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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/09/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 1201/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 26/09/2025 nella causa n. 1201/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
FAUSTO RAFFONE
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
1. La ricorrente afferma di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 della convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza 17/06/2023, successivamente prorogato e trasformato a tempo indeterminato il 17/06/2024, con inquadramento nel livello 5 CCNL
Alimentari Artigiani, ed orario di lavoro part-time (inizialmente di 30 ore settimanali, e dopo la conversione a tempo indeterminato di 24 ore settimanali), con mansioni di cassiera addetta alla cassa presso il negozio di alimentari gestito dalla convenuta in Bardonecchia.
2. Riferisce la ricorrente che alla fine del mese di settembre, nel quale aveva lavorato solo 5 giorni, il datore di lavoro aveva rifiutato la prestazione, e la ricorrente aveva comunicato la propria messa a disposizione;
che in data
22/11/2024 aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa non avendo ricevuto le retribuzioni a far data dal giugno 2024.
1 RGL n. 1201/2025
3. Agisce per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di € 7.378,42 a titolo di retribuzioni per i mesi da giugno a novembre 2024, indennità sostitutiva del preavviso, residuo ferie e permessi, tredicesima mensilità e TFR, quest'ultimo per l'importo di €
1.136,27, già detratto l'acconto ricevuto pari ad € 689,00.
4. La società convenuta non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. La sussistenza, le caratteristiche e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti risultano provate dalla ricorrente con la produzione di due successive comunicazioni di proroga del contratto stipulato il
17/06/2023 (docc. 1 e 2), della lettera di conversione del rapporto a tempo indeterminato con variazione oraria (doc. 3), non sottoscritto dalla convenuta ma il cui contenuto è confermato dalla produzione delle buste paga (doc. 8), e dalla comunicazione di recesso per giusta causa della lavoratrice (doc. 5), nella quale le dimissioni sono motivate per mancato pagamento della retribuzione dei mesi da giugno a ottobre 2024.
6. Parte convenuta, non costituitasi, non ha provato di aver adempiuto agli obblighi retributivi posti a carico del datore di lavoro, derivanti dall'applicazione di disposizione di legge e di contratto collettivo, e sussistenti anche qualora la prestazione non sia stata resa perché rifiutata immotivatamente dalla parte datoriale, costituita in mora credendi con l'offerta della prestazione lavorativa di cui al doc. 4.
7. Con ordinanza 04/07/2025 è stata chiesta alla ricorrente la rettifica dei conteggi, che non tenevano conto della variazione dell'orario intervenuta dalla data di conversione del rapporto a tempo indeterminato e della necessità di lordizzare l'acconto. All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso negli importi risultanti dai conteggi depositati il 11/07/2025, che appaiono contabilmente corretti in relazione ai dati retributivi portati dalle buste paga: la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 6.847,69, di cui € 1.081,62 per TFR, importo comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta in quanto la ricorrente ha
2 RGL n. 1201/2025
rassegnato le dimissioni a seguito del reiterato inadempimento del datore di lavoro all'obbligo retributivo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM
10/3/2014 n. 55 in relazione ai parametri minimi dello scaglione di valore attesa la natura contumaciale della controversia e la semplicità delle questioni, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 6.847,69 di cui € 1.081,62 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
1.865,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 26/09/2025 nella causa n. 1201/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
FAUSTO RAFFONE
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
1. La ricorrente afferma di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 della convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza 17/06/2023, successivamente prorogato e trasformato a tempo indeterminato il 17/06/2024, con inquadramento nel livello 5 CCNL
Alimentari Artigiani, ed orario di lavoro part-time (inizialmente di 30 ore settimanali, e dopo la conversione a tempo indeterminato di 24 ore settimanali), con mansioni di cassiera addetta alla cassa presso il negozio di alimentari gestito dalla convenuta in Bardonecchia.
2. Riferisce la ricorrente che alla fine del mese di settembre, nel quale aveva lavorato solo 5 giorni, il datore di lavoro aveva rifiutato la prestazione, e la ricorrente aveva comunicato la propria messa a disposizione;
che in data
22/11/2024 aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa non avendo ricevuto le retribuzioni a far data dal giugno 2024.
1 RGL n. 1201/2025
3. Agisce per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di € 7.378,42 a titolo di retribuzioni per i mesi da giugno a novembre 2024, indennità sostitutiva del preavviso, residuo ferie e permessi, tredicesima mensilità e TFR, quest'ultimo per l'importo di €
1.136,27, già detratto l'acconto ricevuto pari ad € 689,00.
4. La società convenuta non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. La sussistenza, le caratteristiche e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti risultano provate dalla ricorrente con la produzione di due successive comunicazioni di proroga del contratto stipulato il
17/06/2023 (docc. 1 e 2), della lettera di conversione del rapporto a tempo indeterminato con variazione oraria (doc. 3), non sottoscritto dalla convenuta ma il cui contenuto è confermato dalla produzione delle buste paga (doc. 8), e dalla comunicazione di recesso per giusta causa della lavoratrice (doc. 5), nella quale le dimissioni sono motivate per mancato pagamento della retribuzione dei mesi da giugno a ottobre 2024.
6. Parte convenuta, non costituitasi, non ha provato di aver adempiuto agli obblighi retributivi posti a carico del datore di lavoro, derivanti dall'applicazione di disposizione di legge e di contratto collettivo, e sussistenti anche qualora la prestazione non sia stata resa perché rifiutata immotivatamente dalla parte datoriale, costituita in mora credendi con l'offerta della prestazione lavorativa di cui al doc. 4.
7. Con ordinanza 04/07/2025 è stata chiesta alla ricorrente la rettifica dei conteggi, che non tenevano conto della variazione dell'orario intervenuta dalla data di conversione del rapporto a tempo indeterminato e della necessità di lordizzare l'acconto. All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso negli importi risultanti dai conteggi depositati il 11/07/2025, che appaiono contabilmente corretti in relazione ai dati retributivi portati dalle buste paga: la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 6.847,69, di cui € 1.081,62 per TFR, importo comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta in quanto la ricorrente ha
2 RGL n. 1201/2025
rassegnato le dimissioni a seguito del reiterato inadempimento del datore di lavoro all'obbligo retributivo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM
10/3/2014 n. 55 in relazione ai parametri minimi dello scaglione di valore attesa la natura contumaciale della controversia e la semplicità delle questioni, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 6.847,69 di cui € 1.081,62 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
1.865,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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