove il danneggiato esegua effettivamente le riparazioni, non v'è più spazio per una siffatta liquidazione: il danno non potrebbe più essere quantificato sulla base del minor valore del veicolo incidentato, essendo esso stato riparato, ma, unicamente, sulla base dei costi effettivamente sopportati a tale fine (spesa affrontata in termini di denaro versato ai riparatori o maggiori costi interni nell'ipotesi, rara a verificarsi, che le riparazioni vengano effettuate in prima persona dallo stesso danneggiato); in particolare, costituiscono ostacoli insuperabili alla liquidazione di cui sopra, sul piano legale, l'art. 1226 c.c., il quale esclude la possibilità del ricorso alla liquidazione equitativa quando il danno possa essere provato nel suo esatto ammontare (costo sostenuto per le riparazioni), e, sul piano logico, il fatto che a seguito delle riparazioni il danno in termini di minor valore del veicolo come detto, non è di fatto più esistente e, quindi, non può evidentemente essere risarcito.
5 A favore di tale conclusione, militano anche considerazioni di giustizia, poiché, a diversamente opinare, si aprirebbe la strada ad ingiustificate locupletazioni del danneggiato, che potrebbe essere portato a non svelare i costi effettivamente sostenuti nel caso in cui la quantificazione in termini di stima del danno (inevitabilmente indicativa) sia più vantaggiosa, ottenendo quindi surrettiziamente un risarcimento non dovuto.
Da tali premesse e conclusioni si desume che il danneggiato possa sì decidere di non fare eseguire le riparazioni ma, una volta che queste siano eseguite, debba provare gli oneri sopportati a seguito di ciò (anzitutto, il costo sostenuto in termini di esborsi ai riparatori): a ciò, vale precisare, non osterebbe in linea di principio lo stato in cui il processo si trova, potendo chiedere di essere rimesso in termini quando la riparazione avvenga nelle more del giudizio.
Nella specie, si suppone che il danno fosse stato riparato ancor prima dell'avvio della causa, avendo la compagnia convenuta dichiarato in comparsa che “al momento dell'accesso peritale, riscontrava che il mezzo era stato totalmente riparato”.
Per quanto riguarda la specifica voce di danno in argomento, si aggiunge che, in ogni caso, il costo stimato per le riparazioni non potrebbe essere risarcito in quanto i relativi danni non sono stati nella specie provati: infatti, l'attrice non risulta avere provveduto, prima della riparazione, a far effettuare a.t.p. sulla motrice e neppure, entro i termini perentori per le produzioni documentali, a documentare fotograficamente il danno in modo da consentirne una adeguata valutazione. In proposito, si deve precisare che neppure sull'accordo dei consulenti di parte (ammesso che questo fosse stato effettivamente raggiunto) sarebbe possibile derogare, in sede di C.T.U., ai termini perentori previsti per le produzioni documentali.
6.2. - Per quanto concerne il danno sub a.2), esso deve essere quantificato sulla base della C.T.U. nell'importo di € 2.457,54, esclusa l'I.V.A. sia in ragione della natura giuridica dell'attrice sia per le motivazioni evidenziate al punto che precede.
6.3. - Per quanto concerne il danno sub a.3) – che non appare invero chiaro se sia stato tempestivamente allegato - il C.T.U. si è espresso nel senso che “non si può escludere che l'unità refrigerante abbia subito danni a seguito del ribaltamento, anche se il sistema non sembra essere andato in protezione durante l'evento”; si desume quindi che il C.T.U. stesso non sia stato in grado di verificare se l'incidente abbia effettivamente provocato un danno all'unità refrigerante, la quale, peraltro, è dotata di un sistema di protezione, da mantenere in efficienza (e non v'è prova che ciò sia avvenuto), diretta proprio a prevenire danni per il verificarsi di eventi quali quello di cui trattasi.
6 Pertanto, il relativo danno non può ritenersi provato.
6.4. – Il danno sub b) è documentato e deve pertanto essere riconosciuto nell'importo indicato di € 2.800,00.
6.5. – Quanto ai danni sub c) e d), riguardanti la merce ed il costo del trasbordo della medesima, questi possono ritenersi provati alla luce della documentazione prodotta nonché della deposizione del teste e, Tes_3 quindi, devono essere ammessi a risarcimento nell'importo di complessivi € 10.476,00.
6.6. – Il danno da “fermo tecnico” non è stato allegato nei suoi presupposti fattuali e, comunque, non è provato: pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
7. – In definitiva, il danno deve essere liquidato nel complessivo limitato importo di € 15.733,54.
Gli importi di cui trattasi, dalla data del fatto (4.3.2021) fino alla data della presente sentenza, devono essere rivalutati nonché maggiorati degli interessi cd. “compensativi” come stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995, secondo cui detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale.
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
8. – In ragione dell'esito della causa, si ritiene equo condannare i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese in favore dell'attrice nella misura dei 2/3 di quelle liquidate, avuto riguardo ai valori parametrici medi di cui al D.M. n. 55/2014, sulla base del valore del “decisum”.
Le spese di C.T.U. devono essere poste a carico della parte attrice nella frazione di 1/3 e dei convenuti nella rimanente frazione di 2/3.
9. – Non sono stati allegati i presupposti che darebbero luogo agli adempimenti di cui all'art. 148, comma 10° D.Lgs. n. 209/2005.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, i convenuti e CP_1 al pagamento in favore dell'attrice CP_3 [...] dell'importo di € 15.733,54, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi come da motivazione;
7 II. condanna gli stessi suddetti convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attrice dei 2/3 delle spese di lite, che liquida per l'intero (quindi, al lordo dell'abbattimento di 1/3), oltre a c.u. e marca, in complessivi € 5.077,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'Avv. Gerardo De Martino ex art. 93 c.p.c. e la compensazione della frazione di 1/3;
III. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dei convenuti per i 2/3 e dell'attrice per 1/3 dell'importo liquidato.
Così deciso il 7 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
8