Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 691/2022
n. 691/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Avv. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 18 Marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 691/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Parte_1 C.F._1
Amoroso
APPELLANTE contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulietta Controparte_1 C.F._2
Petese
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a mezzo note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.03.2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, proprietario e possesso di immobile adibito ad abitazione principale in Patù, confinante Parte_1
con l'abitazione di , riferiva come questi avesse posizionato dei vasi a confine così Controparte_1
precludendo l'esercizio del passaggio carrabile gravante sulla particella 1007 del foglio 1 (di proprietà del
1
) per raggiungere la propria abitazione. Precisava come già in precedente occasione fosse stato CP_1
necessario adire l'Autorità Giudiziaria (giudizio possessorio segnato dal n. R.G. 8659/2015, Trib. Lecce) per denunziare la turbativa del possesso vantato da esso ricorrente che sul confine aveva posizionato una rete metallica, ottenendo la richiesta tutela;
tuttavia, nuovamente il , profittando della sua assenza, CP_1
aveva modificato lo stato dei luoghi rendendo ulteriormente pregiudizievole il transito. Pertanto, proponeva domanda di reintegra nel possesso mediante rimozione del muretto e dei vasi al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi;
con riserva di agire per il risarcimento dei danni e con vittoria per le spese di lite.
Fissata la udienza di comparizione per il 20.02.2019, si costituiva in giudizio Controparte_1
affermando come la servitù di passaggio carrozzabile gravante sulla propria particella 1007 fosse limitata alla larghezza costante di 3 metri in favore della particella 1006 del , come da titolo di proprietà Pt_1
costituito dall'atto per Notar del 25.11.1996. Riferiva come il confinante producesse Per_1 Pt_1
una serie di atti vessatori, tra cui transiti in auto effettuati ad alta velocità, circostanza che lo aveva già indotto a posizionare sul confine dei vasi e la rete metallica. Precisava con il precedente procedimento possessorio citato da controparte si fosse concluso con l'ordine di rimozione della rete metallica, ma non già dei sei vasi che esso aveva apposto nella sua proprietà. A tale ordine, in presenza dell'Ufficiale CP_1
Giudiziario, v'era stata ottemperanza mediante rimozione della sola rete metallica ed era stato lasciato un varco di accesso superiore a metri 9,50. Tuttavia, aveva realizzato personalmente, sempre Parte_1
sul confine, un muro di conci in tufo della lunghezza pari a quella precedentemente occupata dalla rete metallica, così decidendo autonomamente di lasciarsi un ingresso di accesso alla sua proprietà della lunghezza di metri 3,85, ovvero inferiore a quello di metri 4 presente all'epoca della precedente rete metallica. Pertanto, sul presupposto che lo spazio occupato precedentemente dai vasi fosse stato addirittura diminuito con l'eliminazione di un vaso (da 6 a 5), affermava come il ricorrente avesse autonomamente ritenuto di precludersi il più agevole passaggio decidendo di realizzare sul confine il muro in conci di tufo, così da lasciarsi un ingresso di accesso di soli metri 3,85 al posto dei preesistene
9,50. Concludeva per il rigetto della domanda possessoria ed, in ogni caso, in subordine, per la declaratoria di legittimità della collocazione dei vasi. Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
A fini istruttori si procedeva a consulenza tecnica per accertare se lo stato dei luoghi risultasse conforme alle prescrizioni statuite con l'ordinanza emessa all'esito del precedente giudizio possessorio (R.G.
8659/2015), ovvero se, a seguito della apposizione dei conci di tufo al di sotto dei vasi piantumati, aggravasse l'esercizio della servitù di passaggio.
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All'esito, con provvedimento del 09.10.2019 il Tribunale rigettava il ricorso.
Avverso il provvedimento di rigetto proponeva reclamo, anch'esso rigettato in data Parte_1
25.03.2020.
Quindi, AR proponeva ricorso per la prosecuzione del giudizio possessorio nel merito, Pt_1
nell'ambito del quale si costituiva . Controparte_1
Con ordinanza del 03.01.2022 il Tribunale, giudicando le istanze istruttorie formulate dalle parti, le rigettava e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Con sentenza n. 509/2022 del 24.02.2022 il Tribunale adito rigettava il ricorso e condannava
[...]
al pagamento delle spese di lite e al risarcimento per responsabilità aggravata per abuso dello Pt_1
strumento processuale.
Propone gravame avverso detta sentenza chiedendo che venga negata la reintegra Parte_1
accordata in ragione di una errata valutazione del materiale probatorio.
Resiste anche nella presente fase di appello , chiedendo la preliminare verifica di Controparte_1
legittimazione dell'appellante, essendo stato ad esso nominato un amministratore di sostegno;
nel merito, chiedendo il rigetto del gravame.
La causa all'udienza cartolare del 18.03.2025 passava in decisione dopo la precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note scritte, dandosi atto dell'aver già le parti depositato le memorie conclusive in occasione di precedente udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo, lungo motivo di appello, premettendo come tra le parti fosse stato celebrato precedente procedimento possessorio (r.g. 8659/2015) concluso con ordinanza del 07.11.2017, ci si duole per aver il
Tribunale travisato le conclusioni del consulente tecnico, specificamente nominato al fine di verificare se lo stato dei luoghi fosse conforme alle prescrizioni della citata ordinanza. Invero, il consulente avrebbe concluso negativamente detto accertamento di conformità in relazione all'ordine di rimozione della rete metallica.
2. Con il secondo motivo si deduce come il Tribunale, nuovamente errando nella lettura della consulenza tecnica, non abbia tenuto conto di come lo stato dei luoghi rispondesse a quello preesistente la richiamata ordinanza ripristinatoria del 07.11.2017. Peraltro il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire al la Pt_1
paternità della realizzazione del muretto che ha ridotto il passaggio sul confine. La situazione creatasi produce il contraddittorio effetto che l'originario passaggio del , originariamente della Pt_1
lunghezza lineare di 17 metri, si sia ridotto a poco più di 3 (e quasi 4).
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3. Con il terzo motivo di appello ci si duole per non aver il Tribunale valutato l'incidenza sulla transitabilità per l'intera lunghezza della servitù rispetto alla situazione preesistente, atteso che in ogni caso lo stato dei luoghi rende comunque più difficoltoso l'accesso dei veicoli alla proprietà . Pt_1
4. Con il quarto motivo si contesta il non aver il Tribunale accolto le istanze istruttorie che, pertanto, si reiterano.
5. Con il quinto motivo di censura la sentenza nella parte in cui ha condannato l'attore alle spese di lite anche in via aggravata ex art. 96, 3° c., cpc. La condanna sarebbe errata perché la parte non avrebbe abusato dello strumento processuale, limitandosi a chiedere la pronunzia di merito rispetto ai provvedimenti possessori interinali.
6. Possono esaminarsi congiuntamente il primo ed il secondo motivo di appello.
6.1. La Corte rileva come l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 07.11.2017, resa sul procedimento segnato dal n. RG 8659/2015, riferendo gli accertamenti tecnici eseguiti in quella sede, abbia chiarito come fosse
“…possibile accedere al terreno edificato dalla particella 1006 transitando con automezzi attraverso la particella 1007…sia con un'automobile berlina di grandi dimensioni (m. 5,15 x m. 1,80) che con una autoambulanza…”. Inoltre, è stata precisata la irrilevanza, rispetto al giudizio possessorio, dell'ampiezza del passaggio, occorrendo invece
“…stabilire se le modifiche apportate allo stato dei luoghi superassero la soglia di lesività che la modifica della preesistente situazione possessoria deve assumere per assurgere al rango di molestia o turbativa tutelabile con l'azione di manutenzione…”.
Ha concluso positivamente, emergendo come l'accesso fosse stato reso non agevole per il passaggio di veicoli di grandi dimensioni, concludendo con l'ordine al resistente di “…rimozione della Controparte_1
rete metallica apposta nel terreno di sua proprietà al confine con il terreno di proprietà di ”. Persona_2
6.1.2. Istruendo il presente giudizio, il Tribunale ha ritenuto dover chiedere ad un proprio consulente tecnico se lo stato dei luoghi fosse conforme alle prescrizioni della citata ordinanza ovvero se, a seguito dell'apposizione dei conci di tufo al di sotto dei vasi piantumati, l'esercizio della servitù fosse stato aggravato. All'esito, il consulente ha concluso positivamente l'accertamento di conformità in relazione all'ordine di rimozione della rete metallica, che rappresenta l'unico ordine statuito con la ordinanza in questione, mentre ha concluso negativamente rispetto all'ampiezza del vano che – tuttavia ed in contrario
– l'ordinanza aveva già giudicato non rilevante rispetto all'azione proposta. Ed effettivamente, rispondendo al secondo quesito (se l'apposizione dei conci di tufo piantumati al di sotto dei vasi aggravasse la servitù di passaggio) il consulente ha precisato come, pur sussistendo un aggravio della servitù, “…questo non perviene dai conci di tuffo posti nella parte sottostante delle fioriere…”, ritenendo piuttosto
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che “…ciò che maggiormente aggrava la servitù è quanto posizionato / realizzato nel tratto inferiore e precisamente la doppia fila di conci che sì hanno prodotto un aggravio tramite la riduzione del varco…”.
La consulenza tecnica non risulta osservata, tantomeno contestata. Sicché ad essa ci si deve riferire.
6.1.3. Si rileva, inoltre, come in sede di esecuzione dell'obbligo di fare l'Ufficiale Giudiziario abbia preso atto della avvenuta rimozione della rete metallica, unico ordine impartito con la ordinanza del 07.11. 2017.
6.2. Per quanto innanzi, la sentenza qui impugnata non è errata laddove afferma che “…nessun aggravio della servitù di passaggio proviene dal manufatto sottostante le fiorire…a nulla rilevando a fini possessori il riscontrato maggior ingombro dal punto di vista altimetrico…” e che la riduzione dell'ampiezza originaria del varco “…è dovuta alla collocazione su di una ideale prosecuzione del filare di fioriere di una fila di conci di tufo sulla sinistra di chi intende accedere alla proprietà eseguita da quest'ultimo perché ripreso dalle ore 09.52 in poi del Persona_3
22.04.2018 nelle foto allegate alla comparsa di costituzione del e mai contestate…”. CP_1
Giova, invero, rammentare come nel ricorso introduttivo del presente giudizio sia stata chiesta “…la rimozione del muretto di conci e vasi piantumati e di ogni altro ostacolo apposto dal resistente…”, muretto e vasi la cui consistenza, come emerso nel precedente procedimento e ribadito nella sentenza qui impugnata, non ha rilevanza a fini possessori rispetto alla pretesa riduzione dell'esercizio della servitù (rectius, della lunghezza del suo passaggio lineare), eventualmente da tutelare con diversa azione processuale.
7. A giudizio della Corte le deduzioni svolte sono in grado di definire il giudizio, ritenendo così assorbiti il terzo ed il quarto motivo di appello.
8. Quando al quinto motivo di appello, con il quale si contesta la decisione del Tribunale per aver condannato il ricorrente – appellante per responsabilità aggravata la Corte ne rileva la fondatezza, poiché
l'aver proposto il giudizio di merito rispetto alla pronunzia interinale non costituisce abuso del processo.
8.1. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che “…La responsabilità aggravata…non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza
o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.”(S.U., 27.11.2019, n. 31030. In precedenza anche S.U. 20.04.2018, n. 9912).
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Rispetto a tali presupposti, la doglianza dell'appellante è fondata, non risultando complessivamente dimostrata la sua mala fede né la colpa grave, presupposti essenziali ai fini dell'accoglimento della istanza risarcitoria, appalesandosi piuttosto il tentativo della parte di ottenere le proprie ragioni nel giudizio di merito.
9. Ogni altra considerazione è del tutto superflua, atteso che al giudice compete indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass., VI, 28.1.2022, n. 2648; II, 03.11.2021, n. 31247; II, 19.07.2017, n 17753).
Sicché sono da ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, pur dedotte dall'appellato, sono da ritenersi incompatibili con la decisione adottata (Cass., I, 11.04.2024, n. 9776; II, 04.12.2023, n.
333755; I, 24.09.2021, n. 25981; VI, 24.09.2020, n. 20017; VI, 10.06.2020, n. 11026; Cass., III, 28.06.2018,
n. 17015; Cass., I, 02.08.2016, n. 16056; Cass., VI, 04.07.2017, n. 16467).
9.1. Per quanto innanzi, l'appello va accolto per quanto di ragione e limitatamente alla condanna ex art. 96, 3° c., cpc come disposta nella sentenza impugnata.
9.2. L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio nella misura di un terzo, gravando i residui due terzi a carico della parte appellante in ragione della maggiore soccombenza, spese che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 509/2022 del 24.02.2022, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e limitatamente alla disposta condanna di al Parte_1
pagamento (capo n. 3 del dispositivo) della somma di €. 900,00 ex art. 96, 3° co, cpc, che revoca;
- conferma, quanto al resto, la impugnata sentenza;
- compensa tra le parti nella misura di un terzo le spese del presente grado di giudizio e condanna
[...]
al pagamento dei residui due terzi in favore di , spese che nell'intero liquida Pt_1 Controparte_1
in €. 3.000,00 oltre spese generali, iva e cap, come per legge.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 29 Maggio 2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
(Eugenio Scagliusi) (Antonio Raffaele Esposito)
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