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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3707 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 383/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana codice fiscale: C.F._1 residente a [...] con l'avv. Alessandro Diani del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico (PEC Email_1
e 2) CP_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano codice fiscale: C.F._2 residente a [...] con l'avv. Alessandro Diani del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico (PEC Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Morimondo (MI) il 5 novembre 2011 (atto iscritto nei registri del Comune di Morimondo al n. 16, parte II, serie C, anno 2011, nonché trascritto nei registri del Comune di Milano al n. 18, parte II, serie C, anno 2012)
Separati consensualmente con sentenza n. 1054/2025 emessa il 26.02.2025 e pubblicata il 18.03.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Pagina 1 di 4 Con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
- nato a [...] il [...], cittadino italiano. Parte_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 10 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Parte_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre. Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì sera (dopo l'orario scolastico o l'attività sportiva) al lunedì mattina (prima dell'inizio delle attività scolastiche), nonché un giorno a settimana, preferibilmente il giovedì, dal pomeriggio dopo la scuola alla mattina successiva, nella settimana in cui i figli rimangono presso la madre per il weekend;
inoltre, potrà trascorrere fino a due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente il martedì, mercoledì o giovedì, condividendo il pranzo e trascorrendo insieme il pomeriggio, preferibilmente presso l'abitazione della madre in quanto più agevole per il benessere dei figli per vicinanza a scuola e impegni giornalieri;
inoltre una settimana durante le vacanze di Natale (alternando di anno in anno la prima e la seconda settimana); durante le vacanze pasquali e di Carnevale ad anni alterni;
per venti giorni durante i mesi di luglio e agosto di ogni anno (alternando, salvi diversi accordi, la prima e la seconda parte del periodo). L'immobile adibito a casa familiare, sito in Milano, via Meda n. 11, condotto in locazione dai coniugi, viene assegnato alla sig.ra che si obbliga a sostenere integralmente il Parte_1 pagamento del relativo canone e a procedere alla voltura del contratto a proprio nome, con esonero del coniuge da ogni obbligo relativo. Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla Sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che andrà Parte_1 accreditata sul conto corrente bancario a lei intestato presso Banca Mediolanum S.p.A.; tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2025 (prima rivalutazione gennaio 2026), ciò fino al raggiungimento delle rispettive indipendenze economiche dei figli. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017. I beni e gli arredi contenuti nella casa coniugale, con esclusione dei libri e di oggettistica personale già individuata dalle parti, restano assegnati in proprietà alla sig.ra ; il signor ha Pt_1 Per_1 facoltà di ritirare le cose di sua proprietà avendo già egli a disposizione la nuova abitazione ove ha trasferito la residenza, previo accordo con la moglie. L'autovettura Renault Clio targata FW080WP immatricolata in data 10/5/2019, acquistata dal sig.
nel corso del matrimonio, resta di proprietà esclusiva del medesimo. Per_1
I coniugi null'altro hanno a pretendere in relazione alle somme che erano nella disponibilità comune
Pagina 2 di 4 ed altri beni di proprietà comune. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. In ogni caso, perché un coniuge possa espatriare con uno o entrambi i figli dovrà esserci l'autorizzazione espressa dell'altro genitore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 1054/2025 emessa il 26.02.2025 e pubblicata il 18.03.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Morimondo (MI) il 5 novembre 2011 tra e (atto iscritto nei registri del Comune di Parte_1 CP_1
Morimondo al n. 16, parte II, serie C, anno 2011, nonché trascritto nei registri del Comune di Milano al n. 18, parte II, serie C, anno 2012);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
Pagina 3 di 4 5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morimondo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché del Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana codice fiscale: C.F._1 residente a [...] con l'avv. Alessandro Diani del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico (PEC Email_1
e 2) CP_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano codice fiscale: C.F._2 residente a [...] con l'avv. Alessandro Diani del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico (PEC Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Morimondo (MI) il 5 novembre 2011 (atto iscritto nei registri del Comune di Morimondo al n. 16, parte II, serie C, anno 2011, nonché trascritto nei registri del Comune di Milano al n. 18, parte II, serie C, anno 2012)
Separati consensualmente con sentenza n. 1054/2025 emessa il 26.02.2025 e pubblicata il 18.03.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Pagina 1 di 4 Con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
- nato a [...] il [...], cittadino italiano. Parte_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 10 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Parte_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre. Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì sera (dopo l'orario scolastico o l'attività sportiva) al lunedì mattina (prima dell'inizio delle attività scolastiche), nonché un giorno a settimana, preferibilmente il giovedì, dal pomeriggio dopo la scuola alla mattina successiva, nella settimana in cui i figli rimangono presso la madre per il weekend;
inoltre, potrà trascorrere fino a due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente il martedì, mercoledì o giovedì, condividendo il pranzo e trascorrendo insieme il pomeriggio, preferibilmente presso l'abitazione della madre in quanto più agevole per il benessere dei figli per vicinanza a scuola e impegni giornalieri;
inoltre una settimana durante le vacanze di Natale (alternando di anno in anno la prima e la seconda settimana); durante le vacanze pasquali e di Carnevale ad anni alterni;
per venti giorni durante i mesi di luglio e agosto di ogni anno (alternando, salvi diversi accordi, la prima e la seconda parte del periodo). L'immobile adibito a casa familiare, sito in Milano, via Meda n. 11, condotto in locazione dai coniugi, viene assegnato alla sig.ra che si obbliga a sostenere integralmente il Parte_1 pagamento del relativo canone e a procedere alla voltura del contratto a proprio nome, con esonero del coniuge da ogni obbligo relativo. Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla Sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che andrà Parte_1 accreditata sul conto corrente bancario a lei intestato presso Banca Mediolanum S.p.A.; tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2025 (prima rivalutazione gennaio 2026), ciò fino al raggiungimento delle rispettive indipendenze economiche dei figli. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017. I beni e gli arredi contenuti nella casa coniugale, con esclusione dei libri e di oggettistica personale già individuata dalle parti, restano assegnati in proprietà alla sig.ra ; il signor ha Pt_1 Per_1 facoltà di ritirare le cose di sua proprietà avendo già egli a disposizione la nuova abitazione ove ha trasferito la residenza, previo accordo con la moglie. L'autovettura Renault Clio targata FW080WP immatricolata in data 10/5/2019, acquistata dal sig.
nel corso del matrimonio, resta di proprietà esclusiva del medesimo. Per_1
I coniugi null'altro hanno a pretendere in relazione alle somme che erano nella disponibilità comune
Pagina 2 di 4 ed altri beni di proprietà comune. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. In ogni caso, perché un coniuge possa espatriare con uno o entrambi i figli dovrà esserci l'autorizzazione espressa dell'altro genitore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 1054/2025 emessa il 26.02.2025 e pubblicata il 18.03.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Morimondo (MI) il 5 novembre 2011 tra e (atto iscritto nei registri del Comune di Parte_1 CP_1
Morimondo al n. 16, parte II, serie C, anno 2011, nonché trascritto nei registri del Comune di Milano al n. 18, parte II, serie C, anno 2012);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
Pagina 3 di 4 5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morimondo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché del Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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