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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa rg 1881/2024, promossa in grado d'appello,
da
(P. IVA: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Verona, Circonvallazione Raggio di Sole n. 5, in persona del titolare , Parte_1 rappresentata ed assistita dagli Avv.ti Mattia Verza (C.F.: , Pec: C.F._1
e VI LO (C.F.: Pec: Email_1 C.F._2
del Foro di Verona, ed elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio degli stessi in Verona, Viale del Lavoro n. 53, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
, c.f. p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bonavoglia (C.F.:
, pec.: presso lo studio del quale C.F._3 Email_3 in Monza, Via Spreafico n. 3, elettivamente domiciliata, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA pagina 1 di 19 PER LA RIFORMA
della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n. 2540/2024 pubblicata il 06/03/2024,
R.G. n. 5382/2023, Rep. n. 1889/2024, notificata all'appellante a mezzo pec in data 15/05/2024
OGGETTO: trasporto
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza dell' 8.7.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
• accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n. 2540/2024 pubblicata il 06/03/2024,
R.G. n. 5382/2023, Rep. n. 1889/2024, notificata all'appellante a mezzo pec in data 15/05/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
◦ accertare la responsabilità di per i danni subiti da Controparte_1 [...]
, in persona del titolare dell'impresa individuale, , Parte_1 Parte_2 in conseguenza dello smarrimento del collo n. Rif. JD014600009934603411, contenente un quadrante usato per orologio EK Philippe ref. 5711 acciaio, preso in carico dalla stessa
[...] in data 29/06/2022 dalla sede di di in Controparte_1 Parte_1 Parte_1
Verona, Via Raggio di Sole n. 5, e da consegnarsi al Sig. OU Al OU, presso il suo domicilio di RS (Germania), Industriestrasse n. 4;
◦ per l'effetto, condannare al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 [...]
, in qualità di titolare dell'impresa individuale , Pt_1 Parte_1 dell'importo di € 9.000,00 IVA compresa, o di altra somma maggiore o minore che dovesse emergere nel corso di causa, o ritenuta congrua dal giudice, anche in via equitativa, oltre agli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento a quello dell'effettivo pagamento;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
• con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. pagina 2 di 19 In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
A) si chiede l'ammissione di prova testimoniale e per interpello sui seguenti capitoli:
1. vero che in data 29/06/2022 la di vendeva a un cliente Parte_1 Parte_1 estero, il Sig. OU Al OU, domiciliato in RS (Germania), Industriestrasse n. 4, un quadrante usato per orologio EK Philippe ref. 5711 acciaio, per il corrispettivo di € 9.000,00, comprensivo di imposte e di spese di spedizione?
2. vero che in data 29/06/2022 la Sig.ra , dipendente di Persona_1 Parte_1 di , confezionava per la spedizione il pacco contenente un quadrante usato per Parte_1 orologio EK Philippe ref. 5711 acciaio destinato al Sig. OU Al OU, domiciliato in
RS (Germania), Industriestrasse n. 4?
3. vero che in data 29/06/2022, alle ore 15.58, la Sig.ra consegnava nelle Persona_1 mani di un incaricato di il pacco, precedentemente confezionato, Controparte_1 contenente un quadrante usato per orologio ref. 5711 acciaio destinato al Sig. CP_2
OU Al OU, domiciliato in RS (Germania), Industriestrasse n. 4?
4. vero che in data 30/06/2022 il Sig. OU Al OU contattava telefonicamente la
[...] di per chiedere aggiornamenti sullo stato di spedizione? Parte_1 Parte_1
5. vero che nel giugno/luglio 2022 alcun soggetto di nome era residente e/o domiciliato Per_2
e/o lavorava in RS (Germania), Industriestrasse n. 4?
6. vero che, a seguito della comunicazione di smarrimento del bene spedito, Parte_1 nulla chiedeva a titolo di corrispettivo per il bene compravenduto al proprio cliente
[...]
OU Al OU e/o stornava quanto in precedenza ricevuto?
7. vero che nel giugno/luglio 2022 il valore di mercato di un quadrante usato per orologio EK
Philippe ref. 5711 acciaio era di € 9.000,00? Si indicano a testimoni, con riserva di eventualmente citarne altri, la Sig.ra di Verona, il Sig. di Persona_1 Testimone_1
GO e il Sig. OU Al OU di RS (Germania);
B) si chiede disporsi CTU volta ad accertare il valore di mercato, alla data di conclusione del contratto di vendita tra VW ed il proprio cliente, OU Al OU, e/o alla data di deposito del ricorso introduttivo del procedimento che ci occupa, di un quadrante usato per orologio ref. 5711 acciaio, corrispondente a quello contenuto nel pacco la cui CP_2
Contr spedizione veniva affidata a al fine di verificare l'ammontare effettivo del danno subito dal ricorrente a causa dell'inadempimento di parte resistente e, di conseguenza, il quantum del relativo risarcimento. pagina 3 di 19 Verona, li 27 dicembre 2024 Avv. Mattia Verza Avv. VI LO
PARTE APPELLATA
Voglia l'Ill,ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito: rigettare ogni domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e per ogni altro motivo che sarà ritenuto di giustizia e per l'effetto confermare la sentenza n. 2540/2024. In ogni caso, con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 7.2.2023, agiva Parte_1 contro chiedendo l'accertamento della responsabilità della convenuta, ai sensi Controparte_1 dell'art. 1693 c.c., in relazione al danno subito in conseguenza dello smarrimento di un pacco, contenente un quadrante usato per orologio in acciaio. La ricorrente, ritenuta la colpa CP_2
Contr grave di chiedeva la condanna della stessa, a titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma di € 9.000,00, oltre interessi, ai sensi dell'art. 1696, 4° comma, c.c., pari al corrispettivo pattuito col proprio cliente sig. OU Al OU, domiciliato in Germania, che mai aveva ricevuto la consegna dell'articolo descritto.
Si costituiva la convenuta la quale contestava integralmente la domanda Controparte_1 attorea rilevando che la ricorrente, dopo aver stipulato, in data 1.02.2022, un contratto per la fornitura Contr di servizi, con lettera di vettura aerea, aveva affidato a per la spedizione, un plico contenente un
“quadrante in acciaio per orologio”, senza dichiarane il valore. Inoltre risultavano violate le sue condizioni generali di contratto, che stabilivano la non accettazione del trasporto di spedizioni contenenti “gioielli e orologi con valori individuali superiori a € 5.000, con un valore massimo di approvazione individuale di € 10.000”. La convenuta evidenziava di non essere un portavalori e che, se Contr la ricorrente avesse correttamente comunicato il contenuto della spedizione, non avrebbe concluso il contratto. In via subordinata, deduceva che il contratto di trasporto stipulato tra le parti era sottoposto al regime della Convenzione di Montreal del 1999 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 22 della predetta, la responsabilità del vettore era limitata alla somma di 19 diritti speciali di prelievo per chilogrammo;
pertanto l'eventuale risarcimento a carico della stessa era limitato ad un importo non superiore a circa
10,00 euro.
Disposto il mutamento di rito e concessi i termini ex art. 183 cpc, il Tribunale di Milano decideva pagina 4 di 19 la causa sulla sola documentazione versata in atti, rigettando la domanda attorea, con condanna di
[...]
Contr al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
In sostanza, il Tribunale respingeva la domanda sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- nella lettera di vettura era indicato che oggetto del trasporto era un “quadrante in acciaio per orologio steel dial”, di cui non era indicato il valore;
- non vi era prova che l'attrice aveva affidato per la spedizione proprio il bene il cui controvalore chiedeva in via risarcitoria;
- mancava la prova del valore del bene, visto che nella lettera di vettura non era indicato;
- in generale, in difetto di dichiarazione del valore del bene, l'eventuale danno risarcibile ex art. 1225 c.c. era solo quello prevedibile nel momento in cui era sorta l'obbligazione del vettore;
Contr
- che dalla regolamentazione contrattuale pattuita tra le parti si evinceva che non avrebbe accettato, all'atto di conclusione del contratto, alcuni oggetti come gioielli o orologi di valore superiore a 5.000 euro;
- che, dal momento che, nel caso di specie, si trattava di un quadrante di orologio del supposto Contr valore di 9.000 euro, doveva ritenersi che non avrebbe concluso il contratto, ove avesse conosciuto il valore del bene oggetto di trasporto;
- che, qualora fosse stata accoglibile la tesi attorea, il sinallagma del contratto sarebbe stato del tutto sbilanciato, perché -a fronte di un'obbligazione di trasportare in Germania un costoso quadrante per orologio la mittente avrebbe versato il corrispettivo di poco più di 35 euro. Controparte_2
Avverso tale sentenza proponeva appello di per i motivi ivi Parte_1 Parte_1 formulati.
Contr
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata, riproponendo le argomentazioni e le eccezioni svolte in primo grado.
All'esito della prima udienza del 29.10.2024, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 25.2.2025 -poi rinviata d'ufficio all' 8.7.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. pagina 5 di 19 Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza dell' 8.7.2025 e decisa nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale ha violato gli artt. 1341 e
1370 c.c. laddove ha affermato che, sulla scorta della regolamentazione contrattuale pattuita tra le parti, doveva evincersi che “il vettore non avrebbe accettato all'atto di conclusione del contratto alcuni oggetti
- tra i quali gioielli o orologi di valore superiore a 5.000 euro” e che, nel caso di specie, tenuto conto che oggetto del contratto era “un quadrante di orologio del supposto valore di 9.000 euro, ove il vettore avesse conosciuto il valore del bene oggetto di trasporto, non avrebbe concluso il contratto”. Contr In realtà, rileva Top Vintage, le condizioni generali di contratto di non contemplano affatto le clausole poste dal giudice alla base della sua decisione.
L'appellante ricorda che, ex art. 1341 c.c., le condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Inoltre, dette condizioni generali si interpretano, nel dubbio, in favore del non predisponente, ai sensi dell'art. 1370 cc, affinché sia evitato che il predisponente, con comportamento contrario a buona fede, possa trarre vantaggi dall'ambiguità delle clausole unilateralmente elaborate. Contr Nel caso di specie -evidenzia Top l'art. 2 del contratto per la fornitura di servizi Pt_1 stabiliva che, con l'accettazione dell'accordo, l'appellante dichiarava “di aver ricevuto, conosciuto ed Contr accettato per relationem le condizioni a cui effettua il trasporto, così come riportate nel documento Contr
“Condizioni generali di trasporto” (“Condizioni ) disponibile sul sito mydhl. dhl (il CP_1
“Sito”)”
In tal modo era stata resa edotta del fatto che le condizioni generali di trasporto Parte_1 per i servizi forniti dalla Società odierna appellata erano solamente ed esclusivamente quelle riportate nel documento denominato “Condizioni generali di trasporto”, scaricabile dal suddetto sito web
(https://mydhl. dhl/it/it/legal/terms-and-conditions.html). Di conseguenza, tutto ciò che non era CP_1 ivi contenuto era del tutto irrilevante e non vincolante.
Tuttavia -prosegue l'appellante- in detto documento non vi era alcun riferimento ad una asserita non accettabilità del trasporto di gioielli o orologi di valore superiore ad € 5.000,00. Contr Nelle condizioni generali rinvenibili sul sito di era invero previsto che la stessa non accettava Contr talune categorie di merci. Parimenti l'art.
3.1 del contratto sottoscritto dalle parti stabiliva che considera inaccettabili per il trasporto alcune categorie di merci, espressamente indicate nelle Contr Condizioni . pagina 6 di 19 In particolare, l'appellante evidenzia che all'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto, rubricato Contr
“spedizioni non accettabili”, elencava inequivocabilmente e tassativamente le ipotesi nelle quali il vettore considerava non accettabile il trasporto: “La Spedizione è da considerarsi non accettabile per il trasporto quando: - contenga armi da fuoco, munizioni, esplosivi, dispostivi esplosivi o parti in prova, fucili ad aria compressa, repliche o imitazioni di armi da fuoco;
merci contraffatte;
contante; lingotti
(di qualsiasi metallo prezioso); animali vivi, parti o resti di animali considerate illegali, quali l'avorio; resti umani o ceneri;
pietre preziose o semipreziose non incastonate;
cannabis e suoi derivati;
merci illegali, quali stupefacenti o altre sostanze illecite;
- rientri nelle seguenti categorie: materiale pericoloso, merci pericolose, articoli vietati o soggetti a limitazioni conformemente a quanto definito dall'accordo ADR (Accordo Europeo Relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su
Strada), dalla IATA (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo), dall'ICAO (Organizzazione
Internazionale per l'Aviazione Civile) o da parte di qualsiasi altro organismo competente (“Merce Contr Pericolosa”); - contenga qualsiasi altro materiale che non possa trasportare per motivi di sicurezza o per legge;
- l'indirizzo non sia corretto o sia incompleto o l'imballo sia difettoso o non adeguato ad assicurare un trasporto sicuro, facendo uso dell'ordinaria diligenza;
- il Mittente, il
Destinatario o qualsivoglia altro soggetto direttamente o indirettamente interessato alla Spedizione sia indicato in un qualsiasi elenco vigente di soggetti sottoposti a sanzioni o restrizioni”. rileva che la disposizione in esame non contempla affatto “gioielli e orologi Parte_1 con valori individuali superiori a 5.000,00 €”, come controparte ha indotto il Tribunale a credere. Contr Rappresenta che il link indicato da nelle sue difese rinvia ad una pagina web che non è riconducibile alle condizioni generali di contratto e il cui testo non è richiamato né nel contratto stipulato Contr dalle parti, né nelle condizioni generali di
In subordine, l'appellante evidenzia, in ogni caso, che aveva affidato a controparte per il trasporto non un orologio ma solo un suo componente, ossia un quadrante per orologio, di valore ben inferiore a un segnatempo , per cui, anche sotto tale profilo, non poteva venire in considerazione la CP_2 clausola invocata da controparte relativa a gioielli ed orologi, ma non ai singoli componenti degli stessi.
Col secondo motivo di gravame censura la sentenza del Tribunale nella parte Parte_1 in cui quest'ultimo ha invocato la limitazione di responsabilità di cui all'art. 1225 c.c., ritenendo che, in difetto di dichiarazione del valore del bene, l'eventuale danno risarcibile era limitato a quello prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione.
L'appellante contesta, infatti, l'applicazione al caso di specie della limitazione di responsabilità di cui Contr all'art. 1225 c.c., dal momento che l'inadempimento di sarebbe dipeso da colpa grave e detta pagina 7 di 19 disposizione non si applicherebbe nell'ipotesi di dolo del debitore, cui è pacificamente equiparata la colpa grave secondo la giurisprudenza di legittimità. richiama dei precedenti di merito e della Suprema Cprte che hanno ritenuto Parte_1 configurabile la colpa grave del vettore nell'ipotesi in cui lo stesso non sia stato in grado di chiarire come e quando la merce sia stata smarrita o abbia consegnato la merce all'interno di un magazzino anonimo,
a soggetto diverso dal destinatario e non legittimato alla ricezione. Contr L'appellante evidenzia che aveva dapprima dichiarato di aver consegnato il collo all'indirizzo di destinazione ma a persona diversa dal destinatario, per poi, oltre un mese dopo, cambiare versione e riferire che il pacco non era stato consegnato a nessuno e non si sapeva dove fosse. assume che tali circostanze dimostrano come controparte abbia gestito il Parte_1 servizio di trasporto con estrema superficialità, non essendo riuscita nemmeno a chiarire in alcun modo come la merce si fosse smarrita;
ciò, secondo l'appellante, configura una colpa grave del vettore che fa venir meno ogni limitazione di responsabilità a suo favore.
L'impugnante assume, inoltre, che, nel caso di specie, la perdita della merce è, senz'altro, avvenuta nell'ambito del trasporto su strada. Infatti l'affidamento del collo da parte di al Parte_1 vettore era avvenuto presso la sede dell'appellante, che si trova nel centro storico di Verona, per cui il trasporto era iniziato su strada. Parimenti, a detta dell'appellante, all'epoca della dichiarata, ma non Contr realizzata, consegna al destinatario, stava eseguendo un trasporto su strada.
Pertanto, conclude in applicazione dell'art. 29 della Convenzione di Ginevra Parte_1 sul trasporto internazionale stradale di merce (CMR), il vettore è tenuto a risarcire integralmente il danno patito dal mittente.
L'appellante evidenzia che, al più, il trasporto de quo potrebbe rientrare nell'ambito del cd. “trasporto Contr multimodale”, perché eseguito in parte per via aerea e in parte via terra e anche in tal caso sarebbe tenuta a risarcire integralmente il danno, in applicazione della normativa prevista dal codice civile.
Col terzo motivo di appello si duole che il primo giudice abbia affermato che Parte_1
Contr difettava del tutto la prova che l'attrice aveva affidato a proprio il bene il cui controvalore chiedeva in pagamento in via risarcitoria, nonché la prova del valore del bene, non indicato nella lettera di vettura.
L'appellante sul punto evidenzia che dalla documentazione dalla medesima prodotta già emergeva:
- la conclusione del contratto di vendita col cliente OU Al OU, avente ad oggetto un quadrante per orologio EK Philippe ref. 5711 acciaio (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado di parte ricorrente/appellante);
pagina 8 di 19 - il prezzo della predetta vendita di € 9.000,00 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte ricorrente/appellante);
- la corrispondenza di detto prezzo al valore di mercato sulla scorta della perizia di parte prodotta
(cfr. doc. 11 fascicolo di primo grado di parte ricorrente/appellante); in particolare, il perito di parte, aveva certificato che il valore del quadrante de quo era di € 8/9.000,00. Testimone_1
Part Inoltre evidenzia che aveva offerto prova testimoniale per dimostrare che il Parte_1
Contr bene affidato a era proprio quello oggetto di causa e, se del caso, aveva chiesto CTU per la conferma del valore del bene compravenduto.
A giudizio dell'appellante, il Tribunale aveva del tutto immotivatamente non accolto le istanze istruttorie dell'attrice, per poi affermare in sentenza il difetto di prova in ordine alle circostanze sopra indicate. ha reiterato, pertanto, se ritenute necessarie, la richiesta di CTU sul valore Parte_1 di mercato del quadrante dell'orologio, all'epoca della conclusione del contratto, e di ammissione della prova testimoniale e per interrogatorio formale sulla conclusione del contratto di vendita di detto quadrante con il sig. Sig. OU Al OU per il corrispettivo di euro 9.000,00 e sull'affidamento Contr del medesimo quadrante a ad opera della propria dipendente , indicata come Persona_1 testimone. Contr Conclude, pertanto, per la condanna di al risarcimento del danno quantificato in euro 9.000
o nel diverso importo che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria.
Contr
costituendosi nel presente grado di appello, ha riproposto le eccezioni e argomentazioni già svolte in primo grado, così riassumibili:
- il sito internet dell'appellata, richiamato nel contratto di trasporto, consentiva di individuare gli articoli per i quali era interdetto il servizio e tra questi vi erano i gioielli e gli orologi di valore individuale superiore a euro 1000,00 o le spedizioni di valore intero superiore a euro 5.000,00; Contr
- non è un portavalori e può accettare di organizzare spedizioni per preziosi solo a condizioni particolari, stabilite ad hoc, e non mediante spedizione massiva dal costo di soli 35 euro;
- il contratto oggetto di causa è un contratto di trasporto aereo regolato dalla Convenzione di
Montreale del 1999, come risulta dalla lettera di vettura aerea emessa dalle parti, per cui si applicano le limitazioni di responsabilità previste dall'art. 22.5 della predetta Convenzione, con l'effetto che, nel caso di specie, il danno risarcibile sarebbe, al più, limitato a circa 10 euro;
- non vi è prova del reale contenuto del pacco e del suo valore.
pagina 9 di 19 I motivi di appello che, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati, sono solo parzialmente fondati.
L'art. 2 del contratto stipulato tra le parti così stabilisce: “Il Cliente dichiara di aver ricevuto, Contr conosciuto ed accettato per relationem le condizioni a cui effettua il trasporto, così come riportate Contr nel documento “Condizioni generali di trasporto” (“Condizioni ,) disponibile sul sito Con Contr mydhl. (il “Sito”)”. L'art.
3.1 aggiunge: considera inaccettabili per il trasporto alcune CP_1
Contr categorie di merci, espressamente indicate nelle Condizioni Il Cliente assume la piena ed esclusiva responsabilità della verifica della spedibilità di determinate categorie merceologiche”. Contr Sul sito web di è effettivamente rinvenibile un documento denominato “Condizioni generali di
Trasporto” nel quale sono indicate le “Spedizioni non accettabili” e tra queste sono contemplate quelle che contengono armi da fuoco, munizioni, esplosivi, contanti, lingotti di qualsiasi metallo prezioso, animali vivi, parti o resti di animali o umani, merci contraffatte, pietre preziose o semi-preziose non incastonate, cannabis, stupefacenti, merci illegali o altre sostanze illecite, nonché le merci pericolose o che non si possono trasportare per motivi di sicurezza. Contr Nell'ambito del documento denominato “Condizioni Generali di Contratto” di effettivamente, non è dato, invece, rinvenire la clausola invocata da quest'ultima relativa ai gioielli e agli orologi di valore superiore ad un determinato importo. Contr Tuttavia il link fornito da nelle sue difese conduce ad altra sezione del suo sito web dedicata a
“Spedizioni Consigli – Cosa posso spedire? Articoli Vietati”; in tale sezione sono indicati CP_1 gli “Articoli vietati o soggetti a restrizioni” e nel paragrafo dedicato alle “Merci con restrizioni” si legge tra l'altro: ““Gioielli e orologi di valore individuale superiore a 1.000 € o valore dell'intera spedizione superiore a 5.000 EUR”. In apertura di detto paragrafo è scritto: “I seguenti articoli NON saranno
Contr accettati per il trasporto se non diversamente concordato da Per ottenere tale accordo, un business
Contr case dovrà essere condotto da e gli articoli approvati per il trasporto saranno registrati per iscritto
Contr con il Cliente” (doc. 4 primo grado).
Contr L'appellante non ha contestato che tale sezione del sito web di fosse già esistente e di contenuto identico al momento della conclusione del contratto per cui è causa e si è limitata ad affermare che la clausola in questione non era collocata all'interno delle Condizioni Generali di Contratto, espressamente
Contr richiamate dal contratto concluso tra le parti, ma in altra pagina del sito web di
Tuttavia, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
pagina 10 di 19 La disposizione in esame non richiede, dunque, che le condizioni generali siano espressamente richiamate per relationem nel contratto concluso, ma solo che siano conoscibili secondo l'ordinaria diligenza.
Tenuto anche conto che è un soggetto professionale e che l'art.
3.1 del contratto Parte_1
Contr poneva un onere di verifica delle condizioni per il trasporto di determinate categorie di merci, deve Contr ritenersi che la pubblicazione delle condizioni di trasporto sul sito web di sotto la voce “Cosa posso spedire ? DHL Express Articoli Vietati – Merci con restrizioni” sia modalità idonea a rendere conoscibile alla controparte i limiti inerenti agli oggetti trasportabili dal vettore.
D'altra parte, deve ritenersi che, nel commercio moderno, la pubblicazione delle condizioni di trasporto nel proprio sito web sia, di norma, modalità efficace per rendere conoscibile all'altro contraente le condizioni generali di un vettore, salvo che eccezionalmente risulti, nel singolo caso, che il percorso di accesso ad un determinato contenuto web sia particolarmente tortuoso ed oscuro, tale da pregiudicarne l'effettiva conoscibilità. Tutto ciò non risulta nel caso di specie.
Peraltro, tenuto conto che il mittente è un soggetto professionale, che ha utilizzato il servizio di trasporto nell'ambito della sua attività imprenditoriale ed era consapevole dell'elevato valore della merce da spedire, poteva attendersi un'attenzione particolare da parte dello stesso nell'esame del sito web di Contr sotto il profilo delle condizioni previste per il trasporto di beni di particolare valore.
E' noto che esistono i portavalori per il trasporto di denaro e preziosi, per cui la scelta di un servizio di trasporto ordinario per un bene del costo di ben 9.000,00 euro imponeva al mittente -che non è un consumatore, ma un imprenditore a sua volta- un particolare impegno nell'esame dei limiti e delle restrizioni posti dal trasportatore, conoscibili tramite il sito web del medesimo, richiamato nel contratto concluso. Contr Le restrizioni dettate da per il trasporto dovevano, pertanto, ritenersi operanti nei confronti di ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto conoscibili usando l'ordinaria diligenza. Parte_1
Contr Da quanto previsto sul sito web di gli orologi di valore individuale superiore a euro 1.000 non sono accettati, se non diversamente concordato.
Nel caso di specie l'appellante aveva indicato nella lettura di vettura che il bene consegnato per il trasporto era “un quadrante in acciaio per orologio steel dial” e non aveva segnalato né il valore, né la marca dello stesso, che pure avrebbe eventualmente potuto mettere in guardia il vettore circa il relativo valore.
Per quanto concerne poi il rilievo secondo il quale, nel caso di specie, non si tratterebbe di un orologio, ma solo del quadrante di un orologio, deve rilevarsi che la ratio della previsione è chiaramente quella di escludere il trasporto di oggetti preziosi di valore superiore a 1.000 euro, per cui, posto che il quadrante pagina 11 di 19 in questione avrebbe, da solo, un valore di 9.000 euro, deve ritenersi che lo stesso ricada nella previsione in discussione. In ogni caso il sito faceva riferimento a “Gioielli e orologi di valore individuale superiore
a 1.000 € o valore dell'intera spedizione superiore a 5.000 euro” e qui il valore era, comunque, superiore a 5.000 euro secondo quanto dedotto dall'appellante.
Un comportamento corretto da parte di avrebbe, dunque, dovuto rendere edotta Parte_1
Contr del valore del bene di cui si chiedeva il trasporto, di modo che la stessa potesse valutare, nel singolo Contr caso, se eseguire o meno il servizio e a quali condizioni;
avrebbe potuto rifiutare il trasporto richiesto o accettarlo a condizioni diverse, prevedendo, ad esempio, un corrispettivo maggiore di quello pattuito -pari a 36 euro- a fronte dell'applicazione di misure di sicurezza rafforzate o della stipulazione di un'apposita assicurazione, in considerazione del valore della merce oggetto del trasporto. Contr Tuttavia, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il contratto di trasporto è stato concluso e non ha ritenuto di proporre azione di annullamento dello stesso, né di eccepire un'annullabilità del contratto per errore o dolo, per cui le conseguenze della perdita del carico devono essere esaminate sulla base delle disposizioni che presuppongono l'avvenuta stipulazione del contratto (Cass. n. 1712 del 16.2.2000).
Sotto tale profilo va tenuto presente che “in tema di trasporto di cose, la mancata indicazione del valore delle medesime da parte del mittente, non autorizza il vettore da una minore diligenza, inferiore
a quello normale, nell'esecuzione del contratto, ne' può sollevarlo da responsabilità risarcitoria, in caso di perdita od avaria, salvo che deduca e dimostri che quest'ultima sia avvenuta a causa dell'omessa adozione di speciali ed aggiuntive misure di custodia, che avrebbe preso ove fosse stato informato di detto valore” (Cass. n. 359 del 17.1.1983).
E' stato, infatti, stabilito che “in tema di responsabilità del vettore nel trasporto di cose, nel vigente codice civile non sussiste più la presunzione "iuris et de iure" che la perdita dei valori non denunciati sia dovuta al fatto dello stesso mittente. Attualmente, combinando l'onere di esatta indicazione della natura delle cose da trasportare (a carico del mittente ex art. 1683 comma primo cod. civ.) con la sanzione per cui "sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni" (art. 1683 comma terzo cod. civ.), e con il principio secondo il quale il vettore non risponde della perdita o avaria che deriva dal "fatto del mittente" (art. 1693 comma primo cod. civ.), la materia risulta regolata nel senso che occorre, volta per volta, accertare se l'omissione delle indicazioni sia stata la causa della perdita dei valori avvenuta per difetto di quelle speciali e congrue misure di custodia che, da un lato, il vettore avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la perdita della cosa trasportata e, dall'altro, egli non abbia attuato proprio per non essere stato messo sull'avviso. In simile ipotesi si può parlare, in relazione all'art. 1693 cod. civ. comma primo, di perdita per fatto del mittente, e, ad un tempo,
pagina 12 di 19 si verifica la fattispecie dell'art. 1683 comma terzo cod. civ”. (Cass. n. 1712 del 16.2.2000; Cass. n. 2474 dell' 11.9.1963). Contr Nel caso di specie non è stata in grado di spiegare come ha smarrito la merce, né ha dedotto quali specifiche misure alternative per il trasporto avrebbe adottato qualora fosse stata resa edotta del valore effettivo del collo trasportato. Pertanto, nel caso in esame, non può essere individuato un nesso causale tra l'omessa indicazione del valore del bene affidato al vettore e la perdita del carico.
Sotto tale profilo neppure può essere invocata dall'appellata la limitazione di responsabilità ex art.
3.1 del contratto per “merci non accettabili”, posto che, in assenza di un nesso causale tra la tipologia del bene affidato e la perdita del carico, la limitazione comunque di responsabilità per il trasporto svuoterebbe di contenuto l'obbligazione a carico del vettore e violerebbe l'art. 1229 c.c., potendosi ravvisare una colpa grave nel vettore quando questi non è neppure in grado di riferire come ha perduto la merce trasportata (Corte di Appello Milano sent. 12.1.2022, Tribunale Milano n. 648/2019; Tribunale
Milano 13.5.2025).
Le conseguenze dell'omessa dichiarazione dell'effettivo valore della merce non escludono, pertanto, la responsabilità del vettore per la perdita del carico ex art. 1693 c.c., ma si spostano sul piano del danno risarcibile, potendo, ad esempio, consentire una limitazione di quest'ultimo ex art. 1227 c.c.. Sotto quest'ultimo profilo la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la riduzione del danno risarcibile a quello corrispondente al valore assicurato dal vettore sulla scorta del minor valore del carico ricavato dall'inesatta dichiarazione del mittente (Cass. n. 1712/2000).
Nel caso di specie ritiene la Corte che la limitazione del danno risarcibile al mittente discenda, comunque, dall'applicazione al contratto oggetto di causa della convenzione di Montreal del 1999, ratificata in Italia con legge del 10 gennaio 2004, n. 12.
La lettera di vettura è infatti un “air waybill”, ossia una lettera di vettura aerea, che indica come luogo di partenza Verona, e precisamente la sede dell'appellante, e come destinazione l'indirizzo del Contr destinatario in Germania (doc. 3 primo grado).
Le tratte terrestri per il raggiungimento dell'aeroporto di partenza e dall'aeroporto di destinazione al destinatario erano, dunque, incluse nella lettera di vettura aerea, come strumentali al trasporto aereo.
Il documento che ha prodotto come “lettera di vettura” (doc. 4 primo grado) è, Parte_1
Contr in realtà, una schermata del sito di che menziona la lettera di vettura n. 4165409216, che è esattamente la lettera di vettura aerea prodotta da controparte.
Inoltre la stessa appellante in primo grado, sub doc. 5, ha prodotto “lo stato della spedizione”, da cui emerge che il pacco è partito da Verona alle 18.33 del 29.6.2022 ed è arrivato a Brescia alle ore 19.52,
pagina 13 di 19 quindi è partito da Brescia alle 22.35 ed è arrivato a “Cologne Germany” alle ore 00.06, da lì doveva essere trasferito a Düsseldorf.
Da tale scansione temporale è evidente che il passaggio della merce da Bresca a Colonia in
Germania è avvenuta via aereo, in conformità alla lettera di vettura aerea emessa dalle parti.
Del resto dalla corrispondenza dell'appellante con il proprio acquirente, il Sig. OU Al
OU (doc. 3 primo grado ricorrente), emerge che quest'ultimo aveva particolare fretta di ricevere la merce, tanto che così scriveva all'appellante in data 29.6.2022: “Please bro ship today need urgent”, “my client need normally today”.
Sul punto l'appellante sostiene che, al più, si sarebbe in presenza di un contratto multimodale, avvenuto in parte via aerea e in parte su strada, con conseguente applicazione dell'art. 1696 c.c. e non della convenzione di Montreal.
Tale assunto non può essere condiviso.
Dagli elementi documentali sopra citati emerge che il tratto Verona-Brescia è stato effettuato su strada, così come quello da Colonia a Düsseldorf, mentre la tratta Brescia – Colonia è avvenuta via aereo. Contr L'art.
6.1 delle Condizioni Generali di Trasporto di stabilisce che “Con riferimento ad ogni singola Spedizione internazionale trasportata per via aerea (incluse le ipotesi in cui vengano effettuate prestazioni ancillari di trasporto via terra o in caso di interruzioni durante il tragitto), la responsabilità Contr di per perdite e danni è limitata secondo quanto previsto dalla Convenzione di Montreal o di
Varsavia, come applicabili, ovvero in assenza di Convenzioni, al minore tra (i) il valore attuale di mercato o quello dichiarato o (ii) 26 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo (approssimativamente
35 dollari americani per chilogrammo). Detto limite si applicherà altresì a tutte le altre forme di trasporto, eccetto laddove le Spedizioni siano trasportate solo via terra, nel qual caso troveranno applicazione i limiti di seguito riportati”.
La previsione di applicabilità della Convenzione di Montreal anche ai trasporti via terra “ancillari” al trasporto aereo risulta in linea con le disposizioni contenute nella convenzione di Montreal per il trasporto aereo internazionale.
L'art. 38 della Convenzione, dedicato al “Trasporto combinato” stabilisce al comma 1 che “Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per via area ed in parte con altre modalità di trasporto, le disposizioni della presente convenzione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 4, si applicano solo al trasporto aereo sempreché esso rientri nella previsione dell'articolo 1”.
A sua volta, l'art. 18, comma 4, della Convenzione stabilisce che “Il periodo del trasporto aereo non comprende alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo.
Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato in esecuzione del contratto di trasporto aereo al fine pagina 14 di 19 del carico, della consegna o del trasbordo, si presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. Se il vettore, senza il consenso del mittente, esegue il trasporto in tutto o in parte con un mezzo diverso da quello aereo concordato dalle parti, tale trasporto si presume effettuato nel corso del trasporto aereo”.
Dalle disposizioni in esame si evince che, se il trasporto su strada è effettuato al di fuori di un aerodromo, ma è finalizzato al carico, alla consegna e al trasbordo, in esecuzione del contratto di trasporto aereo, si presume che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo, fatta salva la prova contraria.
Sul punto la Suprema Corte, con ordinanza n. 7931 del 25.3.2025, è recentemente intervenuta affermando che “in tema di contratto di trasporto aereo, la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 trova applicazione anche in caso di smarrimento delle merci nella tratta compiuta a terra prima del carico sull'aeromobile, se necessaria all'imbarco, all'eventuale trasbordo su altro aereo e alla consegna al destinatario”. Nel caso oggetto di detta ordinanza i colli erano stati consegnati al vettore a Vicenza ed erano stati portati a Milano Malpensa per la spedizione aerea a New York. Nel tragitto da Vicenza a
Milano erano andate smarrite delle casse. In tal caso la Corte d'Appello di Milano con sentenza del
19.2.2021 – confermata in Cassazione- aveva ritenuto che la tratta stradale Vicenza – Milano, percorsa dal vettore per raggiungere l'aeroporto di Malpensa, era stata strumentale al ritiro della merce dal deposito di Vicenza per poi proseguire per via aerea sino a New York, con imbarco all'aeroporto di
Malpensa.
La Suprema Corte, confermando la decisione della Corte distrettuale, ha affermato che, in applicazione degli artt. 38 e 18 paragrafo 4 della Convenzione di Montreal, dalla disciplina dei “trasporti combinati” di cui all'art. 38 vanno escluse le tratte terrestri precedenti o successive alla tratta aerea, qualora esse siano strumentali all'esecuzione della stessa e che, in presenza di tali condizioni, l'azione di responsabilità del vettore deve essere regolata dalle previsioni della Convenzione di Montreal (Cass. n.
7931 del 25.3.2025).
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che l'art. 18, comma 4, della Convenzione di
Montreal attribuisce preminente rilievo alla volontà delle parti, cosicché qualora queste abbiano concordato una determinata tratta aerea, la cui esecuzione presuppone anche una tratta via terra, opera una presunzione iuris tantum, per effetto della quale deve reputarsi che la volontà espressa sia stata quella di affidare l'incarico di un trasporto unico, in parte eseguito con altre modalità, ma al fine dell'esecuzione del contratto di trasporto aereo. E ciò non solo quando si ha riguardo alle finalità di carico e scarico dall'aeromobile e alle operazioni connesse, ma anche quando si fa riferimento alle operazioni di consegna al vettore o riconsegna al destinatario in luoghi situati fuori dall'aeroporto, che vanno assimilate alle pagina 15 di 19 prime. Tanto comporta che, in difetto di prova contraria idonea a superare la presunzione, il segmento di trasporto eseguito con mezzo diverso dall'aeromobile ricade comunque nell'ambito di operatività della
Convenzione di Montreal, anche quanto alle limitazioni di responsabilità (Cass. n. 7931 del 25.3.2025).
Il problema della individuazione della disciplina in concreto applicabile deve, quindi, in tali casi, essere risolto sulla base del principio di qualificazione del rapporto secondo il criterio cd. della prevalenza. In particolare, in tali casi non viene in rilievo un contratto “combinato” o “misto”, ma piuttosto un contratto di trasporto aereo, nell'ambito del quale l'esecuzione dell'incarico prevede anche una tratta via terra necessaria per consentire l'imbarco, l'eventuale trasbordo su altro aereo e la consegna delle merci al destinatario (Cass., sez. 3, 12/11/2004, n. 21525; Cass., sez. 3, 22/08/2013, n. 19406).
Nel caso di specie, come si è visto, le parti hanno emesso una lettera di vettura aerea che prevedeva come luogo di partenza Verona e come luogo di destinazione l'indirizzo del destinatario in Germania. Il trasporto aereo, pertanto, come dedotto nella lettera di vettura aerea, comprendeva anche le tratte stradali da Verona a Brescia e da Colonia a Düsseldorf. Si trattava del tragitto per raggiungere l'aeroporto di partenza e di quello dall'aeroporto di arrivo alla destinazione finale. Tra l'altro il tragitto coperto dalla tratta aerea era di gran lunga prevalente, e dunque centrale, rispetto a quello necessario da e per l'aeroporto. La scelta del mezzo aereo era inoltre funzionale all' esigenza di celerità del mittente.
Alla luce dell'esame delle predette circostanze, deve ritenersi che, nel caso in esame, il trasporto della merce sino all'aeroporto di Brescia e da quello di Colonia alla destinazione finale doveva ritenersi strumentale rispetto al trasporto aereo principale da Brescia a Colonia.
Stabilita, quindi, l'applicabilità al trasporto nella sua interezza della Convenzione di Montreal, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 22 della stessa, nel caso di trasporto di merci, non operano i limiti del dolo e della colpa con previsione, previsti invece per il trasporto di passeggeri e bagagli (Corte d'Appello di
Milano 17.2.2021).
L'art. 22 della Convenzione di Montreal stabilisce che nel trasporto di merci, in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 19 DSP per Kg. La stessa norma specifica, inoltre, che il mittente, al momento della consegna della merce, può dichiarare l'effettivo e più elevato valore della stessa, dietro pagamento di un eventuale nolo supplementare, che rappresenta un costo aggiuntivo al trasporto.
Il quinto comma dell'art. 22 della Convenzione stabilisce, in punto limitazione responsabilità del vettore, che “Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno,
pagina 16 di 19 sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni”.
I paragrafi 1 e 2 richiamati sono quelli riferiti al trasporto di persone e di bagagli, per cui per il trasporto di merci opera sempre la limitazione di responsabilità di cui sopra.
Peraltro, anche opinando diversamente, ai fini di una eventuale responsabilità illimitata del vettore, la
Convenzione presuppone non una mera colpa grave, ma il dolo o la colpa con previsione, caratterizzata quest'ultima dal fatto che l'agente prevede come probabile l'evento dannoso, ma non modifica la propria condotta, nella sicura consapevolezza di poterlo evitare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15024 del 15/7/2005,
Rv. 584727). Nel caso di specie neppure è stata dedotta la configurabilità di una colpa con previsione in Contr capo a
Deve, pertanto, trovare applicazione l'art. 22, n. 3, della Convenzione di Montreal, che stabilisce:
“Nel trasporto di merci, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 19 dsp per kg, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare”. Tale dichiarazione nel caso in esame è pacificamente insussistente.
Tenuto conto del peso della merce spedita che emerge dalla lettera di vettura, si deve, quindi, applicare il limite di responsabilità ivi previsto, che porta al seguente calcolo: € 1,24 x 19 diritti speciali di prelievo x 0,45 kg = euro 10,60.
Su tale importo, dovuto a titolo di risarcimento del danno, sono dovuti dal fatto e quindi dal 30.6.2022
-momento in cui la merce risulta non consegnata- gli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli Indici Istat operai impiegati.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, in applicazione della Convenzione di Contr Montreal, deve essere condannata a pagare a a titolo di risarcimento del Parte_1 danno per la perdita del carico, la somma di euro 10,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata, dal 30.6.2022 in avanti.
SPESE DI LITE
La riforma della sentenza di primo grado, con parziale accoglimento delle domande attoree, comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione pagina 17 di 19 del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
L'esito finale del giudizio vede l'appellante vittoriosa per un importo esiguo;
tuttavia, essendo unica Part la domanda proposta da l'accoglimento solo parziale della sua domanda Parte_1 risarcitoria incide unicamente sullo scaglione applicabile alla liquidazione delle spese, che sarà ancorato al decisum, mentre non determina soccombenza reciproca.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, stabilito che “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.”(Cass. SU n 32061/2022; Cass. 13827/2024).
Le spese di lite sopportate da per il primo grado di giudizio, tenuto conto del Parte_1 dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore del decisum, dell'attività difensiva concretamente svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro
662,00, di cui euro 131,00 per la fase di studio, euro 131,00 per la fase introduttiva, euro 200,00 per la fase di trattazione, euro 200,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto dei Parte_1 medesimi parametri e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 494,00, di cui euro 142,00 per studio, euro 142,00 per fase introduttiva, euro 210,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano n. 2540/2024 pubblicata il 06/03/2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. condanna pagare a di , a titolo Controparte_1 Parte_1 Parte_1 di risarcimento danni, la somma di euro 10,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata dal 30.6.2022 in avanti;
2. condanna pagare a di , a titolo Controparte_1 Parte_1 Parte_1 di rimborso delle spese di lite di primo grado, la somma di euro 662,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna pagare a di , a titolo Controparte_1 Parte_1 Parte_1 di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 494,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa rg 1881/2024, promossa in grado d'appello,
da
(P. IVA: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Verona, Circonvallazione Raggio di Sole n. 5, in persona del titolare , Parte_1 rappresentata ed assistita dagli Avv.ti Mattia Verza (C.F.: , Pec: C.F._1
e VI LO (C.F.: Pec: Email_1 C.F._2
del Foro di Verona, ed elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio degli stessi in Verona, Viale del Lavoro n. 53, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
, c.f. p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bonavoglia (C.F.:
, pec.: presso lo studio del quale C.F._3 Email_3 in Monza, Via Spreafico n. 3, elettivamente domiciliata, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA pagina 1 di 19 PER LA RIFORMA
della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n. 2540/2024 pubblicata il 06/03/2024,
R.G. n. 5382/2023, Rep. n. 1889/2024, notificata all'appellante a mezzo pec in data 15/05/2024
OGGETTO: trasporto
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza dell' 8.7.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
• accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n. 2540/2024 pubblicata il 06/03/2024,
R.G. n. 5382/2023, Rep. n. 1889/2024, notificata all'appellante a mezzo pec in data 15/05/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
◦ accertare la responsabilità di per i danni subiti da Controparte_1 [...]
, in persona del titolare dell'impresa individuale, , Parte_1 Parte_2 in conseguenza dello smarrimento del collo n. Rif. JD014600009934603411, contenente un quadrante usato per orologio EK Philippe ref. 5711 acciaio, preso in carico dalla stessa
[...] in data 29/06/2022 dalla sede di di in Controparte_1 Parte_1 Parte_1
Verona, Via Raggio di Sole n. 5, e da consegnarsi al Sig. OU Al OU, presso il suo domicilio di RS (Germania), Industriestrasse n. 4;
◦ per l'effetto, condannare al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 [...]
, in qualità di titolare dell'impresa individuale , Pt_1 Parte_1 dell'importo di € 9.000,00 IVA compresa, o di altra somma maggiore o minore che dovesse emergere nel corso di causa, o ritenuta congrua dal giudice, anche in via equitativa, oltre agli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento a quello dell'effettivo pagamento;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
• con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. pagina 2 di 19 In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
A) si chiede l'ammissione di prova testimoniale e per interpello sui seguenti capitoli:
1. vero che in data 29/06/2022 la di vendeva a un cliente Parte_1 Parte_1 estero, il Sig. OU Al OU, domiciliato in RS (Germania), Industriestrasse n. 4, un quadrante usato per orologio EK Philippe ref. 5711 acciaio, per il corrispettivo di € 9.000,00, comprensivo di imposte e di spese di spedizione?
2. vero che in data 29/06/2022 la Sig.ra , dipendente di Persona_1 Parte_1 di , confezionava per la spedizione il pacco contenente un quadrante usato per Parte_1 orologio EK Philippe ref. 5711 acciaio destinato al Sig. OU Al OU, domiciliato in
RS (Germania), Industriestrasse n. 4?
3. vero che in data 29/06/2022, alle ore 15.58, la Sig.ra consegnava nelle Persona_1 mani di un incaricato di il pacco, precedentemente confezionato, Controparte_1 contenente un quadrante usato per orologio ref. 5711 acciaio destinato al Sig. CP_2
OU Al OU, domiciliato in RS (Germania), Industriestrasse n. 4?
4. vero che in data 30/06/2022 il Sig. OU Al OU contattava telefonicamente la
[...] di per chiedere aggiornamenti sullo stato di spedizione? Parte_1 Parte_1
5. vero che nel giugno/luglio 2022 alcun soggetto di nome era residente e/o domiciliato Per_2
e/o lavorava in RS (Germania), Industriestrasse n. 4?
6. vero che, a seguito della comunicazione di smarrimento del bene spedito, Parte_1 nulla chiedeva a titolo di corrispettivo per il bene compravenduto al proprio cliente
[...]
OU Al OU e/o stornava quanto in precedenza ricevuto?
7. vero che nel giugno/luglio 2022 il valore di mercato di un quadrante usato per orologio EK
Philippe ref. 5711 acciaio era di € 9.000,00? Si indicano a testimoni, con riserva di eventualmente citarne altri, la Sig.ra di Verona, il Sig. di Persona_1 Testimone_1
GO e il Sig. OU Al OU di RS (Germania);
B) si chiede disporsi CTU volta ad accertare il valore di mercato, alla data di conclusione del contratto di vendita tra VW ed il proprio cliente, OU Al OU, e/o alla data di deposito del ricorso introduttivo del procedimento che ci occupa, di un quadrante usato per orologio ref. 5711 acciaio, corrispondente a quello contenuto nel pacco la cui CP_2
Contr spedizione veniva affidata a al fine di verificare l'ammontare effettivo del danno subito dal ricorrente a causa dell'inadempimento di parte resistente e, di conseguenza, il quantum del relativo risarcimento. pagina 3 di 19 Verona, li 27 dicembre 2024 Avv. Mattia Verza Avv. VI LO
PARTE APPELLATA
Voglia l'Ill,ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito: rigettare ogni domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e per ogni altro motivo che sarà ritenuto di giustizia e per l'effetto confermare la sentenza n. 2540/2024. In ogni caso, con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 7.2.2023, agiva Parte_1 contro chiedendo l'accertamento della responsabilità della convenuta, ai sensi Controparte_1 dell'art. 1693 c.c., in relazione al danno subito in conseguenza dello smarrimento di un pacco, contenente un quadrante usato per orologio in acciaio. La ricorrente, ritenuta la colpa CP_2
Contr grave di chiedeva la condanna della stessa, a titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma di € 9.000,00, oltre interessi, ai sensi dell'art. 1696, 4° comma, c.c., pari al corrispettivo pattuito col proprio cliente sig. OU Al OU, domiciliato in Germania, che mai aveva ricevuto la consegna dell'articolo descritto.
Si costituiva la convenuta la quale contestava integralmente la domanda Controparte_1 attorea rilevando che la ricorrente, dopo aver stipulato, in data 1.02.2022, un contratto per la fornitura Contr di servizi, con lettera di vettura aerea, aveva affidato a per la spedizione, un plico contenente un
“quadrante in acciaio per orologio”, senza dichiarane il valore. Inoltre risultavano violate le sue condizioni generali di contratto, che stabilivano la non accettazione del trasporto di spedizioni contenenti “gioielli e orologi con valori individuali superiori a € 5.000, con un valore massimo di approvazione individuale di € 10.000”. La convenuta evidenziava di non essere un portavalori e che, se Contr la ricorrente avesse correttamente comunicato il contenuto della spedizione, non avrebbe concluso il contratto. In via subordinata, deduceva che il contratto di trasporto stipulato tra le parti era sottoposto al regime della Convenzione di Montreal del 1999 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 22 della predetta, la responsabilità del vettore era limitata alla somma di 19 diritti speciali di prelievo per chilogrammo;
pertanto l'eventuale risarcimento a carico della stessa era limitato ad un importo non superiore a circa
10,00 euro.
Disposto il mutamento di rito e concessi i termini ex art. 183 cpc, il Tribunale di Milano decideva pagina 4 di 19 la causa sulla sola documentazione versata in atti, rigettando la domanda attorea, con condanna di
[...]
Contr al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
In sostanza, il Tribunale respingeva la domanda sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- nella lettera di vettura era indicato che oggetto del trasporto era un “quadrante in acciaio per orologio steel dial”, di cui non era indicato il valore;
- non vi era prova che l'attrice aveva affidato per la spedizione proprio il bene il cui controvalore chiedeva in via risarcitoria;
- mancava la prova del valore del bene, visto che nella lettera di vettura non era indicato;
- in generale, in difetto di dichiarazione del valore del bene, l'eventuale danno risarcibile ex art. 1225 c.c. era solo quello prevedibile nel momento in cui era sorta l'obbligazione del vettore;
Contr
- che dalla regolamentazione contrattuale pattuita tra le parti si evinceva che non avrebbe accettato, all'atto di conclusione del contratto, alcuni oggetti come gioielli o orologi di valore superiore a 5.000 euro;
- che, dal momento che, nel caso di specie, si trattava di un quadrante di orologio del supposto Contr valore di 9.000 euro, doveva ritenersi che non avrebbe concluso il contratto, ove avesse conosciuto il valore del bene oggetto di trasporto;
- che, qualora fosse stata accoglibile la tesi attorea, il sinallagma del contratto sarebbe stato del tutto sbilanciato, perché -a fronte di un'obbligazione di trasportare in Germania un costoso quadrante per orologio la mittente avrebbe versato il corrispettivo di poco più di 35 euro. Controparte_2
Avverso tale sentenza proponeva appello di per i motivi ivi Parte_1 Parte_1 formulati.
Contr
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata, riproponendo le argomentazioni e le eccezioni svolte in primo grado.
All'esito della prima udienza del 29.10.2024, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 25.2.2025 -poi rinviata d'ufficio all' 8.7.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. pagina 5 di 19 Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza dell' 8.7.2025 e decisa nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale ha violato gli artt. 1341 e
1370 c.c. laddove ha affermato che, sulla scorta della regolamentazione contrattuale pattuita tra le parti, doveva evincersi che “il vettore non avrebbe accettato all'atto di conclusione del contratto alcuni oggetti
- tra i quali gioielli o orologi di valore superiore a 5.000 euro” e che, nel caso di specie, tenuto conto che oggetto del contratto era “un quadrante di orologio del supposto valore di 9.000 euro, ove il vettore avesse conosciuto il valore del bene oggetto di trasporto, non avrebbe concluso il contratto”. Contr In realtà, rileva Top Vintage, le condizioni generali di contratto di non contemplano affatto le clausole poste dal giudice alla base della sua decisione.
L'appellante ricorda che, ex art. 1341 c.c., le condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Inoltre, dette condizioni generali si interpretano, nel dubbio, in favore del non predisponente, ai sensi dell'art. 1370 cc, affinché sia evitato che il predisponente, con comportamento contrario a buona fede, possa trarre vantaggi dall'ambiguità delle clausole unilateralmente elaborate. Contr Nel caso di specie -evidenzia Top l'art. 2 del contratto per la fornitura di servizi Pt_1 stabiliva che, con l'accettazione dell'accordo, l'appellante dichiarava “di aver ricevuto, conosciuto ed Contr accettato per relationem le condizioni a cui effettua il trasporto, così come riportate nel documento Contr
“Condizioni generali di trasporto” (“Condizioni ) disponibile sul sito mydhl. dhl (il CP_1
“Sito”)”
In tal modo era stata resa edotta del fatto che le condizioni generali di trasporto Parte_1 per i servizi forniti dalla Società odierna appellata erano solamente ed esclusivamente quelle riportate nel documento denominato “Condizioni generali di trasporto”, scaricabile dal suddetto sito web
(https://mydhl. dhl/it/it/legal/terms-and-conditions.html). Di conseguenza, tutto ciò che non era CP_1 ivi contenuto era del tutto irrilevante e non vincolante.
Tuttavia -prosegue l'appellante- in detto documento non vi era alcun riferimento ad una asserita non accettabilità del trasporto di gioielli o orologi di valore superiore ad € 5.000,00. Contr Nelle condizioni generali rinvenibili sul sito di era invero previsto che la stessa non accettava Contr talune categorie di merci. Parimenti l'art.
3.1 del contratto sottoscritto dalle parti stabiliva che considera inaccettabili per il trasporto alcune categorie di merci, espressamente indicate nelle Contr Condizioni . pagina 6 di 19 In particolare, l'appellante evidenzia che all'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto, rubricato Contr
“spedizioni non accettabili”, elencava inequivocabilmente e tassativamente le ipotesi nelle quali il vettore considerava non accettabile il trasporto: “La Spedizione è da considerarsi non accettabile per il trasporto quando: - contenga armi da fuoco, munizioni, esplosivi, dispostivi esplosivi o parti in prova, fucili ad aria compressa, repliche o imitazioni di armi da fuoco;
merci contraffatte;
contante; lingotti
(di qualsiasi metallo prezioso); animali vivi, parti o resti di animali considerate illegali, quali l'avorio; resti umani o ceneri;
pietre preziose o semipreziose non incastonate;
cannabis e suoi derivati;
merci illegali, quali stupefacenti o altre sostanze illecite;
- rientri nelle seguenti categorie: materiale pericoloso, merci pericolose, articoli vietati o soggetti a limitazioni conformemente a quanto definito dall'accordo ADR (Accordo Europeo Relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su
Strada), dalla IATA (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo), dall'ICAO (Organizzazione
Internazionale per l'Aviazione Civile) o da parte di qualsiasi altro organismo competente (“Merce Contr Pericolosa”); - contenga qualsiasi altro materiale che non possa trasportare per motivi di sicurezza o per legge;
- l'indirizzo non sia corretto o sia incompleto o l'imballo sia difettoso o non adeguato ad assicurare un trasporto sicuro, facendo uso dell'ordinaria diligenza;
- il Mittente, il
Destinatario o qualsivoglia altro soggetto direttamente o indirettamente interessato alla Spedizione sia indicato in un qualsiasi elenco vigente di soggetti sottoposti a sanzioni o restrizioni”. rileva che la disposizione in esame non contempla affatto “gioielli e orologi Parte_1 con valori individuali superiori a 5.000,00 €”, come controparte ha indotto il Tribunale a credere. Contr Rappresenta che il link indicato da nelle sue difese rinvia ad una pagina web che non è riconducibile alle condizioni generali di contratto e il cui testo non è richiamato né nel contratto stipulato Contr dalle parti, né nelle condizioni generali di
In subordine, l'appellante evidenzia, in ogni caso, che aveva affidato a controparte per il trasporto non un orologio ma solo un suo componente, ossia un quadrante per orologio, di valore ben inferiore a un segnatempo , per cui, anche sotto tale profilo, non poteva venire in considerazione la CP_2 clausola invocata da controparte relativa a gioielli ed orologi, ma non ai singoli componenti degli stessi.
Col secondo motivo di gravame censura la sentenza del Tribunale nella parte Parte_1 in cui quest'ultimo ha invocato la limitazione di responsabilità di cui all'art. 1225 c.c., ritenendo che, in difetto di dichiarazione del valore del bene, l'eventuale danno risarcibile era limitato a quello prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione.
L'appellante contesta, infatti, l'applicazione al caso di specie della limitazione di responsabilità di cui Contr all'art. 1225 c.c., dal momento che l'inadempimento di sarebbe dipeso da colpa grave e detta pagina 7 di 19 disposizione non si applicherebbe nell'ipotesi di dolo del debitore, cui è pacificamente equiparata la colpa grave secondo la giurisprudenza di legittimità. richiama dei precedenti di merito e della Suprema Cprte che hanno ritenuto Parte_1 configurabile la colpa grave del vettore nell'ipotesi in cui lo stesso non sia stato in grado di chiarire come e quando la merce sia stata smarrita o abbia consegnato la merce all'interno di un magazzino anonimo,
a soggetto diverso dal destinatario e non legittimato alla ricezione. Contr L'appellante evidenzia che aveva dapprima dichiarato di aver consegnato il collo all'indirizzo di destinazione ma a persona diversa dal destinatario, per poi, oltre un mese dopo, cambiare versione e riferire che il pacco non era stato consegnato a nessuno e non si sapeva dove fosse. assume che tali circostanze dimostrano come controparte abbia gestito il Parte_1 servizio di trasporto con estrema superficialità, non essendo riuscita nemmeno a chiarire in alcun modo come la merce si fosse smarrita;
ciò, secondo l'appellante, configura una colpa grave del vettore che fa venir meno ogni limitazione di responsabilità a suo favore.
L'impugnante assume, inoltre, che, nel caso di specie, la perdita della merce è, senz'altro, avvenuta nell'ambito del trasporto su strada. Infatti l'affidamento del collo da parte di al Parte_1 vettore era avvenuto presso la sede dell'appellante, che si trova nel centro storico di Verona, per cui il trasporto era iniziato su strada. Parimenti, a detta dell'appellante, all'epoca della dichiarata, ma non Contr realizzata, consegna al destinatario, stava eseguendo un trasporto su strada.
Pertanto, conclude in applicazione dell'art. 29 della Convenzione di Ginevra Parte_1 sul trasporto internazionale stradale di merce (CMR), il vettore è tenuto a risarcire integralmente il danno patito dal mittente.
L'appellante evidenzia che, al più, il trasporto de quo potrebbe rientrare nell'ambito del cd. “trasporto Contr multimodale”, perché eseguito in parte per via aerea e in parte via terra e anche in tal caso sarebbe tenuta a risarcire integralmente il danno, in applicazione della normativa prevista dal codice civile.
Col terzo motivo di appello si duole che il primo giudice abbia affermato che Parte_1
Contr difettava del tutto la prova che l'attrice aveva affidato a proprio il bene il cui controvalore chiedeva in pagamento in via risarcitoria, nonché la prova del valore del bene, non indicato nella lettera di vettura.
L'appellante sul punto evidenzia che dalla documentazione dalla medesima prodotta già emergeva:
- la conclusione del contratto di vendita col cliente OU Al OU, avente ad oggetto un quadrante per orologio EK Philippe ref. 5711 acciaio (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado di parte ricorrente/appellante);
pagina 8 di 19 - il prezzo della predetta vendita di € 9.000,00 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte ricorrente/appellante);
- la corrispondenza di detto prezzo al valore di mercato sulla scorta della perizia di parte prodotta
(cfr. doc. 11 fascicolo di primo grado di parte ricorrente/appellante); in particolare, il perito di parte, aveva certificato che il valore del quadrante de quo era di € 8/9.000,00. Testimone_1
Part Inoltre evidenzia che aveva offerto prova testimoniale per dimostrare che il Parte_1
Contr bene affidato a era proprio quello oggetto di causa e, se del caso, aveva chiesto CTU per la conferma del valore del bene compravenduto.
A giudizio dell'appellante, il Tribunale aveva del tutto immotivatamente non accolto le istanze istruttorie dell'attrice, per poi affermare in sentenza il difetto di prova in ordine alle circostanze sopra indicate. ha reiterato, pertanto, se ritenute necessarie, la richiesta di CTU sul valore Parte_1 di mercato del quadrante dell'orologio, all'epoca della conclusione del contratto, e di ammissione della prova testimoniale e per interrogatorio formale sulla conclusione del contratto di vendita di detto quadrante con il sig. Sig. OU Al OU per il corrispettivo di euro 9.000,00 e sull'affidamento Contr del medesimo quadrante a ad opera della propria dipendente , indicata come Persona_1 testimone. Contr Conclude, pertanto, per la condanna di al risarcimento del danno quantificato in euro 9.000
o nel diverso importo che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria.
Contr
costituendosi nel presente grado di appello, ha riproposto le eccezioni e argomentazioni già svolte in primo grado, così riassumibili:
- il sito internet dell'appellata, richiamato nel contratto di trasporto, consentiva di individuare gli articoli per i quali era interdetto il servizio e tra questi vi erano i gioielli e gli orologi di valore individuale superiore a euro 1000,00 o le spedizioni di valore intero superiore a euro 5.000,00; Contr
- non è un portavalori e può accettare di organizzare spedizioni per preziosi solo a condizioni particolari, stabilite ad hoc, e non mediante spedizione massiva dal costo di soli 35 euro;
- il contratto oggetto di causa è un contratto di trasporto aereo regolato dalla Convenzione di
Montreale del 1999, come risulta dalla lettera di vettura aerea emessa dalle parti, per cui si applicano le limitazioni di responsabilità previste dall'art. 22.5 della predetta Convenzione, con l'effetto che, nel caso di specie, il danno risarcibile sarebbe, al più, limitato a circa 10 euro;
- non vi è prova del reale contenuto del pacco e del suo valore.
pagina 9 di 19 I motivi di appello che, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati, sono solo parzialmente fondati.
L'art. 2 del contratto stipulato tra le parti così stabilisce: “Il Cliente dichiara di aver ricevuto, Contr conosciuto ed accettato per relationem le condizioni a cui effettua il trasporto, così come riportate Contr nel documento “Condizioni generali di trasporto” (“Condizioni ,) disponibile sul sito Con Contr mydhl. (il “Sito”)”. L'art.
3.1 aggiunge: considera inaccettabili per il trasporto alcune CP_1
Contr categorie di merci, espressamente indicate nelle Condizioni Il Cliente assume la piena ed esclusiva responsabilità della verifica della spedibilità di determinate categorie merceologiche”. Contr Sul sito web di è effettivamente rinvenibile un documento denominato “Condizioni generali di
Trasporto” nel quale sono indicate le “Spedizioni non accettabili” e tra queste sono contemplate quelle che contengono armi da fuoco, munizioni, esplosivi, contanti, lingotti di qualsiasi metallo prezioso, animali vivi, parti o resti di animali o umani, merci contraffatte, pietre preziose o semi-preziose non incastonate, cannabis, stupefacenti, merci illegali o altre sostanze illecite, nonché le merci pericolose o che non si possono trasportare per motivi di sicurezza. Contr Nell'ambito del documento denominato “Condizioni Generali di Contratto” di effettivamente, non è dato, invece, rinvenire la clausola invocata da quest'ultima relativa ai gioielli e agli orologi di valore superiore ad un determinato importo. Contr Tuttavia il link fornito da nelle sue difese conduce ad altra sezione del suo sito web dedicata a
“Spedizioni Consigli – Cosa posso spedire? Articoli Vietati”; in tale sezione sono indicati CP_1 gli “Articoli vietati o soggetti a restrizioni” e nel paragrafo dedicato alle “Merci con restrizioni” si legge tra l'altro: ““Gioielli e orologi di valore individuale superiore a 1.000 € o valore dell'intera spedizione superiore a 5.000 EUR”. In apertura di detto paragrafo è scritto: “I seguenti articoli NON saranno
Contr accettati per il trasporto se non diversamente concordato da Per ottenere tale accordo, un business
Contr case dovrà essere condotto da e gli articoli approvati per il trasporto saranno registrati per iscritto
Contr con il Cliente” (doc. 4 primo grado).
Contr L'appellante non ha contestato che tale sezione del sito web di fosse già esistente e di contenuto identico al momento della conclusione del contratto per cui è causa e si è limitata ad affermare che la clausola in questione non era collocata all'interno delle Condizioni Generali di Contratto, espressamente
Contr richiamate dal contratto concluso tra le parti, ma in altra pagina del sito web di
Tuttavia, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
pagina 10 di 19 La disposizione in esame non richiede, dunque, che le condizioni generali siano espressamente richiamate per relationem nel contratto concluso, ma solo che siano conoscibili secondo l'ordinaria diligenza.
Tenuto anche conto che è un soggetto professionale e che l'art.
3.1 del contratto Parte_1
Contr poneva un onere di verifica delle condizioni per il trasporto di determinate categorie di merci, deve Contr ritenersi che la pubblicazione delle condizioni di trasporto sul sito web di sotto la voce “Cosa posso spedire ? DHL Express Articoli Vietati – Merci con restrizioni” sia modalità idonea a rendere conoscibile alla controparte i limiti inerenti agli oggetti trasportabili dal vettore.
D'altra parte, deve ritenersi che, nel commercio moderno, la pubblicazione delle condizioni di trasporto nel proprio sito web sia, di norma, modalità efficace per rendere conoscibile all'altro contraente le condizioni generali di un vettore, salvo che eccezionalmente risulti, nel singolo caso, che il percorso di accesso ad un determinato contenuto web sia particolarmente tortuoso ed oscuro, tale da pregiudicarne l'effettiva conoscibilità. Tutto ciò non risulta nel caso di specie.
Peraltro, tenuto conto che il mittente è un soggetto professionale, che ha utilizzato il servizio di trasporto nell'ambito della sua attività imprenditoriale ed era consapevole dell'elevato valore della merce da spedire, poteva attendersi un'attenzione particolare da parte dello stesso nell'esame del sito web di Contr sotto il profilo delle condizioni previste per il trasporto di beni di particolare valore.
E' noto che esistono i portavalori per il trasporto di denaro e preziosi, per cui la scelta di un servizio di trasporto ordinario per un bene del costo di ben 9.000,00 euro imponeva al mittente -che non è un consumatore, ma un imprenditore a sua volta- un particolare impegno nell'esame dei limiti e delle restrizioni posti dal trasportatore, conoscibili tramite il sito web del medesimo, richiamato nel contratto concluso. Contr Le restrizioni dettate da per il trasporto dovevano, pertanto, ritenersi operanti nei confronti di ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto conoscibili usando l'ordinaria diligenza. Parte_1
Contr Da quanto previsto sul sito web di gli orologi di valore individuale superiore a euro 1.000 non sono accettati, se non diversamente concordato.
Nel caso di specie l'appellante aveva indicato nella lettura di vettura che il bene consegnato per il trasporto era “un quadrante in acciaio per orologio steel dial” e non aveva segnalato né il valore, né la marca dello stesso, che pure avrebbe eventualmente potuto mettere in guardia il vettore circa il relativo valore.
Per quanto concerne poi il rilievo secondo il quale, nel caso di specie, non si tratterebbe di un orologio, ma solo del quadrante di un orologio, deve rilevarsi che la ratio della previsione è chiaramente quella di escludere il trasporto di oggetti preziosi di valore superiore a 1.000 euro, per cui, posto che il quadrante pagina 11 di 19 in questione avrebbe, da solo, un valore di 9.000 euro, deve ritenersi che lo stesso ricada nella previsione in discussione. In ogni caso il sito faceva riferimento a “Gioielli e orologi di valore individuale superiore
a 1.000 € o valore dell'intera spedizione superiore a 5.000 euro” e qui il valore era, comunque, superiore a 5.000 euro secondo quanto dedotto dall'appellante.
Un comportamento corretto da parte di avrebbe, dunque, dovuto rendere edotta Parte_1
Contr del valore del bene di cui si chiedeva il trasporto, di modo che la stessa potesse valutare, nel singolo Contr caso, se eseguire o meno il servizio e a quali condizioni;
avrebbe potuto rifiutare il trasporto richiesto o accettarlo a condizioni diverse, prevedendo, ad esempio, un corrispettivo maggiore di quello pattuito -pari a 36 euro- a fronte dell'applicazione di misure di sicurezza rafforzate o della stipulazione di un'apposita assicurazione, in considerazione del valore della merce oggetto del trasporto. Contr Tuttavia, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il contratto di trasporto è stato concluso e non ha ritenuto di proporre azione di annullamento dello stesso, né di eccepire un'annullabilità del contratto per errore o dolo, per cui le conseguenze della perdita del carico devono essere esaminate sulla base delle disposizioni che presuppongono l'avvenuta stipulazione del contratto (Cass. n. 1712 del 16.2.2000).
Sotto tale profilo va tenuto presente che “in tema di trasporto di cose, la mancata indicazione del valore delle medesime da parte del mittente, non autorizza il vettore da una minore diligenza, inferiore
a quello normale, nell'esecuzione del contratto, ne' può sollevarlo da responsabilità risarcitoria, in caso di perdita od avaria, salvo che deduca e dimostri che quest'ultima sia avvenuta a causa dell'omessa adozione di speciali ed aggiuntive misure di custodia, che avrebbe preso ove fosse stato informato di detto valore” (Cass. n. 359 del 17.1.1983).
E' stato, infatti, stabilito che “in tema di responsabilità del vettore nel trasporto di cose, nel vigente codice civile non sussiste più la presunzione "iuris et de iure" che la perdita dei valori non denunciati sia dovuta al fatto dello stesso mittente. Attualmente, combinando l'onere di esatta indicazione della natura delle cose da trasportare (a carico del mittente ex art. 1683 comma primo cod. civ.) con la sanzione per cui "sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni" (art. 1683 comma terzo cod. civ.), e con il principio secondo il quale il vettore non risponde della perdita o avaria che deriva dal "fatto del mittente" (art. 1693 comma primo cod. civ.), la materia risulta regolata nel senso che occorre, volta per volta, accertare se l'omissione delle indicazioni sia stata la causa della perdita dei valori avvenuta per difetto di quelle speciali e congrue misure di custodia che, da un lato, il vettore avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la perdita della cosa trasportata e, dall'altro, egli non abbia attuato proprio per non essere stato messo sull'avviso. In simile ipotesi si può parlare, in relazione all'art. 1693 cod. civ. comma primo, di perdita per fatto del mittente, e, ad un tempo,
pagina 12 di 19 si verifica la fattispecie dell'art. 1683 comma terzo cod. civ”. (Cass. n. 1712 del 16.2.2000; Cass. n. 2474 dell' 11.9.1963). Contr Nel caso di specie non è stata in grado di spiegare come ha smarrito la merce, né ha dedotto quali specifiche misure alternative per il trasporto avrebbe adottato qualora fosse stata resa edotta del valore effettivo del collo trasportato. Pertanto, nel caso in esame, non può essere individuato un nesso causale tra l'omessa indicazione del valore del bene affidato al vettore e la perdita del carico.
Sotto tale profilo neppure può essere invocata dall'appellata la limitazione di responsabilità ex art.
3.1 del contratto per “merci non accettabili”, posto che, in assenza di un nesso causale tra la tipologia del bene affidato e la perdita del carico, la limitazione comunque di responsabilità per il trasporto svuoterebbe di contenuto l'obbligazione a carico del vettore e violerebbe l'art. 1229 c.c., potendosi ravvisare una colpa grave nel vettore quando questi non è neppure in grado di riferire come ha perduto la merce trasportata (Corte di Appello Milano sent. 12.1.2022, Tribunale Milano n. 648/2019; Tribunale
Milano 13.5.2025).
Le conseguenze dell'omessa dichiarazione dell'effettivo valore della merce non escludono, pertanto, la responsabilità del vettore per la perdita del carico ex art. 1693 c.c., ma si spostano sul piano del danno risarcibile, potendo, ad esempio, consentire una limitazione di quest'ultimo ex art. 1227 c.c.. Sotto quest'ultimo profilo la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la riduzione del danno risarcibile a quello corrispondente al valore assicurato dal vettore sulla scorta del minor valore del carico ricavato dall'inesatta dichiarazione del mittente (Cass. n. 1712/2000).
Nel caso di specie ritiene la Corte che la limitazione del danno risarcibile al mittente discenda, comunque, dall'applicazione al contratto oggetto di causa della convenzione di Montreal del 1999, ratificata in Italia con legge del 10 gennaio 2004, n. 12.
La lettera di vettura è infatti un “air waybill”, ossia una lettera di vettura aerea, che indica come luogo di partenza Verona, e precisamente la sede dell'appellante, e come destinazione l'indirizzo del Contr destinatario in Germania (doc. 3 primo grado).
Le tratte terrestri per il raggiungimento dell'aeroporto di partenza e dall'aeroporto di destinazione al destinatario erano, dunque, incluse nella lettera di vettura aerea, come strumentali al trasporto aereo.
Il documento che ha prodotto come “lettera di vettura” (doc. 4 primo grado) è, Parte_1
Contr in realtà, una schermata del sito di che menziona la lettera di vettura n. 4165409216, che è esattamente la lettera di vettura aerea prodotta da controparte.
Inoltre la stessa appellante in primo grado, sub doc. 5, ha prodotto “lo stato della spedizione”, da cui emerge che il pacco è partito da Verona alle 18.33 del 29.6.2022 ed è arrivato a Brescia alle ore 19.52,
pagina 13 di 19 quindi è partito da Brescia alle 22.35 ed è arrivato a “Cologne Germany” alle ore 00.06, da lì doveva essere trasferito a Düsseldorf.
Da tale scansione temporale è evidente che il passaggio della merce da Bresca a Colonia in
Germania è avvenuta via aereo, in conformità alla lettera di vettura aerea emessa dalle parti.
Del resto dalla corrispondenza dell'appellante con il proprio acquirente, il Sig. OU Al
OU (doc. 3 primo grado ricorrente), emerge che quest'ultimo aveva particolare fretta di ricevere la merce, tanto che così scriveva all'appellante in data 29.6.2022: “Please bro ship today need urgent”, “my client need normally today”.
Sul punto l'appellante sostiene che, al più, si sarebbe in presenza di un contratto multimodale, avvenuto in parte via aerea e in parte su strada, con conseguente applicazione dell'art. 1696 c.c. e non della convenzione di Montreal.
Tale assunto non può essere condiviso.
Dagli elementi documentali sopra citati emerge che il tratto Verona-Brescia è stato effettuato su strada, così come quello da Colonia a Düsseldorf, mentre la tratta Brescia – Colonia è avvenuta via aereo. Contr L'art.
6.1 delle Condizioni Generali di Trasporto di stabilisce che “Con riferimento ad ogni singola Spedizione internazionale trasportata per via aerea (incluse le ipotesi in cui vengano effettuate prestazioni ancillari di trasporto via terra o in caso di interruzioni durante il tragitto), la responsabilità Contr di per perdite e danni è limitata secondo quanto previsto dalla Convenzione di Montreal o di
Varsavia, come applicabili, ovvero in assenza di Convenzioni, al minore tra (i) il valore attuale di mercato o quello dichiarato o (ii) 26 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo (approssimativamente
35 dollari americani per chilogrammo). Detto limite si applicherà altresì a tutte le altre forme di trasporto, eccetto laddove le Spedizioni siano trasportate solo via terra, nel qual caso troveranno applicazione i limiti di seguito riportati”.
La previsione di applicabilità della Convenzione di Montreal anche ai trasporti via terra “ancillari” al trasporto aereo risulta in linea con le disposizioni contenute nella convenzione di Montreal per il trasporto aereo internazionale.
L'art. 38 della Convenzione, dedicato al “Trasporto combinato” stabilisce al comma 1 che “Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per via area ed in parte con altre modalità di trasporto, le disposizioni della presente convenzione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 4, si applicano solo al trasporto aereo sempreché esso rientri nella previsione dell'articolo 1”.
A sua volta, l'art. 18, comma 4, della Convenzione stabilisce che “Il periodo del trasporto aereo non comprende alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo.
Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato in esecuzione del contratto di trasporto aereo al fine pagina 14 di 19 del carico, della consegna o del trasbordo, si presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. Se il vettore, senza il consenso del mittente, esegue il trasporto in tutto o in parte con un mezzo diverso da quello aereo concordato dalle parti, tale trasporto si presume effettuato nel corso del trasporto aereo”.
Dalle disposizioni in esame si evince che, se il trasporto su strada è effettuato al di fuori di un aerodromo, ma è finalizzato al carico, alla consegna e al trasbordo, in esecuzione del contratto di trasporto aereo, si presume che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo, fatta salva la prova contraria.
Sul punto la Suprema Corte, con ordinanza n. 7931 del 25.3.2025, è recentemente intervenuta affermando che “in tema di contratto di trasporto aereo, la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 trova applicazione anche in caso di smarrimento delle merci nella tratta compiuta a terra prima del carico sull'aeromobile, se necessaria all'imbarco, all'eventuale trasbordo su altro aereo e alla consegna al destinatario”. Nel caso oggetto di detta ordinanza i colli erano stati consegnati al vettore a Vicenza ed erano stati portati a Milano Malpensa per la spedizione aerea a New York. Nel tragitto da Vicenza a
Milano erano andate smarrite delle casse. In tal caso la Corte d'Appello di Milano con sentenza del
19.2.2021 – confermata in Cassazione- aveva ritenuto che la tratta stradale Vicenza – Milano, percorsa dal vettore per raggiungere l'aeroporto di Malpensa, era stata strumentale al ritiro della merce dal deposito di Vicenza per poi proseguire per via aerea sino a New York, con imbarco all'aeroporto di
Malpensa.
La Suprema Corte, confermando la decisione della Corte distrettuale, ha affermato che, in applicazione degli artt. 38 e 18 paragrafo 4 della Convenzione di Montreal, dalla disciplina dei “trasporti combinati” di cui all'art. 38 vanno escluse le tratte terrestri precedenti o successive alla tratta aerea, qualora esse siano strumentali all'esecuzione della stessa e che, in presenza di tali condizioni, l'azione di responsabilità del vettore deve essere regolata dalle previsioni della Convenzione di Montreal (Cass. n.
7931 del 25.3.2025).
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che l'art. 18, comma 4, della Convenzione di
Montreal attribuisce preminente rilievo alla volontà delle parti, cosicché qualora queste abbiano concordato una determinata tratta aerea, la cui esecuzione presuppone anche una tratta via terra, opera una presunzione iuris tantum, per effetto della quale deve reputarsi che la volontà espressa sia stata quella di affidare l'incarico di un trasporto unico, in parte eseguito con altre modalità, ma al fine dell'esecuzione del contratto di trasporto aereo. E ciò non solo quando si ha riguardo alle finalità di carico e scarico dall'aeromobile e alle operazioni connesse, ma anche quando si fa riferimento alle operazioni di consegna al vettore o riconsegna al destinatario in luoghi situati fuori dall'aeroporto, che vanno assimilate alle pagina 15 di 19 prime. Tanto comporta che, in difetto di prova contraria idonea a superare la presunzione, il segmento di trasporto eseguito con mezzo diverso dall'aeromobile ricade comunque nell'ambito di operatività della
Convenzione di Montreal, anche quanto alle limitazioni di responsabilità (Cass. n. 7931 del 25.3.2025).
Il problema della individuazione della disciplina in concreto applicabile deve, quindi, in tali casi, essere risolto sulla base del principio di qualificazione del rapporto secondo il criterio cd. della prevalenza. In particolare, in tali casi non viene in rilievo un contratto “combinato” o “misto”, ma piuttosto un contratto di trasporto aereo, nell'ambito del quale l'esecuzione dell'incarico prevede anche una tratta via terra necessaria per consentire l'imbarco, l'eventuale trasbordo su altro aereo e la consegna delle merci al destinatario (Cass., sez. 3, 12/11/2004, n. 21525; Cass., sez. 3, 22/08/2013, n. 19406).
Nel caso di specie, come si è visto, le parti hanno emesso una lettera di vettura aerea che prevedeva come luogo di partenza Verona e come luogo di destinazione l'indirizzo del destinatario in Germania. Il trasporto aereo, pertanto, come dedotto nella lettera di vettura aerea, comprendeva anche le tratte stradali da Verona a Brescia e da Colonia a Düsseldorf. Si trattava del tragitto per raggiungere l'aeroporto di partenza e di quello dall'aeroporto di arrivo alla destinazione finale. Tra l'altro il tragitto coperto dalla tratta aerea era di gran lunga prevalente, e dunque centrale, rispetto a quello necessario da e per l'aeroporto. La scelta del mezzo aereo era inoltre funzionale all' esigenza di celerità del mittente.
Alla luce dell'esame delle predette circostanze, deve ritenersi che, nel caso in esame, il trasporto della merce sino all'aeroporto di Brescia e da quello di Colonia alla destinazione finale doveva ritenersi strumentale rispetto al trasporto aereo principale da Brescia a Colonia.
Stabilita, quindi, l'applicabilità al trasporto nella sua interezza della Convenzione di Montreal, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 22 della stessa, nel caso di trasporto di merci, non operano i limiti del dolo e della colpa con previsione, previsti invece per il trasporto di passeggeri e bagagli (Corte d'Appello di
Milano 17.2.2021).
L'art. 22 della Convenzione di Montreal stabilisce che nel trasporto di merci, in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 19 DSP per Kg. La stessa norma specifica, inoltre, che il mittente, al momento della consegna della merce, può dichiarare l'effettivo e più elevato valore della stessa, dietro pagamento di un eventuale nolo supplementare, che rappresenta un costo aggiuntivo al trasporto.
Il quinto comma dell'art. 22 della Convenzione stabilisce, in punto limitazione responsabilità del vettore, che “Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno,
pagina 16 di 19 sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni”.
I paragrafi 1 e 2 richiamati sono quelli riferiti al trasporto di persone e di bagagli, per cui per il trasporto di merci opera sempre la limitazione di responsabilità di cui sopra.
Peraltro, anche opinando diversamente, ai fini di una eventuale responsabilità illimitata del vettore, la
Convenzione presuppone non una mera colpa grave, ma il dolo o la colpa con previsione, caratterizzata quest'ultima dal fatto che l'agente prevede come probabile l'evento dannoso, ma non modifica la propria condotta, nella sicura consapevolezza di poterlo evitare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15024 del 15/7/2005,
Rv. 584727). Nel caso di specie neppure è stata dedotta la configurabilità di una colpa con previsione in Contr capo a
Deve, pertanto, trovare applicazione l'art. 22, n. 3, della Convenzione di Montreal, che stabilisce:
“Nel trasporto di merci, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 19 dsp per kg, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare”. Tale dichiarazione nel caso in esame è pacificamente insussistente.
Tenuto conto del peso della merce spedita che emerge dalla lettera di vettura, si deve, quindi, applicare il limite di responsabilità ivi previsto, che porta al seguente calcolo: € 1,24 x 19 diritti speciali di prelievo x 0,45 kg = euro 10,60.
Su tale importo, dovuto a titolo di risarcimento del danno, sono dovuti dal fatto e quindi dal 30.6.2022
-momento in cui la merce risulta non consegnata- gli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli Indici Istat operai impiegati.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, in applicazione della Convenzione di Contr Montreal, deve essere condannata a pagare a a titolo di risarcimento del Parte_1 danno per la perdita del carico, la somma di euro 10,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata, dal 30.6.2022 in avanti.
SPESE DI LITE
La riforma della sentenza di primo grado, con parziale accoglimento delle domande attoree, comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione pagina 17 di 19 del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
L'esito finale del giudizio vede l'appellante vittoriosa per un importo esiguo;
tuttavia, essendo unica Part la domanda proposta da l'accoglimento solo parziale della sua domanda Parte_1 risarcitoria incide unicamente sullo scaglione applicabile alla liquidazione delle spese, che sarà ancorato al decisum, mentre non determina soccombenza reciproca.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, stabilito che “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.”(Cass. SU n 32061/2022; Cass. 13827/2024).
Le spese di lite sopportate da per il primo grado di giudizio, tenuto conto del Parte_1 dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore del decisum, dell'attività difensiva concretamente svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro
662,00, di cui euro 131,00 per la fase di studio, euro 131,00 per la fase introduttiva, euro 200,00 per la fase di trattazione, euro 200,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto dei Parte_1 medesimi parametri e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 494,00, di cui euro 142,00 per studio, euro 142,00 per fase introduttiva, euro 210,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano n. 2540/2024 pubblicata il 06/03/2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. condanna pagare a di , a titolo Controparte_1 Parte_1 Parte_1 di risarcimento danni, la somma di euro 10,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata dal 30.6.2022 in avanti;
2. condanna pagare a di , a titolo Controparte_1 Parte_1 Parte_1 di rimborso delle spese di lite di primo grado, la somma di euro 662,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna pagare a di , a titolo Controparte_1 Parte_1 Parte_1 di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 494,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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