Ordinanza collegiale 25 marzo 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Ordinanza collegiale 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 04/08/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01352/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01212/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1212 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, genitore responsabile di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fortunato Sgro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Paletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso
il silenzio-rifiuto dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sulla richiesta di somministrazione a cura e spese del Servizio Sanitario Nazionale, in favore di -OMISSIS-, delle terapie richieste con lettera raccomandata del -OMISSIS-;
e per la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone a fornire le cure prescritte (A.B.A.), con presa in carico diretta del minore, sottoponendolo al trattamento riabilitativo di 40 ore settimanali per sei giorni direttamente o avvalendosi di strutture specializzate accreditate o mediante l’erogazione diretta dei fondi necessari per l’espletamento delle terapie presso strutture private, e ad eseguire i trattamenti fino a quando sarà considerato necessario ed utile;
e per la condanna, in caso di inadempimento o ritardo da parte resistente, al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
e per la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al risarcimento del danno a causa della mancata erogazione/presa in carico del minore, sin dalla data della diagnosi ovvero dalla data di richiesta di presa in carico;
in via subordinata e del tutto residuale, per la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone a rimborsare a parte ricorrente tutte le spese effettuate e da effettuare per le cure riabilitative in favore del minore presso una struttura specializzata al trattamento con metodologia ABA a partire dalla data della prima richiesta ovvero dalla data della diagnosi da parte dell’ASP di Crotone e sino a quando sarà ritenuto clinicamente necessario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Ad -OMISSIS- è stato diagnosticato, il -OMISSIS-, «DSA (disturbo dello spettro autistico)» .
La diagnosi è stata operata dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda Sanitaria di Crotone.
Successivamente, a seguito della nuova visita del -OMISSIS-, che ha confermato la diagnosi, è stato certificato che il minore era in «trattamento riabilitativo cronico (logopedia e psicomotricità individuale) (…) implementato con programmazione psicoeducativa (ABA)» ed è stata prescritta la «prosecuzione del trattamento rieducativo in corso incardinato nella programmazione psicoeducativa» , seppur con aggiornamento periodico della programmazione.
2. – Non avendo potuto ricevere alcuna terapia sin da ottobre 2018, a mezzo del suo procuratore, -OMISSIS-, madre del minore, ha richiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, con nota del -OMISSIS-, l’erogazione della terapia ABA, della terapia logopedica e della terapia di psicomotricità, senza però ricevere risposta.
Quindi, nella sua funzione di genitore responsabile, la stessa si è rivolta al Tribunale di Crotone che, con ordinanza cautelare ex artt. 700 c.p.c. del -OMISSIS-, e poi con ordinanza ex art. 669- duodecies c.p.c. del -OMISSIS-, ha ordinato all’amministrazione sanitaria dapprima di erogare le prestazioni necessarie, poi di rimborsare quelle acquistate da soggetti privati.
Nondimeno, instaurato il giudizio di merito, con sentenza del -OMISSIS-, il Tribunale adìto ha declinato la giurisdizione in favore di questo giudice amministrativo, cui -OMISSIS- si è quindi rivolta.
3. – Lamentando il persistente silenzio-rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, deducendo il diritto del minore a ottenere le prestazioni sanitarie già prescrittegli, la ricorrente ha concluso per la condanna dell’amministrazione a erogare – direttamente o indirettamente, anche tramite rimborso delle spese sostenute – la terapia ABA e la terapia logopedica, nonché la condanna della medesima a risarcire il danno.
4. – Fissata per l’11 giugno la discussione nel merito del ricorso, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone si è costituita tardivamente.
Nel corso della discussione orale ha escluso che sia maturato un silenzio tipizzato, posto che e richieste inviatele non contenevano la specifica delle terapie richieste ed erano pertanto incomplete.
Ha rilevato, inoltre, che la terapia ABA non è l'unica idonea rispetto alla patologia che affligge il minore.
5. – Pregiudizialmente, va osservato che, alla luce dell’orientamento più recente della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 20 gennaio 2022, n. 1781), la giurisdizione relativa alla richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici di cui all’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., là dove è richiesta l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, da rinvenirsi anche nell’omissione provvedimentale dell’amministrazione sulla specifica richiesta di erogazione da parte dell’interessato.
6. – In punto di fatto, è documentato che il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, già in data -OMISSIS- ha prescritto la prosecuzione del «trattamento riabilitativo cronico (logopedia e psicomotricità individuale) (…) implementato con programmazione psicoeducativa (ABA)» . Dunque, se è vero che il metodo ABA non è l’unico idoneo rispetto al disturbo dello spettro autistico, è anche vero che è quello individuato dalla stessa Azienda intimata come proposta terapeutica per -OMISSIS-, insieme al trattamento logopedico e al trattamento di psicomotricità.
7. – In punto di diritto, la giurisprudenza ha ormai chiarito che il metodo ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 2018, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134.
Deve essere perciò garantito l’effettivo trattamento, dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento ABA nei LEA. (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8708; TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 18 marzo 2024, n. 424).
8. – Le domande proposte dalla ricorrente risultano, pertanto, fondate nei termini che seguono, senza che sia occorrente attività istruttoria.
8.1. – Innanzitutto, va accertato l’obbligo, in capo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, di fornire, previa visita che attualizzi il piano terapeutico, le prestazioni già indicate nella nota del -OMISSIS-, in maniera diretta, mediante erogazione delle terapie necessarie al miglioramento della qualità di vita del soggetto presso centri specializzati ABA, preferibilmente allocato in luogo non lontano dalla residenza del minore, o in maniera indiretta, mediante rimborso delle spese sostenute dalla famiglia, per le medesime terapie presso centri specializzati privati.
8.2. – Non sembra necessario, allo stato, predisporre la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro in caso di mancata erogazione delle prestazioni, giacché, in caso di inadempimento a tale obbligo, sarà comunque dovuto il rimborso delle somme eventualmente corrisposte dai genitori responsabili per acquistare presso privati le necessarie terapie, credito per far valere il quale risulta disponibile il rimedio dell’ottemperanza.
9. – Parte ricorrente domanda, infine, la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale per non aver potuto avere il minore accesso alle cure che gli spettavano, anche in ragione delle precarie condizioni economiche dei genitori.
Incontestati i fatti indicati dalla parte ricorrente come costitutivi del diritto al risarcimento del danno, non sembra possibile negare che la mancata erogazione delle prestazioni, che pur la competente struttura della medesima Azienda Sanitaria convenuta aveva prescritto, abbia comportato la lesione del diritto alla salute del minore, diritto di rilievo costituzionale, tutelato dall’art. 32 del testo fondamentale.
Risulta integrata, quindi, la fattispecie di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. (così come interpretati di Cass. Civ., Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26972), potendosi riscontrare nella vicenda contenziosa non solo l’astratta lesione di un diritto fondamentale, ma anche le conseguenze pregiudizievoli per la vita del minore, cui è stato precluso il miglioramento delle sue condizioni di salute; conseguenze pregiudizievoli che sono risarcibili, sia pure in via squisitamente equitativa.
Ritiene il Tribunale di poter determinare la liquidazione del danno nella misura di € 2.000,00 per ogni anno di ritardo nell’erogazione delle prestazioni, dal 2018 alla data odierna, e quindi nella misura di € 14.000,00 in moneta attuale, su cui decorreranno interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della sentenza.
10. – La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, dovendo l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone corrispondere le somme liquidate in dispositivo al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, stante l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione dei compensi del difensore della parte ricorrente avverrà con separato decreto, previa presentazione di specifica istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta l’obbligo, in capo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, di fornire, previa visita che attualizzi il piano terapeutico, le prestazioni già indicate nella nota del -OMISSIS-, in maniera diretta, mediante erogazione delle terapie necessarie al miglioramento della qualità di vita del soggetto presso centri specializzati ABA, preferibilmente allocato in luogo non lontano dalla residenza del minore, o in maniera indiretta, mediante rimborso delle spese sostenute dalla famiglia, per le medesime terapie presso centri specializzati privati.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore di -OMISSIS-, genitore responsabile di -OMISSIS-, della somma di € 14.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre a interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , al rimborso delle spese di lite, liquidate nella misura di € 4.000,00, oltre ad accessori di legge, da corrispondersi al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, stante l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.