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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/03/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale di Genova sezione IV civile, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 14.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto a R.G. 8976/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Monica Tranfo
Domicilio eletto: Genova, Via XX Settembre 20/75 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Contumace
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero avente ad oggetto per lo scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
Ricorrente: come da ricorso del 13.09.2024
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Pubblico Ministero: come atto di intervento del 30.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il Parte_1 marito) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Genova il 08.05.1977 con
[...]
Controparte_1
- che dall'unione sono nati due figli (il 13.01.1975) e (il Per_1 Per_2
02.11.1976) oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che con sentenza n.605 del 28.02.1990, il Tribunale Civile di Genova ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi nel procedimento iscritto a RG n.8213/1987 e che nulla è stato ivi disposto in punto economico a carico del ricorrente per il mantenimento della moglie;
- che il ricorrente è invalido al 100% e percepisce come unico reddito la pensione di invalidità pari ad euro 735,05 mensili;
- che la convivenza spirituale e materiale dei coniugi è cessata e sono trascorsi i termini di legge dalla data della separazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con rito civile con esonero reciproco dei coniugi da assegno divorzile
- Spese compensate.
Parte resistente (da ora anche la resistente o la Controparte_1 moglie) non si è costituita ed essendo il ricorso regolarmente notificato ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza dell'11.02.2025.
A tale udienza il ricorrente è comparso personalmente e ha confermato la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Rilevato che la causa non richiedeva accertamenti istruttori, il giudice ha invitato il difensore della ricorrente a precisare le conclusioni e discutere la causa oralmente;
all'esito ha rimesso la causa in decisione.
Viste le conclusioni di parte ricorrente e del P.M.;
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti deve essere accolta.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo ormai decorso rispetto alla separazione, intervenuta ormai molti anni fa con sentenza n.605 del 28.02.1990, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Il ricorrente, interpellato all'udienza di comparizione, ha confermato la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Parte ricorrente ha chiesto solo la pronuncia del divorzio senza avanzare alcuna richiesta economica;
pertanto non vi è altro su cui occorra provvedere.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Genova il 08.05.1977, trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Genova, anno 1977, Parte I, numero atto matrimonio 325, da
(c. f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21.04.1957
e
(c. f. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
10.05.1957
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Presidente est. Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale di Genova sezione IV civile, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 14.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto a R.G. 8976/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Monica Tranfo
Domicilio eletto: Genova, Via XX Settembre 20/75 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Contumace
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero avente ad oggetto per lo scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
Ricorrente: come da ricorso del 13.09.2024
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Pubblico Ministero: come atto di intervento del 30.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il Parte_1 marito) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Genova il 08.05.1977 con
[...]
Controparte_1
- che dall'unione sono nati due figli (il 13.01.1975) e (il Per_1 Per_2
02.11.1976) oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che con sentenza n.605 del 28.02.1990, il Tribunale Civile di Genova ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi nel procedimento iscritto a RG n.8213/1987 e che nulla è stato ivi disposto in punto economico a carico del ricorrente per il mantenimento della moglie;
- che il ricorrente è invalido al 100% e percepisce come unico reddito la pensione di invalidità pari ad euro 735,05 mensili;
- che la convivenza spirituale e materiale dei coniugi è cessata e sono trascorsi i termini di legge dalla data della separazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con rito civile con esonero reciproco dei coniugi da assegno divorzile
- Spese compensate.
Parte resistente (da ora anche la resistente o la Controparte_1 moglie) non si è costituita ed essendo il ricorso regolarmente notificato ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza dell'11.02.2025.
A tale udienza il ricorrente è comparso personalmente e ha confermato la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Rilevato che la causa non richiedeva accertamenti istruttori, il giudice ha invitato il difensore della ricorrente a precisare le conclusioni e discutere la causa oralmente;
all'esito ha rimesso la causa in decisione.
Viste le conclusioni di parte ricorrente e del P.M.;
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti deve essere accolta.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo ormai decorso rispetto alla separazione, intervenuta ormai molti anni fa con sentenza n.605 del 28.02.1990, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Il ricorrente, interpellato all'udienza di comparizione, ha confermato la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Parte ricorrente ha chiesto solo la pronuncia del divorzio senza avanzare alcuna richiesta economica;
pertanto non vi è altro su cui occorra provvedere.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Genova il 08.05.1977, trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Genova, anno 1977, Parte I, numero atto matrimonio 325, da
(c. f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21.04.1957
e
(c. f. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
10.05.1957
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Presidente est. Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3