Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/05/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Maria Laura Morello Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G 219/2024 avverso la sentenza n. 1883/2023 emessa dal
Tribunale di Genova in data 27.07.2023
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Mutti ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio, in Genova Via I. D'Aste, 3/3 - APPELLANTE
Contro in persona del suo rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Paneri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Galleria Mazzini 3/10 - APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della Sentenza n. 1883/2023 pubbl. il 27/07/2023 RG n. 10159/2020 Repert. n. 2114/2023 del 27/07/2023 resa dal Tribunale di Genova, non notificata, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del veicolo rimasto sconosciuto nella determinazione dell'evento di cui in narrativa, conseguentemente condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la Controparte_1 RE IG dal Fondo di Garanzia Vittime della strada, ai sensi dell'art.283 D.Lgs. 209/2005 al risarcimento a favore del Sig. di tutti i danni, nessuno escluso e tra questi in Parte_1 particolare: - del danno biologico da invalidità permanente emerso come da CTU nella misura del 9
% pari ad euro 12.388,71; - del danno biologico da invalidità temporanea, parziale e totale espresso in CTU per i seguenti importi I.T.T. 2 gg al 100% Euro 94,98 , I.T.P. 25 gg al 75% Euro 890,44;
I.T.P. 15 gg al 50% Euro 356,18; I.T.P. 15 gg al 25% Euro 178,09; - del danno biologico personalizzato nella misura del 20% pari ad euro 2.477,74 delle spese mediche sostenute e riconosciute congrue in euro 366,00; e comunque nella misura meglio vista e ritenuta, anche in applicazione, in via subordinata, dell'art. 2054 secondo comma c.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo;
PER L'APPELLATA
“Piaccia alla Corte D'appello Di Genova Ill.mo, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello proposto ed ogni domanda proposta nei confronti di siccome Controparte_1 infondata e non provata e confermare la decisione di primo grado. IN VIA INCIDENTALE in parziale riforma della sentenza di primo grado, ed in accoglimento dell'appello incidentale, condannare il Sig.
, alla rifusione di tutte le spese legali e gli onorari di difesa, oltre a quanto dovuto Parte_1 per legge a come meglio descritto in parte motiva. Con vittoria di spese, diritti onorari CP_1 del doppio grado di giudizio oltre Iva, CPA, e quanto dovuto per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 nanti l'intestato Tribunale, la quale impresa Controparte_2 designata dal Fondo Vittime della Strada per la RE IG ‒ per ivi sentirla condannare al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, dal medesimo subiti per i fatti di causa.
A fondamento della proposta domanda l'attore, in particolare, riferiva che in data 14 giugno 2019, verso le ore 19.45 circa, allorché alla guida del proprio motociclo Yamaha T Max, targato CK 37128, stava percorrendo in Genova, via Soliman ‒ strada suddivisa in due corsie per ogni senso di marcia
‒ con direzione ponente, nella corsia di sinistra in procinto di superare un autoveicolo di colore grigio metallizzato, marca e modello e targa rimasti sconosciuti, era caduto rovinosamente a terra a seguito del contatto con la suddetta auto che, senza alcun preavviso e segnalazione, si era spostata dalla corsia di destra a quella di sinistra nel preciso istante in cui lo stesso attore stava transitando.
Precisava, quindi, che per evitare il contatto tra i due mezzi, aveva azionato il freno senza, tuttavia, essere riuscito ad evitare un lieve contatto tra la parte anteriore destra del motociclo e la parte posteriore sinistra dell'autoveicolo. Ricordava, ancora, come il conducente dell'autoveicolo, di colore grigio metallizzato, avesse accennato a rallentare, salvo poi accelerare bruscamente fino a far perdere le proprie tracce;
Evidenziava, inoltre, di essere stato soccorso da alcuni passanti che avevano assistito al fatto e di essere stato trasportato presso il Pronto Soccorso di Villa Scassi, ove il medico di turno aveva diagnosticato “Frattura di 5 coste posteriormente a sin., infrazione clavicola sin., infrazione scapola”, con prognosi di 25 giorni, aggiungendo che sul luogo del sinistro erano intervenuti gli Agenti della Polizia Municipale di Genova che avevano redatto il relativo rapporto. Concludeva, infine, di essere stato costretto ad instaurare il presente procedimento per tutelare i propri diritti essendo risultati vani i tentativi di componimento stragiudiziale della vicenda.
Nel giudizio così radicato si costituiva la Controparte_2 quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la RE IG ‒ la quale contestava la domanda avversaria relativamente sia all'an che al quantum debeatur deducendo: ‒ che parte attrice non aveva provato il materiale accadimento del sinistro occorso, né il nesso di causalità tra l'evento dedotto ed il danno;
‒ che ai sensi dell'art. 283 del Codice delle
Assicurazioni incombeva all'attore l'onere di provare la responsabilità del veicolo non identificato
e, quindi, la legittimazione passiva della Compagnia convenuta dando prova certa del fatto che il danno lamentato fosse stato causato dal comportamento doloso o colposo del conducente di un veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria e che tale veicolo non era stato identificato e che non era stato possibile identificarlo;
‒ che parte attrice non aveva offerto alcun attendibile elemento probatorio dal quale desumere con certezza la dinamica del sinistro, evidenziando, inoltre, come dal rapporto della Polizia Locale intervenuta nell'immediatezza del fatto fosse emersa l'assenza di elementi oggettivi quali: la posizione assunta dal veicolo nelle fasi immediatamente successive all'evento; l'esatta localizzazione del punto di caduta;
l'assenza di tracce al suolo riconducibili al sinistro;
l'assenza di testimoni oculari e di telecamere che potessero aver ripreso la dinamica dell'incidente; ‒ che il motociclo dell'attore aveva riportato lievi abrasioni non riconducibili al sinistro e sull'asfalto non erano stati rinvenuti segni di frenata o tracce ricollegabili al sinistro (dati ricavabili dal verbale della Polizia Municipale); ‒ che nessun teste aveva assistito all'evento e appariva poco credibile che il testimone indicato da parte attrice in giudizio,
[...]
, se presente sul luogo del sinistro, non aveva rilasciato dichiarazioni agli agenti Tes_1
verbalizzanti, neanche in fase successiva;
che la richiesta attorea risultava eccessiva e non provata
e che, comunque, non sussisteva la compatibilità e la diretta riferibilità dei danni con l'asserito sinistro.
La causa, istruita mediante deposito di memorie istruttorie e produzione di documenti, ammissione ed assunzione di prove orali, nonché licenziamento di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore affidata al dott. , giungeva, da ultimo, in decisione Controparte_3 all'udienza del 28 aprile 2023, data in cui venivano concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.” (cfr sentenza) All'esito veniva emessa la sentenza gravata n. 1883/2023 pubbl. il 27/07/2023, con la quale il
Tribunale di Genova rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento della CTU e delle spese legali della convenuta assicurazione.
Il Tribunale riteneva non provato il fatto storico generatore del danno e quindi che il sinistro
è stato cagionato dal veicolo non identificato, affermando che dal rapporto della Polizia Municipale non era emerso alcun elemento oggettivo utile alla ricostruzione della dinamica, in quanto in esso erano riportate unicamente le dichiarazioni dell'attore medesimo. Il Tribunale rilevava anche che
“l'unico testimone oculare indicato, , pur avendo riferito di trovarsi in loco Testimone_2
al momento del fatto, in realtà non avrebbe assistito alla dinamica dell'incidente.” (cfr sentenza) in quanto nella testimonianza, dopo aver ribadito “di aver visto che i due mezzi erano praticamente affiancati allorché si era voltato ‒ in quanto stava dando le spalle ai veicoli coinvolti e che tra lui e loro ci saranno stati circa una cinquantina metri ‒ quando aveva sentito il suono del clacson, il suddetto teste non è stato in grado di “dire esattamente quali parti dei due mezzi siano venuti a contatto.” Dall'insieme degli elementi sopra riportati non può, allora, desumersi con alcuna certezza quale sia stata la reale dinamica dell'evento dannoso e, conseguentemente non si può neppure giungere ad affermare la responsabilità del conducente di veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria che non sia stato identificato e che non sia stato possibile identificare.” (cfr sentenza)
Con atto di citazione 23.02.2024 proponeva appello sostenendo i Parte_1
seguenti motivi: - erronea valutazione delle risultanze istruttorie per non aver ritenuto, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, comprese le dichiarazioni rese al Pronto Soccorso, il nesso di causalità fra la caduta dell'appellante e la manovra da parte di un'autovettura rimasta sconosciuta;
- erronea valutazione delle risultanze istruttorie per non aver valutato le dichiarazioni del teste utili alla prova dell'evento; - errore in fatto ed in diritto per non aver applicato la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 II c cc;
- errore in fatto ed in diritto sulla disciplina delle spese della CTU e di quelle del giudizio. Chiedeva una diversa valutazione degli elementi istruttori, con accertamento della responsabilità esclusiva o in subordine ex art. 2054 II c cc del veicolo sconosciuto e conseguente riconoscimento dei danni fisici sulla base della quantificazione della CTU effettuata in primo grado.
Si costituiva la con comparsa 28.10.2019 con la quale eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dei motivi di appello e ne chiedeva il rigetto, con il favore delle spese del grado.
Proponeva appello incidentale per i seguente motivi: - errore in fatto ed in diritto per aver ridotto del
30% le spese di lite liquidate a favore di e per aver applicato lo scaglione inferiore a CP_1 quello indicato dall'attore. Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'appello incidentale con modifica solo sul punto della sentenza gravata. La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 17.12.2024, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello principale è fondato.
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate da parte appellata, in relazione alla mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c.
La Corte rileva, sul punto, che l'impugnazione contiene un'indicazione dei fatti e un'esposizione dei motivi che rendono le doglianze sufficientemente individuabili negli elementi costituitivi, come richiesto dalla sentenza n. 17712/2016 a proposito dell'art. 434 c.p.c., avente identica formulazione dell'art. 342 c.p.c., ed, in conformità, anche con le successive pronunce Cass. 13535/18 e Cass.
7675/19.
Fermo il rispetto del principio espresso nella sentenza gravata, per cui “In tema di intervento del
Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del
2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass., 19 aprile 2023, n. 10540), la
Corte non condivide la conclusione cui è pervenuto il Tribunale che ha escluso che sia stata raggiunta la prova del coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro di cui è causa.
L'esame della prova testimoniale consente, infatti, di ritenere che sia avvenuto un urto fra lo scooter condotto dall'appellante ed un veicolo il cui conducente, dopo la collisione, si è allontanato.
Il teste , sentito all'udienza del 18.11.21, non identificato sul luogo del sinistro Testimone_1
dagli agenti della Polizia Municipale, in risposta alle domande, ha fornito una plausibile giustificazione sia della circostanza di trovarsi nella Via Soliman (in quanto al n 5, abitava sua madre), sia di non aver riconosciuto il conducente dello scooter e di essersi allontanato prima dell'arrivo degli agenti della Polizia Municipale, (solo dopo aver visto che si erano fermati i conducenti di altre autovetture che avevano soccorso il conducente).
Dall'esame delle dichiarazioni del teste , emerge che se la sua attenzione è stata Tes_1
richiamata dal suono del clacson dello scooter, successivamente lo stesso ha potuto vedere circostanze di rilievo: “al che mi sono girato verso il punto da cui proveniva e ho visto che una macchina che stava procedendo verso ponente impegnando la corsia di destra ‒ preciso che in via Soliman ci sono due corsie per ogni senso di marcia ‒ si era spostato come per andare nella corsia di sorpasso e nel fare ciò ha urtato lo scooter che si trovava nella corsia di sinistra.” Il teste procedeva a piedi sul marciapiede in direzione opposta a quella dello scooter e dell'auto rimasta sconosciuta e, pur essendosi girato verso i due mezzi solo dopo aver sentito il suono del clacson, ha potuto vedere l'auto già sulla corsia di sinistra e l'urto fra la stessa e lo scooter. Al momento del sinistro non vi erano altri mezzi in transito e la visuale del teste era libera: “quando mi sono voltato verso il punto ove si trovavano i mezzi coinvolti nel sinistro la strada era piuttosto libera, davanti all'auto non c'erano altri mezzi.” Il teste ha poi confermato di aver visto il momento dell'urto, tanto che “Dopo il contatto tra i due mezzi l'auto non si è fermata e ha proseguito la sua marcia andando dritta” e che “Ho sentito suonare il clacson mi sono allora immediatamente voltato e ho visto i due veicoli già a contatto tra loro. L'auto non ha rallentato dopo l'urto, ha proseguito la propria marcia come se il suo conducente non si fosse accordo di nulla.” (cfr verbale ud. 18.11.21)
Dalle suddette dichiarazioni emerge che fra i due mezzi vi è stato un contatto/urto. Tuttavia, ai fini della prova della responsabilità dei due conducenti, il teste non ha fornito sufficienti elementi al fine di poter accertare l'esatta dinamica del sinistro, affermando: “A.D.R. giudice: lo scooter, quando è avvenuto il contatto tra i due veicoli, si trovava in prossimità della doppia linea continua che divide
i due sensi di marcia. A.D.R. giudice: non so dire esattamente quali parti dei due mezzi siano venuti
a contratto, ma quando io mi sono voltato verso di loro ho notato che erano praticamente affiancati.”
Da tali dichiarazioni emerge che, al momento del contatto fra i due mezzi, avvenuto con certezza, lo scooter era in prossimità della doppia linea continua di divisione delle carreggiate, quindi completamente spostato sulla sinistra della propria corsia. Dal complesso di tali dichiarazioni, non è possibile stabilire se il conducente dell'auto avesse attuato lo spostamento di corsia in modo graduale e sufficientemente idoneo ad essere previsto ed evitato dal conducente dello scooter che lo seguiva oppure lo spostamento sia stato improvviso e privo di segnalazioni. È altrettanto provato che il conducente dello scooter si è accorto dello spostamento prima dell'urto, in quanto ha azionato il clacson udito dal teste, ma non è possibile accertare se l'avvistamento fosse stato tale da poter evitare l'urto o la manovra improvvisa l'abbia reso impossibile.
L'impossibilità di stabilire la responsabilità di uno dei due conducenti, una volta accertato l'urto fra i due veicoli, determina l'applicazione dell'art. 2054 II comma c.c. che prevede: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” con condanna della compagnia appellata alla refusione 50% del danno accertato in capo all'appellante Ai fini della quantificazione del danno subito da è necessario esaminare la relazione del CP_4
CTU, Dr. . Il Ctu ha replicato all'osservazione del CTP di parte appellante in Controparte_3
ordine ad ulteriori riconoscimenti di lesioni, affermando che il danno “al piede sn (infrazione I MT e falange prossimale IV e V dito piede sn) non è stato preso in considerazione in quanto vi è una totale mancanza di nesso cronologico tra il trauma in oggetto del 14/06/2019 e il primo riscontro occasionale radiografico del 15/07/2019, cioè un mese dopo l'evento non hanno fatto osservazione alcuna” e la richiesta di valutazione matematica di 1% per ogni frattura di costa (5 riportate) deve essere disattesa in quanto “nelle fratture multiple costali ci si basa, oltre che sulla sintomatologia dolorosa, anche su eventuali apprezzabili reliquati disfunzionali (callo osseo dolente e deforme) che nel caso in oggetto non compaiono neanche nell'ultima radiografia, eseguita il 07/02/2022. Si valutano pertanto i postumi delle fratture di 5 coste in misura pari al 4%.” (cfr CTU pgg. 11-12).
La relazione fornisce tutti gli elementi necessari e sufficienti alla Corte per la quantificazione del danno subito dall'appellante che, come confermato anche con ordinanza n. 26805 del 14/11/2017 III
Sez. Civile Corte Cassazione, è suddivisibile in soltanto due categorie: quella del danno patrimoniale e quella del danno non patrimoniale;
il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria e, per "categoria unitaria", si intende che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (articoli 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).
Atteso il titolo di responsabilità deve farsi applicazione delle tabelle c.d. micropermanenti, valide fino al 9%, aggiornate al 2024, che prevedono nella quantificazione del danno biologico un aumento per il danno morale o pretium doloris con l'indicazione di un valore monetario aggiuntivo in percentuale sul danno biologico.
Per il danno biologico permanente e quello temporaneo deve, dunque, farsi riferimento alla tabella
Micropermanenti, aggiornata al 2024, e deve essere quantificato un danno per l'inabilità temporanea nella somma di € 110,48 per 2 giorni di inabilità temporanea totale, € 1.035,75 per 25 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% (100% € 55,24), nella somma di € 414,30 per 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e nella somma di € 207,15 per 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, e così complessivamente in € 1.767,68.
L'invalidità permanente, tenuto conto del grado di invalidità accertato (9%) e dell'età del soggetto che, al momento dell'evento, aveva 64 anni, viene determinata in €. 14.314,65.
A tale somma viene aggiunto l'incremento del 25% per sofferenza soggettiva pari ad € 3.578,66. In relazione al pretium doloris, dalla CTU emerge che “non fu sottoposto a interventi Parte_1
chirurgici, fu ricoverato in ospedale per gg. 2, fu portatore di immobilizzazione per gg. 20 (dal 14/06 al 04/07/2019)” (v.i CTU pag.13). Trattasi di elementi che consentono, secondo la comune esperienza, di ritenere raggiunta, a livello presuntivo, la prova della sussistenza del danno morale, coì come individuato dalla giurisprudenza, ritenuto satisfattivo quale incremento del 25% del solo danno biologico permanente.
La Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza 28 settembre - 10 novembre 2020, n. 25164, sulla liquidazione del danno non patrimoniale, ha confermato il costante orientamento in tema di personalizzazione, affermando che essa operi solo laddove si dimostrino circostanze specifiche ed eccezionali. Nel caso di cui è causa non è stata provato, e neppure allegato, il verificarsi di conseguenze particolari in ordine alle lesioni subite e dalla relazione del CTU, senza alcuna contestazione dei CTP, emerge che “L'invalidità permanente sopra riportata, in risposta al sesto quesito, non incide sulle attività non lavorative del p. e sulla sua vita di relazione”.
Devono essere, infine riconosciute le spese mediche giudicate congrue dal CTU ed ammontanti ad €
366,00.
Il danno complessivamente risarcibile ammonta pertanto ad € 20.026,99.
In conseguenza dell'applicazione della presunzione di pari responsabilità tale importo deve essere ridotto al 50%.
Conclusivamente, in qualità di impresa assicuratrice designata per la Controparte_1
RE IG dal Fondo Vittime della Strada, è condanna a pagare in favore di Parte_1 la somma di € 10.013,49.
[...]
Essendo il danno biologico liquidato con riferimento alle tabelle del 2024, sulla suddetta somma non compete la rivalutazione ma solo gli interessi al tasso legale. Per il calcolo degli interessi legali di natura compensativa, la somma deve essere devalutata a quella corrispondente al momento dell'illecito, e successivamente rivalutata anno per anno fino alla data odierna: gli interessi devono essere calcolati annualmente sull'importo progressivamente rivalutato del debito fino alla data odierna. Gli interessi corrispettivi nella misura legale sono dovuti dalla data della presente sentenza alla data del pagamento sulla somma non più soggetta a rivalutazione.
L'accoglimento dei motivi di appello trattati unitariamente in quanto strettamente collegati, assorbe le doglianze di cui all'appello incidentale, che afferiscono la quantificazione delle spese liquidate in favore dell'odierna appellata.
In applicazione del principio espresso da Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 le spese dei due gradi seguono la soccombenza, con condanna integrale dell'appellata
[...]
in qualità di impresa assicuratrice designata per la RE IG dal Fondo Vittime CP_1 della Strada, al pagamento in favore dell'appellante , delle stesse, che vengono Parte_1
liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e dello scaglione del decisum, tenuto conto della non complessità della questione
Le spese della CTU vanno poste a carico dell'appellato in qualità di Controparte_1
impresa assicuratrice designata per la RE IG dal Fondo Vittime della Strada.
PQM
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 219/2024 avverso la sentenza n.
1883/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 27.07.2023 così decide:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, accerta e dichiara la responsabilità al
50% del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro di cui è causa e, conseguentemente, condanna in qualità di impresa assicuratrice designata per la RE Controparte_1
IG dal Fondo Vittime della Strada, al pagamento in favore di della somma Parte_1 di € 10.013,49, oltre interessi legali e rivalutazione come in motivazione;
2. Condanna in qualità di impresa assicuratrice designata per la Controparte_1
RE IG dal Fondo Vittime della Strada al rimborso delle spese legali dei due gradi in favore dell'appellante , che liquida: per il primo grado, in € 264,00 per spese esenti ed Parte_1
€ 2540,00 per compensi, oltre accessori di legge e, per il secondo grado, in € 382,50 per spese esenti ed € 2906,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. Pone le spese di CTU a carico di in qualità di impresa Controparte_1
assicuratrice designata per la RE IG dal Fondo Vittime della Strada.
Genova, 18 aprile 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Maria Laura Morello